(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 15,
comma 1, n. 2), L.R.
16 novembre 2001, n. 28, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per
l'esercizio 2002.
TITOLO I
La programmazione regionale
Art. 1
Finalità della legge.
[1. La presente legge
disciplina l'ordinamento contabile della Regione Puglia in attuazione dell'art.
70 dello Statuto regionale e nel rispetto dei princìpi fondamentali e delle
norme di coordinamento poste dalla legge 19 maggio 1976, n. 335.
2. Agli effetti della presente legge, la legge 19 maggio
1976, n. 335 sarà denominata «legge statale».
Art. 2
Piano regionale di
sviluppo.
[1. La Regione, anche ai fini
della elaborazione del bilancio pluriennale, adotta un piano regionale di
sviluppo che determina obiettivi, priorità e tempi di attuazione delle scelte
ivi contenute.
2. Nell'ambito degli obiettivi del programma di sviluppo ed in
attuazione dello stesso, la Regione adotta piani e programmi settoriali,
progetti per obiettivi determinati, che assumono rilevanza agli effetti della
rappresentazione della spesa nel bilancio pluriennale ed annuale, della
classificazione della spesa medesima e della competenza d'esercizio] .
Art. 3
Progetti regionali.
[1. I progetti riguardano le
spese relative ad interventi, da realizzarsi dalla Regione, da Enti, Aziende o
Istituti dipendenti da essa, o da Enti locali su delega o con la collaborazione
della Regione, volti al conseguimento di obiettivi specificatamente indicati e
verificabili, individuati nell'ambito del programma regionale di sviluppo
tenendo conto delle risultanze di apposite analisi sui benefici e sui costi
delle diverse azioni programmatiche configurabili per il conseguimento degli
obiettivi medesimi.
2. Per ogni progetto devono essere indicati:
1) l'obiettivo e la eventuale ulteriore distinzione in
sotto-obiettivi ed elementi di programma, con la specificazione di tutti gli
elementi fisici atti ad individuare l'obiettivo medesimo e da rendere
verificabile il grado di conseguimento dello stesso;
2) l'arco temporale di durata del progetto e le eventuali fasi
di realizzazione del medesimo;
3) l'entità globale della spesa prevista a carico del bilancio
della Regione e di quello di altri Enti, e l'indicazione delle ulteriori risorse
materiali e organizzative necessarie per l'attuazione del progetto;
4) gli Enti e gli uffici responsabili dell'attuazione del
progetto e delle singole ripartizioni o fasi dello stesso, nonché le misure
organizzative necessarie per l'attuazione del progetto medesimo.
3. Sono aggregabili in progetti le spese finalizzate al
perseguimento di singoli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo
per le quali l'approvazione da parte del competente organo della Regione sia
intervenuta od avvenga contemporaneamente all'approvazione del bilancio
pluriennale.
4. Per i progetti in corso di realizzazione dovrà indicarsi lo
stato di attuazione del progetto, ed in particolare:
a) il grado di realizzazione degli obiettivi fisici prefissati;
b) le somme stanziate nei bilanci della Regione ed in quelli di
altri Enti, delle somme impegnate e di quelle pagate sino alla data di
compilazione del bilancio pluriennale;
c) le eventuali variazioni apportate rispetto alla primitiva
configurazione del progetto.
5. Le spese per le quali non è stata autorizzata nei modi
indicati nei precedenti commi del presente articolo e nel successivo articolo la
rappresentazione in bilancio per progetto, sono ripartite per aree di attività o
d'intervento.
6. Le aree di attività o di intervento sono individuate in
relazione alle competenze della Regione, alla legislazione in vigore e
all'organizzazione degli uffici regionali.
7. Il bilancio pluriennale dovrà altresì indicare le risorse
accantonate per la realizzazione di progetti in corso di formazione o per
interventi non ancora definiti in modo specifico].
Art. 4 (2)
Progetti speciali.
[1. La Regione adotta progetti
diretti alla valorizzazione di determinate aree del territorio regionale, nonché
di specifici settori di intervento, aggregando, ove occorra, interventi
ricompresi anche in più programmi o più piani.
2. Costituiscono in particolare progetti speciali quelli
adottati dalla Regione nell'ambito dei programmi di intervento straordinario
dello Stato e degli Organismi Comunitari (C.E.E.) a favore della Regione, nonché
i progetti adottati nell'ambito di accordi di programma con Amministrazioni
statali, di enti locali, aziende ed altri soggetti pubblici per la realizzazione
di programmi di intervento straordinario ].
(2) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
2, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 5
Bilancio di previsione.
[1. L'esercizio finanziario
della Regione coincide con l'anno solare.
2. ... (3)....
3. Il bilancio di previsione corredato dalla relazione
programmatica è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 agosto
dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è approvato con legge
entro il successivo 15 dicembre ai sensi dell'art. 70 dello Statuto.
4. Il bilancio di previsione è costituito:
1) dal bilancio pluriennale, le cui previsioni sono correlate a
quelle del programma di sviluppo regionale;
2) dal bilancio annuale di previsione.
5. Le previsioni del bilancio poliennale sono rappresentate in
termini di competenza e rappresentano il quadro delle risorse che la Regione
prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, in ragione della
legislazione statale e regionale vigente, dagli indirizzi del programma di
sviluppo regionale e dei conseguenti interventi legislativi.
6. Il bilancio pluriennale costituisce sede di riscontro della
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione
a carico di esercizi futuri.
7. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta
autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso
contemplate].
(3) Comma abrogato dal primo comma dell'art. 6,
L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 6
Bilancio pluriennale.
[1. Il bilancio pluriennale ha
una durata non superiore ad un quinquennio.
2. Esso è approvato con la stessa legge di approvazione del
bilancio annuale di previsione, è aggiornato ogni anno e costituisce allegato al
bilancio annuale] .
Art. 7 (4)
Struttura del bilancio pluriennale.
[1. Il bilancio pluriennale è
composto:
a) da un quadro di previsione delle entrate;
b) da un quadro di previsione delle spese;
c) da un quadro generale riassuntivo.
2. Le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per
la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione.
3. Le spese sono classificate con riferimento agli obiettivi
del programma regionale di sviluppo ed ai relativi interventi programmati e
progettati. Nell'ambito di questa ripartizione sono possibili ulteriori
suddivisioni che comportino l'aggregazione di voci di spesa omogenee per materia
e per natura economica. In ogni caso devono essere tenute distinte le previsioni
di spesa concernenti le funzioni normali e le funzioni delegate dallo Stato,
quelle per l'attuazione del programma di sviluppo, quelle per programmi speciali
e straordinari.
4. Sono distintamente indicati i casi in cui l'esecuzione delle
spese sia condizionata a speciali assegnazioni di fondi da parte dello Stato, da
parte di istituzioni e strumenti Comunitari (C.E.E.) e da parte di altri enti e
soggetti.
5. Per ogni ripartizione delle entrate e delle spese è
indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di
ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo
considerato. È inoltre indicata la quota relativa all'esercizio successivo,
nonché globalmente la quota relativa al residuo periodo.
6. Il quadro generale riassuntivo di cui alla lettera c) del
primo comma del presente articolo rappresenta:
a) per le entrate: il riassunto per titoli;
b) per le spese: il riassunto secondo l'articolazione delle
funzioni istituzionali normali e di sviluppo nonché di quelle per progetti
speciali e per i programmi di intervento straordinario ].
(4) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
3, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 8 (5)
Entrate nel bilancio pluriennale.
[1. Nel bilancio pluriennale
le entrate relative ai tributi propri della Regione ed al gettito di tributi
er"Times New Roman"i o di quota di essi devolute alla Regione sono indicate
nell'ammontare presunto, in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in
corso e negli anni precedenti, nonché in base alle previsioni formulate sullo
sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi er"Times New Roman"i
alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli Organi nazionali
della programmazione.
2. Le entrate derivanti dal riparto del Fondo comune e del
Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui agli
articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quelle derivanti
dalle altre assegnazioni da parte dello Stato sono indicate sulla base delle
norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o, in mancanza, in
misura non superiore per ciascun anno all'importo dell'ultima assegnazione.
3. Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e dai
prestiti già autorizzati, nonché, distintamente, le entrate derivanti dai nuovi
mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo per
l'esecuzione dei programmi di spesa ].
(5) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
4, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 9 (6)
Spese nel bilancio pluriennale.
[1. Nel bilancio pluriennale
sono distintamente indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi
regionali già in vigore, nonché le spese necessarie per l'ordinario
funzionamento degli organi, servizi ed uffici regionali, nell'ammontare
determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le
spese di personale, della applicazione della normativa in vigore e degli accordi
sindacali raggiunti.
2. Sono indicate, inoltre, singolarmente o per aggregati, le
spese previste da leggi che rinviano ai bilanci annuali la determinazione della
rispettiva entità, tenendo conto degli indirizzi della Regione in ordine ai
relativi settori di intervento ed alle aree di attività ].
(6) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
5, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
TITOLO II
La destinazione delle entrate
Art. 10 (7)
Funzioni normali e di sviluppo.
[1. In relazione al disposto
dell'art. 9, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, ed in
attesa della riforma della finanza regionale in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione, la Regione Puglia, agli effetti della destinazione delle entrate
regionali, assume le spese necessarie per l'adempimento delle funzioni normali
di cui all'art. 119, secondo comma, della Costituzione, distinte da quelle per
programmi di sviluppo così definite dal piano regionale adottato ai sensi
dell'art. 2 della presente legge.
2. Le spese per programmi di sviluppo sono relative a
interventi nuovi o aggiuntivi e tali da comportare una elevazione degli standard
dei servizi o il miglioramento delle attività economiche, sociali, ambientali e
territoriali considerate dal programma regionale di sviluppo.
3. Non possono essere considerate spese per programmi di
sviluppo quelle destinate al funzionamento della struttura amministrativa
regionale e locale preposta all'elaborazione e organizzazione dei programmi,
salvo che esse siano finalizzate all'obiettivo di elevazione degli standard di
qualità e di efficienza della struttura stessa ].
(7) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
6, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 11 (8)
Finanziamento delle spese per l'adempimento delle
funzioni normali.
[1. La Regione provvede al
finanziamento delle spese per l'adempimenti delle funzioni normali con le
entrate derivanti da:
i) tributi propri e quote di tributi er"Times New Roman"i
devolute alla Regione direttamente o a titolo di ripartizione del Fondo comune
di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
2) rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali,
alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitoli e rimborso di
crediti;
3) assegnazioni statali previste da leggi con vincolo di
destinazione della spesa per l'esercizio di funzioni normali;
4) assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di
funzioni ].
(8) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
7, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 12 (9)
Finanziamento delle spese per programmi di
sviluppo.
[1. La Regione provvede al
finanziamento delle spese per l'attuazione di programmi di sviluppo con le
entrate derivanti da:
1) quote di tributi propri e quote di tributi er"Times New
Roman"i ed entrate patrimoniali regionali, di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo
precedente eccedenti il relativo impiego agli effetti di cui all'articolo
medesimo;
2) assegnazioni statali effettuate in base all'art. 9 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, complete di quelle previste da leggi statali
di contenuto particolare, per le quali è contemplata la confluenza nel fondo del
citato art. 9;
3) assegnazioni statali anche in corrispondenza di deleghe di
funzioni previste da leggi con vincolo di destinazione della spesa regionale per
l'attuazione di programmi di sviluppo;
4) eventuale saldo finanziario attivo;
5) ricorso al credito ].
(9) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
8, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 13 (10)
Entrate con vincolo di destinazione.
[1. Le entrate derivanti da
assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare, per le quali
non è contemplata la confluenza nel Fondo dell'art. 9 della legge 16 maggio
1970, n. 281, sono destinate esclusivamente ed interamente al finanziamento
delle spese per l'adempimento delle funzioni normali, di quelle per l'attuazione
di programmi di sviluppo e di quelle per progetti e interventi straordinari, a
seconda della funzione o dell'intervento cui l'assegnazione stessa è
specificatamente vincolata.
2. Le poste di tali entrate devono recare nel bilancio
regionale indicazione esplicita sia della destinazione che del riferimento alle
corrispondenti poste di spesa ].
(10) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
9, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 14 (11)
Entrate in corrispondenza di funzioni amministrative
delegate dallo Stato.
[1. Le entrate derivanti da
assegnazioni finanziarie dello Stato per l'esercizio della delega di funzioni
amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono
integralmente destinate al finanziamento delle spese per l'adempimento delle
funzioni normali o di quelle di sviluppo in corrispondenza alle finalità della
delega stessa ].
(11) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
10, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 15 (11)
Fondi a destinazione vincolata e per le funzioni
delegate.
[1. Gli stanziamenti di spesa
per programmi di sviluppo e per progetti speciali di intervento straordinario,
finanziati con contributi e assegnazioni dello Stato o della C.E.E., possono
essere impegnati subordinatamente all'avvenuto accertamento della relativa
entrata.
2. Per l'espletamento dei servizi finanziari di esecuzione dei
progetti speciali e dei programmi d'intervento straordinario, nonché degli
accordi di programma cofinanziati da enti e organismi nazionali ed
internazionali, la Regione può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della
società finanziaria regionale costituita ai sensi dell'art. 10 della legge 16
maggio 1970, n. 281.
3. La Regione ha facoltà di stanziare ed erogare somme in
aggiunta a quelle assegnate dallo Stato ex art. 9 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, quelle previste da leggi con vincoli di destinazione, quelle in
corrispondenza di deleghe di funzioni, ferme restando in quest'ultimo caso le
disposizioni delle leggi di riferimento].
(11) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
11, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 16 (12)
Saldo finanziario attivo.
[L'eventuale avanzo di
amministrazione, per la parte derivante dall'applicazione dell'istituto della
perenzione amministrativa, deve essere integralmente destinato, in sede di
assestamento del bilancio di previsione, a impinguare gli appositi fondi per la
reiscrizione dei residui passivi perenti di cui al comma 5 del successivo art.
71 ].
(12) Articolo prima sostituito dal primo comma dell'art.
12, L.R.
23 giugno 1992, n. 10 e, così nuovamente
sostituito dal primo comma dell'art. 6, L.R.
18 dicembre 1996, n. 27. Vedi, anche,
quanto disposto dal secondo comma dell'art. 6, L.R.
18 dicembre 1996, n. 27.
Art. 17
Contributi ex art. 12 della legge n.
281 del 1970.
[1. I contributi speciali di
cui all'art. 12 della legge n. 281 del 1970 sono destinati al
finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 4.
2. È fatta salva ogni altra destinazione indicata dalla legge
statale.
3. Ai detti contributi si applica quanto previsto dall'art.
15] .
TITOLO III
Le leggi di spesa
Art. 18
Leggi autorizzative di spese
continuative o ricorrenti.
[1. Le leggi regionali che
prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente
determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire
rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma,
le relative procedure preliminari ed istruttorie e in generale tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo all'assunzione di impegni
di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle
leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da
eseguire] .
