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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1977
Numero
17
Data
30/05/1977
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Norme sulla contabilita' regionale.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 37 del 31 maggio 1977 .
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I La Programmazione Regionale

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 15, comma 1, n. 2), L.R. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002.

 

TITOLO I

La programmazione regionale

Art. 1
Finalità della legge.

[1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Puglia in attuazione dell'art. 70 dello Statuto regionale e nel rispetto dei princìpi fondamentali e delle norme di coordinamento poste dalla legge 19 maggio 1976, n. 335.

2. Agli effetti della presente legge, la legge 19 maggio 1976, n. 335 sarà denominata «legge statale».

Art. 2
Piano regionale di sviluppo.

[1. La Regione, anche ai fini della elaborazione del bilancio pluriennale, adotta un piano regionale di sviluppo che determina obiettivi, priorità e tempi di attuazione delle scelte ivi contenute.

2. Nell'ambito degli obiettivi del programma di sviluppo ed in attuazione dello stesso, la Regione adotta piani e programmi settoriali, progetti per obiettivi determinati, che assumono rilevanza agli effetti della rappresentazione della spesa nel bilancio pluriennale ed annuale, della classificazione della spesa medesima e della competenza d'esercizio] .

 

Art. 3
Progetti regionali.

[1. I progetti riguardano le spese relative ad interventi, da realizzarsi dalla Regione, da Enti, Aziende o Istituti dipendenti da essa, o da Enti locali su delega o con la collaborazione della Regione, volti al conseguimento di obiettivi specificatamente indicati e verificabili, individuati nell'ambito del programma regionale di sviluppo tenendo conto delle risultanze di apposite analisi sui benefici e sui costi delle diverse azioni programmatiche configurabili per il conseguimento degli obiettivi medesimi.

2. Per ogni progetto devono essere indicati:

1) l'obiettivo e la eventuale ulteriore distinzione in sotto-obiettivi ed elementi di programma, con la specificazione di tutti gli elementi fisici atti ad individuare l'obiettivo medesimo e da rendere verificabile il grado di conseguimento dello stesso;

2) l'arco temporale di durata del progetto e le eventuali fasi di realizzazione del medesimo;

3) l'entità globale della spesa prevista a carico del bilancio della Regione e di quello di altri Enti, e l'indicazione delle ulteriori risorse materiali e organizzative necessarie per l'attuazione del progetto;

4) gli Enti e gli uffici responsabili dell'attuazione del progetto e delle singole ripartizioni o fasi dello stesso, nonché le misure organizzative necessarie per l'attuazione del progetto medesimo.

3. Sono aggregabili in progetti le spese finalizzate al perseguimento di singoli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo per le quali l'approvazione da parte del competente organo della Regione sia intervenuta od avvenga contemporaneamente all'approvazione del bilancio pluriennale.

4. Per i progetti in corso di realizzazione dovrà indicarsi lo stato di attuazione del progetto, ed in particolare:

a) il grado di realizzazione degli obiettivi fisici prefissati;

b) le somme stanziate nei bilanci della Regione ed in quelli di altri Enti, delle somme impegnate e di quelle pagate sino alla data di compilazione del bilancio pluriennale;

c) le eventuali variazioni apportate rispetto alla primitiva configurazione del progetto.

5. Le spese per le quali non è stata autorizzata nei modi indicati nei precedenti commi del presente articolo e nel successivo articolo la rappresentazione in bilancio per progetto, sono ripartite per aree di attività o d'intervento.

6. Le aree di attività o di intervento sono individuate in relazione alle competenze della Regione, alla legislazione in vigore e all'organizzazione degli uffici regionali.

7. Il bilancio pluriennale dovrà altresì indicare le risorse accantonate per la realizzazione di progetti in corso di formazione o per interventi non ancora definiti in modo specifico].

 

Art. 4 (2)
Progetti speciali.

[1. La Regione adotta progetti diretti alla valorizzazione di determinate aree del territorio regionale, nonché di specifici settori di intervento, aggregando, ove occorra, interventi ricompresi anche in più programmi o più piani.

2. Costituiscono in particolare progetti speciali quelli adottati dalla Regione nell'ambito dei programmi di intervento straordinario dello Stato e degli Organismi Comunitari (C.E.E.) a favore della Regione, nonché i progetti adottati nell'ambito di accordi di programma con Amministrazioni statali, di enti locali, aziende ed altri soggetti pubblici per la realizzazione di programmi di intervento straordinario ].

(2)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 5
Bilancio di previsione.

[1. L'esercizio finanziario della Regione coincide con l'anno solare.

2. ... (3)....

3. Il bilancio di previsione corredato dalla relazione programmatica è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 agosto dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è approvato con legge entro il successivo 15 dicembre ai sensi dell'art. 70 dello Statuto.

4. Il bilancio di previsione è costituito:

1) dal bilancio pluriennale, le cui previsioni sono correlate a quelle del programma di sviluppo regionale;

2) dal bilancio annuale di previsione.

5. Le previsioni del bilancio poliennale sono rappresentate in termini di competenza e rappresentano il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, in ragione della legislazione statale e regionale vigente, dagli indirizzi del programma di sviluppo regionale e dei conseguenti interventi legislativi.

6. Il bilancio pluriennale costituisce sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

7. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate].

(3)  Comma abrogato dal primo comma dell'art. 6, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 6
Bilancio pluriennale.

[1. Il bilancio pluriennale ha una durata non superiore ad un quinquennio.

2. Esso è approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale di previsione, è aggiornato ogni anno e costituisce allegato al bilancio annuale] .

 

Art. 7 (4)
Struttura del bilancio pluriennale.

[1. Il bilancio pluriennale è composto:

a) da un quadro di previsione delle entrate;

b) da un quadro di previsione delle spese;

c) da un quadro generale riassuntivo.

2. Le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione.

3. Le spese sono classificate con riferimento agli obiettivi del programma regionale di sviluppo ed ai relativi interventi programmati e progettati. Nell'ambito di questa ripartizione sono possibili ulteriori suddivisioni che comportino l'aggregazione di voci di spesa omogenee per materia e per natura economica. In ogni caso devono essere tenute distinte le previsioni di spesa concernenti le funzioni normali e le funzioni delegate dallo Stato, quelle per l'attuazione del programma di sviluppo, quelle per programmi speciali e straordinari.

4. Sono distintamente indicati i casi in cui l'esecuzione delle spese sia condizionata a speciali assegnazioni di fondi da parte dello Stato, da parte di istituzioni e strumenti Comunitari (C.E.E.) e da parte di altri enti e soggetti.

5. Per ogni ripartizione delle entrate e delle spese è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo considerato. È inoltre indicata la quota relativa all'esercizio successivo, nonché globalmente la quota relativa al residuo periodo.

6. Il quadro generale riassuntivo di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo rappresenta:

a) per le entrate: il riassunto per titoli;

b) per le spese: il riassunto secondo l'articolazione delle funzioni istituzionali normali e di sviluppo nonché di quelle per progetti speciali e per i programmi di intervento straordinario ].

(4)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 3, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 8 (5)
Entrate nel bilancio pluriennale.

[1. Nel bilancio pluriennale le entrate relative ai tributi propri della Regione ed al gettito di tributi er"Times New Roman"i o di quota di essi devolute alla Regione sono indicate nell'ammontare presunto, in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonché in base alle previsioni formulate sullo sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi er"Times New Roman"i alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli Organi nazionali della programmazione.

2. Le entrate derivanti dal riparto del Fondo comune e del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quelle derivanti dalle altre assegnazioni da parte dello Stato sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o, in mancanza, in misura non superiore per ciascun anno all'importo dell'ultima assegnazione.

3. Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e dai prestiti già autorizzati, nonché, distintamente, le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo per l'esecuzione dei programmi di spesa ].

(5)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 4, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 9 (6)
Spese nel bilancio pluriennale.

[1. Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi regionali già in vigore, nonché le spese necessarie per l'ordinario funzionamento degli organi, servizi ed uffici regionali, nell'ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale, della applicazione della normativa in vigore e degli accordi sindacali raggiunti.

2. Sono indicate, inoltre, singolarmente o per aggregati, le spese previste da leggi che rinviano ai bilanci annuali la determinazione della rispettiva entità, tenendo conto degli indirizzi della Regione in ordine ai relativi settori di intervento ed alle aree di attività ].

(6)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 5, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

TITOLO II

La destinazione delle entrate

Art. 10 (7)
Funzioni normali e di sviluppo.

[1. In relazione al disposto dell'art. 9, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, ed in attesa della riforma della finanza regionale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, la Regione Puglia, agli effetti della destinazione delle entrate regionali, assume le spese necessarie per l'adempimento delle funzioni normali di cui all'art. 119, secondo comma, della Costituzione, distinte da quelle per programmi di sviluppo così definite dal piano regionale adottato ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

2. Le spese per programmi di sviluppo sono relative a interventi nuovi o aggiuntivi e tali da comportare una elevazione degli standard dei servizi o il miglioramento delle attività economiche, sociali, ambientali e territoriali considerate dal programma regionale di sviluppo.

3. Non possono essere considerate spese per programmi di sviluppo quelle destinate al funzionamento della struttura amministrativa regionale e locale preposta all'elaborazione e organizzazione dei programmi, salvo che esse siano finalizzate all'obiettivo di elevazione degli standard di qualità e di efficienza della struttura stessa ].

(7)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 6, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 11 (8)
Finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali.

[1. La Regione provvede al finanziamento delle spese per l'adempimenti delle funzioni normali con le entrate derivanti da:

i) tributi propri e quote di tributi er"Times New Roman"i devolute alla Regione direttamente o a titolo di ripartizione del Fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

2) rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitoli e rimborso di crediti;

3) assegnazioni statali previste da leggi con vincolo di destinazione della spesa per l'esercizio di funzioni normali;

4) assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni ].

(8)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 7, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 12 (9)
Finanziamento delle spese per programmi di sviluppo.

[1. La Regione provvede al finanziamento delle spese per l'attuazione di programmi di sviluppo con le entrate derivanti da:

1) quote di tributi propri e quote di tributi er"Times New Roman"i ed entrate patrimoniali regionali, di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo precedente eccedenti il relativo impiego agli effetti di cui all'articolo medesimo;

2) assegnazioni statali effettuate in base all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, complete di quelle previste da leggi statali di contenuto particolare, per le quali è contemplata la confluenza nel fondo del citato art. 9;

3) assegnazioni statali anche in corrispondenza di deleghe di funzioni previste da leggi con vincolo di destinazione della spesa regionale per l'attuazione di programmi di sviluppo;

4) eventuale saldo finanziario attivo;

5) ricorso al credito ].

(9)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 8, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 13 (10)
Entrate con vincolo di destinazione.

[1. Le entrate derivanti da assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare, per le quali non è contemplata la confluenza nel Fondo dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono destinate esclusivamente ed interamente al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali, di quelle per l'attuazione di programmi di sviluppo e di quelle per progetti e interventi straordinari, a seconda della funzione o dell'intervento cui l'assegnazione stessa è specificatamente vincolata.

2. Le poste di tali entrate devono recare nel bilancio regionale indicazione esplicita sia della destinazione che del riferimento alle corrispondenti poste di spesa ].

(10)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 9, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 14 (11)
Entrate in corrispondenza di funzioni amministrative delegate dallo Stato.

[1. Le entrate derivanti da assegnazioni finanziarie dello Stato per l'esercizio della delega di funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono integralmente destinate al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali o di quelle di sviluppo in corrispondenza alle finalità della delega stessa ].

(11)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 10, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 15 (11)
Fondi a destinazione vincolata e per le funzioni delegate.

[1. Gli stanziamenti di spesa per programmi di sviluppo e per progetti speciali di intervento straordinario, finanziati con contributi e assegnazioni dello Stato o della C.E.E., possono essere impegnati subordinatamente all'avvenuto accertamento della relativa entrata.

2. Per l'espletamento dei servizi finanziari di esecuzione dei progetti speciali e dei programmi d'intervento straordinario, nonché degli accordi di programma cofinanziati da enti e organismi nazionali ed internazionali, la Regione può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della società finanziaria regionale costituita ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. La Regione ha facoltà di stanziare ed erogare somme in aggiunta a quelle assegnate dallo Stato ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, quelle previste da leggi con vincoli di destinazione, quelle in corrispondenza di deleghe di funzioni, ferme restando in quest'ultimo caso le disposizioni delle leggi di riferimento].

(11)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 11, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 16 (12)
Saldo finanziario attivo.

[L'eventuale avanzo di amministrazione, per la parte derivante dall'applicazione dell'istituto della perenzione amministrativa, deve essere integralmente destinato, in sede di assestamento del bilancio di previsione, a impinguare gli appositi fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti di cui al comma 5 del successivo art. 71 ].

