TITOLO
I
NORME
DI BILANCIO
Art. 1
(Stato di
previsione delle entrate)
1.
Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2001, annesso
alla presente legge, è approvato in lire 31.262.685.114.926 in termini di
competenza e in lire 41.956.274.953.663 in termini di
cassa.
2.
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la
riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra
entrata spettante nell’esercizio finanziario 2001.
Art. 2
(Stato di
previsione della spesa)
1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2001, annesso
alla presente legge, è approvato in lire 31.262.685.114.926 in termini di
competenza e in lire 41.956.274.953.663 in termini di
cassa.
Art. 3
(Impegni e
pagamenti delle spese)
1.
E’ autorizzato l’impegno delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2001, entro il
limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di
cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a
norma degli articoli 60
e 61
della legge
regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
2.
E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2001, entro il
limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui
all’articolo 2.
Art. 4
(Codifica
regionale)
1.
La
Ragioneria è autorizzata ad apportare d’ufficio ogni necessaria
modifica alla codifica dei capitoli di bilancio introdotta in connessione con i
criteri di classificazione degli stessi per settori e attività di
intervento.
Art. 5
(Quadro generale
riassuntivo)
1.
E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2001,
di cui all’allegato 1 alla presente legge.
Art. 6
(Elenco spese
obbligatorie)
1.
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di
contabilità quelle descritte nell’elenco allegato 2 alla presente
legge.
Art. 7
(Fondo di
riserva per spese obbligatorie)
1.
Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per
l’esercizio 2001 in lire 10 miliardi, è
iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell’articolo 36
della legge
regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 8
(Fondo di
riserva per spese impreviste)
1.
Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l’esercizio
finanziario 2001 in lire 500 milioni, è
iscritto al cap. 1110030 ed è gestito a termini dell’articolo 37
della legge
di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 9
(Fondo di
riserva di cassa)
1.
Il fondo di riserva di cassa, determinato per l’esercizio finanziario
2001 in lire
235.112.705.580, è iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell’articolo
41
della legge di contabilità regionale.
2. [All'articolo
41, comma 3, della legge regionale n. 17/1977 di contabilità e successive
modificazioni e integrazioni sono soppresse le parole "su parere della
Commissione consiliare al bilancio"]. (1)
(1) Comma abrogato dall’art. 115
della l.r.
28/2001 . Detto articolo ha abrogato
anche la L.R.
30 maggio 1977, n. 17.
Art. 10
(Fondo per residui passivi perenti e per regolarizzazione carte
contabili)
1.
Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini
amministrativi, determinato per l’esercizio finanziario 2001 in lire 432 miliardi, è
iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell’articolo 71
della legge
di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
2.
E’ iscritto, inoltre, al capitolo 1121029, lo stanziamento di lire
82.408.515.799 quale importo residuato al 31 dicembre 2000 proveniente
dall’attivazione della terza tranche di mutuo – già stipulato a termini
dell’articolo 20 della legge 19 marzo 1993, n. 68 sulla base delle condizioni di
cui all’articolo 15
della legge
regionale 6 maggio 1998, n.14 e dei criteri di utilizzazione di cui
all’articolo 13
della legge
regionale 12 aprile 2000, n. 9 – destinato per lire 271.169.983.094 alla
regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale,
derivanti da provvedimenti esecutivi dell’autorità giudiziaria, nonché alla
reiscrizione dei residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro
il 31 dicembre 1992.
3.
Viene ancora istituito al capitolo 1121028 un fondo di lire
56.768.716.134 gestito a termini dell’articolo 71
della legge
regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni e
destinato alla regolarizzazione delle carte contabili con inclusione degli oneri
connessi, non finanziabili con le risorse di cui ai commi 1 e 2, derivanti da
provvedimenti esecutivi dell’autorità giudiziaria e originati da obbligazioni
sorte successivamente alla data del 31 dicembre 1992, ivi comprese quelle
formatesi a seguito di atti esecutivi a carico del Tesoriere regionale in
relazione a debiti delle ex USL rientranti nella gestione liquidatoria 1994 e
retro.
4.
L’Assessorato alla sanità provvede, in relazione alle partite
provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da
pagamenti in forza di provvedimenti giurisdizionali, a comunicare alle USL
interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine
di consentire le necessarie registrazioni e modifiche contabili sulle gestioni
in parola, nonché ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa
l’assenza di duplicazioni di pagamenti.