Art. 19
Leggi autorizzative di spese
pluriennali.
[1. Salvo il caso previsto
dall'ultimo comma del presente articolo, le leggi regionali che autorizzano
spese a carattere pluriennale ne indicano di norma solo l'ammontare complessivo
nonché la quota eventualmente a carico del bilancio già approvato o già
presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle
quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.
2. La quantificazione annuale della spesa può essere prevista
nei casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la
continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa nel tempo assuma un
interesse preminente.
3. Sulle leggi che prevedono opere od interventi la cui
esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, fatti salvi eventuali
espressi divieti, la stipulazione di contratti o, comunque, l'assunzione di
obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa globalmente
autorizzata dalle medesime leggi, fermo restando che formano impegno sugli
stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 60, soltanto le
somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso
del relativo esercizio.
4. La legge può autorizzare l'erogazione di contributi in
annualità, indicando il numero di queste ultime. In tal caso la legge fisserà il
limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire
da ciascun esercizio di validità della legge] .
Art. 20 (13)
Disciplina legislativa delle procedure di
spesa.
[1. Le leggi regionali
determinano, per i procedimenti comportanti l'erogazione di spese a carico del
bilancio della Regione, gli organi, gli uffici o gli enti competenti e
responsabili a porre in essere ciascun adempimento in modo tale che risulti
sempre possibile prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di
spesa e di ogni fase di essa, con particolare riguardo all'assunzione degli
impegni a carico del bilancio regionale.
2. Nel caso di concessione di contributi a favore di enti o di
soggetti privati, la legge stabilisce i termini perentori entro i quali gli
stessi devono porre in essere gli adempimenti cui sono condizionate le
concessioni medesime. Nel caso di inosservanza di tali termini, o quando
comunque si accerti l'impossibilità del conseguimento degli obiettivi cui è
finalizzata la spesa, il contributo è revocato con provvedimento dello stesso
organo competente alla concessione e il relativo impegno sul bilancio regionale
è annullato. La legge stabilisce le modalità per l'eventuale riutilizzo, nello
stesso ambito di destinazione, delle somme che così si rendono disponibili.
3. Le leggi regionali stabiliscono altresì le modalità per
l'eventuale sollecito reimpiego, nello stesso ambito di destinazione, delle
somme non impegnate entro i termini fissati.
4. I disegni e le proposte di legge regionale, nonché i
relativi emendamenti che comportano nuove o maggiori spese, ovvero riduzioni di
gettito di entrate, devono essere corredati di referto tecnico sulla entità
degli oneri recati da ciascuna disposizione e della indicazione della relativa
copertura finanziaria, con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali integralmente necessari all'attuazione delle
norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni
del bilancio pluriennale, nonché dell'onere complessivo previsto in relazione
agli obiettivi cui le norme stesse servono (14).
5. Il referto tecnico di cui al comma precedente deve essere
vistato dal Settore ragioneria (15).
6. I disegni e le proposte di legge regionale sono corredati da
relazioni elaborate rispettivamente dalla Giunta regionale per i disegni di
legge presentati dalla stessa e dal Consiglio regionale per le proposte di legge
presentate dai Consiglieri regionali. Il Consiglio regionale adotta, a questo
scopo, norme comuni di indirizzo metodologico e organizzativo per l'attività di
relazioni tendenti a valutare anche il grado di fattibilità delle norme
proposte.
7. Le relazioni costituiscono documentazione integrante per
l'esame regolamentare nelle Commissioni Consiliari competenti delle normative
proposte ].
(13) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
13, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
(14) Vedi, anche, l'art. 28, L.R.
11 maggio 2001, n. 13.
(15) Comma prima modificato dall'art. 13,
L.R.
23 giugno 1992, n. 10 e successivamente
così sostituito dal primo comma dell'art. 24, L.R.
19 giugno 1993, n. 9. Vedi, anche,
l'art. 28, L.R.
11 maggio 2001, n. 13.
Art. 21
Adeguamento delle leggi di spesa in vigore.
[ ... ](16)
(16) Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 14,
L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
TITOLO IV
Il bilancio annuale
Art. 22 17
Struttura del bilancio.
[1. Il bilancio annuale della
Regione è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro generale riassuntivo.
2. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini
di competenza e in termini di cassa.
3. Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio
indica:
1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla
chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o
delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si
riferisce;
3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o
delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza
distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.
4. Tra le entrate di cui al n. 3) del precedente comma è
iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio
cui il bianco si riferisce] .
(17) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
15, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 23
Stanziamenti di competenza.
[1. Gli stanziamenti di spesa
di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo
svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti ed
ai programmi e progetti della Regione, si prevede daranno luogo nel corso
dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo a norma
dell'art. 60 della presente legge (18).
2. Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in
più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata,
con i criteri di cui al 1° comma, entro i limiti della spesa totale autorizzata
dalla legge pluriennale, e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei
precedenti bilanci che degli impegni effettivamente assunti nei relativi
esercizi.
3. Debbono essere in ogni caso stanziate le somme
corrispondenti agli impegni già assunti e che vengano a scadenza nell'esercizio
cui il bilancio si riferisce. L'entità di tali somme deve essere distintamente
indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.
4. Nel caso di contributi in annualità, sono distintamente
indicate, in apposite note, le somme necessarie per far fronte alle annualità
dei contributi già effettivamente concessi nel corso di precedenti esercizi e le
eventuali ulteriori somme disponibili per la concessione di nuovi
contributi] .
(18) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 16,
L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 24 (19)
Stanziamenti di cassa.
[1. Gli stanziamenti di spesa
di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai
pagamenti che la Regione dovrà prevedibilmente effettuare nel corso
dell'esercizio finanziario, senza distinzione fra pagamenti in conto residui e
in conto competenza, a seguito degli impegni già assunti e di quelli nuovi
autorizzati nel bilancio medesimo.
2. Nel bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non
può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione,
sommato alla presunta disponibilità di cassa all'inizio dell'esercizio cui il
bilancio si riferisce ].
(19) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
17, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 25
Equilibrio del bilancio di
competenza.
[1. L'equilibrio del bilancio
nei termini di competenza è assicurato come segue.
2. Il totale delle spese previste nel bilancio di competenza
deve coincidere con il totale delle entrate previste e l'eventuale saldo
negativo presunto dell'esercizio precedente, iscritto fra le spese della
competenza di cui al n. 2), terzo comma, del precedente art. 22, è considerato,
ai fini della determinazione del vincolo di cui al successivo 5° comma, fra le
spese per le funzioni normali per la sola parte dello stesso che eccede
l'ammontare dei mutui passivi autorizzati nell'esercizio precedente, dei quali
non sia prevista la stipulazione entro il termine dell'esercizio.
3. Ai fini della determinazione del limite di cui al comma
precedente, l'eventuale saldo negativo di cui all'ultimo comma dell'art. 3
della legge n. 335 del 1976 è da considerare come spesa per le funzioni
normali, fatta eccezione per la quota del saldo negativo medesimo determinata
dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati nell'esercizio precedente.
4. I mutui e i prestiti possono essere autorizzati
esclusivamente per provvedere a spese di investimento solo nell'ambito degli
ulteriori programmi di sviluppo salvo quanto previsto dall'art. 10, primo
comma della legge n. 281 del 1970.
5. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno
(stanziamenti di competenza) può essere superiore al totale delle entrate che si
prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia
coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di
approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 22 della legge statale.
6. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per
l'adempimento delle funzioni normali della Regione risultanti dal prospetto di
cui all'art. 10 della legge statale, secondo comma, lettera b), non può in
ciascun bilancio essere superiore al totale delle entrate che si prevede di
accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e quelle
derivanti dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al
finanziamento di spese di sviluppo risultanti dal prospetto di cui all'art. 10
della legge statale, secondo comma, lettera a)]
.
Art. 26 20
Ripiano del disavanzo finanziario.
[1. Il saldo finanziario
negativo accertato dalla legge di approvazione del rendiconto generale
dell'esercizio è iscritto nel bilancio dell'anno successivo mediante apposita
legge regionale per la parte alla quale non si sia provveduto in via presuntiva
con la legge di bilancio ovvero con la legge di assestamento del bilancio per
l'anno in corso.
2. Le leggi regionali di cui al comma precedente devono
assicurare in ogni caso l'equilibrio del bilancio di competenza nel quale il
disavanzo viene iscritto ].
(20) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
18, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 27
Universalità ed integrità del
bilancio.
[1. Tutte le entrate devono
essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di
altre eventuali spese ad esse connesse.
2. Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio
integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.
3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio
della Regione e dei bilanci di cui all'art. 11, primo comma, della legge
statale].
Art. 28(21)
Classificazione delle entrate.
[1. Nello stato di previsione
delle entrate del bilancio annuale, queste sono ripartite nei seguenti titoli e,
secondo la loro natura, nelle relative categorie:
TITOLO I
- Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal
gettito di tributi er"Times New Roman"i o quote di esso devolute alla Regione a
titolo di ripartizione del Fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.
Categoria 1ª |
Tributi propri della Regione |
|
Categoria 2ª |
Compartecipazione al gettito di tributi er"Times New Roman"i - Fondo
comune delle Regioni a Statuto ordinario. |
|
|
|
|
TITOLO II
- Entrate derivanti da contributi e assegnazioni ed in genere
da trasferimenti di fondi anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate
dallo Stato.
Categoria 1ª |
Contributi e assegnazioni dello Stato vincolati a spese per
l'adempimento di funzioni normali |
|
Categoria 2ª |
Contributi e assegnazioni destinati al finanziamento del programma
regionale di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n.
281 e successive modificazioni |
|
Categoria 3ª |
Contributi, assegnazioni e trasferimenti destinati al finanziamento di
progetti speciali e di programmi di intervento straordinario |
|
Categoria 4ª |
Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato
relative a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali |
|
Categoria 5ª |
Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato
relative a spese correnti per programmi di sviluppo |
|
Categoria 6ª |
Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato
relative a spese di investimento per l'adempimento di funzioni
normali |
|
Categoria 7ª |
Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato
relative a spese di investimento per programmi di sviluppo. |
|
|
|
|
TITOLO III
- Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti
e aziende regionali, da servizi pubblici regionali, da introiti diversi e
recuperi vari.
Categoria 1ª |
Entrate da rendite patrimoniali e da utilizzo di beni |
|
Categoria 2ª |
Entrate da utili di enti e aziende regionali |
|
Categoria 3ª |
Entrate da servizi pubblici regionali |
|
Categoria 4ª |
Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari. |
|
|
|
|
TITOLO IV
- Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da
trasferimenti di capitali e rimborso di crediti.
Categoria 1ª |
Entrate da alienazione di beni e diritti patrimoniali -
Affrancazioni |
|
Categoria 2ª |
Entrate da trasferimenti di capitali per lasciti, donazioni e
conferimenti di terzi |
|
Categoria 3ª |
Entrate da rimborso di crediti. |
|
|
|
|
TITOLO V
- Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni
creditizie.
Categoria 1ª |
Entrate derivanti da assunzioni di mutui o dalla emissione di prestiti
obbligazionari |
|
Categoria 2ª |
Entrate derivanti da anticipazioni di cassa, aperture di credito ed
altre operazioni creditizie a breve termine. |
|
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|
TITOLO VI
- Entrate per contabilità speciali.
Categoria 1ª |
Partite di giro |
|
Categoria 2ª |
Stabilimenti speciali. |
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|
|
2. Al fine di adeguare la classificazione alla legislazione
statale e regionale, la legge di approvazione del bilancio annuale può apportare
modifiche al numero e alla denominazione delle categorie elencate nel presente
articolo.
3. Lo stato di previsione delle entrate contiene un riassunto
delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli ].
(21) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
19, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 29 (22)
Specificazione delle entrate.
[1. Nell'ambito di ciascuna
categoria di cui al precedente art. 28 le entrate sono ripartite in capitoli
secondo il loro oggetto.
2. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale di
classificazione delle entrate.
3. Per ciascun capitolo dell'entrata del bilancio annuale
devono essere indicati i seguenti elementi: numerazione progressiva, anche
discontinua, denominazione analitica, ammontare presunto dei residui attivi alla
chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce,
ammontare che si prevede di accertare nell'esercizio cui il bilancio si
riferisce, ammontare che si prevede di riscuotere, senza distinzione tra
riscossioni in conto residui ed in conto competenza.
4. In ogni caso deve essere fatta espressa menzione degli
eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi dello Stato o
della Regione ].
(22) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
20, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art.
30 (23)
Classificazione delle spese.
[1. Nello stato di previsione
della spesa del bilancio annuale, queste sono ripartite in:
-PARTE I: spese per l'esercizio delle funzioni normali;
-PARTE II: spese per l'attuazione del programma regionale di
sviluppo;
-PARTE III: spese per la realizzazione di programmi e progetti
speciali e programmi di intervento straordinario;
-PARTE IV: contabilità speciali.
2. Le spese delle prime due parti sono ripartite in aree ed
ambiti corrispondenti alle funzioni regionali definite dal D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 e successivamente anche, nella parte III, in organi e servizi
istituzionali e settori di intervento ed infine in attività, programmi e
progetti, corrispondenti alle previsioni del bilancio pluriennale.
3. Nella Parte II sono, in ogni caso, distintamente indicate
con apposita annotazione le spese relative a programmi di sviluppo cui
concorrono finanziamenti assegnati dallo Stato in sede di programmazione
nazionale.
4. L'ordine e la denominazione delle attività, dei servizi, dei
settori d'intervento, dei programmi e progetti possono essere definiti
annualmente in sede di bilancio, anche con riferimento all'assetto organizzativo
della Giunta regionale fondato su aggregazioni di materie funzionalmente
omogenee e tra loro collegate.
5. Le spese per oneri finanziari, per rimborso di mutui e
prestiti obbligazionari sono incluse nella Parte I, con l'indicazione, quando
possibile, del tipo di spesa cui si riferiscono.
6. Lo stato di previsione della spesa contiene un riepilogo
delle spese per parti, per ambiti e materie di competenza, per attività e
settori di intervento ].
(23) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
21, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 31 (24)
Specificazione delle spese.
[1. Nell'ambito delle
ripartizioni indicate al precedente art. 30 le spese sono ripartite in capitoli
secondo il loro oggetto.
2. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale di
classificazione delle spese. Esso comprende un solo oggetto di spesa ovvero più
oggetti strettamente collegati nell'ambito dello stesso programma o dello stesso
progetto.
3. Non possono essere incluse nello stesso capitolo:
a) spese correnti di funzionamento, spese correnti operative,
spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;
b) spese relative a funzioni proprie e spese relative a
funzioni delegate;
c) spese relative a specifiche finalità, per perseguire le
quali la Regione fruisce di finanziamenti da parte dello Stato ed altre spese;
d) spese riferibili a diverse categorie economiche, secondo la
ripartizione adottata nel bilancio statale.