(12)  Articolo prima sostituito dal primo comma dell'art. 12, L.R. 23 giugno 1992, n. 10 e, così nuovamente sostituito dal primo comma dell'art. 6, L.R. 18 dicembre 1996, n. 27. Vedi, anche, quanto disposto dal secondo comma dell'art. 6, L.R. 18 dicembre 1996, n. 27.

 

Art. 17
Contributi ex art. 12 della legge n. 281 del 1970.

[1. I contributi speciali di cui all'art. 12 della legge n. 281 del 1970 sono destinati al finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 4.

2. È fatta salva ogni altra destinazione indicata dalla legge statale.

3. Ai detti contributi si applica quanto previsto dall'art. 15] .

 

TITOLO III

Le leggi di spesa

Art. 18
Leggi autorizzative di spese continuative o ricorrenti.

[1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le relative procedure preliminari ed istruttorie e in generale tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo all'assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire] .

 

Art. 19
Leggi autorizzative di spese pluriennali.

[1. Salvo il caso previsto dall'ultimo comma del presente articolo, le leggi regionali che autorizzano spese a carattere pluriennale ne indicano di norma solo l'ammontare complessivo nonché la quota eventualmente a carico del bilancio già approvato o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

2. La quantificazione annuale della spesa può essere prevista nei casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa nel tempo assuma un interesse preminente.

3. Sulle leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, fatti salvi eventuali espressi divieti, la stipulazione di contratti o, comunque, l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa globalmente autorizzata dalle medesime leggi, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 60, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio.

4. La legge può autorizzare l'erogazione di contributi in annualità, indicando il numero di queste ultime. In tal caso la legge fisserà il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validità della legge] .

 

Art. 20 (13)
Disciplina legislativa delle procedure di spesa.

[1. Le leggi regionali determinano, per i procedimenti comportanti l'erogazione di spese a carico del bilancio della Regione, gli organi, gli uffici o gli enti competenti e responsabili a porre in essere ciascun adempimento in modo tale che risulti sempre possibile prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase di essa, con particolare riguardo all'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale.

2. Nel caso di concessione di contributi a favore di enti o di soggetti privati, la legge stabilisce i termini perentori entro i quali gli stessi devono porre in essere gli adempimenti cui sono condizionate le concessioni medesime. Nel caso di inosservanza di tali termini, o quando comunque si accerti l'impossibilità del conseguimento degli obiettivi cui è finalizzata la spesa, il contributo è revocato con provvedimento dello stesso organo competente alla concessione e il relativo impegno sul bilancio regionale è annullato. La legge stabilisce le modalità per l'eventuale riutilizzo, nello stesso ambito di destinazione, delle somme che così si rendono disponibili.

3. Le leggi regionali stabiliscono altresì le modalità per l'eventuale sollecito reimpiego, nello stesso ambito di destinazione, delle somme non impegnate entro i termini fissati.

4. I disegni e le proposte di legge regionale, nonché i relativi emendamenti che comportano nuove o maggiori spese, ovvero riduzioni di gettito di entrate, devono essere corredati di referto tecnico sulla entità degli oneri recati da ciascuna disposizione e della indicazione della relativa copertura finanziaria, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali integralmente necessari all'attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni del bilancio pluriennale, nonché dell'onere complessivo previsto in relazione agli obiettivi cui le norme stesse servono (14).

5. Il referto tecnico di cui al comma precedente deve essere vistato dal Settore ragioneria (15).

6. I disegni e le proposte di legge regionale sono corredati da relazioni elaborate rispettivamente dalla Giunta regionale per i disegni di legge presentati dalla stessa e dal Consiglio regionale per le proposte di legge presentate dai Consiglieri regionali. Il Consiglio regionale adotta, a questo scopo, norme comuni di indirizzo metodologico e organizzativo per l'attività di relazioni tendenti a valutare anche il grado di fattibilità delle norme proposte.

7. Le relazioni costituiscono documentazione integrante per l'esame regolamentare nelle Commissioni Consiliari competenti delle normative proposte ].

(13)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 13, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

(14)  Vedi, anche, l'art. 28, L.R. 11 maggio 2001, n. 13.

(15)  Comma prima modificato dall'art. 13, L.R. 23 giugno 1992, n. 10 e successivamente così sostituito dal primo comma dell'art. 24, L.R. 19 giugno 1993, n. 9. Vedi, anche, l'art. 28, L.R. 11 maggio 2001, n. 13.

 

Art. 21

Adeguamento delle leggi di spesa in vigore.

[ ... ](16)

(16)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 14, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

TITOLO IV

Il bilancio annuale

Art. 22 17
Struttura del bilancio.

[1. Il bilancio annuale della Regione è composto:

a) dallo stato di previsione delle entrate;

b) dallo stato di previsione delle spese;

c) dal quadro generale riassuntivo.

2. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.

3. Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

4. Tra le entrate di cui al n. 3) del precedente comma è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bianco si riferisce] .

(17)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 15, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 23

 
Stanziamenti di competenza.

[1. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti ed ai programmi e progetti della Regione, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo a norma dell'art. 60 della presente legge (18).

2. Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata, con i criteri di cui al 1° comma, entro i limiti della spesa totale autorizzata dalla legge pluriennale, e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci che degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.

3. Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengano a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.

4. Nel caso di contributi in annualità, sono distintamente indicate, in apposite note, le somme necessarie per far fronte alle annualità dei contributi già effettivamente concessi nel corso di precedenti esercizi e le eventuali ulteriori somme disponibili per la concessione di nuovi contributi] .

(18)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 16, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 24 (19)
Stanziamenti di cassa.

[1. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che la Regione dovrà prevedibilmente effettuare nel corso dell'esercizio finanziario, senza distinzione fra pagamenti in conto residui e in conto competenza, a seguito degli impegni già assunti e di quelli nuovi autorizzati nel bilancio medesimo.

2. Nel bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta disponibilità di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce ].

(19)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 17, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 25
Equilibrio del bilancio di competenza.

[1. L'equilibrio del bilancio nei termini di competenza è assicurato come segue.

2. Il totale delle spese previste nel bilancio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate previste e l'eventuale saldo negativo presunto dell'esercizio precedente, iscritto fra le spese della competenza di cui al n. 2), terzo comma, del precedente art. 22, è considerato, ai fini della determinazione del vincolo di cui al successivo 5° comma, fra le spese per le funzioni normali per la sola parte dello stesso che eccede l'ammontare dei mutui passivi autorizzati nell'esercizio precedente, dei quali non sia prevista la stipulazione entro il termine dell'esercizio.

3. Ai fini della determinazione del limite di cui al comma precedente, l'eventuale saldo negativo di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge n. 335 del 1976 è da considerare come spesa per le funzioni normali, fatta eccezione per la quota del saldo negativo medesimo determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati nell'esercizio precedente.

4. I mutui e i prestiti possono essere autorizzati esclusivamente per provvedere a spese di investimento solo nell'ambito degli ulteriori programmi di sviluppo salvo quanto previsto dall'art. 10, primo comma della legge n. 281 del 1970.

5. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno (stanziamenti di competenza) può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 22 della legge statale.

6. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali della Regione risultanti dal prospetto di cui all'art. 10 della legge statale, secondo comma, lettera b), non può in ciascun bilancio essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo risultanti dal prospetto di cui all'art. 10 della legge statale, secondo comma, lettera a)] .

 

Art. 26 20
Ripiano del disavanzo finanziario.

[1. Il saldo finanziario negativo accertato dalla legge di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio è iscritto nel bilancio dell'anno successivo mediante apposita legge regionale per la parte alla quale non si sia provveduto in via presuntiva con la legge di bilancio ovvero con la legge di assestamento del bilancio per l'anno in corso.

2. Le leggi regionali di cui al comma precedente devono assicurare in ogni caso l'equilibrio del bilancio di competenza nel quale il disavanzo viene iscritto ].

(20)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 18, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 27
Universalità ed integrità del bilancio.

[1. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

2. Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci di cui all'art. 11, primo comma, della legge statale].

 

Art. 28(21)
Classificazione delle entrate.

[1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio annuale, queste sono ripartite nei seguenti titoli e, secondo la loro natura, nelle relative categorie:

TITOLO I

- Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi er"Times New Roman"i o quote di esso devolute alla Regione a titolo di ripartizione del Fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

Categoria 1ª

Tributi propri della Regione

 

Categoria 2ª

Compartecipazione al gettito di tributi er"Times New Roman"i - Fondo comune delle Regioni a Statuto ordinario.

 

 

 

 

TITOLO II

- Entrate derivanti da contributi e assegnazioni ed in genere da trasferimenti di fondi anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato.

Categoria 1ª

Contributi e assegnazioni dello Stato vincolati a spese per l'adempimento di funzioni normali

 

Categoria 2ª

Contributi e assegnazioni destinati al finanziamento del programma regionale di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni

 

Categoria 3ª

Contributi, assegnazioni e trasferimenti destinati al finanziamento di progetti speciali e di programmi di intervento straordinario

 

Categoria 4ª

Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato relative a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali

 

Categoria 5ª

Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato relative a spese correnti per programmi di sviluppo

 

Categoria 6ª

Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato relative a spese di investimento per l'adempimento di funzioni normali

 

Categoria 7ª

Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato relative a spese di investimento per programmi di sviluppo.

 

 

 

 

TITOLO III

- Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti e aziende regionali, da servizi pubblici regionali, da introiti diversi e recuperi vari.

Categoria 1ª

Entrate da rendite patrimoniali e da utilizzo di beni

 

Categoria 2ª

Entrate da utili di enti e aziende regionali

 

Categoria 3ª

Entrate da servizi pubblici regionali

 

Categoria 4ª

Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari.

 

 

 

 

TITOLO IV

- Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti.

Categoria 1ª

Entrate da alienazione di beni e diritti patrimoniali - Affrancazioni

 

Categoria 2ª

Entrate da trasferimenti di capitali per lasciti, donazioni e conferimenti di terzi

 

Categoria 3ª

Entrate da rimborso di crediti.

 

 

 

 

TITOLO V

- Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie.

Categoria 1ª

Entrate derivanti da assunzioni di mutui o dalla emissione di prestiti obbligazionari

 

Categoria 2ª

Entrate derivanti da anticipazioni di cassa, aperture di credito ed altre operazioni creditizie a breve termine.

 

 

 

 

TITOLO VI

- Entrate per contabilità speciali.

Categoria 1ª

Partite di giro

 

Categoria 2ª

Stabilimenti speciali.

 

 

 

 

2. Al fine di adeguare la classificazione alla legislazione statale e regionale, la legge di approvazione del bilancio annuale può apportare modifiche al numero e alla denominazione delle categorie elencate nel presente articolo.

3. Lo stato di previsione delle entrate contiene un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli ].

(21)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 19, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 29 (22)
Specificazione delle entrate.

[1. Nell'ambito di ciascuna categoria di cui al precedente art. 28 le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.

2. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale di classificazione delle entrate.

3. Per ciascun capitolo dell'entrata del bilancio annuale devono essere indicati i seguenti elementi: numerazione progressiva, anche discontinua, denominazione analitica, ammontare presunto dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, ammontare che si prevede di accertare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ammontare che si prevede di riscuotere, senza distinzione tra riscossioni in conto residui ed in conto competenza.

4. In ogni caso deve essere fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi dello Stato o della Regione ].

(22)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 20, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 30 (23)
Classificazione delle spese.

[1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale, queste sono ripartite in:

-PARTE I: spese per l'esercizio delle funzioni normali;

-PARTE II: spese per l'attuazione del programma regionale di sviluppo;

-PARTE III: spese per la realizzazione di programmi e progetti speciali e programmi di intervento straordinario;

-PARTE IV: contabilità speciali.

2. Le spese delle prime due parti sono ripartite in aree ed ambiti corrispondenti alle funzioni regionali definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successivamente anche, nella parte III, in organi e servizi istituzionali e settori di intervento ed infine in attività, programmi e progetti, corrispondenti alle previsioni del bilancio pluriennale.

3. Nella Parte II sono, in ogni caso, distintamente indicate con apposita annotazione le spese relative a programmi di sviluppo cui concorrono finanziamenti assegnati dallo Stato in sede di programmazione nazionale.

4. L'ordine e la denominazione delle attività, dei servizi, dei settori d'intervento, dei programmi e progetti possono essere definiti annualmente in sede di bilancio, anche con riferimento all'assetto organizzativo della Giunta regionale fondato su aggregazioni di materie funzionalmente omogenee e tra loro collegate.

5. Le spese per oneri finanziari, per rimborso di mutui e prestiti obbligazionari sono incluse nella Parte I, con l'indicazione, quando possibile, del tipo di spesa cui si riferiscono.

6. Lo stato di previsione della spesa contiene un riepilogo delle spese per parti, per ambiti e materie di competenza, per attività e settori di intervento ].

(23)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 21, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 31 (24)
Specificazione delle spese.

[1. Nell'ambito delle ripartizioni indicate al precedente art. 30 le spese sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.

2. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale di classificazione delle spese. Esso comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito dello stesso programma o dello stesso progetto.

3. Non possono essere incluse nello stesso capitolo:

a) spese correnti di funzionamento, spese correnti operative, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate;

c) spese relative a specifiche finalità, per perseguire le quali la Regione fruisce di finanziamenti da parte dello Stato ed altre spese;

d) spese riferibili a diverse categorie economiche, secondo la ripartizione adottata nel bilancio statale.

4. Le spese finanziate in parte con assegnazioni a destinazione vincolata e in parte con risorse proprie della Regione sono stanziate in capitoli distinti aventi lo stesso oggetto e denominazione, con l'indicazione del modo di finanziamento.

5. Gli impegni relativi alle spese di cui al comma precedente devono essere assunti con priorità sui capitoli finanziati con assegnazioni statali ].

(24)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 22, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 32
Denominazione e codificazione dei capitoli.

[1. La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente e analiticamente il settore, gli oggetti e le finalità della spesa.

2. La Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indicherà i criteri per consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli concernenti spese della stessa natura, stabilendo, altresì, per ciascun capitolo di spesa, il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed economica della spesa stessa, al fine anche di stabilire la necessaria armonizzazione con il piano dei conti indicati nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

3. La Regione Puglia uniforma i propri bilanci annuali ai criteri che la Commissione provvederà ad indicare ai sensi del precedente comma] .

 

Art. 33 (25)
Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati.

[1. Il quadro generale riassuntivo contiene:

a) il riepilogo delle entrate per titoli;

b) il riepilogo delle spese per l'esercizio delle funzioni normali;

c) il riepilogo delle spese per l'attuazione di programmi di sviluppo;

d) il riepilogo delle spese per l'esecuzione dei progetti speciali e dei programmi di intervento straordinario.

2. Esso mette in evidenza, inoltre, i totali:

a) delle spese correnti di funzionamento;

b) delle spese correnti operative;

c) delle spese di investimento in capitale;

d) delle spese di investimento in annualità;

e) delle spese per l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato;

f) dei trasferimenti a favore degli Enti Locali tenendo distinti quelli connessi a funzioni ad essi delegati dalla Regione;

g) delle spese vincolate a scopi determinati in rapporto a specifiche assegnazioni da parte dello Stato e di istituzioni o di strumenti comunitari per la realizzazione di programmi e progetti di sviluppo ovvero di intervento straordinario.

3. Esso mette altresì in evidenza il rapporto fra il totale delle entrate, escluse quelle derivanti da mutui o da assegnazioni finanziarie con destinazione vincolata a spese di sviluppo o ad interventi straordinari, e il totale delle spese per l'esercizio delle funzioni normali.

4. Il quadro generale dei risultati differenziali contiene:

a) risparmio pubblico (entrate correnti meno spese correnti in termini di competenza);

b) saldo netto da finanziare (entrate finali meno spese finali in competenza);

c) indebitamento netto (entrate finali al netto della riscossione di crediti meno spese finali al netto delle partecipazioni finanziarie e concessione di crediti) ].

(25)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 23, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

 

(giurisprudenza)

T.A.R. Bari

Sez. I, sent. n. 1268 del 29-12-1994, Istituto autonomo case popolari Bari c. Regione Puglia

 

Art. 34
Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione.

[1. I bilanci degli Enti, Aziende, Organismi ed Istituti, comunque costituiti, dipendenti dalla Regione, sono trasmessi alla Giunta regionale prima della presentazione al Consiglio regionale del bilancio della Regione e sono approvati quali allegati del bilancio regionale.

2. Tali bilanci sono redatti in termini di competenza e di cassa. Per ciascun capitolo di bilancio sono fornite le indicazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del terzo comma dell'art. 22. Tra le entrate o le spese è iscritto l'eventuale saldo positivo o negativo presunto al termine dell'esercizio precedente.

3. Le spese degli Enti, Aziende ed Istituti di cui al 1° comma, che concorrono alla realizzazione dei progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione, in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo] .

 

 

Art. 35
Spese per funzioni delegate agli Enti locali.

[1. In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali, nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione o comunque nell'ambito di progetti della Regione.

2. Le spese degli Enti locali relative a progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo.

3. Le entrate e le spese relative all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione agli Enti locali debbono essere iscritte nei bilanci di questi ultimi in capitoli separati delle spese correnti o delle spese in conto capitale nell'ambito della classificazione della entrata e della spesa prevista dalla normativa vigente in materia per gli Enti medesimi.

4. La denominazione dei capitoli di cui al precedente comma deve essere omogenea rispetto a quella corrispondente del Bilancio regionale e deve richiamare la numerazione del capitolo del bilancio regionale cui si riferisce.

5. Gli eventuali saldi attivi risultanti al termine di ciascun esercizio vanno riversati nelle casse regionali] .

Art. 36 (26)
Fondo di riserva per spese obbligatorie.

[1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale di competenza e di cassa è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale fondo le somme necessarie ad integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la vigente legislazione.

3. Fra le spese di carattere obbligatorio figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale e gli oneri per l'ammontare di mutui e prestiti, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamate dai creditori, quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.

4. L'elenco dei capitoli, i cui stanziamenti possono essere integrati mediante prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie, è allegato al bilancio annuale di previsione.

5. L'ammontare del fondo di riserva è determinato in relazione agli stanziamenti previsti in bilancio per i capitoli di cui al precedente comma.

6. In nessun caso possono essere utilizzate le economie che si dovessero realizzare nei capitoli delle spese obbligatorie per fronteggiare esigenze di stanziamenti di spese non comprese nell'elenco allegato al bilancio ].

(26)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R. 4 dicembre 1991, n. 11.

 

Art. 37
Fondo di riserva per spese impreviste.

[1. Nel bilancio di competenza è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale fondo e iscritte in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.

3. La stessa deliberazione dispone le conseguenti variazioni, eventualmente necessarie ed improrogabili, alla previsione di cassa dei capitoli di spesa come sopra integrati o di nuova iscrizione, prelevando le somme necessarie dal fondo di riserva di cui al successivo art. 41 ] (27).

(27)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 1, L.R. 3 maggio 1977, n. 18.

 

Art. 38 (28)
Fondi globali.

[1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza sono iscritti uno o più fondi globali destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi previsti dal bilancio pluriennale e dal programma pluriennale di sviluppo.

3. I fondi globali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di impegno, ma esclusivamente per il prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni dei capitoli esistenti o in nuovi capitoli di spesa, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

4. Sono tenuti distinti i fondi globali destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali e di spese per l'attuazione di programmi di sviluppo, ripartiti a loro volta per spese correnti e per spese in conto capitale o di investimento.

5. Al bilancio è allegato l'elenco dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale, con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dello stanziamento da finanziare a carico del fondo stesso.

6. I fondi globali sono vincolati al finanziamento dei provvedimenti legislativi di cui al precedente comma; in caso di non utilizzazione entro il termine dell'esercizio di competenza, essi costituiscono economie di spesa, salvo quanto disposto nel successivo articolo ].

(28)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 24, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 39 (29)
Fondi globali iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente.

[1. Ai fini della copertura finanziaria di spese di investimento per programmi di sviluppo derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio e già incluse negli elenchi di cui al quinto comma del precedente art. 38, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno immediatamente successivo.

2. Nei casi di cui al comma precedente resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, mentre le nuove o maggiori spese sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

3. Nei casi di cui al comma precedente, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa dovrà accompagnarsi l'annotazione che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 4, secondo comma, della legge statale ].

(29)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 25, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

Art. 40
Disposizioni comuni ai fondi di riserva e globali.

[1. I fondi di riserva di cui ai precedenti artt. 36 e 37 ed i fondi globali di cui al precedente art. 38 sono dotati di appositi stanziamenti di cassa in relazione alla prevedibile esecuzione dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne determinano i prelievi.

2. Gli stessi provvedimenti legislativi od amministrativi da cui discende la utilizzazione dei fondi di riserva sopramenzionati dispongono i conseguenti prelievi, ovvero le conseguenti riduzioni, degli stanziamenti dei fondi stessi, sia in termini di competenza che in termini di cassa].

Art. 41 (30)
Fondo di riserva del bilancio di cassa.

[1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti di cassa disposti in sede di previsioni iniziali o di successive variazioni del bilancio.

2. L'ammontare del fondo di riserva di cassa è determinato dalla legge di approvazione del bilancio entro il limite di un dodicesimo del totale degli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio di cassa.

3. I prelievi da tale fondo e le relative destinazioni sono disposti con deliberazioni della Giunta regionale ].

(30)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 26, L.R. 23 giugno 1992, n. 10. Successivamente il comma 3 è stato modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 22 dicembre 1997, n. 22 e dall'art. 9, comma 2, L.R. 31 maggio 2001, n. 14.

 

Art. 42 (31)
Assestamento del bilancio.

[1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi relativi ai residui attivi e passivi e alla giacenza di cassa risultanti al termine dell'esercizio precedente, all'eventuale iscrizione nel bilancio del saldo finanziario positivo o negativo accertato dal rendiconto dell'esercizio precedente, nonché alle variazioni che si ritengono necessarie, fermi restando i vincoli di equilibrio del bilancio di competenza e cassa di cui alle norme stabilite dalla presente legge ed ai principi generali dell'ordinamento contabile.

2. L'assestamento del bilancio è subordinato all'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio precedente ovvero alla avvenuta presentazione dello stesso da parte della Giunta al Consiglio regionale a termine del successivo art. 72.

3. La Giunta presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione sulla gestione amministrativa e finanziaria, contenente il rapporto del controllo di gestione sullo stato di avanzamento degli obiettivi programmatici, sul grado di realizzazione dei progetti e le valutazioni di efficacia delle azioni condotte sulla base dei risultati conseguenti in rapporto ai costi sostenuti. La relazione deve inoltre contenere il rapporto dell'Osservatorio regionale sui procedimenti contabili ed amministrativi utilizzati nell'impiego delle risorse destinate agli interventi settoriali e all'attuazione dei progetti speciali e dei programmi di intervento straordinario.

4. Il Consiglio regionale è tenuto a valutare la relazione di cui al precedente comma ai fini della predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, deliberando in merito anche relativamente alle metodologie adottate nel rapporto di gestione e in quello dell'Osservatorio regionale ].

(31)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 27, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 43 32
Variazioni di bilancio.

[1. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare la Giunta regionale ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni finanziarie dello Stato e della C.E.E. vincolate a scopi specifici e per l'iscrizione delle corrispondenti spese, nonché per l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa delle nuove o maggiori somme concernenti le entrate e le spese strettamete correlate tra di loro in dipendenza di leggi statali o regionali (33).

2. Quando la spesa sia attribuibile alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo a norma dell'art. 45 della presente legge, la variazione è disposta nei modi di cui sopra sull'esercizio in chiusura, per la parte entrate, e sul nuovo esercizio per la parte spesa, anche in pendenza della approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio.

3. Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al Consiglio con il finanziamento dei relativi oneri, in tutto o in parte, mediate la utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente a norma dell'art. 39 della presente legge, autorizzano la Giunta ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio di competenza.

4. Il maggiore gettito derivante da nuove o maggiori entrare rispetto alle previsioni di competenza iscritte ai Titoli I e III del bilancio è prioritariamente destinato al finanziamento di eventuali passività arretrate ed accertate al 31 dicembre dell'anno precedente e non ancora totalmente coperte con i mezzi assicurati dal bilancio di competenza.

5. Le variazioni per nuove e maggiori spese possono in ogni caso essere deliberate soltanto se risulta documentata ed accertata contestualmente la integrale copertura finanziaria.

6. Nessuna variazione di bilancio, salvo quelle di cui al primo comma del presente articolo, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce ] .

(32)  Il presente articolo, già modificato dal secondo comma dell'art. 1, L.R. 30 maggio 1977, n. 18, è stato così sostituito dall'art. 28, L.R. 23 giugno 1992, n. 10. Per le norme integrative del presente articolo vedi l'art. 38, L.R. 17 giugno 1994, n. 21 ovvero l'art. 13, L.R. 30 dicembre 1994, n. 37, come sostituiti, con identica formulazione, dall'art. 46, comma 2, L.R. 3 giugno 1996, n. 6.

(33)  L'art. 38, L.R. 17 giugno 1994, n. 21, come modificato dall'art. 13, L.R. 30 dicembre 1994, n. 37, aggiungeva due periodi al presente comma. Successivamente i predetti articoli sono stati sostituiti, con identico testo, dell'art. 46, comma 2, L.R. 3 giugno 1996, n. 6, contenente norme integrative del presente articolo, nei quali non figura più l'inserimento di detti periodi.

 

Art. 44 (34)
Storno di fondi.

[1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, nonché dal successivo articolo 71, comma 6, è vietato il trasporto di somme da un capitolo all'altro del bilancio mediante atto amministrativo, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa (35).