Art. 11
(Variazioni di
bilancio – Autorizzazione alla Giunta regionale)
1.
La
Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le
iscrizioni di cui all’articolo 43,
comma 1, della legge di
contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni
negli stati di previsione della entrata e della spesa per l’esercizio
finanziario 2001.
Art. 12
(Bilancio
pluriennale)
1.
A norma dell’articolo 6
e seguenti della legge
di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni,
è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2001-2003 nel testo
allegato alla presente legge.
Art. 13
(Finanziamento
oneri per ritardati pagamenti)
1.
Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati
pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315, 0001316
e 0001317 del bilancio di previsione per l’anno 2001 le somme rispettivamente di
lire 5,190 miliardi quale quota interessi, di lire 1,060 miliardi quale quota
rivalutazione e di lire 2,370 miliardi quali spese procedimentali e
legali.
2.
La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti
convenzionali ovvero da provvedimenti esecutivi per
legge.
Art. 14
(Patto di
stabilità interno)
1.
E’ approvato in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’articolo 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il prospetto dimostrativo del computo del
disavanzo per gli anni 1999 e 2001 di cui all’allegato 3 alla presente
legge.
Art. 15
(Regole di
bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia)
1.
Ai fini del concorso degli enti strumentali della Regione Puglia al rispetto degli obblighi rivenienti
dal patto di stabilità interno, di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, per l’esercizio finanziario
2001, il disavanzo non potrà essere superiore a quello del 1999 aumentato del 3
per cento.
2.
Per i fini del presente articolo, il disavanzo è calcolato quale
differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusive dei proventi
delle dismissioni mobiliari, e le uscite finali di parte corrente,
effettivamente pagate, al netto degli interessi passivi. Tra le entrate finali
non sono considerati i trasferimenti dalla Regione.
3.
I dati relativi agli esercizi finanziari 1999 e 2001 saranno rilevati dai
rispettivi conti consuntivi e trasmessi alla Regione Puglia ad avvenuta approvazione del conto
consuntivo 2001.
4.
Il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a segnalare con cadenza
trimestrale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento del disavanzo
di cui ai precedenti commi.
5.
Eventuali sanzioni comminate alla Regione Puglia in dipendenza della mancata osservanza
degli obblighi di cui al suddetto patto di stabilità interno saranno poste a
carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi
precedenti per la quota a essi imputabile.
TITOLO
II
NORME
SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo
I
Disposizioni in materia sanitaria
Art. 16
(Norme di
ripianamento disavanzi sanitari) (2)
1.
Al fine di provvedere al ripiano dei disavanzi di parte corrente del
servizio sanitario regionale alla data del 31 dicembre 1994 e al periodo
concernente gli anni 1995–1999, in conformità con l’accordo sancito in data 3
agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
Regioni, la
Giunta regionale, in aggiunta e in armonia con le misure e i
provvedimenti già previsti dall’articolo 21
della legge
regionale 9/2000, è autorizzata a contrarre con Aziende e Istituti di
credito ordinario nonché con la
Cassa depositi e prestiti un mutuo a copertura dei predetti
debiti sanitari per la quota di disavanzo non garantita dallo
Stato.
2.
Ad avvenuta definizione, con apposito previsto decreto, da parte del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministro della sanità, dei criteri e delle modalità di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17 e a conclusione, in
particolare, delle operazioni di ricognizione e quantificazione dei debiti
rimasti inestinti, il mutuo sarà stipulato a un tasso effettivo annuo risultante
più conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e Cassa di cui al comma 1 e
per la durata massima di venti anni.
3.
Le risorse finanziarie provenienti dallo Stato a ripiano dei disavanzi
1999 e retro, in attuazione del d.l. 17/2001, saranno introitate sul capitolo di
entrata 2056610 per quanto attiene ai finanziamenti destinati alle gestioni
liquidatorie 1994 e retro e sul capitolo di entrata 2056611 per quanto attiene
ai finanziamenti destinati alle gestioni ordinarie
1995-1999.
4.