4. Le spese finanziate in parte con assegnazioni a destinazione
vincolata e in parte con risorse proprie della Regione sono stanziate in
capitoli distinti aventi lo stesso oggetto e denominazione, con l'indicazione
del modo di finanziamento.
5. Gli impegni relativi alle spese di cui al comma precedente
devono essere assunti con priorità sui capitoli finanziati con assegnazioni
statali ].
(24) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
22, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 32
Denominazione e codificazione dei
capitoli.
[1. La denominazione di
ciascun capitolo deve indicare chiaramente e analiticamente il settore, gli
oggetti e le finalità della spesa.
2. La Commissione interregionale di cui all'art. 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, indicherà i criteri per consentire
l'unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli
concernenti spese della stessa natura, stabilendo, altresì, per ciascun capitolo
di spesa, il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed
economica della spesa stessa, al fine anche di stabilire la necessaria
armonizzazione con il piano dei conti indicati nel bilancio dello Stato per il
medesimo esercizio.
3. La Regione Puglia uniforma i propri bilanci annuali ai
criteri che la Commissione provvederà ad indicare ai sensi del precedente
comma] .
Art. 33 (25)
Quadro generale riassuntivo e prospetti
allegati.
[1. Il quadro generale
riassuntivo contiene:
a) il riepilogo delle entrate per titoli;
b) il riepilogo delle spese per l'esercizio delle funzioni
normali;
c) il riepilogo delle spese per l'attuazione di programmi di
sviluppo;
d) il riepilogo delle spese per l'esecuzione dei progetti
speciali e dei programmi di intervento straordinario.
2. Esso mette in evidenza, inoltre, i totali:
a) delle spese correnti di funzionamento;
b) delle spese correnti operative;
c) delle spese di investimento in capitale;
d) delle spese di investimento in annualità;
e) delle spese per l'esercizio di funzioni delegate dallo
Stato;
f) dei trasferimenti a favore degli Enti Locali tenendo
distinti quelli connessi a funzioni ad essi delegati dalla Regione;
g) delle spese vincolate a scopi determinati in rapporto a
specifiche assegnazioni da parte dello Stato e di istituzioni o di strumenti
comunitari per la realizzazione di programmi e progetti di sviluppo ovvero di
intervento straordinario.
3. Esso mette altresì in evidenza il rapporto fra il totale
delle entrate, escluse quelle derivanti da mutui o da assegnazioni finanziarie
con destinazione vincolata a spese di sviluppo o ad interventi straordinari, e
il totale delle spese per l'esercizio delle funzioni normali.
4. Il quadro generale dei risultati differenziali contiene:
a) risparmio pubblico (entrate correnti meno spese correnti in
termini di competenza);
b) saldo netto da finanziare (entrate finali meno spese finali
in competenza);
c) indebitamento netto (entrate finali al netto della
riscossione di crediti meno spese finali al netto delle partecipazioni
finanziarie e concessione di crediti) ].
(25) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
23, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. I, sent.
n. 1268 del 29-12-1994, Istituto autonomo case popolari Bari c. Regione
Puglia
Art. 34
Bilanci degli Enti dipendenti dalla
Regione.
[1. I bilanci degli Enti,
Aziende, Organismi ed Istituti, comunque costituiti, dipendenti dalla Regione,
sono trasmessi alla Giunta regionale prima della presentazione al Consiglio
regionale del bilancio della Regione e sono approvati quali allegati del
bilancio regionale.
2. Tali bilanci sono redatti in termini di competenza e di
cassa. Per ciascun capitolo di bilancio sono fornite le indicazioni di cui ai
punti 1, 2 e 3 del terzo comma dell'art. 22. Tra le entrate o le spese è
iscritto l'eventuale saldo positivo o negativo presunto al termine
dell'esercizio precedente.
3. Le spese degli Enti, Aziende ed Istituti di cui al 1° comma,
che concorrono alla realizzazione dei progetti della Regione inclusi nel
bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio
della Regione, in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio
medesimo] .
Art. 35
Spese per funzioni delegate agli
Enti locali.
[1. In allegato al bilancio
della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle
spese da effettuarsi da parte degli Enti locali, nel medesimo esercizio
finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione o
comunque nell'ambito di progetti della Regione.
2. Le spese degli Enti locali relative a progetti della Regione
inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel
bilancio della Regione in nota a margine dei corrispondenti capitoli del
bilancio medesimo.
3. Le entrate e le spese relative all'esercizio di funzioni
delegate dalla Regione agli Enti locali debbono essere iscritte nei bilanci di
questi ultimi in capitoli separati delle spese correnti o delle spese in conto
capitale nell'ambito della classificazione della entrata e della spesa prevista
dalla normativa vigente in materia per gli Enti medesimi.
4. La denominazione dei capitoli di cui al precedente comma
deve essere omogenea rispetto a quella corrispondente del Bilancio regionale e
deve richiamare la numerazione del capitolo del bilancio regionale cui si
riferisce.
5. Gli eventuali saldi attivi risultanti al termine di ciascun
esercizio vanno riversati nelle casse regionali] .
Art. 36 (26)
Fondo di riserva per spese obbligatorie.
[1. Nello stato di previsione
della spesa del bilancio annuale di competenza e di cassa è iscritto un fondo di
riserva per spese obbligatorie.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da
tale fondo le somme necessarie ad integrare gli stanziamenti rivelatisi
insufficienti dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la
vigente legislazione.
3. Fra le spese di carattere obbligatorio figurano, in ogni
caso, quelle relative agli oneri di personale e gli oneri per l'ammontare di
mutui e prestiti, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione
amministrativa e reclamate dai creditori, quelle concernenti i fondi di garanzia
a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.
4. L'elenco dei capitoli, i cui stanziamenti possono essere
integrati mediante prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie, è
allegato al bilancio annuale di previsione.
5. L'ammontare del fondo di riserva è determinato in relazione
agli stanziamenti previsti in bilancio per i capitoli di cui al precedente
comma.
6. In nessun caso possono essere utilizzate le economie che si
dovessero realizzare nei capitoli delle spese obbligatorie per fronteggiare
esigenze di stanziamenti di spese non comprese nell'elenco allegato al bilancio
].
(26) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
2, L.R.
4 dicembre 1991, n. 11.
Art. 37
Fondo di riserva per spese
impreviste.
[1. Nel bilancio di competenza
è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da
tale fondo e iscritte in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa, ovvero
in nuovi capitoli, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla
legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e di
improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che
non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.
3. La stessa deliberazione dispone le conseguenti variazioni,
eventualmente necessarie ed improrogabili, alla previsione di cassa dei capitoli
di spesa come sopra integrati o di nuova iscrizione, prelevando le somme
necessarie dal fondo di riserva di cui al successivo art. 41 ] (27).
(27) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
3 maggio 1977, n. 18.
Art. 38 (28)
Fondi globali.
[1. Nello stato di previsione
della spesa del bilancio di competenza sono iscritti uno o più fondi globali
destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi
della Regione che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta
necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio
di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi previsti dal
bilancio pluriennale e dal programma pluriennale di sviluppo.
3. I fondi globali non sono utilizzabili per l'imputazione di
atti di impegno, ma esclusivamente per il prelievo di somme da iscrivere in
aumento alle assegnazioni dei capitoli esistenti o in nuovi capitoli di spesa,
dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese
medesime.
4. Sono tenuti distinti i fondi globali destinati al
finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali e di spese per
l'attuazione di programmi di sviluppo, ripartiti a loro volta per spese correnti
e per spese in conto capitale o di investimento.
5. Al bilancio è allegato l'elenco dei provvedimenti
legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale, con
l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dello stanziamento da
finanziare a carico del fondo stesso.
6. I fondi globali sono vincolati al finanziamento dei
provvedimenti legislativi di cui al precedente comma; in caso di non
utilizzazione entro il termine dell'esercizio di competenza, essi costituiscono
economie di spesa, salvo quanto disposto nel successivo articolo ].
(28) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
24, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 39 (29)
Fondi globali iscritti nel bilancio dell'esercizio
precedente.
[1. Ai fini della copertura
finanziaria di spese di investimento per programmi di sviluppo derivanti da
provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio
relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di
detto esercizio e già incluse negli elenchi di cui al quinto comma del
precedente art. 38, purché tali provvedimenti siano approvati prima del
rendiconto di tale esercizio e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno
immediatamente successivo.
2. Nei casi di cui al comma precedente resta ferma
l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi globali al bilancio nel quale essi
furono iscritti, mentre le nuove o maggiori spese sono iscritte nel bilancio
dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti
legislativi.
3. Nei casi di cui al comma precedente, allo stanziamento della
nuova o maggiore spesa dovrà accompagnarsi l'annotazione che si tratta di spese
finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando
non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al
presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo
di cui all'art. 4, secondo comma, della legge statale ].
(29) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
25, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 40
Disposizioni comuni ai fondi di
riserva e globali.
[1. I fondi di riserva di cui
ai precedenti artt. 36 e 37 ed i fondi globali di cui al precedente art. 38 sono
dotati di appositi stanziamenti di cassa in relazione alla prevedibile
esecuzione dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne determinano i
prelievi.
2. Gli stessi provvedimenti legislativi od amministrativi da
cui discende la utilizzazione dei fondi di riserva sopramenzionati dispongono i
conseguenti prelievi, ovvero le conseguenti riduzioni, degli stanziamenti dei
fondi stessi, sia in termini di competenza che in termini di cassa].
Art. 41 (30)
Fondo di riserva del bilancio di cassa.
[1. Nel bilancio annuale di
cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si
rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa
rispetto agli stanziamenti di cassa disposti in sede di previsioni iniziali o di
successive variazioni del bilancio.
2. L'ammontare del fondo di riserva di cassa è determinato
dalla legge di approvazione del bilancio entro il limite di un dodicesimo del
totale degli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio di cassa.
3. I prelievi da tale fondo e le relative destinazioni sono
disposti con deliberazioni della Giunta regionale ].
(30) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
26, L.R.
23 giugno 1992, n. 10. Successivamente
il comma 3 è stato modificato dall'art. 9, comma 1, L.R.
22 dicembre 1997, n. 22 e dall'art. 9,
comma 2, L.R.
31 maggio 2001, n. 14.
Art. 42 (31)
Assestamento del bilancio.
[1. Entro il 30 giugno di ogni
anno la Regione approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale
si provvede all'aggiornamento degli elementi relativi ai residui attivi e
passivi e alla giacenza di cassa risultanti al termine dell'esercizio
precedente, all'eventuale iscrizione nel bilancio del saldo finanziario positivo
o negativo accertato dal rendiconto dell'esercizio precedente, nonché alle
variazioni che si ritengono necessarie, fermi restando i vincoli di equilibrio
del bilancio di competenza e cassa di cui alle norme stabilite dalla presente
legge ed ai principi generali dell'ordinamento contabile.
2. L'assestamento del bilancio è subordinato all'approvazione
del rendiconto generale dell'esercizio precedente ovvero alla avvenuta
presentazione dello stesso da parte della Giunta al Consiglio regionale a
termine del successivo art. 72.
3. La Giunta presenta al Consiglio regionale, entro il 30
giugno di ogni anno, la relazione sulla gestione amministrativa e finanziaria,
contenente il rapporto del controllo di gestione sullo stato di avanzamento
degli obiettivi programmatici, sul grado di realizzazione dei progetti e le
valutazioni di efficacia delle azioni condotte sulla base dei risultati
conseguenti in rapporto ai costi sostenuti. La relazione deve inoltre contenere
il rapporto dell'Osservatorio regionale sui procedimenti contabili ed
amministrativi utilizzati nell'impiego delle risorse destinate agli interventi
settoriali e all'attuazione dei progetti speciali e dei programmi di intervento
straordinario.
4. Il Consiglio regionale è tenuto a valutare la relazione di
cui al precedente comma ai fini della predisposizione del bilancio di previsione
per l'esercizio successivo, deliberando in merito anche relativamente alle
metodologie adottate nel rapporto di gestione e in quello dell'Osservatorio
regionale ].
(31) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
27, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 43 32
Variazioni di bilancio.
[1. La legge di approvazione
del bilancio può autorizzare la Giunta regionale ad apportare nel corso
dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti
per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni finanziarie dello
Stato e della C.E.E. vincolate a scopi specifici e per l'iscrizione delle
corrispondenti spese, nonché per l'iscrizione nello stato di previsione
dell'entrata ed in quello della spesa delle nuove o maggiori somme concernenti
le entrate e le spese strettamete correlate tra di loro in dipendenza di leggi
statali o regionali (33).
2. Quando la spesa sia attribuibile alla competenza
dell'esercizio immediatamente successivo a norma dell'art. 45 della presente
legge, la variazione è disposta nei modi di cui sopra sull'esercizio in
chiusura, per la parte entrate, e sul nuovo esercizio per la parte spesa, anche
in pendenza della approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio.
3. Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a
carico del bilancio già presentato al Consiglio con il finanziamento dei
relativi oneri, in tutto o in parte, mediate la utilizzazione dei fondi globali
del bilancio precedente a norma dell'art. 39 della presente legge, autorizzano
la Giunta ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al
bilancio di competenza e di cassa dopo l'entrata in vigore della legge di
approvazione del bilancio per l'esercizio di competenza.
4. Il maggiore gettito derivante da nuove o maggiori entrare
rispetto alle previsioni di competenza iscritte ai Titoli I e III del bilancio è
prioritariamente destinato al finanziamento di eventuali passività arretrate ed
accertate al 31 dicembre dell'anno precedente e non ancora totalmente coperte
con i mezzi assicurati dal bilancio di competenza.
5. Le variazioni per nuove e maggiori spese possono in ogni
caso essere deliberate soltanto se risulta documentata ed accertata
contestualmente la integrale copertura finanziaria.
6. Nessuna variazione di bilancio, salvo quelle di cui al primo
comma del presente articolo, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno
a cui il bilancio stesso si riferisce ] .
(32) Il presente articolo, già modificato dal secondo
comma dell'art. 1, L.R.
30 maggio 1977, n. 18, è stato così sostituito
dall'art. 28, L.R.
23 giugno 1992, n. 10. Per le norme integrative
del presente articolo vedi l'art. 38, L.R.
17 giugno 1994, n. 21 ovvero l'art. 13,
L.R.
30 dicembre 1994, n. 37, come sostituiti, con
identica formulazione, dall'art. 46, comma 2, L.R.
3 giugno 1996, n. 6.
(33) L'art. 38, L.R.
17 giugno 1994, n. 21, come modificato
dall'art. 13, L.R.
30 dicembre 1994, n. 37, aggiungeva due
periodi al presente comma. Successivamente i predetti articoli sono stati
sostituiti, con identico testo, dell'art. 46, comma 2, L.R.
3 giugno 1996, n. 6, contenente norme
integrative del presente articolo, nei quali non figura più l'inserimento di
detti periodi.
Art. 44 (34)
Storno di fondi.
[1. Salvo quanto disposto dai
precedenti articoli, nonché dal successivo articolo 71, comma 6, è vietato il
trasporto di somme da un capitolo all'altro del bilancio mediante atto
amministrativo, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza sia per
quanto riguarda gli stanziamenti di cassa (35).