2. È vietato lo storno dei fondi tra i residui, nonché fra i residui e la competenza e viceversa salvo quanto disposto dal successivo articolo 71, comma 12. È altresì vietato lo storno di fondi fra spese per l'esercizio di funzioni delegate o da stanziamenti di spese per programmi di sviluppo o per progetti speciali e di intervento straordinario, cui concorrono specifiche assegnazioni statali o della C.E.E., a favore di altri capitoli di spesa (36).

3. Qualora lo stanziamento annuale di bilancio sia definito da una specifica legge di settore, ogni variazione in aumento dello stesso può essere autorizzata solo da provvedimenti legislativi distinti da quelli di mera variazione di bilancio.

4. Lo storno di fondi da capitoli di spesa di investimento per programmi di sviluppo a favore di capitoli di spesa di investimento per funzioni normali è ammesso entro il limite dell'ammontare dei primi che non risulti coperto da mutui o da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata ].

(34)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 29, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

(35)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 1, lettera a), L.R. 4 maggio 1999, n. 17.

(36)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 1, lettera b), L.R. 4 maggio 1999, n. 17.

 

Art. 45 (37)
Fondi assegnati alla Regione.

[1. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo i casi di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione e di assegnazioni, concorsi o contributi per il finanziamento del programma regionale di sviluppo e di quelli destinati al finanziamento di progetti speciali e di programmi di intervento straordinario.

2. Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui al precedente comma, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi che disciplinano le relative funzioni.

3. La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogate in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate a nome del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

4. La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene la assegnazione dei fondi di cui al primo comma del presente articolo, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impiego di tali spese, a norma del successivo articolo 60, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione. In tal caso, sullo stanziamento di spesa iscritto nel bilancio per l'esercizio successivo a norma del successivo art. 43 possono essere assunti impegni e disposte erogazioni fin dall'inizio dell'esercizio stesso anche in pendenza dell'approvazione della legge di bilancio per il nuovo esercizio ].

(37)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 30, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 45-bis (38)
Assegnazioni per l'attuazione delle politiche comunitarie.

[1. Le risorse finanziarie previste da fonti normative comunitarie sono iscritte nel bilancio regionale in appositi capitoli distinti secondo la loro provenienza. A ogni modifica della originaria previsione di finanziamento deve seguire la corrispondente variazione del relativo capitolo di bilancio con atto amministrativo della Giunta regionale.

2. Nel bilancio regionale vanno individuati con priorità rispetto a qualsiasi altra spesa operativa di settore, i mezzi finanziari necessari al finanziamento dei progetti ammissibili ai benefici dei fondi strutturali di cui agli strumenti finanziari comunitari.

3. Il bilancio di previsione e le variazioni allo stesso devono essere corredati da prospetti sintetici che espongano per ciascun intervento comunitario il piano di finanziamento articolato per fonte di finanziamento comunitaria, statale e regionale, per sottoprogramma o asse prioritario e per annualità anche ai fini del rispetto delle disposizioni ministeriali adottate sulla materia.

4. La Giunta regionale emana disposizioni per garantire il monitoraggio finanziario delle politiche comunitarie ] (39).

 (38) Articolo aggiunto dal quarto comma dell'art. 9, L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.

 (39)  Comma così modificato dall'art. 52, comma 1, L.R. 25 settembre 2000, n. 13.

 

Art. 46 (40)
Mutui e prestiti.

[1. La contrazione di mutui o la emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.

2. La legge deve specificare l'entità massima del tasso e la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alla previsione rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni e delle modalità spettano alla Giunta regionale.

3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

4. In ciascun esercizio può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con la legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, non superi il 25% dell'ammontare complessivo delle entrate iscritte in bilancio nel Titolo I, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

5. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

6. L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in forma condizionata, entro il termine dell'esercizio e non riscosse restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell'esercizio medesimo ].

(40)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 31, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 47 (41)
Anticipazioni di cassa.

[1. Allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Regione può contrarre anticipazioni finanziarie od ottenere dall'Istituto tesoriere l'utilizzo di scoperti sul conto corrente della Tesoreria regionale, per un ammontare complessivo non superiore all'impianto bimestrale delle previsioni di entrata classificate nel bilancio annuale al Titolo I.

2. Le anticipazioni e gli scoperti devono essere estinti nell'esercizio finanziario in cui sono contratti.

3. Le operazioni finanziarie anzidette sono deliberate dalla Giunta regionale, che può disporre, se necessarie, le occorrenti variazioni di bilancio ] .

 

(41)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 32, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 48
Garanzie prestate dalla Regione.

[1. La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti, istituti, cooperative ed altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui per il finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio.

2. Nel bilancio regionale viene iscritto apposito capitolo di spesa dotato annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con il complesso delle garanzie prestate, elencate in apposito allegato al bilancio di previsione.

3. In caso di necessità le maggiori esigenze saranno fronteggiate con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al precedente articolo 36 (42).

4. La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione. Nel bilancio annuale è iscritto apposito capitolo di entrata per l'imputazione dei recuperi.

5. In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere elencate, con la indicazione dei beneficiari, del capitale garantito e della durata, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione alla data di approvazione del bilancio medesimo] .

(42)  Comma così modificato dal quarto comma dell'art. 1, L.R. 30 maggio 1977, n. 18.

 

Art. 49
Autonomia del Consiglio regionale.

[1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia funzionale e contabile che esercita nell'ambito dei principi contenuti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento interno].

 

 

Art. 50
Esercizio provvisorio.

[1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limiti di somma.

3. La legge può, peraltro, stabilire limitazioni all'esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio.

4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato respinto da questo, e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

5. Nel caso di cui al comma precedente l'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio] .

 

Art. 51
Gestione provvisoria del bilancio.

[1. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, in pendenza degli adempimenti di cui all'art. 127 della Costituzione è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo in ragione di un dodicesimo per ogni mese della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 50 (43).

2. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al Consiglio regionale a norma dell'art. 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 127, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero, nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 50] .

(43)  Comma così modificato dal quinto comma dell'art. 9, L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.

 

 

TITOLO V

Le entrate della Regione

Art. 52
Stadi delle entrate.

[1. Tutte le entrate della Regione passano attraverso i seguenti stadi:

a) accertamento;

b) riscossione;

c) versamento.

2. Tali stadi possono essere simultanei] .

 

Art. 53
Accertamento delle entrate.

[1. La Ragioneria della Regione procede all'accertamento delle entrate quando, sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita la identità del debitore, la certezza del credito o dell'assegnazione, e sia prevedibile la loro riscossione entro i termini dell'esercizio finanziario di competenza.

2. Per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato l'accertamento è disposto sulla base dei decreti ministeriali di riparto ed assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.

3. Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.

4. Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.

5. Per le entrate di natura patrimoniale l'accertamento è disposto di norma sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell'esercizio di competenza.

6. Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste compensative della spesa, l'accertamento consegue l'assunzione dell'impegno o la effettuazione del pagamento nel capitolo corrispondente della spesa.

7. In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo] .

 

Art. 54
Riscossione delle entrate.

[1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il tesoriere od altro ufficio od Ente a ciò autorizzato per legge o regolamento, e la Regione stessa ne ha avuto comunicazione.

2. La riscossione delle entrate si effettua mediante ordinativi di incasso a firma del coordinatore del Settore di Ragioneria o di chi legittimamente lo sostituisce.

3. Per il versamento delle entrate in Tesoreria si applicano le disposizioni contenute nella legge istitutiva del servizio di tesoreria regionale e nella convenzione per l'affidamento del servizio medesimo] .

 

Art. 55
Versamenti delle entrate.

[1. L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla Cassa della Regione.

2. Il tesoriere della Regione provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta d'incasso, secondo le disposizioni contenute nella convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria] .

 

Art. 56 (44)
Compiti degli organi preposti alle realizzazioni delle entrate.

[1. I dipendenti regionali comunque incaricati delle operazioni di accertamento delle entrate a qualsiasi titolo dovute o spettanti alla Regione sono tenuti ad effettuare le operazioni medesime nei modi e termini stabiliti dalle leggi, regolamenti e deliberazioni degli Organi regionali.

2. I responsabili dei settori, nonché i dirigenti ed i funzionari della Regione che hanno la gestione di progetti, programmi ed attività al cui finanziamento concorrono contributi, assegnazioni e risorse previste nel bilancio regionale, curano, sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento delle entrate sia fatto prontamente ed integralmente, dandone tempestiva comunicazione alla Ragioneria regionale per la cura della fase di riscossione ] .

(44)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 33, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 57 (45)
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità.

[1. I crediti della Regione di modesta entità che non siano di natura tributaria e che non si riferiscano a sanzioni amministrative o a pene pecuniarie possono essere annullati, entro il termine dell'esercizio finanziario e senza onere alcuno per i debitori, con provvedimento cumulativo del Presidente della Giunta regionale, sempreché il costo delle operazioni di riscossione di ogni singolo credito si riveli superiore all'ammontare del medesimo e sempreché questa non sia inferiore a lire 100 mila ].

(45)  Articolo, prima sostituito dal primo comma dell'art. 34, L.R. 23 giugno 1992, n. 10 e successivamente, così modificato dal sesto comma dell'art. 9, L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.

 

Art. 57-bis (46)
Recupero crediti. Rimborsi somme. Rateizzazione. Riutilizzazione.

[1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti pubblici e privati connesse a spese legislativamente vincolate sono introitate in apposito capitolo di entrata all'uopo istituito e riassegnate per la riutilizzazione con delibera di Giunta al competente capitolo di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente.

2. Qualora i recuperi, le revoche e i rimborsi di cui al comma 1 riguardino spese del bilancio autonomo regionale, l'eventuale riassegnazione delle relative economie alla competenza del bilancio corrente è deliberata dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale può disporre con proprio atto deliberativo il recupero dilazionato di crediti vantati dalla Regione nei confronti di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati allorquando risulti impossibile la riscossione immediata e integrale degli stessi. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi ] .

(46)  Articolo aggiunto dal settimo comma dell'art. 9, L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.

 

Art. 58  (47)
Ricognizione dei residui attivi.

[1. Costituiscono residui attivi le somme accertate ma non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio finanziario.

2. L'accertamento definitivo delle somme conservate ai residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del rendiconto.

3. Prima della formazione di tale rendiconto, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di relazione predisposta dalla Ragioneria entro il 28 febbraio, provvede alla determinazione ed alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:

a) crediti la cui riscossione è considerata certa per esserne stato acquisito il titolo o la documentazione probatoria;

b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative, tributarie e giudiziarie per la riscossione;

c) crediti riconosciuti inesigibili o insussistenti.

4. I crediti di cui alle lettere a) e b) continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati per la riscossione agli Uffici competenti; i crediti di cui alla lettera c) si eliminano dalle scritture contabili, dandone giustificazione nella relazione che accompagna il rendiconto ] .

(47)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 3, L.R. 4 dicembre 1991, n. 11.

 

Art. 58-bis (48)
Riduzione di residui attivi connessi a finanziamenti vincolati.

[1. Eventuali riduzioni di residui attivi connessi a finanziamenti a destinazione vincolata vanno prioritariamente compensate attraverso la riduzione di pari importo dei residui di stanziamento dei capitoli di spesa correlati, ovvero in via subordinata, mediante recupero delle relative disponibilità sulla competenza dell'esercizio attraverso una riduzione compensativa delle poste previsionali di uscita.

2. L'eventuale assoluta impossibilità di procedere al recupero delle minori spese accertate e introitate rispetto ai correlati impegni di spesa e la conseguente formazione di disavanzo sul bilancio autonomo regionale determina l'attivazione dei procedimenti di responsabilità per danni di cui all'art. 86 nei confronti dei funzionari che hanno disposto i relativi atti] .

(48)  Articolo aggiunto dall'ottavo comma dell'art. 9, L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.

 

TITOLO VI

Le spese della Regione

Art. 59
Stadi delle spese.

[1. Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, decreti, regolamenti od altri atti, costituenti titolo valido di impegno, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dall'amministrazione regionale.

2. Tutte le spese della Regione passano attraverso i seguenti stadi:

a) impegno;

b) liquidazione;

c) ordinazione e pagamento].

 

 

Art. 60
Impegni di spese.

[1. I competenti organi della Regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari o per le quali la legge preveda una autorizzazione globale riferita ad un periodo pluriennale determinato, l'impegno può estendersi a più anni, fatto salvo il limite di cui al successivo art. 61, ma i pagamenti devono essere contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengono a scadere in ciascun esercizio.

