(1) La presente legge è stata
abrogata dall'art. 15, comma 1, n. 3), L.R.
16 novembre 2001, n. 28, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per
l'esercizio 2002.
Art. 1
[All'ultimo rigo del terzo
comma dell'art. 37 della legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta
del 21 aprile 1977 «Norme sulla contabilità regionale» (2) le parole «al precedente art. 36» sono
sostituite dalle seguenti «al successivo art. 41».
Al terzo e quarto rigo del primo comma dell'art. 43 di detta
legge le parole «da comunicarsi entro quindici giorni al Consiglio» sono
soppresse.
Al terzo comma dell'art. 43 di detta legge le parole «o
regionali, nonché i movimenti di somme comunque percette per conto di terzi. Un
elenco delle stesse è allegato al bilancio di previsione» sono soppresse.
Al terzo comma dell'art. 48 di detta legge dopo le parole «di
cui al precedente articolo» viene aggiunta la parola «36».
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione] .
(2) Si riferisce alla L.R.
30 maggio 1977, n. 17, poi abrogata, al
pari della presente legge dall'art. 15, L.R.
16 novembre 2001, n. 28.