2. È vietato lo storno dei fondi tra i residui, nonché fra i
residui e la competenza e viceversa salvo quanto disposto dal successivo
articolo 71, comma 12. È altresì vietato lo storno di fondi fra spese per
l'esercizio di funzioni delegate o da stanziamenti di spese per programmi di
sviluppo o per progetti speciali e di intervento straordinario, cui concorrono
specifiche assegnazioni statali o della C.E.E., a favore di altri capitoli di
spesa (36).
3. Qualora lo stanziamento annuale di bilancio sia definito da
una specifica legge di settore, ogni variazione in aumento dello stesso può
essere autorizzata solo da provvedimenti legislativi distinti da quelli di mera
variazione di bilancio.
4. Lo storno di fondi da capitoli di spesa di investimento per
programmi di sviluppo a favore di capitoli di spesa di investimento per funzioni
normali è ammesso entro il limite dell'ammontare dei primi che non risulti
coperto da mutui o da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata ].
(34) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
29, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
(35) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 1,
lettera a), L.R.
4 maggio 1999, n. 17.
(36) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 1,
lettera b), L.R.
4 maggio 1999, n. 17.
Art. 45 (37)
Fondi assegnati alla Regione.
[1. Tutte le somme assegnate a
qualsiasi titolo alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo
a specifiche destinazioni, salvo i casi di assegnazioni in corrispondenza di
deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, secondo comma, della
Costituzione e di assegnazioni, concorsi o contributi per il finanziamento del
programma regionale di sviluppo e di quelli destinati al finanziamento di
progetti speciali e di programmi di intervento straordinario.
2. Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse
a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui al precedente
comma, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle
assegnate, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi che
disciplinano le relative funzioni.
3. La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogate in un
esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate a nome del comma precedente,
di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei
due esercizi immediatamente successivi.
4. La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene la
assegnazione dei fondi di cui al primo comma del presente articolo, attribuire
le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo,
allorché non sia possibile far luogo all'impiego di tali spese, a norma del
successivo articolo 60, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha
luogo l'assegnazione. In tal caso, sullo stanziamento di spesa iscritto nel
bilancio per l'esercizio successivo a norma del successivo art. 43 possono
essere assunti impegni e disposte erogazioni fin dall'inizio dell'esercizio
stesso anche in pendenza dell'approvazione della legge di bilancio per il nuovo
esercizio ].
(37) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
30, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 45-bis (38)
Assegnazioni per l'attuazione delle politiche
comunitarie.
[1. Le risorse finanziarie
previste da fonti normative comunitarie sono iscritte nel bilancio regionale in
appositi capitoli distinti secondo la loro provenienza. A ogni modifica della
originaria previsione di finanziamento deve seguire la corrispondente variazione
del relativo capitolo di bilancio con atto amministrativo della Giunta
regionale.
2. Nel bilancio regionale vanno individuati con priorità
rispetto a qualsiasi altra spesa operativa di settore, i mezzi finanziari
necessari al finanziamento dei progetti ammissibili ai benefici dei fondi
strutturali di cui agli strumenti finanziari comunitari.
3. Il bilancio di previsione e le variazioni allo stesso devono
essere corredati da prospetti sintetici che espongano per ciascun intervento
comunitario il piano di finanziamento articolato per fonte di finanziamento
comunitaria, statale e regionale, per sottoprogramma o asse prioritario e per
annualità anche ai fini del rispetto delle disposizioni ministeriali adottate
sulla materia.
4. La Giunta regionale emana disposizioni per garantire il
monitoraggio finanziario delle politiche comunitarie ] (39).
(38) Articolo aggiunto dal quarto comma dell'art. 9,
L.R.
22 dicembre 1997, n. 22.
(39) Comma così
modificato dall'art. 52, comma 1, L.R.
25 settembre 2000, n. 13.
Art. 46 (40)
Mutui e prestiti.
[1. La contrazione di mutui o
la emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con
la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso,
a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si
autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel
corso dell'esercizio di competenza.
2. La legge deve specificare l'entità massima del tasso e la
durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza delle operazioni
sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alla previsione
rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle
operazioni, la determinazione delle condizioni e delle modalità spettano alla
Giunta regionale.
3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se
non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto del penultimo
esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.
4. In ciascun esercizio può essere autorizzata la contrazione
di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento,
comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con la
legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative
variazioni, non superi il 25% dell'ammontare complessivo delle entrate iscritte
in bilancio nel Titolo I, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino
copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.
5. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in
relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
6. L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti
obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in forma condizionata,
entro il termine dell'esercizio e non riscosse restano iscritte fra i residui
attivi; le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso
termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le
risultanze finali dell'esercizio medesimo ].
(40) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
31, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 47 (41)
Anticipazioni di cassa.
[1. Allo scopo di fronteggiare
temporanee deficienze di cassa, la Regione può contrarre anticipazioni
finanziarie od ottenere dall'Istituto tesoriere l'utilizzo di scoperti sul conto
corrente della Tesoreria regionale, per un ammontare complessivo non superiore
all'impianto bimestrale delle previsioni di entrata classificate nel bilancio
annuale al Titolo I.
2. Le anticipazioni e gli scoperti devono essere estinti
nell'esercizio finanziario in cui sono contratti.
3. Le operazioni finanziarie anzidette sono deliberate dalla
Giunta regionale, che può disporre, se necessarie, le occorrenti variazioni di
bilancio ] .
(41) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
32, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 48
Garanzie prestate dalla Regione.
[1. La legge regionale che
prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte
della Regione a favore di enti, istituti, cooperative ed altri soggetti in
relazione alla contrazione di mutui per il finanziamento di spese comunque
rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura
finanziaria del relativo rischio.
2. Nel bilancio regionale viene iscritto apposito capitolo di
spesa dotato annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo
previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento
degli obblighi assunti dalla Regione con il complesso delle garanzie prestate,
elencate in apposito allegato al bilancio di previsione.
3. In caso di necessità le maggiori esigenze saranno
fronteggiate con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di
cui al precedente articolo 36 (42).
4. La concessione della garanzia regionale forma oggetto di
apposita convenzione nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni
necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione. Nel
bilancio annuale è iscritto apposito capitolo di entrata per l'imputazione dei
recuperi.
5. In allegato al bilancio di previsione della Regione devono
essere elencate, con la indicazione dei beneficiari, del capitale garantito e
della durata, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione alla
data di approvazione del bilancio medesimo] .
(42) Comma così modificato dal quarto comma dell'art. 1,
L.R.
30 maggio 1977, n. 18.
Art. 49
Autonomia del Consiglio
regionale.
[1. Il Consiglio regionale ha
piena autonomia funzionale e contabile che esercita nell'ambito dei principi
contenuti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 e con le modalità stabilite
dall'apposito regolamento interno].
Art. 50
Esercizio provvisorio.
[1. L'autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e
la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese sulla base
del bilancio presentato al Consiglio, senza limiti di somma.
3. La legge può, peraltro, stabilire limitazioni all'esecuzione
delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti
utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può
essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di
bilancio.
4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato
al Consiglio, ovvero sia stato respinto da questo, e non sia stato ancora
presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base
dell'ultimo bilancio approvato.
5. Nel caso di cui al comma precedente l'autorizzazione è
limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni
mese di esercizio provvisorio] .
Art. 51
Gestione provvisoria del
bilancio.
[1. Qualora la legge di
approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio
siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore,
in pendenza degli adempimenti di cui all'art. 127 della Costituzione è
autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo in ragione di
un dodicesimo per ogni mese della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei
limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie
tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento
frazionato in dodicesimi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 50
(43).
2. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di
autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al
Consiglio regionale a norma dell'art. 127 della Costituzione, ovvero nei
confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o
quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 127, è autorizzata
la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed
ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero, nel caso che il
rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un
dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza
del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di
spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di
impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, salvo quanto disposto
dall'ultimo comma dell'art. 50] .
(43) Comma così modificato dal quinto comma dell'art. 9,
L.R.
22 dicembre 1997, n. 22.
TITOLO V
Le entrate della Regione
Art. 52
Stadi delle entrate.
[1. Tutte le entrate della
Regione passano attraverso i seguenti stadi:
a) accertamento;
b) riscossione;
c) versamento.
2. Tali stadi possono essere simultanei] .
Art. 53
Accertamento delle
entrate.
[1. La Ragioneria della
Regione procede all'accertamento delle entrate quando, sulla base di idonea
documentazione probatoria, sia acquisita la identità del debitore, la certezza
del credito o dell'assegnazione, e sia prevedibile la loro riscossione entro i
termini dell'esercizio finanziario di competenza.
2. Per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato
l'accertamento è disposto sulla base dei decreti ministeriali di riparto ed
assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.
3. Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi
mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da
parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.
4. Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli,
l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini
dell'esercizio.
5. Per le entrate di natura patrimoniale l'accertamento è
disposto di norma sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne
quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell'esercizio
di competenza.
6. Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità
speciali o poste compensative della spesa, l'accertamento consegue l'assunzione
dell'impegno o la effettuazione del pagamento nel capitolo corrispondente della
spesa.
7. In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive
concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla
riscossione del medesimo] .
Art. 54
Riscossione delle
entrate.
[1. L'entrata è riscossa
quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo
importo alla Regione, tramite il tesoriere od altro ufficio od Ente a ciò
autorizzato per legge o regolamento, e la Regione stessa ne ha avuto
comunicazione.
2. La riscossione delle entrate si effettua mediante ordinativi
di incasso a firma del coordinatore del Settore di Ragioneria o di chi
legittimamente lo sostituisce.
3. Per il versamento delle entrate in Tesoreria si applicano le
disposizioni contenute nella legge istitutiva del servizio di tesoreria
regionale e nella convenzione per l'affidamento del servizio medesimo] .
Art. 55
Versamenti delle entrate.
[1. L'entrata è versata quando
il relativo ammontare risulta acquisito alla Cassa della Regione.
2. Il tesoriere della Regione provvede all'introito della somma
mediante emissione della bolletta d'incasso, secondo le disposizioni contenute
nella convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria] .
Art. 56 (44)
Compiti degli organi preposti alle realizzazioni delle
entrate.
[1. I dipendenti regionali
comunque incaricati delle operazioni di accertamento delle entrate a qualsiasi
titolo dovute o spettanti alla Regione sono tenuti ad effettuare le operazioni
medesime nei modi e termini stabiliti dalle leggi, regolamenti e deliberazioni
degli Organi regionali.
2. I responsabili dei settori, nonché i dirigenti ed i
funzionari della Regione che hanno la gestione di progetti, programmi ed
attività al cui finanziamento concorrono contributi, assegnazioni e risorse
previste nel bilancio regionale, curano, sotto la loro personale responsabilità,
che l'accertamento delle entrate sia fatto prontamente ed integralmente, dandone
tempestiva comunicazione alla Ragioneria regionale per la cura della fase di
riscossione ] .
(44) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
33, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 57 (45)
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta
entità.
[1. I crediti della Regione di
modesta entità che non siano di natura tributaria e che non si riferiscano a
sanzioni amministrative o a pene pecuniarie possono essere annullati, entro il
termine dell'esercizio finanziario e senza onere alcuno per i debitori, con
provvedimento cumulativo del Presidente della Giunta regionale, sempreché il
costo delle operazioni di riscossione di ogni singolo credito si riveli
superiore all'ammontare del medesimo e sempreché questa non sia inferiore a lire
100 mila ].
(45) Articolo, prima sostituito dal primo comma
dell'art. 34, L.R.
23 giugno 1992, n. 10 e successivamente,
così modificato dal sesto comma dell'art. 9, L.R.
22 dicembre 1997, n. 22.
Art. 57-bis
(46)
Recupero crediti. Rimborsi somme. Rateizzazione.
Riutilizzazione.
[1. Eventuali recuperi,
revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti
pubblici e privati connesse a spese legislativamente vincolate sono introitate
in apposito capitolo di entrata all'uopo istituito e riassegnate per la
riutilizzazione con delibera di Giunta al competente capitolo di spesa di
originaria provenienza del bilancio corrente.
2. Qualora i recuperi, le revoche e i rimborsi di cui al comma
1 riguardino spese del bilancio autonomo regionale, l'eventuale riassegnazione
delle relative economie alla competenza del bilancio corrente è deliberata dalla
Giunta regionale.
3. La Giunta regionale può disporre con proprio atto
deliberativo il recupero dilazionato di crediti vantati dalla Regione nei
confronti di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati allorquando
risulti impossibile la riscossione immediata e integrale degli stessi. I
recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi
] .
(46) Articolo aggiunto dal settimo comma dell'art. 9,
L.R.
22 dicembre 1997, n. 22.
Art. 58
(47)
Ricognizione dei residui attivi.
[1. Costituiscono residui
attivi le somme accertate ma non riscosse o non versate entro il termine
dell'esercizio finanziario.
2. L'accertamento definitivo delle somme conservate ai residui
attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del rendiconto.
3. Prima della formazione di tale rendiconto, la Giunta
regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di relazione predisposta
dalla Ragioneria entro il 28 febbraio, provvede alla determinazione ed alla
classificazione dei residui nelle seguenti categorie:
a) crediti la cui riscossione è considerata certa per esserne
stato acquisito il titolo o la documentazione probatoria;
b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le
procedure amministrative, tributarie e giudiziarie per la riscossione;
c) crediti riconosciuti inesigibili o insussistenti.
4. I crediti di cui alle lettere a) e b) continuano ad essere
riportati nelle scritture e sono affidati per la riscossione agli Uffici
competenti; i crediti di cui alla lettera c) si eliminano dalle scritture
contabili, dandone giustificazione nella relazione che accompagna il rendiconto
] .
(47) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
3, L.R.
4 dicembre 1991, n. 11.
Art. 58-bis (48)
Riduzione di residui attivi connessi a finanziamenti
vincolati.
[1. Eventuali riduzioni di
residui attivi connessi a finanziamenti a destinazione vincolata vanno
prioritariamente compensate attraverso la riduzione di pari importo dei residui
di stanziamento dei capitoli di spesa correlati, ovvero in via subordinata,
mediante recupero delle relative disponibilità sulla competenza dell'esercizio
attraverso una riduzione compensativa delle poste previsionali di uscita.
2. L'eventuale assoluta impossibilità di procedere al recupero
delle minori spese accertate e introitate rispetto ai correlati impegni di spesa
e la conseguente formazione di disavanzo sul bilancio autonomo regionale
determina l'attivazione dei procedimenti di responsabilità per danni di cui
all'art. 86 nei confronti dei funzionari che hanno disposto i relativi atti] .
(48) Articolo aggiunto dall'ottavo comma dell'art. 9,
L.R.
22 dicembre 1997, n. 22.
TITOLO VI
Le spese della Regione
Art. 59
Stadi delle spese.