Le risorse di cui al comma 3 saranno
interamente utilizzate per i fini di cui al presente articolo attraverso
l’attivazione degli appositi rispettivi capitoli di spesa 771082 e 771084. [I
pagamenti saranno effettuati prioritariamente nei confronti dei creditori che
hanno in corso procedure esecutive o giudizi di ottemperanza, sulla base di
provvedimenti giudiziari già esecutivi all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge, tenendo conto dell'ordine cronologico attribuito dai competenti
uffici giudiziari] (3). [Eventuali avanzi sono ripartiti
dall'azienda tra i creditori, in ordine cronologico della insorgenza del debito,
salvo i pagamenti da effettuarsi in forza di intervenuta transazione] (4). I pagamenti saranno effettuati dalle aziende in ordine
cronologico della insorgenza del debito, salvo quelli effettuati in forza di
intervenuta transazione.
(2) Per l'estensione all'anno 2000
delle disposizioni recate dal presente articolo vedi l'art.
2, comma 5, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32. Dette disposizioni restano
confermate per effetto dell' art.
17, comma 1, L.R. 21 maggio 2002, n. 7.
(3) Il presente periodo, aggiunto
dall'art.
10, comma 8, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32, deve ritenersi poi abrogato per
effetto dell'art. 8, comma 9, L.R. 9 dicembre 2002, n. 20 e dell'art.
29, comma 2, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1,
i quali hanno abrogato entrambi il suddetto comma
8 dell'art. 10, L.R. n. 32/2001.
(4) Il presente periodo, aggiunto
dall'art.
10, comma 8, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32, deve ritenersi poi abrogato per
effetto dell'art. 8, comma 9, L.R. 9 dicembre 2002, n. 20 e dell'art.
29, comma 2, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1,,
i quali hanno abrogato entrambi il suddetto comma 8 dell'art. 10, L.R. n.
32/2001.
Art. 17
(Acquisto di beni e servizi)
1.
Al fine di realizzare l’acquisto di beni e servizi alle migliori
condizioni di mercato, le Aziende sanitarie e ospedaliere, singolarmente o in
forma aggregata, hanno l’obbligo, in attuazione e secondo i criteri di cui
all’articolo 59 della l. 388/2000, di aderire alle convenzioni stipulate dal
Ministero del tesoro attraverso la CONSIP per tutte le categorie
merceologiche pubblicate sul relativo sito Internet, ovvero di utilizzare i
relativi parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni comparabili con
quelli oggetto di convenzionamento.
2.
Le Aziende di cui al presente articolo, ove disattendano la disposizione
di cui al comma 1, devono motivare i provvedimenti con cui procedono
all’acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di
quelli stabiliti nelle convenzioni suddette.
3.
I contratti per acquisto e forniture di beni e servizi stipulati a
seguito di esperimento di gara, in scadenza nel biennio 2001-2002, possono
essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a
condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno
il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del
contratto.
4.
I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la
clausola del pagamento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della
fattura o del documento equipollente.
5.
Il termine di pagamento di cui al comma 4 si applica nel caso in cui
tutte le condizioni della fornitura, ivi compresi il collaudo e la verifica,
sono state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso sino a
trenta giorni dalla completa osservanza di tutte le condizioni
contrattuali.
6.
Al fine di pervenire, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 62
della l. 388/2000, al conseguimento di risparmi di almeno il 20 per cento della
spesa annua per affitti e locazioni entro il 31 dicembre 2001, le Aziende
sanitarie e ospedaliere devono attivare piani di razionalizzazione e riduzione
degli spazi utilizzati per le attività amministrative e
sanitarie.
7.
Il mancato adempimento di quanto disposto ai precedenti commi costituisce
motivo di decadenza automatica del Direttore Generale secondo quanto previsto
dalle specifiche norme di cui all’articolo 3 bis del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229.
Art. 18
(Integrazione
dell’articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2000,
n.28)
1.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 23,
comma 2, della legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 28, non sono interessati dalla riduzione del
2 per cento del personale i posti la cui istituzione è stata autorizzata con
delibera della Giunta regionale n. 1241 del 3 ottobre
2000.
2.
Le Aziende sanitarie sono autorizzate a rinviare l’applicazione
dell’articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401 alle prime
procedure concorsuali bandite dopo aver attivato quanto disposto dall’articolo
23
della l.r.
28/2000.
Art. 19
1.
Rinviato dal Governo
Capo
II
Disposizioni in materia di servizi sociali
Art. 20
(Risorse ai
Comuni per gestione strutture assistenziali
trasferite)
1.
Nelle more delle emanazioni delle disposizioni attuative della legge 8
novembre 2000, n. 328, le risorse stanziate al capitolo 781035 continuano ad
essere assegnate con i criteri di cui alle disposizioni
previgenti.
