(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato B40),
L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Le quote di aggiunta di
famiglia per moglie e figli a carico, spettanti ai dipendenti della Regione
Puglia, sono attribuite con provvedimento da adottarsi dall'Assessore
competente.
La notizia di tali attribuzioni sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Art. 2
Gli aumenti periodici biennali, gli aumenti anticipati di
stipendio per la nascita di figlio nonché le classi di stipendio, spettanti ai
dipendenti della Regione Puglia a norma degli artt. 78 e 89 della
legge regionale n. 18/1974 sono attribuiti con provvedimento da
adottarsi dall'Assessore competente.
La notizia di tali attribuzioni sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione] .
L'intero testo della presente legge è
stato abrogato dall'allegato B 40), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.