[1. Sono spese della Regione
quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi,
decreti, regolamenti od altri atti, costituenti titolo valido di impegno, e
quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che
dipendono dall'amministrazione regionale.
2. Tutte le spese della Regione passano attraverso i seguenti
stadi:
a) impegno;
b) liquidazione;
c) ordinazione e pagamento].
Art. 60
Impegni di spese.
[1. I competenti organi della
Regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di
competenza del bilancio in corso.
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza
dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o
ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa
obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
3. Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più
esercizi finanziari o per le quali la legge preveda una autorizzazione globale
riferita ad un periodo pluriennale determinato, l'impegno può estendersi a più
anni, fatto salvo il limite di cui al successivo art. 61, ma i pagamenti devono
essere contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengono a scadere in
ciascun esercizio.
4. La stessa norma del precedente comma si applica agli impegni
di spesa corrente che vengono assunti per più esercizi, quando ciò sia
indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.
5. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte
dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, a norma
dell'art. 2, terzo comma della legge statale, ovvero assunte, per le spese
correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei
servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che
vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.
6. Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli
stanziamenti annuali di ogni limite d'impegno, da iscrivere a bilancio in
dipendenza dell'autorizzazione di legge, sostituisce il limite massimo a carico
del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla
prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi
quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli
esercizi successivi.
7. Al momento del pagamento a saldo su ciascun impegno di
spesa, la Ragioneria regionale provvede d'ufficio alla rettifica delle
disponibilità di fondi sul capitolo, aggiungendovi l'eventuale differenza
residuale tra l'importo dell'impegno e l'ammontare finale dei pagamenti
effettuati sul medesimo.
8. Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato
fra i residui passivi, la Ragioneria provvede all'accertamento della eventuale
economia sull'impegno medesimo.
9. Ogni e qualsiasi impegno di spesa comunque e in qualunque
forma assunto a carico del bilancio regionale ha valore ed efficacia di
obbligazione della Regione solo e soltanto se l'atto relativo ha ottenuto la
preventiva prenotazione dell'impegno da parte della Ragioneria della Regione (49).
10. La mancata stretta osservanza del disposto del precedente
comma dà luogo alle responsabilità stabilite al Titolo IX della presente
legge (50). ]
(49) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 5,
L.R.
23 gennaio 1991, n. 1.
(50) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 5,
L.R.
23 gennaio 1991, n. 1.
Art. 61
Assunzione di impegni sugli esercizi
futuri.
[1. Nel caso delle spese in
conto capitale di carattere pluriennale di cui al 3° comma del precedente art.
60, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al
primo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
2. Nel caso delle spese in annualità la facoltà di assumere
impegni su nuovi limiti d'impegno è circoscritta all'esercizio immediatamente
successivo a quello di normale scadenza della legislatura] .
Art. 62
Compiti degli organi preposti
all'assunzione di impegni di spesa.
[1. La Giunta delibera sugli
impegni di spesa salvo che le singole leggi regionali attribuiscano tale
competenza al Consiglio regionale.
2. ... (51)....
3. La Giunta provvede a deliberare i contratti della Regione,
ad eccezione di quelli da stipulare nell'esercizio dell'autonomia funzionale e
contabile del Consiglio regionale.
4. Le competenze di cui al 1° comma attribuite alla Giunta
regionale possono essere da quest'ultima delegate al Presidente od ai singoli
componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate (52).
5. Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle
funzioni delegate]
(51) Comma abrogato dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
11 luglio 1978, n. 30.
(52) Comma così modificato dal secondo comma dell'art.
1, L.R.
11 luglio 1978, n. 30.
Art. 63
(53)
Registrazione degli impegni di spesa.
[1. Tutti gli atti dai quali
possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale,
prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali,
devono essere trasmessi alla Ragioneria della Regione, la quale, verificata
l'esatta imputazione della spesa al bilancio, nonché la disponibilità sul
capitolo relativo, effettuata la prenotazione dell'impegno e ne dà atto in un
apposito documento.
2. La segreteria dei competenti organi regionali comunica al
Settore ragioneria, dopo l'adozione formale dei singoli provvedimenti, il numero
e la data dei provvedimenti stessi per la relativa annotazione contabile, nonché
gli estremi della prenotazione dell'impegno di spesa.
3. Qualsiasi successivo atto o contratto che abbia attinenza
agli impegni assunti deve essere comunicato al Settore Ragioneria per le
occorrenti annotazioni contabili.
4. In sede di liquidazione di precedente impegno dovranno
essere comunicati al Settore Ragioneria gli estremi della prenotazione
dell'impegno di spesa ].
(53) Articolo prima modificato dal primo comma dell'art.
2, L.R.
11 luglio 1978, n. 30 e, successivamente
così sostituito dal primo comma dell'art. 35, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 64
Liquidazione delle spese.
[1. La liquidazione delle
spese consiste nella determinazione della identità del creditore e
dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di
documentazione idonea a comprovare il diritto del credito.
2. Alla liquidazione delle spese provvede la Giunta regionale
salvo quando si tratti di spese fisse, nel qual caso la stessa è disposta
d'ufficio dal Presidente o dall'Assessore delegato dallo stesso, e nei casi in
cui le spese si riferiscano all'esercizio dell'autonomia funzionale e contabile
del Consiglio regionale.
3. Alla liquidazione delle spese può provvedere con proprio
decreto il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato dallo
stesso, qualora leggi regionali dispongano in tale senso (121)] .
(54) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 17,
L.R.
6 giugno 1979, n. 31.
Art. 64-bis (55)
Obbligazioni di importo superiore all'originario impegno
di spesa vincolato.
[1. Qualora in sede di
liquidazione di residui passivi il relativo sottostante impegno di spesa
vincolato risulti inferiore rispetto alla effettiva entità dell'obbligazione
giuridica per effetto di successive maggiorazioni e lievitazioni di costi o di
prezzi ovvero a causa di errori materiali, il competente Settore di spesa
procede all'impegno delle maggiori somme occorrenti attingendo, nell'ordine e
nei limiti delle rispettive competenze:
a) dai residui di stanziamento eventualmente presenti sul
capitolo di pertinenza;
b) dalle disponibilità di competenza dell'esercizio;
c) dalle disponibilità del bilancio autonomo mediante utilizzo
del fondo di riserva delle spese impreviste e l'attivazione di appositi capitoli
in partite di giro con reintegro delle risorse impegnate nell'anno successivo.
2. L'eventuale assoluta impossibilità di procedere al recupero
delle maggiori somme impegnate o pagate rispetto ai correlati accertamenti di
entrata e la conseguente formazione di disavanzo sul bilancio autonomo regionale
determina l'attivazione dei procedimenti di responsabilità per danni di cui
all'art. 86 nei confronti dei funzionari che hanno disposto i relativi atti
].
(55) Articolo aggiunto dal nono comma dell'art. 9,
L.R.
22 dicembre 1997, n. 22.
Art. 65 (56)
Richiesta di emissione del titolo di
pagamento.
[1. L'organo competente alla
liquidazione della spesa richiede alla Ragioneria regionale la emissione del
relativo titolo di pagamento, ove possibile anche con lo stesso atto di
liquidazione.
2. La richiesta di emissione del titolo di pagamento, vistata
dal funzionario responsabile del settore e recante, a cura e responsabilità del
medesimo, il riferimento ai dati di prenotazione del corrispondente impegno,
viene trasmessa alla Ragioneria regionale con la relativa documentazione
giustificativa della spesa, ove occorra ] .
(56) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
36, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 66 (57)
Pagamento delle spese.
[1. Il pagamento delle spese è
disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi e di ordini di
accreditamento tratti sulla Tesoreria regionale.
2. I titoli di pagamento di cui al precedente comma sono
firmati dal Presidente della Giunta regionale e dal componente della Giunta
delegato dal Presidente, previamente vistati dal Coordinatore del Settore
Ragioneria regionale o da chi lo sostituisce.
3. I mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa
o di elenchi di spesa ricorrenti rivenienti da contratti, sono emessi d'ufficio
dalla Ragioneria regionale col solo visto del Coordinatore del Settore
Ragioneria o di chi lo sostituisce.
4. Nei casi e con le modalità previste dai successivi articoli,
è altresì consentito il pagamento di spese attraverso funzionari delegati a
favore dei quali vengono disposte aperture di credito.
5. Può farsi luogo all'emissione dei titoli di pagamento in
esecuzione di deliberazioni o altri atti degli organi regionali, sempreché tali
deliberazioni o atti siano divenuti esecutivi ovvero risultino immediatamente
eseguibili ai sensi delle norme vigenti in materia ed ai sensi dei commi
seguenti.
6. Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti
commi deve essere verificata dalla Ragioneria la causa legale del pagamento e
l'intervenuta liquidazione della spesa; deve essere altresì riscontrato che la
somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa del
bilancio in corso e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia
correttamente riferita al conto della competenza o al conto dei residui
distintamente per ciascun esercizio di provenienza.
7. Ogni titolo di spesa emesso potrà riferirsi ad un solo
capitolo di cassa e a un solo capitolo di competenza o residui.
8. I funzionari della Ragioneria, addetti al riscontro ed
all'emissione dei titoli di spesa disposti ai sensi del precedente comma, non
possono dare corso all'emissione del titolo stesso qualora risulti che non siano
stati osservati i termini di cui al secondo comma dell'art. 49 della legge 10
febbraio 1953, n. 62.
9. Per i titoli di spesa emessi in base a deliberazioni
dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 49 della legge 10
febbraio 1953, n. 62, chi ordina l'emissione del titolo stesso ha l'obbligo
di dichiarare, nell'ordine di emissione, gli estremi di trasmissione dell'atto
alla Commissione di controllo.
10. Anche nel caso di servizi gestiti in economia, i mandati
devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti. È vietata
l'emissione di mandati a favore di amministratori della Regione, salvo i casi in
cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni
legislative e regolamentari.
11. Gli amministratori ed i funzionari della Regione sono
personalmente e solidalmente responsabili, secondo le norme vigenti, della
osservanza delle disposizioni del presente articolo. Nello stesso modo gli
amministratori rispondono delle somme pagate in relazione alle deliberazioni di
urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di
controllo ].
(57) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
37, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 67 (58)
Estinzione dei titoli di pagamento.
[1. Il Tesoriere della Regione
estingue i titoli di spesa e provvede alla loro restituzione alla Ragioneria in
conformità alle disposizioni della legge regionale istitutiva del Servizio di
Tesoreria, alla convenzione per l'affidamento dal Servizio medesimo e alle altre
modalità previste dalla presente legge ].
(58) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
38, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art.
68
(59)
Modalità di effettuazione dei pagamenti.
[1. I titoli di spesa emessi
ai sensi del precedente articolo 66 sono pagati mediante:
a) rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro
procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. I pagamenti a favore di
procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi sono disposti sulla
scorta di atti comprovanti lo «status» di procuratore, rappresentante, tutore,
curatore ed erede del creditore della Regione;
b) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi
d'incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute
a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;
c) versamento su conto corrente postale o bancario intestato al
beneficiario, previa richiesta dello stesso; in questo caso costituisce
quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento e la
dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della Tesoreria
regionale, attestante l'avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento
indicata sul titolo medesimo;
d) commutazione, a richiesta del creditore, in assegno
circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del
richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con avviso di ricevimento
con spese a suo carico. La dichiarazione di commutazione apposta dal Tesoriere
sul titolo di spesa, cui va allegato l'avviso di ricevimento, sostituisce la
quietanza liberatoria;
e) commutazione, a richiesta del creditore, in vaglia postale
ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tassa e spese a
carico del richiedente. La dichiarazione della commutazione apposta a cura del
Tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegata la ricevuta del versamento,
sostituisce la quietanza liberatoria.
2. I titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche
pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli artt. 1 e 12 del codice
civile, nonché di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti, sottoposti
o non a vigilanza, sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta, della
bolletta di riscossione, mediante versamento sul conto corrente postale o
bancario.
3. I titoli di spesa che in tutto o in parte non sono pagati
entro il termine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono
restituiti alla Ragioneria regionale, che provvede, per la parte rimasta
inestinta, al relativo annullamento (60).
4. Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della
verifica e definizione dei rapporti con il Tesoriere regionale, i titoli di
spesa come sopra ritirati e annullati si considerano come non emessi (61).
5. La Ragioneria provvede, nel nuovo esercizio finanziario,
alla loro riemissione purché il relativo impegno non sia caduto in perenzione (62).
6. La Giunta regionale è autorizzata a regolare i rapporti con
la Tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione del
presente articolo, ivi compresi il regolamento degli effetti conseguenti alla
scadenza di validità dei titoli di credito, della loro inesigibilità e di quanto
altro necessario alla tutela degli interessi della Regione, nonché gli importi
minimi e massimi dei titoli di spesa commutati in assegni circolari o altri
titoli equivalenti ed i casi in cui non è ammessa la commutazione d'ufficio (63).
7. Le disposizioni di pagamento di cui al presente articolo si
intendono eseguite:
a) alla data dell'effettivo pagamento al creditore della
Regione nel caso di cui al punto a) del precedente primo comma;
b) alla data del versamento in conto corrente postale ovvero
delle commutazioni rispettivamente previste dalla lettera c) e dalle lettere d)
ed e) del primo comma (64);
c) alla data della disposizione di bonifico emessa dal
Tesoriere per l'esecuzione dell'accreditamento al creditore della Regione nel
caso di versamento su conto corrente bancario come previsto dalla lettera c) del
precedente primo comma. Qualora l'accreditamento debba effettuarsi in data certa
prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest'ultima data ] .
(59) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
39, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
(60) Comma così modificato dal decimo comma dell'art. 9,
L.R.
22 dicembre 1997, n. 22.
(61) Comma così modificato dal decimo comma dell'art. 9,
L.R.
22 dicembre 1997, n. 22.
(62) Comma così modificato dal decimo comma dell'art. 9,
L.R.
22 dicembre 1997, n. 22.
(63) Comma così modificato dall'undicesimo comma
dell'art. 9, L.R.
22 dicembre 1997, n. 22.
(64) Lettera così modificata dal dodicesimo comma
dell'art. 9, L.R.
22 dicembre 1997, n. 22.
Art. 68-bis (65)
Anticipazioni a enti e organismi diversi
regionali.
[1. La Giunta regionale può
autorizzare il Settore ragioneria a disporre anticipazione di cassa a enti e
organismi diversi operanti nella Regione allorquando risulti necessario al fine
di avviare le relative attività nelle more della prevista acquisizione dei
finanziamenti agli stessi soggetti normativamente attribuibili.
2. Alle anticipazioni e ai connessi successivi recuperi sul
bilancio regionale si provvede mediante l'attivazione di appositi capitoli di
entrata e di uscita in partita di giro e nel limite massimo annuo dell'1% del
fondo di cassa risultante dall'ultimo rendiconto approvato ].
(65) Articolo aggiunto dal tredicesimo comma dell'art.