4. La stessa norma del precedente comma si applica agli impegni di spesa corrente che vengono assunti per più esercizi, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

5. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, a norma dell'art. 2, terzo comma della legge statale, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

6. Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite d'impegno, da iscrivere a bilancio in dipendenza dell'autorizzazione di legge, sostituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

7. Al momento del pagamento a saldo su ciascun impegno di spesa, la Ragioneria regionale provvede d'ufficio alla rettifica delle disponibilità di fondi sul capitolo, aggiungendovi l'eventuale differenza residuale tra l'importo dell'impegno e l'ammontare finale dei pagamenti effettuati sul medesimo.

8. Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato fra i residui passivi, la Ragioneria provvede all'accertamento della eventuale economia sull'impegno medesimo.

9. Ogni e qualsiasi impegno di spesa comunque e in qualunque forma assunto a carico del bilancio regionale ha valore ed efficacia di obbligazione della Regione solo e soltanto se l'atto relativo ha ottenuto la preventiva prenotazione dell'impegno da parte della Ragioneria della Regione (49).

10. La mancata stretta osservanza del disposto del precedente comma dà luogo alle responsabilità stabilite al Titolo IX della presente legge  (50). ]

(49)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 5, L.R. 23 gennaio 1991, n. 1.

(50)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 5, L.R. 23 gennaio 1991, n. 1.

 

Art. 61
Assunzione di impegni sugli esercizi futuri.

[1. Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui al 3° comma del precedente art. 60, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al primo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

2. Nel caso delle spese in annualità la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti d'impegno è circoscritta all'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura] .

 

Art. 62
Compiti degli organi preposti all'assunzione di impegni di spesa.

[1. La Giunta delibera sugli impegni di spesa salvo che le singole leggi regionali attribuiscano tale competenza al Consiglio regionale.

2. ... (51)....

3. La Giunta provvede a deliberare i contratti della Regione, ad eccezione di quelli da stipulare nell'esercizio dell'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale.

4. Le competenze di cui al 1° comma attribuite alla Giunta regionale possono essere da quest'ultima delegate al Presidente od ai singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate (52).

5. Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate]

(51)  Comma abrogato dal primo comma dell'art. 1, L.R. 11 luglio 1978, n. 30.

(52)  Comma così modificato dal secondo comma dell'art. 1, L.R. 11 luglio 1978, n. 30.

 

Art. 63 (53)
Registrazione degli impegni di spesa.

[1. Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali, devono essere trasmessi alla Ragioneria della Regione, la quale, verificata l'esatta imputazione della spesa al bilancio, nonché la disponibilità sul capitolo relativo, effettuata la prenotazione dell'impegno e ne dà atto in un apposito documento.

2. La segreteria dei competenti organi regionali comunica al Settore ragioneria, dopo l'adozione formale dei singoli provvedimenti, il numero e la data dei provvedimenti stessi per la relativa annotazione contabile, nonché gli estremi della prenotazione dell'impegno di spesa.

3. Qualsiasi successivo atto o contratto che abbia attinenza agli impegni assunti deve essere comunicato al Settore Ragioneria per le occorrenti annotazioni contabili.

4. In sede di liquidazione di precedente impegno dovranno essere comunicati al Settore Ragioneria gli estremi della prenotazione dell'impegno di spesa ].

 

(53)  Articolo prima modificato dal primo comma dell'art. 2, L.R. 11 luglio 1978, n. 30 e, successivamente così sostituito dal primo comma dell'art. 35, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 64
Liquidazione delle spese.

[1. La liquidazione delle spese consiste nella determinazione della identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del credito.

2. Alla liquidazione delle spese provvede la Giunta regionale salvo quando si tratti di spese fisse, nel qual caso la stessa è disposta d'ufficio dal Presidente o dall'Assessore delegato dallo stesso, e nei casi in cui le spese si riferiscano all'esercizio dell'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale.

3. Alla liquidazione delle spese può provvedere con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato dallo stesso, qualora leggi regionali dispongano in tale senso (121)] .

(54)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 17, L.R. 6 giugno 1979, n. 31.

 

Art. 64-bis (55)
Obbligazioni di importo superiore all'originario impegno di spesa vincolato.

[1. Qualora in sede di liquidazione di residui passivi il relativo sottostante impegno di spesa vincolato risulti inferiore rispetto alla effettiva entità dell'obbligazione giuridica per effetto di successive maggiorazioni e lievitazioni di costi o di prezzi ovvero a causa di errori materiali, il competente Settore di spesa procede all'impegno delle maggiori somme occorrenti attingendo, nell'ordine e nei limiti delle rispettive competenze:

a) dai residui di stanziamento eventualmente presenti sul capitolo di pertinenza;

b) dalle disponibilità di competenza dell'esercizio;

c) dalle disponibilità del bilancio autonomo mediante utilizzo del fondo di riserva delle spese impreviste e l'attivazione di appositi capitoli in partite di giro con reintegro delle risorse impegnate nell'anno successivo.

2. L'eventuale assoluta impossibilità di procedere al recupero delle maggiori somme impegnate o pagate rispetto ai correlati accertamenti di entrata e la conseguente formazione di disavanzo sul bilancio autonomo regionale determina l'attivazione dei procedimenti di responsabilità per danni di cui all'art. 86 nei confronti dei funzionari che hanno disposto i relativi atti ].

(55)  Articolo aggiunto dal nono comma dell'art. 9, L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.

Art. 65 (56)
Richiesta di emissione del titolo di pagamento.

[1. L'organo competente alla liquidazione della spesa richiede alla Ragioneria regionale la emissione del relativo titolo di pagamento, ove possibile anche con lo stesso atto di liquidazione.

2. La richiesta di emissione del titolo di pagamento, vistata dal funzionario responsabile del settore e recante, a cura e responsabilità del medesimo, il riferimento ai dati di prenotazione del corrispondente impegno, viene trasmessa alla Ragioneria regionale con la relativa documentazione giustificativa della spesa, ove occorra ] .

(56)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 36, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 66 (57)
Pagamento delle spese.

[1. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi e di ordini di accreditamento tratti sulla Tesoreria regionale.

2. I titoli di pagamento di cui al precedente comma sono firmati dal Presidente della Giunta regionale e dal componente della Giunta delegato dal Presidente, previamente vistati dal Coordinatore del Settore Ragioneria regionale o da chi lo sostituisce.

3. I mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa o di elenchi di spesa ricorrenti rivenienti da contratti, sono emessi d'ufficio dalla Ragioneria regionale col solo visto del Coordinatore del Settore Ragioneria o di chi lo sostituisce.

4. Nei casi e con le modalità previste dai successivi articoli, è altresì consentito il pagamento di spese attraverso funzionari delegati a favore dei quali vengono disposte aperture di credito.

5. Può farsi luogo all'emissione dei titoli di pagamento in esecuzione di deliberazioni o altri atti degli organi regionali, sempreché tali deliberazioni o atti siano divenuti esecutivi ovvero risultino immediatamente eseguibili ai sensi delle norme vigenti in materia ed ai sensi dei commi seguenti.

6. Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi deve essere verificata dalla Ragioneria la causa legale del pagamento e l'intervenuta liquidazione della spesa; deve essere altresì riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa del bilancio in corso e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente riferita al conto della competenza o al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

7. Ogni titolo di spesa emesso potrà riferirsi ad un solo capitolo di cassa e a un solo capitolo di competenza o residui.

8. I funzionari della Ragioneria, addetti al riscontro ed all'emissione dei titoli di spesa disposti ai sensi del precedente comma, non possono dare corso all'emissione del titolo stesso qualora risulti che non siano stati osservati i termini di cui al secondo comma dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

9. Per i titoli di spesa emessi in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, chi ordina l'emissione del titolo stesso ha l'obbligo di dichiarare, nell'ordine di emissione, gli estremi di trasmissione dell'atto alla Commissione di controllo.

10. Anche nel caso di servizi gestiti in economia, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti. È vietata l'emissione di mandati a favore di amministratori della Regione, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative e regolamentari.

11. Gli amministratori ed i funzionari della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili, secondo le norme vigenti, della osservanza delle disposizioni del presente articolo. Nello stesso modo gli amministratori rispondono delle somme pagate in relazione alle deliberazioni di urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di controllo ].

(57)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 37, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 67 (58)
Estinzione dei titoli di pagamento.

[1. Il Tesoriere della Regione estingue i titoli di spesa e provvede alla loro restituzione alla Ragioneria in conformità alle disposizioni della legge regionale istitutiva del Servizio di Tesoreria, alla convenzione per l'affidamento dal Servizio medesimo e alle altre modalità previste dalla presente legge ].

(58)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 38, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 68

 (59)
Modalità di effettuazione dei pagamenti.

[1. I titoli di spesa emessi ai sensi del precedente articolo 66 sono pagati mediante:

a) rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. I pagamenti a favore di procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo «status» di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore della Regione;

b) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi d'incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;

c) versamento su conto corrente postale o bancario intestato al beneficiario, previa richiesta dello stesso; in questo caso costituisce quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento e la dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della Tesoreria regionale, attestante l'avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo;

d) commutazione, a richiesta del creditore, in assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con avviso di ricevimento con spese a suo carico. La dichiarazione di commutazione apposta dal Tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegato l'avviso di ricevimento, sostituisce la quietanza liberatoria;

e) commutazione, a richiesta del creditore, in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tassa e spese a carico del richiedente. La dichiarazione della commutazione apposta a cura del Tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegata la ricevuta del versamento, sostituisce la quietanza liberatoria.

2. I titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli artt. 1 e 12 del codice civile, nonché di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti, sottoposti o non a vigilanza, sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante versamento sul conto corrente postale o bancario.

3. I titoli di spesa che in tutto o in parte non sono pagati entro il termine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono restituiti alla Ragioneria regionale, che provvede, per la parte rimasta inestinta, al relativo annullamento (60).

4. Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il Tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra ritirati e annullati si considerano come non emessi (61).

5. La Ragioneria provvede, nel nuovo esercizio finanziario, alla loro riemissione purché il relativo impegno non sia caduto in perenzione (62).

6. La Giunta regionale è autorizzata a regolare i rapporti con la Tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione del presente articolo, ivi compresi il regolamento degli effetti conseguenti alla scadenza di validità dei titoli di credito, della loro inesigibilità e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della Regione, nonché gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutati in assegni circolari o altri titoli equivalenti ed i casi in cui non è ammessa la commutazione d'ufficio (63).

7. Le disposizioni di pagamento di cui al presente articolo si intendono eseguite:

a) alla data dell'effettivo pagamento al creditore della Regione nel caso di cui al punto a) del precedente primo comma;

b) alla data del versamento in conto corrente postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previste dalla lettera c) e dalle lettere d) ed e) del primo comma (64);

c) alla data della disposizione di bonifico emessa dal Tesoriere per l'esecuzione dell'accreditamento al creditore della Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come previsto dalla lettera c) del precedente primo comma. Qualora l'accreditamento debba effettuarsi in data certa prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest'ultima data ] .

(59)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 39, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

(60)  Comma così modificato dal decimo comma dell'art. 9, L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.

(61)  Comma così modificato dal decimo comma dell'art. 9, L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.

(62)  Comma così modificato dal decimo comma dell'art. 9, L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.

(63)  Comma così modificato dall'undicesimo comma dell'art. 9, L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.

(64)  Lettera così modificata dal dodicesimo comma dell'art. 9, L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.

 

Art. 68-bis (65)
Anticipazioni a enti e organismi diversi regionali.

[1. La Giunta regionale può autorizzare il Settore ragioneria a disporre anticipazione di cassa a enti e organismi diversi operanti nella Regione allorquando risulti necessario al fine di avviare le relative attività nelle more della prevista acquisizione dei finanziamenti agli stessi soggetti normativamente attribuibili.

2. Alle anticipazioni e ai connessi successivi recuperi sul bilancio regionale si provvede mediante l'attivazione di appositi capitoli di entrata e di uscita in partita di giro e nel limite massimo annuo dell'1% del fondo di cassa risultante dall'ultimo rendiconto approvato ].

(65)  Articolo aggiunto dal tredicesimo comma dell'art. 9, L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.

 

Art. 69 (66)
Verifica e regolarizzazione degli atti contabili.

[1. La proposta di provvedimento amministrativo, predisposta dal Settore competente per materia, è sottoscritta dal dirigente che sovrintende al procedimento amministrativo e che ne assume la piena responsabilità in ordine alla conformità alle leggi e agli obiettivi dei programmi regionali, nazionali e comunitari.

2. È sottoposto al visto preventivo della Ragioneria ogni atto o provvedimento che possa comportare un aumento o una diminuzione o una diversa imputazione di entrata o di uscita.

3. La Ragioneria, qualora riscontri irregolarità o errori negli atti contabili sottoposti a verifica, prenotazione o registrazione, provvede di ufficio, ove possibile, alla rimozione delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'Ufficio proponente. In ogni altro caso la Ragioneria indica all'Ufficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.

4. Il Coordinatore della Ragioneria, in relazione ai riscontri effettuati, qualora ritenga di non poter procedere agli adempimenti richiesti e non sia possibile provvedere nei modi indicati nel comma 3, ne riferisce con adeguata motivazione al Presidente della Giunta regionale, dandone comunicazione all'Assessore competente per materia.

