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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1976
Numero
7
Data
29/01/1976
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Erogazione contributi straordinari alle imprese private concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 5, S.O. del 31 gennaio 1976
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato B 80), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[Alle imprese private in quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici servizi di linea ordinaria per viaggiatori nell'anno 1975, possono essere concessi contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1975 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo connesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.

 

Art. 2

I contributi saranno erogati entro i limiti di spesa di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in L. 150 per autobus/km per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L. 140 per autobus/km per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionale, provinciale, aziendali e le leggi sociali.

Art. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, sono escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto.

Per l'attuazione della presente legge valgono le condizioni approvate dalla giunta regionale per l'analogo contributo relativo all'anno 1974 in applicazione della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 14.

Le stesse condizioni e modalità valgono anche ai fini della corresponsione di eventuali acconti che non potranno comunque superare la misura massima di L. 30 per km di percorrenza.

 

Art. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di lire 900 milioni.

 

Art. 5

All'onere di lire 900 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1975, si provvede utilizzando le disponibilità del cap. 191: "Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione" dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario medesimo.

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

 

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione] .

L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato B 80), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.