9, L.R.
22 dicembre 1997, n. 22.
Art. 69 (66)
Verifica e regolarizzazione degli atti
contabili.
[1. La proposta di
provvedimento amministrativo, predisposta dal Settore competente per materia, è
sottoscritta dal dirigente che sovrintende al procedimento amministrativo e che
ne assume la piena responsabilità in ordine alla conformità alle leggi e agli
obiettivi dei programmi regionali, nazionali e comunitari.
2. È sottoposto al visto preventivo della Ragioneria ogni atto
o provvedimento che possa comportare un aumento o una diminuzione o una diversa
imputazione di entrata o di uscita.
3. La Ragioneria, qualora riscontri irregolarità o errori negli
atti contabili sottoposti a verifica, prenotazione o registrazione, provvede di
ufficio, ove possibile, alla rimozione delle irregolarità e alla correzione
degli errori, dandone comunicazione all'Ufficio proponente. In ogni altro caso
la Ragioneria indica all'Ufficio proponente le misure necessarie per la
regolarizzazione dell'atto.
4. Il Coordinatore della Ragioneria, in relazione ai riscontri
effettuati, qualora ritenga di non poter procedere agli adempimenti richiesti e
non sia possibile provvedere nei modi indicati nel comma 3, ne riferisce con
adeguata motivazione al Presidente della Giunta regionale, dandone comunicazione
all'Assessore competente per materia.
5. Ove il Presidente intenda tuttavia dar corso al proposto
provvedimento, darà in merito ordine scritto al Coordinatore, che è tenuto a
eseguirlo, salvo che ricorrano i casi di impegno o pagamento di spesa da
imputare a capitolo diverso da quello strettamente pertinente.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
provvedimenti dei commissari ad acta ] .
(66) Articolo prima sostituito dal primo comma dell'art.
4, L.R.
4 dicembre 1991, n. 11 e,
successivamente, così modificato dal quattordicesimo comma dell'art. 9,
L.R.
22 dicembre 1997, n. 22.
Art. 70
(67)
Determinazione annuale dei
residui passivi.
[1. L'accertamento definitivo
dei residui passivi al termine di ogni esercizio finanziario è fatto con la
legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.
2. Prima della formazione di tale rendiconto, la Giunta
regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della rilevazione
predisposta dalla Ragioneria entro il 28 febbraio, provvede alla determinazione
ed alla classificazione dei residui passivi, elencando distintamente i residui
propri e quelli di stanziamento.
3. Con la stessa rilevazione la Ragioneria procede, a termini
dell'art. 71, all'eliminazione d'Ufficio dei residui perenti ed
all'aggiornamento dell'elenco prescritto dall'art. 72 a corredo del rendiconto
(68).
4. ...... (69). ]
(67) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
5, L.R.
4 dicembre 1991, n. 11.
(68) Comma abrogato dal primo comma, lettera a),
dell'art. 46, L.R.
3 giugno 1996, n. 6.
(69) Comma del presente articolo è stato poi abrogato dal
primo comma, lettera a), dell'art. 46, L.R.
3 giugno 1996, n. 6.
Art. 70-bis
(70)
[A seguito della ricognizione
e determinazione dei residui attivi e passivi di cui ai precedenti artt. 58 e 70
la Ragioneria procede all'aggiornamento d'ufficio dei residui presunti inseriti
nella legge del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di
riferimento ] .
(70) Articolo aggiunto dal terzo comma dell'art. 46,
L.R.
3 giugno 1996, n. 6.
Art. 71
Residui passivi propri e residui passivi impropri o di
stanziamento - Residui perenti.
[1. Costituiscono residui
passivi propri le somme impegnate a norma del precedente art. 60 e non pagate
entro il termine dell'esercizio finanziario.
2. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in
annualità del bilancio autonomo e quelle a destinazione legislativamente
vincolata, ivi comprese le eventuali quote correlate di cofinanziamento
regionale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere mantenute
in bilancio, quali residui impropri o di stanziamento, nel corso dei successivi
esercizi finanziari e per tutto il periodo necessario alla loro integrale
utilizzazione (72).
3. I residui di stanziamento relativi alla spesa in annualità
del bilancio autonomo possono essere in tutto o in parte eliminati con atto
della Giunta regionale su parere della Commissione consiliare al bilancio. Le
relative somme costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a
determinare i risultati finali della gestione (73).
4. Ai fini della determinazione dei residui di stanziamento
connessi a spese legislativamente vincolate, la Ragioneria procede, con le
modalità di cui agli artt. 58 e 70 della presente legge, all'allineamento
d'ufficio delle poste previsionali qualora divergenti rispetto alla effettiva
entità delle connesse entrate accertate.
5. I residui di stanziamento di cui ai precedenti commi possono
essere attivati sin dall'avvio del nuovo esercizio finanziario, anche durante
l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio di cui agli artt.
50 e 51, a condizione che sia stato realizzato, per quelli a destinazione
legislativamente vincolata, l'accertamento delle entrate correlate mediante
idonei provvedimenti statali e comunitari di assegnazione.
6. A seguito di rimodulazioni di programmi comunitari che hanno
ottenuto l'assenso del Comitato di sorveglianza di cui alle disposizioni
comunitarie del regolamento (CE) n. 1260/99 di attuazione dei fondi strutturali,
la Giunta regionale può disporre con proprio atto l'assegnazione dei connessi
residui di stanziamento a capitoli diversi rispetto a quelli di originaria
imputazione (74).
7. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo
esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento
si intendono perenti agli effetti amministrativi.
8. I residui delle spese in conto capitale e in annualità
derivanti da importi che la Regione abbia assunto obbligo di pagare per
contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguite,
nonché da spese connesse a mandati attribuiti a legali esterni a fini di difesa
degli interessi regionali, non pagati entro il quinto esercizio successivo a
quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti
agli effetti amministrativi (75).
9. La perenzione amministrativa di cui ai precedenti commi 7 e
8 si applica alla fine del nono anno per le spese relative ai fondi statali o
della CEE con vincolo di destinazione, nonché a quelle del bilancio autonomo
diretto a cofinanziare progetti comunitari o statali (76).
9-bis. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione
dei residui dichiarati perenti ai sensi dei precedenti commi e per i quali sia
prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori (77).
10. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono
riprodursi nei bilanci successivi con riassegnazione ai pertinenti capitoli
della competenza ovvero a capitoli di nuova istituzione ove quelli fossero stati
nel frattempo soppressi. Alla copertura del relativo fabbisogno si provvede,
mediante prelevamento delle somme occorrenti dai fondi di cui al comma
precedente, con la stessa deliberazione della Giunta regionale che dispone il
pagamento e la relativa imputazione delle somme reclamate dai creditori.
11. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa, sia di
competenza sia del conto residui, non conservate a residui passivi in
applicazione dei precedenti commi, costituiscono economie di spesa e a tale
titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
12. Eventuali economie che si verificassero nel corso
dell'esercizio per effetto di riduzioni o eliminazioni di residui passivi propri
connessi a spese finanziate con fondi statali e comunitari a destinazione
vincolata, ivi comprese le quote di cofinanziamento regionale, possono essere
iscritte, quali residui di stanziamento sul pertinente capitolo di spesa, atto
dirigenziale da adottarsi successivamente alla ricognizione di cui agli articoli
58 e 70 della presente legge. Il suddetto atto deliberativo deve riportare
l'analitica individuazione dei singoli provvedimenti di impegno di spesa che
hanno dato origine ai residui passivi propri di cui si propone la riduzione o
l'eliminazione (78).
13. Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della
competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata
sui fondi della competenza e viceversa ] .
(71) Articolo prima modificato dall'articolo unico,
L.R.
4 giugno 1984, n. 28, sostituito
dall'art. 6, L.R.
4 dicembre 1991, n. 11, nuovamente
modificato dall'art. 4, L.R.
20 gennaio 1997, n. 1 e, da ultimo, così
sostituito dal quindicesimo comma dell'art. 9, L.R.
22 dicembre 1997, n. 22.
(72) Comma così modificato dal secondo comma dell'art.
1, L.R.
4 maggio 1999, n. 17.
(73) Comma così modificato dal terzo comma dell'art. 1,
L.R.
4 maggio 1999, n. 17.
(74) Comma così sostituito dal quarto comma dell'art. 1,
L.R. 4 maggio 1999, n. 17, poi così modificato dall'art. 52, comma 2,
L.R.
25 settembre 2000, n. 13. Il testo
originario così disponeva: «6. La Giunta regionale può disporre con proprio atto
deliberativo, su parere della Commissione consiliare al bilancio, la rimodulazione o riprogrammazione dei residui
di stanziamento con assegnazione degli stessi a capitoli diversi rispetto a
quelli di originaria imputazione a condizione che ciò risulti coerente con le
finalità per le quali sono stati attribuiti».
(75) Comma così modificato dal quinto comma dell'art. 1,
L.R.
4 maggio 1999, n. 17.
(76) Comma così modificato dal sesto comma dell'art. 1,
L.R.
4 maggio 1999, n. 17.
(77) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 6,
L.R.
13 agosto 1998, n. 22.
(78) Comma così modificato dal settimo comma dell'art.
1, L.R.
4 maggio 1999, n. 17 e dall'art. 52, comma 3, L.R.
25 settembre 2000, n. 13.
TITOLO VII
I rendiconti
Art. 72
Rendiconto generale della
Regione.
[1. I risultati finali della
gestione del bilancio regionale sono dimostrati nel rendiconto generale della
Regione.
2. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale
al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio
finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 30
novembre dello stesso anno.
3. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario
relativo alla gestione del bilancio, ed il conto generale del patrimonio.
4. Al rendiconto è premessa una relazione generale illustrativa
dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto del
patrimonio. Essa fornisce altresì i dati e le valutazioni di cui al terzo comma
del precedente art. 42 (79).
4-bis. Al rendiconto generale (conto del patrimonio) è allegato
l'elenco dei residui passivi dichiarati perenti e come tali ancora esistenti
alla chiusura dell'esercizio, raggruppati per capitolo con la relativa
indicazione del bilancio di provenienza (80).
5. Ai sensi dell'art. 24 della legge statale, il C.I.P.E.,
sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281
del 1970, indica le modalità da adottarsi per la formulazione uniforme dei
rendiconti delle Regioni, in conformità delle disposizioni contenute negli
articoli seguenti] .
(79) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 40,
L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
(80) Comma aggiunto dal secondo comma dell'art. 5,
L.R.
23 gennaio 1991, n. 1.
Art. 73
Il conto finanziario.
[1. Il conto finanziario
espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:
1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio
dell'esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di competenza;
3) le previsioni finali di cassa;
4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio
precedente;
5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto
residui;
6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto
competenza;
7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate
nell'esercizio;
8) l'ammontare delle entrare accertate nell'esercizio;
9) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate
rispetto alle previsioni di competenza;
10) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e
versate rispetto alle previsioni di cassa;
11) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio
dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi
riprodotti nel corso dell'esercizio;
12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi
precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o
ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;
13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso
dell'esercizio;
14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine
dell'esercizio.
2. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun
capitolo di spesa del bilancio:
1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio
dell'esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di competenza;
3) le previsioni finali di cassa;
4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati
nell'esercizio;
7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli
stanziamenti di competenza;
9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli
stanziamenti di cassa;
10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio
dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei
residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi
precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e
alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;
12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso
dell'esercizio;
13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine
dell'esercizio] .
Art. 74
Conto generale del
patrimonio.
[1. Il conto generale del
patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura
dell'esercizio cui il conto si riferisce:
a) le attività e le passività finanziarie;
b) i beni mobili e immobili;
c) ogni altra attività e passività, nonché le poste
rettificative.
2. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la
dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella
del patrimonio.
3. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei
beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura
dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive
destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto].
Art. 75
Rendiconti degli Enti dipendenti
dalla Regione e spese degli Enti locali delegati.
[1. I rendiconti degli enti e
degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono
approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle
leggi regionali, e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I rendiconti di cui al primo comma sono redatti in
conformità a quanto disposto nei precedenti articoli.
3. ... (81)....
4. ... (82)... .]
(81) Comma abrogato dal primo comma dell'art. 11,
L.R.
11 gennaio 1990, n. 1.
(82) Comma abrogato dal primo comma dell'art. 11,
L.R.
11 gennaio 1990, n. 1.
TITOLO VIII
I controlli
Art. 76(83)
Controllo di gestione.
[1. La Regione sottopone la
propria azione amministrativa a valutazione di efficienza e di efficacia,
istituendo una procedura di monitoraggio della gestione basata su rapporti
trimestrali della Giunta regionale che sono tempestivamente trasmessi, per
l'opportuna analisi, alla Commissione consiliare competente per il bilancio
].
(83) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
76, L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 77
Funzione di controllo della
Commissione consiliare del bilancio.
[1. Sono attribuiti alla
Commissione consiliare del Bilancio i compiti di verifica e controllo
dell'attuazione delle norme contenute nella presente legge finalizzati in
particolare all'esercizio da parte del Consiglio regionale dei poteri di cui
agli artt. 27, lettere d), e), f), g) ed h), e 71 dello Statuto].
Art. 78
Controllo della spesa delegata agli
Enti locali.
[1. Le leggi regionali che
prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di
collaborazione, anche ai fini del controllo economico, finanziario e contabile
sull'attività svolta nell'esercizio della delega.
2. Gli Enti delegati, oltre alla certificazione delle spese
effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate, devono presentare alla Giunta
regionale una relazione sui risultati economici e finanziari nei modi e secondo
le periodicità stabilite dalle singole leggi di delega.
3. In ogni tempo il Presidente della Giunta può disporre
verifiche presso gli Enti delegati sulla destinazione e sullo stato di
esecuzione delle assegnazioni regionali.
4. Al fine di garantire la omogeneità delle procedure,
l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte
degli Enti locali nella materia ove questi intervengono con finanziamento anche
parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione
segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli
e suggerisce gli opportuni rimedi].
(giurisprudenza)
Corte dei
Conti
Sez. II,
sent. n. 6 del 28-01-1980, Banco di Napoli (p.d. 602507)
Art. 79
Controllo sulla gestione della
Tesoreria.
[1. La vigilanza sul servizio
di tesoreria è esercitata dall'Assessore alla Ragioneria.
2. La Giunta regionale approva entro il 30 aprile di ciascun
anno il conto del tesoriere reso ai termini di legge, previo il visto di
parificazione sul medesimo da parte della Ragioneria regionale.
3. Il regolamento e la convenzione di tesoreria dettano norme
atte a consentire agli uffici regionali l'accertamento dello stato dei pagamenti
relativi all'attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione. Essi
dettano altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra gli uffici
regionali ed il tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la speditezza
dei pagamenti, nonché l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi
informativi] .
TITOLO IX
Responsabilità
Art. 80
Competenze della Corte dei Conti.
