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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1977
Numero
29
Data
05/09/1977
Abrogato
 
Materia
Lavori pubblici
Titolo
Norme per la determinazione dei prezzi delle forniture e dei lavori nei progetti di opere pubbliche e per la revisione dei prezzi contrattuali .
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 65 del 8 ottobre 1977
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

 (1)  La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 71, L.R. 16 maggio 1985, n. 27 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, ad eccezione dell'art. 4.

 CAPO I

 ELENCO PREZZI

 

Art. 1-3

... (2).

 

(2)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 71, L.R. 16 maggio 1985, n. 27 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, ad eccezione dell'art. 4.

 

Art. 4

Per la formazione dell'elenco prezzi di cui all'art. 1 è costituita la Commissione regionale prezzi (3) composta da:

1) l'assessore regionale ai lavori pubblici che la presiede;

2) un rappresentante dell'Unione delle province italiane;

3) un rappresentante dell'A.N.C.I. regionale;

4) tre rappresentanti dell'A.N.C.E. regionale;

5) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito regionale;

6) tre ingegneri: di cui uno con specializzazione in ingegneria civile edile; uno in ingegneria civile trasporti; uno in ingegneria industriale, da scegliere sulla base di terne designate da ciascun ordine provinciale;

7) un architetto da scegliere sulla base di terne designate dagli ordini degli architetti della Regione;

8) un geologo da scegliere sulla base di una terna designata dall'ordine professionale regionale;

9) cinque esperti designati dalle camere di commercio in ragione di uno per ogni Provincia;

10) cinque funzionari regionali competenti in materia di prezzi e di opere pubbliche, di cui tre dell'assessorato ai lavori pubblici, uno dell'assessorato all'industria, uno dell'assessorato all'agricoltura.

La commissione è nominata dalla Giunta regionale.

L'assessore ai lavori pubblici può delegare un altro consigliere regionale a presiedere la commissione.

La commissione si avvale di un ufficio di segreteria (4) comprendente un adeguato contingente di personale del ruolo regionale, coordinato da un funzionario che assolve anche il compito di segretario della commissione.

L'ufficio di segreteria provvede a:

raccogliere dati relativi ai prezzi e costi dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

raccogliere i dati sull'evoluzione tecnologica nel campo delle costruzioni;

elaborare i dati raccolti ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei prezzi;

curare la pubblicazione dell'elenco e dei relativi aggiornamenti (5).

 

(3)  La Commissione regionale prezzi, unitamente al relativo ufficio di segreteria, sono stati poi soppressi dall'art. 50, comma 2, L.R. 31 maggio 2001, n. 14.

(4)  L'ufficio di segreteria della Commissione regionale prezzi, al pari della suddetta Commissione, sono stati poi soppressi dall'art. 50, comma 2, L.R. 31 maggio 2001, n. 14.

(5)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 71, L.R. 16 maggio 1985, n. 27 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, ad eccezione del presente articolo.

 

Art. 5-14

... (6).

 

(6)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 71, L.R. 16 maggio 1985, n. 27 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, ad eccezione dell'art. 4.