5. Ove il Presidente intenda tuttavia dar corso al proposto provvedimento, darà in merito ordine scritto al Coordinatore, che è tenuto a eseguirlo, salvo che ricorrano i casi di impegno o pagamento di spesa da imputare a capitolo diverso da quello strettamente pertinente.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti dei commissari ad acta ] .

(66)  Articolo prima sostituito dal primo comma dell'art. 4, L.R. 4 dicembre 1991, n. 11 e, successivamente, così modificato dal quattordicesimo comma dell'art. 9, L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.

 

Art. 70   (67)

Determinazione annuale dei residui passivi.

[1. L'accertamento definitivo dei residui passivi al termine di ogni esercizio finanziario è fatto con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.

2. Prima della formazione di tale rendiconto, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della rilevazione predisposta dalla Ragioneria entro il 28 febbraio, provvede alla determinazione ed alla classificazione dei residui passivi, elencando distintamente i residui propri e quelli di stanziamento.

3. Con la stessa rilevazione la Ragioneria procede, a termini dell'art. 71, all'eliminazione d'Ufficio dei residui perenti ed all'aggiornamento dell'elenco prescritto dall'art. 72 a corredo del rendiconto (68).

4. ...... (69). ]

(67)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 5, L.R. 4 dicembre 1991, n. 11.

(68)  Comma abrogato dal primo comma, lettera a), dell'art. 46, L.R. 3 giugno 1996, n. 6.

(69)  Comma del presente articolo è stato poi abrogato dal primo comma, lettera a), dell'art. 46, L.R. 3 giugno 1996, n. 6.

 

 

Art. 70-bis (70)

[A seguito della ricognizione e determinazione dei residui attivi e passivi di cui ai precedenti artt. 58 e 70 la Ragioneria procede all'aggiornamento d'ufficio dei residui presunti inseriti nella legge del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento ] .

(70)  Articolo aggiunto dal terzo comma dell'art. 46, L.R. 3 giugno 1996, n. 6.

 

Art. 71

Residui passivi propri e residui passivi impropri o di stanziamento - Residui perenti.

[1. Costituiscono residui passivi propri le somme impegnate a norma del precedente art. 60 e non pagate entro il termine dell'esercizio finanziario.

2. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in annualità del bilancio autonomo e quelle a destinazione legislativamente vincolata, ivi comprese le eventuali quote correlate di cofinanziamento regionale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio, quali residui impropri o di stanziamento, nel corso dei successivi esercizi finanziari e per tutto il periodo necessario alla loro integrale utilizzazione (72).

3. I residui di stanziamento relativi alla spesa in annualità del bilancio autonomo possono essere in tutto o in parte eliminati con atto della Giunta regionale su parere della Commissione consiliare al bilancio. Le relative somme costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione (73).

4. Ai fini della determinazione dei residui di stanziamento connessi a spese legislativamente vincolate, la Ragioneria procede, con le modalità di cui agli artt. 58 e 70 della presente legge, all'allineamento d'ufficio delle poste previsionali qualora divergenti rispetto alla effettiva entità delle connesse entrate accertate.

5. I residui di stanziamento di cui ai precedenti commi possono essere attivati sin dall'avvio del nuovo esercizio finanziario, anche durante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio di cui agli artt. 50 e 51, a condizione che sia stato realizzato, per quelli a destinazione legislativamente vincolata, l'accertamento delle entrate correlate mediante idonei provvedimenti statali e comunitari di assegnazione.

6. A seguito di rimodulazioni di programmi comunitari che hanno ottenuto l'assenso del Comitato di sorveglianza di cui alle disposizioni comunitarie del regolamento (CE) n. 1260/99 di attuazione dei fondi strutturali, la Giunta regionale può disporre con proprio atto l'assegnazione dei connessi residui di stanziamento a capitoli diversi rispetto a quelli di originaria imputazione (74).

7. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi.

8. I residui delle spese in conto capitale e in annualità derivanti da importi che la Regione abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguite, nonché da spese connesse a mandati attribuiti a legali esterni a fini di difesa degli interessi regionali, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi (75).

9. La perenzione amministrativa di cui ai precedenti commi 7 e 8 si applica alla fine del nono anno per le spese relative ai fondi statali o della CEE con vincolo di destinazione, nonché a quelle del bilancio autonomo diretto a cofinanziare progetti comunitari o statali (76).

9-bis. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dei precedenti commi e per i quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori (77).

10. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono riprodursi nei bilanci successivi con riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza ovvero a capitoli di nuova istituzione ove quelli fossero stati nel frattempo soppressi. Alla copertura del relativo fabbisogno si provvede, mediante prelevamento delle somme occorrenti dai fondi di cui al comma precedente, con la stessa deliberazione della Giunta regionale che dispone il pagamento e la relativa imputazione delle somme reclamate dai creditori.

11. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa, sia di competenza sia del conto residui, non conservate a residui passivi in applicazione dei precedenti commi, costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

12. Eventuali economie che si verificassero nel corso dell'esercizio per effetto di riduzioni o eliminazioni di residui passivi propri connessi a spese finanziate con fondi statali e comunitari a destinazione vincolata, ivi comprese le quote di cofinanziamento regionale, possono essere iscritte, quali residui di stanziamento sul pertinente capitolo di spesa, atto dirigenziale da adottarsi successivamente alla ricognizione di cui agli articoli 58 e 70 della presente legge. Il suddetto atto deliberativo deve riportare l'analitica individuazione dei singoli provvedimenti di impegno di spesa che hanno dato origine ai residui passivi propri di cui si propone la riduzione o l'eliminazione (78).

13. Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa ] .

(71)  Articolo prima modificato dall'articolo unico, L.R. 4 giugno 1984, n. 28, sostituito dall'art. 6, L.R. 4 dicembre 1991, n. 11, nuovamente modificato dall'art. 4, L.R. 20 gennaio 1997, n. 1 e, da ultimo, così sostituito dal quindicesimo comma dell'art. 9, L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.

(72)  Comma così modificato dal secondo comma dell'art. 1, L.R. 4 maggio 1999, n. 17.

(73)  Comma così modificato dal terzo comma dell'art. 1, L.R. 4 maggio 1999, n. 17.

(74)  Comma così sostituito dal quarto comma dell'art. 1, L.R. 4 maggio 1999, n. 17, poi così modificato dall'art. 52, comma 2, L.R. 25 settembre 2000, n. 13. Il testo originario così disponeva: «6. La Giunta regionale può disporre con proprio atto deliberativo, su parere della Commissione consiliare al bilancio, la rimodulazione o riprogrammazione dei residui di stanziamento con assegnazione degli stessi a capitoli diversi rispetto a quelli di originaria imputazione a condizione che ciò risulti coerente con le finalità per le quali sono stati attribuiti».

(75)  Comma così modificato dal quinto comma dell'art. 1, L.R. 4 maggio 1999, n. 17.

(76)  Comma così modificato dal sesto comma dell'art. 1, L.R. 4 maggio 1999, n. 17.

(77)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 6, L.R. 13 agosto 1998, n. 22.

(78)  Comma così modificato dal settimo comma dell'art. 1, L.R. 4 maggio 1999, n. 17 e dall'art. 52, comma 3, L.R. 25 settembre 2000, n. 13.

 

TITOLO VII

I rendiconti

Art. 72
Rendiconto generale della Regione.

[1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati nel rendiconto generale della Regione.

2. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 30 novembre dello stesso anno.

3. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, ed il conto generale del patrimonio.

4. Al rendiconto è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto del patrimonio. Essa fornisce altresì i dati e le valutazioni di cui al terzo comma del precedente art. 42 (79).

4-bis. Al rendiconto generale (conto del patrimonio) è allegato l'elenco dei residui passivi dichiarati perenti e come tali ancora esistenti alla chiusura dell'esercizio, raggruppati per capitolo con la relativa indicazione del bilancio di provenienza (80).

5. Ai sensi dell'art. 24 della legge statale, il C.I.P.E., sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281 del 1970, indica le modalità da adottarsi per la formulazione uniforme dei rendiconti delle Regioni, in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti] .

(79)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 40, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

(80)  Comma aggiunto dal secondo comma dell'art. 5, L.R. 23 gennaio 1991, n. 1.

 

Art. 73
Il conto finanziario.

[1. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

8) l'ammontare delle entrare accertate nell'esercizio;

9) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

10) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

11) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

2. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio] .

 

Art. 74
Conto generale del patrimonio.

[1. Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili e immobili;

c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

2. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

3. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto].

 

Art. 75
Rendiconti degli Enti dipendenti dalla Regione e spese degli Enti locali delegati.

[1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I rendiconti di cui al primo comma sono redatti in conformità a quanto disposto nei precedenti articoli.

3. ... (81)....

4. ... (82)... .]

(81)  Comma abrogato dal primo comma dell'art. 11, L.R. 11 gennaio 1990, n. 1.

(82)  Comma abrogato dal primo comma dell'art. 11, L.R. 11 gennaio 1990, n. 1.

 

TITOLO VIII

I controlli

Art. 76(83)
Controllo di gestione.

[1. La Regione sottopone la propria azione amministrativa a valutazione di efficienza e di efficacia, istituendo una procedura di monitoraggio della gestione basata su rapporti trimestrali della Giunta regionale che sono tempestivamente trasmessi, per l'opportuna analisi, alla Commissione consiliare competente per il bilancio ].

(83)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 76, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 77
Funzione di controllo della Commissione consiliare del bilancio.

[1. Sono attribuiti alla Commissione consiliare del Bilancio i compiti di verifica e controllo dell'attuazione delle norme contenute nella presente legge finalizzati in particolare all'esercizio da parte del Consiglio regionale dei poteri di cui agli artt. 27, lettere d), e), f), g) ed h), e 71 dello Statuto].

 

Art. 78
Controllo della spesa delegata agli Enti locali.

[1. Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione, anche ai fini del controllo economico, finanziario e contabile sull'attività svolta nell'esercizio della delega.

2. Gli Enti delegati, oltre alla certificazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate, devono presentare alla Giunta regionale una relazione sui risultati economici e finanziari nei modi e secondo le periodicità stabilite dalle singole leggi di delega.

3. In ogni tempo il Presidente della Giunta può disporre verifiche presso gli Enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.

4. Al fine di garantire la omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli Enti locali nella materia ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi].

 

 

(giurisprudenza)

Corte dei Conti

Sez. II, sent. n. 6 del 28-01-1980, Banco di Napoli (p.d. 602507)

Art. 79
Controllo sulla gestione della Tesoreria.

[1. La vigilanza sul servizio di tesoreria è esercitata dall'Assessore alla Ragioneria.

2. La Giunta regionale approva entro il 30 aprile di ciascun anno il conto del tesoriere reso ai termini di legge, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte della Ragioneria regionale.

3. Il regolamento e la convenzione di tesoreria dettano norme atte a consentire agli uffici regionali l'accertamento dello stato dei pagamenti relativi all'attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione. Essi dettano altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra gli uffici regionali ed il tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonché l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi] .

TITOLO IX

Responsabilità

Art. 80
Competenze della Corte dei Conti.

[1. Gli amministratori ed i dipendenti della Regione, per la responsabilità di cui agli artt. 18 e 30, della legge, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia] .

 

Art. 81
Responsabilità degli amministratori.

[1. Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido quando:

a) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;

b) non abbiano ottenuto l'approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive].

 

Art. 82
Responsabilità del ragioniere.

[1. Il coordinatore del settore Ragioneria risponde in proprio quando:

1) violi le disposizioni degli artt. 63, 66 e 70 della presente legge;

2) abbia fatto luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o ad atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi, ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

2. È esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui esecuzione era tenuto.

3. Il Coordinatore del settore Ragioneria è responsabile dell'esattezza e prontezza delle registrazioni contabili.

4. [Ad esso spetta di assicurare, per mezzo del personale e degli uffici che da lui dipendono, l'efficace esercizio del riscontro contabile su tutta l'amministrazione regionale] (84).

5. Quando rilevi irregolarità contabile di qualsiasi specie fra gli opportuni richiami e provoca, ove necessario, i provvedimenti di competenza (85)] .

 

(84)  Comma abrogato dall'ottavo comma dell'art. 1, L.R. 4 maggio 1999, n. 17.

(85)  Comma così modificato dal nono comma dell'art. 1, L.R. 4 maggio 1999, n. 17.

 

Art. 83
Responsabilità dei dipendenti della Regione.

[1. I dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili quando diano corso a spese conseguenti le deliberazioni o ad atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

2. I dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili per le violazioni di cui agli articoli precedenti quando abbiano dato causa alle stesse.

3. Gli stessi rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio] .

 

Art. 84
Responsabilità del tesoriere.