[1. Gli amministratori ed i
dipendenti della Regione, per la responsabilità di cui agli artt. 18 e 30, della
legge, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi
previsti dalle leggi vigenti in materia] .
Art. 81
Responsabilità degli amministratori.
[1. Gli amministratori
rispondono in proprio ed in solido quando:
a) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non
autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure
danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o
non ancora divenuti esecutivi;
b) non abbiano ottenuto l'approvazione nei modi di legge di
deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o
immediatamente esecutive].
Art. 82
Responsabilità del
ragioniere.
[1. Il coordinatore del
settore Ragioneria risponde in proprio quando:
1) violi le disposizioni degli artt. 63, 66 e 70 della presente
legge;
2) abbia fatto luogo al pagamento delle spese conseguenti a
deliberazioni o ad atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i
relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni od atti non siano divenuti
esecutivi, ovvero non risultino immediatamente eseguibili.
2. È esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di
un ordine scritto alla cui esecuzione era tenuto.
3. Il Coordinatore del settore Ragioneria è responsabile
dell'esattezza e prontezza delle registrazioni contabili.
4. [Ad esso spetta di
assicurare, per mezzo del personale e degli uffici che da lui dipendono,
l'efficace esercizio del riscontro contabile su tutta l'amministrazione
regionale] (84).
5. Quando rilevi irregolarità contabile di qualsiasi specie fra
gli opportuni richiami e provoca, ove necessario, i provvedimenti di competenza
(85)] .
(84) Comma abrogato dall'ottavo comma dell'art. 1,
L.R.
4 maggio 1999, n. 17.
(85) Comma così modificato dal nono comma dell'art. 1,
L.R.
4 maggio 1999, n. 17.
Art. 83
Responsabilità dei dipendenti della
Regione.
[1. I dipendenti della Regione
sono personalmente e solidalmente responsabili quando diano corso a spese
conseguenti le deliberazioni o ad atti degli organi regionali con i quali sono
assunti i relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni od atti non siano
divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.
2. I dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente
responsabili per le violazioni di cui agli articoli precedenti quando abbiano
dato causa alle stesse.
3. Gli stessi rispondono personalmente degli atti da essi
compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro
ufficio] .
Art. 84
Responsabilità del
tesoriere.
[1. La responsabilità del
tesoriere regionale è regolata dalle disposizioni contenute nel regolamento di
Tesoreria e nella convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria
regionale.
2. Ai fini del discarico della propria responsabilità il
tesoriere regionale, oltre quanto previsto dalla legge sul servizio di tesoreria
e della relativa convenzione, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto
alla Giunta regionale. Il predetto conto deve altresì dimostrare:
a) nella entrata: il debito della chiusura dell'esercizio
precedente, e le somme riscosse nel corso dell'esercizio;
b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio
precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;
c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o
a credito dell'esercizio successivo] .
Art. 85
Responsabilità per maneggio del
denaro.
[1. Chiunque si ingerisca,
senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro della Regione, ne risponde a
norma dei successivi articoli].
Art. 86
Responsabilità per danni.
[1. Gli amministratori ed i
dipendenti della Regione rispondono, in ogni caso, per danni derivati all'Ente
da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti
per le amministrazioni dello Stato.
2. Sono esenti da responsabilità i dipendenti della Regione che
abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la
responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.
3. Sono esenti da responsabilità gli amministratori ed i
titolari degli uffici nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente ai
sensi del precedente art. 83 salvo che sussista colpa grave per quanto si
riferisce al loro dovere di vigilanza] .
Art. 87
Obbligo di denuncia.
[1. Gli amministratori ed i
capi degli uffici della Regione che vengano a conoscenza, direttamente o a
seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti,
di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi degli artt. 18 e 30 della
legge, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei Conti,
indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità
per la determinazione dei danni.
2. Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore la
denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile
al capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o
all'organo collegiale da cui dipende] .
TITOLO X
Il settore ragioneria
Art. 88
Ragioneria della Regione.
[1. La Ragioneria della
Regione è ordinata secondo le norme della legge regionale sull'ordinamento degli
Uffici e dei servizi regionali.
2. Sino all'approvazione della legge sull'ordinamento degli
uffici e servizi regionali, la Ragioneria della Regione è organizzata secondo le
norme della presente legge] .
Art. 89
Compiti della Ragioneria.
[1. Alla Ragioneria della
Regione sono attribuiti i seguenti compiti:
1) preparazione del bilancio di previsione annuale, di cassa e
di competenza, nonché dei relativi provvedimenti di variazione; preparazione del
bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti, d'intesa con il settore
programmazione e bilancio;
2) predisposizione dei titoli di riscossione delle entrate e di
pagamento delle spese;
3) registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle
entrate, nonché degli impegni di spesa, dei contratti, delle liquidazioni e dei
pagamenti delle spese regionali, dopo averne verificato la conformità delle
norme legislative e regolamentari vigenti;
4) preparazione del rendiconto generale della Regione;
5) collaborazione, dietro disposizione della Giunta regionale,
al controllo di gestione della spesa regionale con riferimento ai risultati
economici, finanziari e di efficienza raggiunti dalle unità operative
nell'attuazione di progetti o programmi regionali;
6) formulazione di osservazioni ai fini dell'esame dei bilanci
e dei rendiconti delle aziende regionali e degli Enti pararegionali, e
all'espletamento delle funzioni sindacali e di revisione presso gli Enti
medesimi;
7) riscontro contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;
8) vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei
contabili della Regione e verifica delle corrispondenti scritture contabili ed
invent"Times New Roman"i;
9) sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sui servizi di
accertamento e di riscossione delle entrate in genere;
10) formulazione di parere sulla parte finanziaria di tutti i
progetti di legge di iniziativa della Giunta, recanti oneri a carico del
bilancio regionale; nonché, se richiesto dalla Presidenza del Consiglio
regionale, formulazione di parere sulla parte finanziaria dei progetti di legge
di iniziativa consiliare o popolare;
11) preparazione degli atti inerenti alla contrazione di mutui
ed anticipazioni di cassa ed alla emissione di prestiti obbligazionari, nei
limiti e secondo le modalità di cui all'art. 10 della legge 16 maggio 1970,
n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni;
12) collaborazione al coordinamento del ricorso al credito da
parte di Enti e privati beneficiari di interventi promozionali da parte della
Regione;
13) esami di relazioni inviate alla Regione da enti ed organi
diversi dalla stessa per il controllo della gestione dei fondi loro assegnati, e
parere sulle stesse relazioni agli organi regionali competenti;
14) esercizio di ogni altra attribuzione ad essa conferita con
leggi speciali].
Art. 90
Attribuzioni del Coordinatore del
Settore ragioneria.
[1. Spetta al Coordinatore del
Settore ragioneria:
a) impartire disposizioni agli uffici delle Ragionerie centrali
e periferiche per il disimpegno delle attribuzioni di loro spettanza e di
vigilare perché le scritture siano tenute al corrente e con la massima cura ed
esattezza;
b) proporre i provvedimenti che si rendessero necessari per la
applicazione delle norme di legge, ed i regolamenti aventi natura finanziaria e
per la efficienza dei servizi;
c) studiare i quesiti che possono presentarsi nell'applicazione
delle leggi, dei regolamenti e di qualsiasi altra disposizione concernente la
contabilità e proporre le risoluzioni di sua competenza] .
Art. 91
Decentramento funzionale della Ragioneria.
[1. Con decreto del Presidente
della Regione, previo parere della Commissione bilancio e delibera della Giunta,
può essere istituito, presso ciascun capoluogo di Provincia, un servizio di
Ragioneria funzionalmente dipendente dalla Ragioneria centrale e generale.
2. Le attribuzioni di tali servizi sono fissate nel decreto del
Presidente.
3. I servizi di cui ai commi precedenti sono affidati a
funzionari appartenenti al livello funzionale non inferiore al 6°].
TITOLO XI
I funzionari delegati
Art. 92
Aperture di credito.
[1. All'atto dell'approvazione
dei singoli interventi di spesa, ad esclusione di quelli regolati dai successivi
artt. 101 e segg., la Giunta regionale può disporre, per la esecuzione dei
pagamenti, aperture di credito presso la tesoreria regionale.
2. Le aperture vengono effettuate con decreto del Presidente
della Giunta o dell'Assessore all'uopo delegato, a favore dei funzionari
regionali responsabili degli uffici o servizi indicati dalla Giunta regionale
con gli atti di cui al primo comma.
3. L'apertura di credito diviene operativa nei limiti delle
singole autorizzazioni all'utilizzo di cui al successivo art. 93.
4. Nel decreto di cui al secondo comma del presente articolo
deve rilevarsi:
1) il numero e l'ammontare dell'apertura di credito;
2) il numero e l'ammontare delle aperture di credito già
disposte a favore del funzionario delegato;
3) l'oggetto dell'intervento al quale i fondi accreditati
devono essere destinati;
4) l'esercizio finanziario ed il capitolo di bilancio, oggetto
di imputazione dell'intervento ed il relativo numero di impegno;
5) l'indicazione se trattasi di competenza o di residui e, per
questi ultimi, l'anno di provenienza;
6) gli estremi degli atti amministrativi con i quali è stata
disposta l'apertura di credito;
7) la piazza sulla quale l'apertura stessa deve essere
effettuata] .
Art. 93
Lettere di credito.
[1. La Ragioneria Centrale,
sulla scorta delle richieste dei funzionari delegati formulate in relazione al
fabbisogno effettivo di pagamenti da disporre nel semestre, autorizza l'utilizzo
dell'apertura di credito nel limite di detto fabbisogno, che può essere
integrato anche nel corso del trimestre per sopravvenute maggiori necessità,
mediante il rilascio di apposita «lettera di credito» (86).
2. ... (87).
3. La lettera di credito è inviata dalla Ragioneria centrale al
funzionario delegato e, in copia, alla tesoreria regionale nonché alla
dipendenza della stessa sulla quale il funzionario delegato è autorizzato ad
operare.
4. La tesoreria regionale, nei cinque giorni successivi al
ricevimento della lettera di cui ai commi precedenti, espleta le necessarie
procedure per l'effettuazione dell'apertura di credito sulla piazza indicata
dalla Regione.
5. La dipendenza della tesoreria operante sulla piazza medesima
dà conferma alla Ragioneria Centrale ed al funzionario delegato dell'avvenuta
registrazione dell'autorizzazione all'utilizzo. In tale sede la dipendenza
stessa dovrà indicare tutti i dati necessari per l'individuazione del conto e
del sottoconto, riferito quest'ultimo ad ogni singola apertura di credito, sulla
quale dovranno emettersi, per ciascun intervento, i relativi ordini di
pagamento.
6. Nessun pagamento può essere effettuato prima della conferma
di cui al comma precedente e, per ciascun intervento, oltre i limiti di
utilizzazione autorizzati indicati nella lettera di credito.
7. All'atto dell'accensione di ogni apertura di credito e in
caso di eventuale sostituzione delle persone all'uopo autorizzate, la Ragioneria
Centrale dovrà comunicare alla tesoreria regionale le generalità delle persone
preposte alla firma degli ordinativi di pagamento ai sensi del quinto comma del
successivo art. 94] .
(86) Comma così modificato dal primo comma, lettera b),
dell'art. 46, L.R.
3 giugno 1996, n. 6.
(87) Comma abrogato dall'articolo unico, L.R.
13 dicembre 1983, n. 23.
Art. 94
Ordinativi di pagamento.
[1. I pagamenti sono
effettuati mediante ordinativi, da emettersi in quattro copie conformi agli
allegati modelli «A1», «A2», «A3» e «A4» della presente legge, tratti dai
funzionari delegati sui singoli conti accesi, a norma del 4° comma dell'articolo
precedente, sul tesoriere.
2. Qualora al pagamento siano interessati più beneficiari i
modelli «A» vengono integrati con gli intercalari di cui agli allegati modelli
«B1», «B2», «B3» e «B4» della presente legge.
3. Ogni ordinativo di pagamento non può interessare più di una
apertura di credito.
4. Dopo il 31 dicembre non possono essere ordinati pagamenti
con imputazione al trascorso esercizio.
5. Gli ordinativi di pagamento ed i loro allegati sono firmati
dal funzionario delegato e vistati per il riscontro contabile dall'impiegato
responsabile addetto ai servizi contabili o da un suo sostituto nominati dalla
Giunta regionale fra il personale appartenente al livello funzionale non
inferiore al quinto (88).
6. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle
spese ordinate e della regolarità dei pagamenti disposti] .
(88) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 3,
L.R.
11 luglio 1978, n. 30.
Art. 95
Estinzione degli ordinativi di
pagamento.
[1. Gli ordinativi di
pagamento sono estinti mediante apposizione di regolare quietanza da parte dei
creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori ed eredi.
2. I pagamenti ordinati a favore di procuratori,
rappresentanti, tutori ed eredi sono disposti dal funzionario delegato sulla
scorta di regolari atti comprovanti lo status di procuratore, rappresentante,
tutore ed erede del creditore.
3. I funzionari delegati previa richiesta dei beneficiari
possono disporre che gli ordinativi siano estinti mediante versamento su conti
correnti postali agli stessi intestati.
4. Per i pagamenti di cui al comma precedente costituisce
quietanza liberatoria la ricevuta postale del versamento.
5. A richiesta dei beneficiari, gli ordinativi di importo non
superiore a lire 500.000 possono essere commutati in assegni circolari o altri
titoli equivalenti non trasferibili da inviarsi ai beneficiari stessi in plico
raccomandato. Le eventuali spese postali per l'invio dei citati assegni sono ad
esclusivo carico dei beneficiari degli ordinativi (89).
6. Gli ordinativi di pagamento emessi a favore di persone
giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli artt. 11 e 12
del cod. civ. nonché di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti
giuridicamente - sottoposti o non a vigilanza e tutela governativa - sono
estinti, senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione,
mediante accreditamento in conto corrente postale. L'accreditamento al conto
corrente postale deve essere eseguito non oltre il quinto giorno dalla data di
ricezione del titolo di spesa da parte della dipendenza dell'Istituto Tesoriere
autorizzato ad effettuare il pagamento.
7. La tesoreria regionale è responsabile delle regolarità delle
quietanze degli ordinativi estinti anche per il tramite di sue dipendenze
all'uopo autorizzate.
8. All'atto del pagamento su tutte le copie degli ordinativi
deve essere apposto il timbro «Pagato» e la data in cui il pagamento stesso è
avvenuto.
9. I funzionari delegati trasmettono i modelli A1, A2 e A3 (e
gli eventuali modelli B1, B2 e B3) alla dipendenza della tesoreria presso la
quale è stata effettuata l'apertura di credito. Il modello A4 e l'eventuale
allegato (modello B4) deve essere trattenuto dall'Ufficio emittente ed inserito
in ordine numerico in apposito raccoglitore.
10. La dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene il
modello A3, con gli eventuali allegati ai propri atti e provvede ad inviare i
modelli A1 e A2 con gli eventuali allegati rispettivamente al funzionario
delegato e alla tesoreria regionale (90)].