Art. 21
(Programma di
interventi e di riparto per l’integrazione scolastica dei
disabili)
1.
Il programma di interventi e di riparto di cui all’articolo 4
della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell’articolo 18
della legge
regionale 18 marzo 1997, n. 10, è prorogato di un ulteriore
anno.
2.
Le risorse finanziarie assegnate vanno utilizzate secondo i criteri ed
entro i limiti previsti dall’articolo 46
della l.r.
9/2000 e dall’articolo 26
della l.r.
28/2000.
3.
Fermo restando la competenza degli enti locali, il trasporto assistito
dei soggetti portatori di handicap presso i centri di riabilitazione pubblici,
privati o privati accreditati, dipende funzionalmente dalle aziende USL.
competenti per territorio, in ossequio a quanto già disposto dall’articolo 47
della l.r.
9/2000. Allo scopo, le Aziende USL stipulano protocolli d’intesa con gli
enti locali che concorrono al finanziamento del servizio
medesimo.
Art. 22
(Centro
regionale di documentazione sulla condizione dei
minori)
1.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione del Centro
regionale di documentazione sulla condizione dei minori, di cui all’articolo 4
della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 10, si provvede, ai sensi dell’articolo 9
della medesima l. 10/1999, destinando la somma di lire 500 milioni mediante
utilizzazione dello stanziamento di competenza del capitolo
786000.
Capo
III
Disposizioni in materia di agricoltura e
foreste
Art. 23
(Contributo agli
organismi associativi per l’etichettatura delle carni
bovine)
1.
Al fine di agevolare la realizzazione di un sistema facoltativo di
etichettatura delle carni bovine, in attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 16 del regolamento CE n.1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000,
con il quale è stato istituito un sistema di identificazione dei bovini relativo
all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, può
essere concesso agli organismi associativi un contributo nella misura del 70 per
cento della spesa ammissibile dei progetti esecutivi presentati dai medesimi
organismi.
2.
A tal fine, per l’anno 2001, viene istituito un nuovo capitolo di spesa
con uno stanziamento di lire 850 milioni.
Art. 24
(Diritto di
impianto di vigneti)
1.
La riserva regionale dei diritti di impianto di vigneti, istituita con
deliberazione della Giunta regionale n. 1934 del 28 dicembre 2000 ai sensi
dell’articolo 5 del regolamento CE n. 1493 del 17 maggio 1999, allo scopo di
migliorare la gestione del potenziale produttivo viticolo, è alimentata, oltre
che dai diritti di nuovo impianto e reimpianto non utilizzati entro i termini
indicati dal citato regolamento, anche dai diritti di reimpianto ceduti dietro
corrispettivo dai produttori che li detengono all’amministrazione
regionale.
2.
La Regione può concedere i diritti di
impianto assegnati alla riserva, a titolo gratuito, ai produttori di età
inferiore a quaranta anni che abbiano i requisiti previsti dalla normativa
comunitaria e, a titolo oneroso, ai produttori che intendono piantare vigneti
per la produzione di vini di qualità.
3.
Al fine dell’acquisizione dei diritti di reimpianto a titolo oneroso alla
riserva è istituito un capitolo di spesa, che ogni anno sarà alimentato dalle
somme che saranno stabilite annualmente in sede di bilancio di previsione,
nonché con i proventi derivanti dalla concessione dietro corrispettivo dei
diritti d’impianto dei vigneti.
Art. 25
(Disposizioni
per la rinegoziazione dei tassi dei mutui agrari e
fondiari)
1.
La
Giunta regionale, ai fini dell’attuazione dell’articolo 128 –
comma 5 – della l. 388/2000, può adottare, su proposta dell’Assessorato
all’agricoltura, d’intesa con l’Assessorato al bilancio, un piano per procedere
alla rinegoziazione con gli istituti di credito dei tassi dei mutui agrari e
fondiari ancora in ammortamento.
2.
Le somme di concorso interessi economizzate possono concorrere, senza
oneri ulteriori a carico del bilancio regionale, al consolidamento di
esposizioni debitorie delle aziende agricole, secondo un piano di interventi su
cui dovrà essere preventivamente richiesto il parere di conformità dell’Unione
europea, in attuazione degli orientamenti sugli aiuti di stato, di cui al
documento 2000/C28/02 del 1° febbraio 2000.
3.
Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 potranno essere attuati ad avvenuta
emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
previsto dall’articolo 128, comma 6, della citata legge
388/2000.