[1. La responsabilità del tesoriere regionale è regolata dalle disposizioni contenute nel regolamento di Tesoreria e nella convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria regionale.

2. Ai fini del discarico della propria responsabilità il tesoriere regionale, oltre quanto previsto dalla legge sul servizio di tesoreria e della relativa convenzione, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto alla Giunta regionale. Il predetto conto deve altresì dimostrare:

a) nella entrata: il debito della chiusura dell'esercizio precedente, e le somme riscosse nel corso dell'esercizio;

b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;

c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a credito dell'esercizio successivo] .

 

Art. 85
Responsabilità per maneggio del denaro.

[1. Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro della Regione, ne risponde a norma dei successivi articoli].

 

 

Art. 86
Responsabilità per danni.

[1. Gli amministratori ed i dipendenti della Regione rispondono, in ogni caso, per danni derivati all'Ente da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

2. Sono esenti da responsabilità i dipendenti della Regione che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

3. Sono esenti da responsabilità gli amministratori ed i titolari degli uffici nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente ai sensi del precedente art. 83 salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza] .

 

Art. 87
Obbligo di denuncia.

[1. Gli amministratori ed i capi degli uffici della Regione che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi degli artt. 18 e 30 della legge, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni.

2. Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende] .

 

TITOLO X

Il settore ragioneria

Art. 88
Ragioneria della Regione.

[1. La Ragioneria della Regione è ordinata secondo le norme della legge regionale sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi regionali.

2. Sino all'approvazione della legge sull'ordinamento degli uffici e servizi regionali, la Ragioneria della Regione è organizzata secondo le norme della presente legge] .

 

 

Art. 89
Compiti della Ragioneria.

[1. Alla Ragioneria della Regione sono attribuiti i seguenti compiti:

1) preparazione del bilancio di previsione annuale, di cassa e di competenza, nonché dei relativi provvedimenti di variazione; preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti, d'intesa con il settore programmazione e bilancio;

2) predisposizione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;

3) registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonché degli impegni di spesa, dei contratti, delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese regionali, dopo averne verificato la conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti;

4) preparazione del rendiconto generale della Regione;

5) collaborazione, dietro disposizione della Giunta regionale, al controllo di gestione della spesa regionale con riferimento ai risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti dalle unità operative nell'attuazione di progetti o programmi regionali;

6) formulazione di osservazioni ai fini dell'esame dei bilanci e dei rendiconti delle aziende regionali e degli Enti pararegionali, e all'espletamento delle funzioni sindacali e di revisione presso gli Enti medesimi;

7) riscontro contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;

8) vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione e verifica delle corrispondenti scritture contabili ed invent"Times New Roman"i;

9) sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sui servizi di accertamento e di riscossione delle entrate in genere;

10) formulazione di parere sulla parte finanziaria di tutti i progetti di legge di iniziativa della Giunta, recanti oneri a carico del bilancio regionale; nonché, se richiesto dalla Presidenza del Consiglio regionale, formulazione di parere sulla parte finanziaria dei progetti di legge di iniziativa consiliare o popolare;

11) preparazione degli atti inerenti alla contrazione di mutui ed anticipazioni di cassa ed alla emissione di prestiti obbligazionari, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni;

12) collaborazione al coordinamento del ricorso al credito da parte di Enti e privati beneficiari di interventi promozionali da parte della Regione;

13) esami di relazioni inviate alla Regione da enti ed organi diversi dalla stessa per il controllo della gestione dei fondi loro assegnati, e parere sulle stesse relazioni agli organi regionali competenti;

14) esercizio di ogni altra attribuzione ad essa conferita con leggi speciali].

 

 

Art. 90
Attribuzioni del Coordinatore del Settore ragioneria.

[1. Spetta al Coordinatore del Settore ragioneria:

a) impartire disposizioni agli uffici delle Ragionerie centrali e periferiche per il disimpegno delle attribuzioni di loro spettanza e di vigilare perché le scritture siano tenute al corrente e con la massima cura ed esattezza;

b) proporre i provvedimenti che si rendessero necessari per la applicazione delle norme di legge, ed i regolamenti aventi natura finanziaria e per la efficienza dei servizi;

c) studiare i quesiti che possono presentarsi nell'applicazione delle leggi, dei regolamenti e di qualsiasi altra disposizione concernente la contabilità e proporre le risoluzioni di sua competenza] .

 

Art. 91
Decentramento funzionale della Ragioneria.

[1. Con decreto del Presidente della Regione, previo parere della Commissione bilancio e delibera della Giunta, può essere istituito, presso ciascun capoluogo di Provincia, un servizio di Ragioneria funzionalmente dipendente dalla Ragioneria centrale e generale.

2. Le attribuzioni di tali servizi sono fissate nel decreto del Presidente.

3. I servizi di cui ai commi precedenti sono affidati a funzionari appartenenti al livello funzionale non inferiore al 6°].

 

TITOLO XI

I funzionari delegati

Art. 92
Aperture di credito.

[1. All'atto dell'approvazione dei singoli interventi di spesa, ad esclusione di quelli regolati dai successivi artt. 101 e segg., la Giunta regionale può disporre, per la esecuzione dei pagamenti, aperture di credito presso la tesoreria regionale.

2. Le aperture vengono effettuate con decreto del Presidente della Giunta o dell'Assessore all'uopo delegato, a favore dei funzionari regionali responsabili degli uffici o servizi indicati dalla Giunta regionale con gli atti di cui al primo comma.

3. L'apertura di credito diviene operativa nei limiti delle singole autorizzazioni all'utilizzo di cui al successivo art. 93.

4. Nel decreto di cui al secondo comma del presente articolo deve rilevarsi:

1) il numero e l'ammontare dell'apertura di credito;

2) il numero e l'ammontare delle aperture di credito già disposte a favore del funzionario delegato;

3) l'oggetto dell'intervento al quale i fondi accreditati devono essere destinati;

4) l'esercizio finanziario ed il capitolo di bilancio, oggetto di imputazione dell'intervento ed il relativo numero di impegno;

5) l'indicazione se trattasi di competenza o di residui e, per questi ultimi, l'anno di provenienza;

6) gli estremi degli atti amministrativi con i quali è stata disposta l'apertura di credito;

7) la piazza sulla quale l'apertura stessa deve essere effettuata] .

Art. 93
Lettere di credito.

[1. La Ragioneria Centrale, sulla scorta delle richieste dei funzionari delegati formulate in relazione al fabbisogno effettivo di pagamenti da disporre nel semestre, autorizza l'utilizzo dell'apertura di credito nel limite di detto fabbisogno, che può essere integrato anche nel corso del trimestre per sopravvenute maggiori necessità, mediante il rilascio di apposita «lettera di credito» (86).

2. ... (87).

3. La lettera di credito è inviata dalla Ragioneria centrale al funzionario delegato e, in copia, alla tesoreria regionale nonché alla dipendenza della stessa sulla quale il funzionario delegato è autorizzato ad operare.

4. La tesoreria regionale, nei cinque giorni successivi al ricevimento della lettera di cui ai commi precedenti, espleta le necessarie procedure per l'effettuazione dell'apertura di credito sulla piazza indicata dalla Regione.

5. La dipendenza della tesoreria operante sulla piazza medesima dà conferma alla Ragioneria Centrale ed al funzionario delegato dell'avvenuta registrazione dell'autorizzazione all'utilizzo. In tale sede la dipendenza stessa dovrà indicare tutti i dati necessari per l'individuazione del conto e del sottoconto, riferito quest'ultimo ad ogni singola apertura di credito, sulla quale dovranno emettersi, per ciascun intervento, i relativi ordini di pagamento.

6. Nessun pagamento può essere effettuato prima della conferma di cui al comma precedente e, per ciascun intervento, oltre i limiti di utilizzazione autorizzati indicati nella lettera di credito.

7. All'atto dell'accensione di ogni apertura di credito e in caso di eventuale sostituzione delle persone all'uopo autorizzate, la Ragioneria Centrale dovrà comunicare alla tesoreria regionale le generalità delle persone preposte alla firma degli ordinativi di pagamento ai sensi del quinto comma del successivo art. 94] .

 

(86)  Comma così modificato dal primo comma, lettera b), dell'art. 46, L.R. 3 giugno 1996, n. 6.

(87)  Comma abrogato dall'articolo unico, L.R. 13 dicembre 1983, n. 23.

 

Art. 94
Ordinativi di pagamento.

[1. I pagamenti sono effettuati mediante ordinativi, da emettersi in quattro copie conformi agli allegati modelli «A1», «A2», «A3» e «A4» della presente legge, tratti dai funzionari delegati sui singoli conti accesi, a norma del 4° comma dell'articolo precedente, sul tesoriere.

2. Qualora al pagamento siano interessati più beneficiari i modelli «A» vengono integrati con gli intercalari di cui agli allegati modelli «B1», «B2», «B3» e «B4» della presente legge.

3. Ogni ordinativo di pagamento non può interessare più di una apertura di credito.

4. Dopo il 31 dicembre non possono essere ordinati pagamenti con imputazione al trascorso esercizio.

5. Gli ordinativi di pagamento ed i loro allegati sono firmati dal funzionario delegato e vistati per il riscontro contabile dall'impiegato responsabile addetto ai servizi contabili o da un suo sostituto nominati dalla Giunta regionale fra il personale appartenente al livello funzionale non inferiore al quinto (88).

6. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese ordinate e della regolarità dei pagamenti disposti] .

(88)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 3, L.R. 11 luglio 1978, n. 30.

 

Art. 95
Estinzione degli ordinativi di pagamento.

[1. Gli ordinativi di pagamento sono estinti mediante apposizione di regolare quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori ed eredi.

2. I pagamenti ordinati a favore di procuratori, rappresentanti, tutori ed eredi sono disposti dal funzionario delegato sulla scorta di regolari atti comprovanti lo status di procuratore, rappresentante, tutore ed erede del creditore.

3. I funzionari delegati previa richiesta dei beneficiari possono disporre che gli ordinativi siano estinti mediante versamento su conti correnti postali agli stessi intestati.

4. Per i pagamenti di cui al comma precedente costituisce quietanza liberatoria la ricevuta postale del versamento.

5. A richiesta dei beneficiari, gli ordinativi di importo non superiore a lire 500.000 possono essere commutati in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili da inviarsi ai beneficiari stessi in plico raccomandato. Le eventuali spese postali per l'invio dei citati assegni sono ad esclusivo carico dei beneficiari degli ordinativi (89).

6. Gli ordinativi di pagamento emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli artt. 11 e 12 del cod. civ. nonché di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti giuridicamente - sottoposti o non a vigilanza e tutela governativa - sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante accreditamento in conto corrente postale. L'accreditamento al conto corrente postale deve essere eseguito non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte della dipendenza dell'Istituto Tesoriere autorizzato ad effettuare il pagamento.

7. La tesoreria regionale è responsabile delle regolarità delle quietanze degli ordinativi estinti anche per il tramite di sue dipendenze all'uopo autorizzate.

8. All'atto del pagamento su tutte le copie degli ordinativi deve essere apposto il timbro «Pagato» e la data in cui il pagamento stesso è avvenuto.

9. I funzionari delegati trasmettono i modelli A1, A2 e A3 (e gli eventuali modelli B1, B2 e B3) alla dipendenza della tesoreria presso la quale è stata effettuata l'apertura di credito. Il modello A4 e l'eventuale allegato (modello B4) deve essere trattenuto dall'Ufficio emittente ed inserito in ordine numerico in apposito raccoglitore.

10. La dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene il modello A3, con gli eventuali allegati ai propri atti e provvede ad inviare i modelli A1 e A2 con gli eventuali allegati rispettivamente al funzionario delegato e alla tesoreria regionale (90)].

 

(89)  L'importo di cui al presente comma è stato così modificato dal primo comma, lettera c, dell'art. 46, L.R. 3 giugno 1996, n. 6.

(90)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 4, L.R. 11 luglio 1978, n. 30.

 

Art. 96
Regolarizzazione contabile dei pagamenti.

[1. Semestralmente, la tesoreria regionale, sulla scorta dei pagamenti effettuati dalle singole dipendenze, richiede alla Regione la regolarizzazione contabile dei pagamenti stessi (91).

2. Alla richiesta analitica, da trasmettere alla Ragioneria Centrale, la tesoreria deve allegare le copie degli ordinativi estinti (mod. A2 ed eventuali allegati mod. B2), dalle singole dipendenze, durante il semestre precedente (92).

3. La richiesta concernente la regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati nel secondo semestre deve essere trasmessa non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo (93).

4. La Ragioneria centrale, accertata la regolarità della richiesta, provvede all'emissione dei relativi mandati di pagamento a favore della tesoreria regionale, imputando gli importi relativi ai singoli capitoli sui quali erano stati registrati gli impegni originari.

5. Ai mandati di pagamento di cui al comma precedente sarà attribuita, pro quota la valuta corrispondente alla data dell'effettiva estinzione degli ordinativi che con i mandati stessi vengono regolarizzati.