(89) L'importo di cui al presente comma è stato così
modificato dal primo comma, lettera c, dell'art. 46, L.R.
3 giugno 1996, n. 6.
(90) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 4,
L.R.
11 luglio 1978, n. 30.
Art. 96
Regolarizzazione contabile dei
pagamenti.
[1. Semestralmente, la
tesoreria regionale, sulla scorta dei pagamenti effettuati dalle singole
dipendenze, richiede alla Regione la regolarizzazione contabile dei pagamenti
stessi (91).
2. Alla richiesta analitica, da trasmettere alla Ragioneria
Centrale, la tesoreria deve allegare le copie degli ordinativi estinti (mod. A2
ed eventuali allegati mod. B2), dalle singole dipendenze, durante il semestre
precedente (92).
3. La richiesta concernente la regolarizzazione contabile dei
pagamenti effettuati nel secondo semestre deve essere trasmessa non oltre il 20
gennaio dell'anno successivo (93).
4. La Ragioneria centrale, accertata la regolarità della
richiesta, provvede all'emissione dei relativi mandati di pagamento a favore
della tesoreria regionale, imputando gli importi relativi ai singoli capitoli
sui quali erano stati registrati gli impegni originari.
5. Ai mandati di pagamento di cui al comma precedente sarà
attribuita, pro quota la valuta corrispondente alla data dell'effettiva
estinzione degli ordinativi che con i mandati stessi vengono regolarizzati.
6. In corrispondenza ai mandati emessi, nel «conto di diritto»
del tesoriere, dagli importi inseriti ai sensi del 2° comma del precedente art.
93 verrà operata una detrazione di pari importo] .
(91) Comma così modificato dal primo comma, lettera d),
dell'art. 46, L.R.
3 giugno 1996, n. 6.
(92) Comma così modificato dal primo comma, lettera e),
dell'art. 46, L.R.
3 giugno 1996, n. 6.
(93) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 5,
L.R.
11 luglio 1978, n. 30 e dal primo comma,
lettera f), dell'art. 46, L.R.
3 giugno 1996, n. 6.
Art. 97
Rendicontazione.
[1. Ciascun funzionario
delegato deve rendere alla Regione, per singola apertura di credito e nei limiti
delle autorizzazioni all'utilizzo già disposte, il conto delle somme erogate.
2. I rendiconti di cui al comma precedente devono essere
presentati entro 25 giorni dalle scadenze semestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30
settembre e 31 dicembre di ogni anno ovvero entro 15 giorni dalla data di
completa utilizzazione della apertura di credito o dalla data in cui venga meno,
per qualsiasi causa, lo status di funzionario delegato (94)] .
(94) Comma così modificato dal primo comma, lettera g),
dell'art. 46, L.R.
3 giugno 1996, n. 6.
Art. 98
Struttura dei rendiconti.
[1. Dai rendiconti di cui
all'articolo precedente, da compilarsi su modelli conformi all'allegato «C»
della presente legge, devono rilevarsi per ciascuna apertura di credito:
a) tutti i dati contenuti nel 4° comma del precedente art. 92;
b) gli importi e gli estremi delle autorizzazioni all'utilizzo
ricevuto;
c) l'elenco delle somme erogate con gli estremi degli
ordinativi di pagamento emessi;
d) un riepilogo generale dal quale possa rilevarsi il saldo
contabile alla data del rendiconto.
2. A dimostrazione dei dati di cui ai punti a) e b) dovranno
essere allegate le copie dei documenti citati, mentre per il punto c) dovranno
essere allegati i titoli di spesa estinti (mod. A e B) debitamente quietanziati,
corredati dalla relativa documentazione giustificativa, nonché l'estratto conto
alla data del rendiconto, rilasciato dalla dipendenza dell'Istituto Tesoriere
presso la quale è stata disposta l'apertura di credito, delle operazioni
effettuate nel periodo oggetto di rendicontazione.
3. Qualora l'impiegato delegato sia stato autorizzato ad
operare su 2 o più aperture di credito, i rendiconti dovranno essere
accompagnati da un riepilogo generale conforme all'allegato «D» della presente
legge] .
Art. 99
Approvazione dei
rendiconti.
[1. L'approvazione dei
rendiconti, previo il necessario riscontro amministrativo-contabile, è disposta
con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente
per materia, se delegato.
2. Con gli atti di approvazione dei rendiconti notificati alla
Ragioneria Centrale che ne cura la regolarizzazione contabile viene dato formale
discarico delle spese regolarmente eseguite] .
Art. 100
Somme residue.
[1. Le somme eventualmente
rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere
utilizzate entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti in materia di
contabilità regionale.
2. A tale fine i funzionari delegati alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario, qualora sia accertata l'esigenza della futura
utilizzazione, richiedono alla Ragioneria Centrale la loro inclusione nel conto
dei residui dell'esercizio successivo] .
Art. 101
Accreditamenti autorizzabili per
spese di funzionamento degli Uffici e servizi periferici.
[1. La Giunta regionale può
autorizzare accreditamenti, mediante trasferimento di somme, a favore di
funzionari delegati, per il pagamento di spese per il funzionamento degli uffici
e servizi periferici regionali.
2. Tali accreditamenti possono essere disposti per spese
concernenti:
1) spese per lavori da farsi in economia per manutenzione
ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili degli uffici e servizi
periferici regionali (95);
2) spese da farsi in conseguenza di calamità naturali per le
quali sia indispensabile il pagamento immediato quale primo intervento;
3) spese postali, telegrafiche, telefoniche, per energia
elettrica, spese condominiali, imposte e tasse relative agli immobili adibiti ad
uffici, spese per acquisto di valori bollati, per registrazione di atti, spese
contrattuali e d'asta (96).
3. Per le spese indicate nel precedente n. 2) gli
accreditamenti per ciascun capitolo di spesa, non possono superare singolarmente
il limite di L. 480.000.000] .
(95) Numero così sostituito dal primo comma dell'art. 6,
L.R.
11 luglio 1978, n. 30.
(96) Numero così sostituito dal secondo comma dell'art.
6, L.R.
11 luglio 1978, n. 30.
Art. 102
Accreditamenti.
[1. All'inizio di ogni anno la
Giunta regionale determina l'entità degli accreditamenti da effettuare a favore
dei funzionari delegati per il pagamento delle spese di cui al precedente art.
101.
2. L'entità del fondo da accreditare a ciascun funzionario è
determinata su proposta della Ragioneria Centrale, formulata, tenuto conto delle
richieste analitiche, per ciascuna delle voci di spesa di cui all'art. 101 che i
funzionari delegati devono inviare alla Ragioneria entro il 30 novembre di ogni
anno.
3. Per ciascun accreditamento deve essere indicata, oltre
all'ammontare dello stesso, la quota massima trimestralmente utilizzabile in
contanti per il pagamento delle spese che rivestono carattere di urgenza e di
indifferibilità.
4. Dei pagamenti effettuati con le quote di cui al precedente
comma dovrà darsi analitica elencazione in apposita appendice dei rendiconti.
5. Gli accreditamenti sono disposti mediante imputazione degli
importi relativi al capitolo «Anticipazione di fondi agli uffici periferici
regionali per spese di funzionamento» iscritto al Titolo «Contabilità speciali»,
Categoria I - Partite di giro - dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale di competenza] .
Art. 103
Trasferimento dei fondi
deliberati.
[1. La Ragioneria Centrale,
sulla scorta della deliberazione della Giunta regionale di attribuzione dei
fondi, provvede al trasferimento delle somme su apposito conto corrente
bancario, fruttifero, a favore della Regione, da accendersi, a cura della
tesoreria regionale, presso la dipendenza della stessa operante sulla piazza
dove ha sede l'ufficio o servizio del funzionario delegato.
2. La tesoreria regionale, effettuata la apertura del conto,
invia conferma alla Ragioneria centrale ed al funzionario delegato].
Art. 104
Utilizzazione dei fondi
accreditati.
[1. I fondi sono utilizzati
mediante ordinativi numerati progressivamente da emettersi in triplice copia su
modelli conformi agli allegati «E1», «E2», «E3», «E1-bis», «E2-bis», «E3-bis»,
della presente legge (97).
2. Il prelevamento della quota in contanti da utilizzare ai
sensi del 3° comma dell'art. 102, sarà effettuato con ordinativi da emettere a
nome dello stesso funzionario delegato.
3. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle
spese ordinate e dei pagamenti disposti od eseguiti direttamente con i fondi in
contanti di cui al comma precedente] .
(97) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 7,
L.R.
11 luglio 1978, n. 30.
Art. 105
Estinzione degli
ordinativi.
[1. Gli ordinativi di
pagamento sono estinti con le modalità previste dall'art. 95 della presente
legge.
2. I funzionari delegati trasmettono i modelli «E1» e «E2» alla
dipendenza della tesoreria presso la quale è stato effettuato l'accreditamento.
Il modello «E3» deve essere trattenuto dall'ufficio emittente ed inserito in
ordine numerico in apposito raccoglitore.
3. La dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene il modello
«E2» ai propri atti e restituisce il modello «E1» al funzionario delegato.
4. La tesoreria regionale è responsabile della regolarità delle
quietanze degli ordinativi estinti anche per il tramite di sue dipendenze
all'uopo autorizzate] .
Art. 106 (98)
Rendicontazione delle spese.
[1. Ciascun funzionario
delegato deve rendere alla Regione il conto delle somme erogate.
2. I rendiconti di cui al comma precedente devono essere
presentati entro 25 giorni dalle scadenze semestrali del 30 giugno e del 31
dicembre di ogni anno ovvero entro 15 giorni dalla data di completa
utilizzazione dei fondi accreditati e dalla data in cui venga meno, per
qualsiasi causa, lo status di Funzionario delegato ] .
(98) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
1, L.R.
22 aprile 1987, n. 9.
Art. 107
Struttura dei rendiconti.
[1. Dai rendiconti di cui
all'articolo precedente, da compilarsi su modelli conformi all'allegato «F»
della presente legge debbono rilevarsi:
a) gli estremi dell'atto con cui è stato autorizzato
l'accreditamento;
b) l'entità delle somme amministrate (saldo contabile
rendiconto precedente aumentato dagli eventuali reintegri già deliberati e
accreditati);
c) l'analisi delle somme erogate con gli estremi degli
ordinativi emessi;
d) una appendice alla voce c) che metta in evidenza gli
ordinativi utilizzati per il prelievo dei fondi di cui al 3° comma del
precedente art. 102 e le spese con le somme stesse effettuate;
e) un riepilogo generale dal quale possa rilevarsi il saldo
contabile alla data del rendiconto.
2. A dimostrazione dei dati di cui alle lettere c) e d)
dovranno essere allegati gli ordinativi (mod. «E1») estinti debitamente
quietanziati, corredati dalla relativa originale documentazione giustificativa,
nonché l'estratto conto, alla data del rendiconto, rilasciato dalla dipendenza
dell'Istituto Tesoriere presso la quale è stato disposto l'accreditamento delle
operazioni effettuate nel periodo oggetto di rendicontazione] .
Art. 108
Approvazione dei rendiconti -
Reintegro dei fondi.
[1. L'approvazione dei
rendiconti, previo il necessario riscontro amministrativo-contabile, è disposta
con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente
per materia, se delegato.
1-bis. La Giunta regionale trasmette semestralmente alla
Commissione consiliare competente per il bilancio una relazione contenente i
dati e le informazioni essenziali per consentire una conoscenza esaustiva della
attività di spesa e di rendicontazione riguardante i funzionari delegati (99).
2. Con gli atti di approvazione dei rendiconti notificati alla
Ragioneria Centrale che ne cura la regolarizzazione contabile, viene dato
formale discarico delle spese regolarmente eseguite.
3. La Ragioneria Centrale:
1) provvede all'imputazione delle singole spese sui relativi
capitoli di bilancio;
2) viene autorizzata ad emettere - salvo quanto previsto al 2°
comma del successivo art. 109 - nei limiti delle spese del singolo oggetto
sostenute nel trimestre, i relativi mandati di pagamento a favore di ciascun
funzionario delegato per il reintegro dei fondi inizialmente accreditati.
4. Con l'atto di cui al comma precedente viene dato formale
discarico delle spese regolarmente eseguite].
(99) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 42,
L.R.
23 giugno 1992, n. 10.
Art. 109 (100)
Restituzione dei fondi.
[1. Alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario, in uno con la presentazione del rendiconto relativo
all'ultimo trimestre, i funzionari delegati sono obbligati a versare in conto
entrata le somme residue sui fondi loro accreditati all'inizio dell'esercizio
stesso ad eccezione di quelle somme necessarie per provvedere al pagamento di
spese impegnate e non potute pagare entro l'esercizio finanziario che potranno
essere trattenute dai funzionari delegati, previa segnalazione alla Ragioneria
Centrale, per la loro inclusione nel conto residui dell'esercizio successivo.
2. Il reintegro dei fondi, ai sensi del precedente art. 108,
relativo all'ultimo rendiconto annuale sarà direttamente versato in conto
entrate dalla Regione a saldo restituzione delle somme accreditate all'inizio
dell'esercizio.
3. I rendiconti delle somme trattenute ai sensi del primo comma
dovranno essere presentati dai funzionari delegati entro il 25 aprile
dell'esercizio successivo a quello in cui risultano assunti gli impegni di spesa
] .
(100) Articolo così sostituito dall'art. 8,
L.R.
11 luglio 1978, n. 30.
TITOLO XII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 110
Estinzione degli
accreditamenti.
[1. Entro 20 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli accreditamenti in
precedenza disposti che, a norma dei precedenti artt. 92 e 93 sono da convertire
in aperture di credito, devono essere estinti mediante versamento delle somme
relative sul capitolo di entrata «Movimenti interinali e giri contabili».
2. I versamenti, che dovranno essere effettuati previa
emissione di reversale di incasso a nome di ciascun funzionario delegato da
parte della Ragioneria centrale, devono essere preceduti da una dettagliata
relazione sulla situazione contabile dei singoli accreditamenti da trasmettersi
alla Ragioneria stessa almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di
cui al comma precedente.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale o
dell'Assessore delegato, sono disposte, a favore di ciascun funzionario delegato
con imputazione al capitolo di spesa «Movimenti interinali e giri contabili»
aperture di credito di importo pari alle somme versate ai sensi dei commi
precedenti. La Ragioneria Centrale autorizza l'utilizzazione delle aperture di
credito ai termini del comma primo del precedente art. 93].
Art. 111
Rinvio.
[1. Per quant'altro attinente
la materia della contabilità regionale, non espressamente disciplinato dalla
presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976,
n. 335, ed, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello
Stato] .
Allegati (101)
(101) Si omettono gli allegati della presente legge, poi
sostituiti dagli allegati alla L.R.
11 luglio 1978, n. 30.
L'intero testo della presente legge
è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, n. 2), L.R.
16 novembre 2001, n. 28, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per
l'esercizio 2002.