6. In corrispondenza ai mandati emessi, nel «conto di diritto» del tesoriere, dagli importi inseriti ai sensi del 2° comma del precedente art. 93 verrà operata una detrazione di pari importo] .

(91)  Comma così modificato dal primo comma, lettera d), dell'art. 46, L.R. 3 giugno 1996, n. 6.

(92)  Comma così modificato dal primo comma, lettera e), dell'art. 46, L.R. 3 giugno 1996, n. 6.

(93)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 5, L.R. 11 luglio 1978, n. 30 e dal primo comma, lettera f), dell'art. 46, L.R. 3 giugno 1996, n. 6.

 

Art. 97
Rendicontazione.

[1. Ciascun funzionario delegato deve rendere alla Regione, per singola apertura di credito e nei limiti delle autorizzazioni all'utilizzo già disposte, il conto delle somme erogate.

2. I rendiconti di cui al comma precedente devono essere presentati entro 25 giorni dalle scadenze semestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno ovvero entro 15 giorni dalla data di completa utilizzazione della apertura di credito o dalla data in cui venga meno, per qualsiasi causa, lo status di funzionario delegato (94)] .

(94)  Comma così modificato dal primo comma, lettera g), dell'art. 46, L.R. 3 giugno 1996, n. 6.

 

Art. 98
Struttura dei rendiconti.

[1. Dai rendiconti di cui all'articolo precedente, da compilarsi su modelli conformi all'allegato «C» della presente legge, devono rilevarsi per ciascuna apertura di credito:

a) tutti i dati contenuti nel 4° comma del precedente art. 92;

b) gli importi e gli estremi delle autorizzazioni all'utilizzo ricevuto;

c) l'elenco delle somme erogate con gli estremi degli ordinativi di pagamento emessi;

d) un riepilogo generale dal quale possa rilevarsi il saldo contabile alla data del rendiconto.

2. A dimostrazione dei dati di cui ai punti a) e b) dovranno essere allegate le copie dei documenti citati, mentre per il punto c) dovranno essere allegati i titoli di spesa estinti (mod. A e B) debitamente quietanziati, corredati dalla relativa documentazione giustificativa, nonché l'estratto conto alla data del rendiconto, rilasciato dalla dipendenza dell'Istituto Tesoriere presso la quale è stata disposta l'apertura di credito, delle operazioni effettuate nel periodo oggetto di rendicontazione.

3. Qualora l'impiegato delegato sia stato autorizzato ad operare su 2 o più aperture di credito, i rendiconti dovranno essere accompagnati da un riepilogo generale conforme all'allegato «D» della presente legge] .

 

Art. 99
Approvazione dei rendiconti.

[1. L'approvazione dei rendiconti, previo il necessario riscontro amministrativo-contabile, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente per materia, se delegato.

2. Con gli atti di approvazione dei rendiconti notificati alla Ragioneria Centrale che ne cura la regolarizzazione contabile viene dato formale discarico delle spese regolarmente eseguite] .

 

Art. 100
Somme residue.

[1. Le somme eventualmente rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti in materia di contabilità regionale.

2. A tale fine i funzionari delegati alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, qualora sia accertata l'esigenza della futura utilizzazione, richiedono alla Ragioneria Centrale la loro inclusione nel conto dei residui dell'esercizio successivo] .

 

Art. 101
Accreditamenti autorizzabili per spese di funzionamento degli Uffici e servizi periferici.

[1. La Giunta regionale può autorizzare accreditamenti, mediante trasferimento di somme, a favore di funzionari delegati, per il pagamento di spese per il funzionamento degli uffici e servizi periferici regionali.

2. Tali accreditamenti possono essere disposti per spese concernenti:

1) spese per lavori da farsi in economia per manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili degli uffici e servizi periferici regionali (95);

2) spese da farsi in conseguenza di calamità naturali per le quali sia indispensabile il pagamento immediato quale primo intervento;

3) spese postali, telegrafiche, telefoniche, per energia elettrica, spese condominiali, imposte e tasse relative agli immobili adibiti ad uffici, spese per acquisto di valori bollati, per registrazione di atti, spese contrattuali e d'asta (96).

3. Per le spese indicate nel precedente n. 2) gli accreditamenti per ciascun capitolo di spesa, non possono superare singolarmente il limite di L. 480.000.000] .

(95)  Numero così sostituito dal primo comma dell'art. 6, L.R. 11 luglio 1978, n. 30.

(96)  Numero così sostituito dal secondo comma dell'art. 6, L.R. 11 luglio 1978, n. 30.

 

Art. 102
Accreditamenti.

[1. All'inizio di ogni anno la Giunta regionale determina l'entità degli accreditamenti da effettuare a favore dei funzionari delegati per il pagamento delle spese di cui al precedente art. 101.

2. L'entità del fondo da accreditare a ciascun funzionario è determinata su proposta della Ragioneria Centrale, formulata, tenuto conto delle richieste analitiche, per ciascuna delle voci di spesa di cui all'art. 101 che i funzionari delegati devono inviare alla Ragioneria entro il 30 novembre di ogni anno.

3. Per ciascun accreditamento deve essere indicata, oltre all'ammontare dello stesso, la quota massima trimestralmente utilizzabile in contanti per il pagamento delle spese che rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità.

4. Dei pagamenti effettuati con le quote di cui al precedente comma dovrà darsi analitica elencazione in apposita appendice dei rendiconti.

5. Gli accreditamenti sono disposti mediante imputazione degli importi relativi al capitolo «Anticipazione di fondi agli uffici periferici regionali per spese di funzionamento» iscritto al Titolo «Contabilità speciali», Categoria I - Partite di giro - dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di competenza] .

 

Art. 103
Trasferimento dei fondi deliberati.

[1. La Ragioneria Centrale, sulla scorta della deliberazione della Giunta regionale di attribuzione dei fondi, provvede al trasferimento delle somme su apposito conto corrente bancario, fruttifero, a favore della Regione, da accendersi, a cura della tesoreria regionale, presso la dipendenza della stessa operante sulla piazza dove ha sede l'ufficio o servizio del funzionario delegato.

2. La tesoreria regionale, effettuata la apertura del conto, invia conferma alla Ragioneria centrale ed al funzionario delegato].

 

 

Art. 104
Utilizzazione dei fondi accreditati.

[1. I fondi sono utilizzati mediante ordinativi numerati progressivamente da emettersi in triplice copia su modelli conformi agli allegati «E1», «E2», «E3», «E1-bis», «E2-bis», «E3-bis», della presente legge (97).

2. Il prelevamento della quota in contanti da utilizzare ai sensi del 3° comma dell'art. 102, sarà effettuato con ordinativi da emettere a nome dello stesso funzionario delegato.

3. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese ordinate e dei pagamenti disposti od eseguiti direttamente con i fondi in contanti di cui al comma precedente] .

(97)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 7, L.R. 11 luglio 1978, n. 30.

 

Art. 105
Estinzione degli ordinativi.

[1. Gli ordinativi di pagamento sono estinti con le modalità previste dall'art. 95 della presente legge.

2. I funzionari delegati trasmettono i modelli «E1» e «E2» alla dipendenza della tesoreria presso la quale è stato effettuato l'accreditamento. Il modello «E3» deve essere trattenuto dall'ufficio emittente ed inserito in ordine numerico in apposito raccoglitore.

3. La dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene il modello «E2» ai propri atti e restituisce il modello «E1» al funzionario delegato.

4. La tesoreria regionale è responsabile della regolarità delle quietanze degli ordinativi estinti anche per il tramite di sue dipendenze all'uopo autorizzate] .

 

Art. 106 (98)
Rendicontazione delle spese.

[1. Ciascun funzionario delegato deve rendere alla Regione il conto delle somme erogate.

2. I rendiconti di cui al comma precedente devono essere presentati entro 25 giorni dalle scadenze semestrali del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno ovvero entro 15 giorni dalla data di completa utilizzazione dei fondi accreditati e dalla data in cui venga meno, per qualsiasi causa, lo status di Funzionario delegato ] .

(98)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 22 aprile 1987, n. 9.

 

Art. 107
Struttura dei rendiconti.

[1. Dai rendiconti di cui all'articolo precedente, da compilarsi su modelli conformi all'allegato «F» della presente legge debbono rilevarsi:

a) gli estremi dell'atto con cui è stato autorizzato l'accreditamento;

b) l'entità delle somme amministrate (saldo contabile rendiconto precedente aumentato dagli eventuali reintegri già deliberati e accreditati);

c) l'analisi delle somme erogate con gli estremi degli ordinativi emessi;

d) una appendice alla voce c) che metta in evidenza gli ordinativi utilizzati per il prelievo dei fondi di cui al 3° comma del precedente art. 102 e le spese con le somme stesse effettuate;

e) un riepilogo generale dal quale possa rilevarsi il saldo contabile alla data del rendiconto.

2. A dimostrazione dei dati di cui alle lettere c) e d) dovranno essere allegati gli ordinativi (mod. «E1») estinti debitamente quietanziati, corredati dalla relativa originale documentazione giustificativa, nonché l'estratto conto, alla data del rendiconto, rilasciato dalla dipendenza dell'Istituto Tesoriere presso la quale è stato disposto l'accreditamento delle operazioni effettuate nel periodo oggetto di rendicontazione] .

 

Art. 108
Approvazione dei rendiconti - Reintegro dei fondi.

[1. L'approvazione dei rendiconti, previo il necessario riscontro amministrativo-contabile, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente per materia, se delegato.

1-bis. La Giunta regionale trasmette semestralmente alla Commissione consiliare competente per il bilancio una relazione contenente i dati e le informazioni essenziali per consentire una conoscenza esaustiva della attività di spesa e di rendicontazione riguardante i funzionari delegati (99).

2. Con gli atti di approvazione dei rendiconti notificati alla Ragioneria Centrale che ne cura la regolarizzazione contabile, viene dato formale discarico delle spese regolarmente eseguite.

3. La Ragioneria Centrale:

1) provvede all'imputazione delle singole spese sui relativi capitoli di bilancio;

2) viene autorizzata ad emettere - salvo quanto previsto al 2° comma del successivo art. 109 - nei limiti delle spese del singolo oggetto sostenute nel trimestre, i relativi mandati di pagamento a favore di ciascun funzionario delegato per il reintegro dei fondi inizialmente accreditati.

4. Con l'atto di cui al comma precedente viene dato formale discarico delle spese regolarmente eseguite].

(99)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 42, L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

 

Art. 109 (100)
Restituzione dei fondi.

[1. Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, in uno con la presentazione del rendiconto relativo all'ultimo trimestre, i funzionari delegati sono obbligati a versare in conto entrata le somme residue sui fondi loro accreditati all'inizio dell'esercizio stesso ad eccezione di quelle somme necessarie per provvedere al pagamento di spese impegnate e non potute pagare entro l'esercizio finanziario che potranno essere trattenute dai funzionari delegati, previa segnalazione alla Ragioneria Centrale, per la loro inclusione nel conto residui dell'esercizio successivo.

2. Il reintegro dei fondi, ai sensi del precedente art. 108, relativo all'ultimo rendiconto annuale sarà direttamente versato in conto entrate dalla Regione a saldo restituzione delle somme accreditate all'inizio dell'esercizio.

3. I rendiconti delle somme trattenute ai sensi del primo comma dovranno essere presentati dai funzionari delegati entro il 25 aprile dell'esercizio successivo a quello in cui risultano assunti gli impegni di spesa ] .

(100)  Articolo così sostituito dall'art. 8, L.R. 11 luglio 1978, n. 30.

 

TITOLO XII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 110
Estinzione degli accreditamenti.

[1. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli accreditamenti in precedenza disposti che, a norma dei precedenti artt. 92 e 93 sono da convertire in aperture di credito, devono essere estinti mediante versamento delle somme relative sul capitolo di entrata «Movimenti interinali e giri contabili».

2. I versamenti, che dovranno essere effettuati previa emissione di reversale di incasso a nome di ciascun funzionario delegato da parte della Ragioneria centrale, devono essere preceduti da una dettagliata relazione sulla situazione contabile dei singoli accreditamenti da trasmettersi alla Ragioneria stessa almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma precedente.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato, sono disposte, a favore di ciascun funzionario delegato con imputazione al capitolo di spesa «Movimenti interinali e giri contabili» aperture di credito di importo pari alle somme versate ai sensi dei commi precedenti. La Ragioneria Centrale autorizza l'utilizzazione delle aperture di credito ai termini del comma primo del precedente art. 93].

 

Art. 111
Rinvio.

[1. Per quant'altro attinente la materia della contabilità regionale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335, ed, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato] .

 

Allegati (101)

(101)  Si omettono gli allegati della presente legge, poi sostituiti dagli allegati alla L.R. 11 luglio 1978, n. 30.

L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, n. 2), L.R. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002.