Art. 26
(Assistenza alle
azioni zootecniche)
1.
Alle Aziende zootecniche sottoposte a provvedimento sanitario di
abbattimento dell’intera mandria aziendale, a seguito di accertamento positivo
alla BSE, è concesso, per l’anno 2001, un contributo straordinario per il fermo
aziendale nella misura massima di lire 1 milione 500 mila/U.B.A. Per l’esercizio
finanziario 2001 si provvederà con lo stanziamento previsto al capitolo 111140
"Contributi per l’assistenza tecnica per azioni
zootecniche".
Art. 27
(Modifica del
regolamento regionale 9 dicembre1983, n. 3) (5)
[1.
Riportato all'art. 9 del reg. 3/83
2.
L’articolo 10 del regolamento regionale 3/1983 è
abrogato. ]
(5) Articolo
abrogato dalla l.r.
4/2012, art. 1, c. 1, lett. h)
Art. 28
(Modifica articolo 7 legge regionale 15 dicembre 2000, n.
25)
1. .......
(6)
(6) Sostituisce la lett. K del comma
1 dell'art. 7 della l.r. 25/2000.
Art. 29
(Disposizioni in materia forestale) (7)
1.
Il taglio dei boschi pubblici e privati, di qualsiasi natura, è soggetto
a specifica autorizzazione da parte della Regione tramite gli Ispettorati ripartimentali delle
foreste o degli enti delegati, ai sensi della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 18.
2.
Le autorizzazioni al taglio, contenenti le eventuali prescrizioni, devono
essere concesse entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.
3.
La domanda di autorizzazione al taglio, da presentarsi da parte del
proprietario del lotto boschivo o da altro soggetto interessato, dovrà essere
corredata di planimetria a opportuna scala del suddetto lotto e da relazione a
firma di un tecnico abilitato, che provvederà anche all’identificazione delle
piante da riservare al taglio, nonché a rilasciare attestazione sull’avvenuta
regolare esecuzione delle opere di taglio entro sessanta giorni dalla data di
effettuazione dello stesso.
(7)
Vedi, anche, dapprima il Reg.
18 gennaio 2002, n. 1 e poi il Reg.
30 giugno 2009, n. 10 riguardanti i tagli boschivi. Per l'inosservanza delle
disposizioni recate dal presente articolo e dai suddetti regolamenti si
applicano le sanzioni amministrative previste dall' art.
37, comma 1, L.R. 21 maggio 2002, n. 7 (vedi, anche, il comma 2 del medesimo
articolo).
Art. 30
(Tutela
paesaggistica alberi) (8)
1.
E’ istituito l’Albo dei monumenti vegetazionali, nel quale sono iscritti,
con le loro caratteristiche fitologiche e panoramiche, gli alberi, di qualsiasi
essenza, anche in forma isolata, che costituiscono elemento caratteristico del
paesaggio. Alla formazione e aggiornamento dell’Albo provvede l’Assessorato
regionale all’ambiente su segnalazione degli Ispettorati regionali forestali,
nella loro funzione di vigilanza e accertamento, nonché degli enti pubblici
infraregionali, delle associazioni ambientalistiche e di singoli
privati.
2.
E’ fatto divieto di spiantare gli alberi di cui al comma 1, se non per
motivi eccezionali, quali la morte degli stessi o gravi
fitopatie.
3.
L’espianto è subordinato all’autorizzazione degli Ispettorati forestali
della Regione Puglia, cui l’autore
dell’espianto presenta domanda corredata di relazione tecnica sulle
caratteristiche fitologiche dell’albero, della mappa catastale dell’area
interessata e di fotografie panoramiche dell’albero.
4.
La violazione delle presenti norme comporta una sanzione di lire 5
milioni per albero, che affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi
derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni
legislative in materia dei beni culturali e ambientali".
(8)
Vedi anche l’art. 12
della l.r.
19/2003
Art. 31
(Vigilanza e accertamenti delle violazioni in materia di
foreste) (9)
1.
Le funzioni di vigilanza e l’accertamento delle violazioni in materia di
foreste, di competenza regionale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio1972, n. 11 e dell’articolo 69 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi del decreto legislativo
4 giugno 1997, n. 143 e della l.r. 18/2000, sono esercitate anche dagli
Ispettorati forestali della Regione
Puglia.
2.
A tal fine i dipendenti con qualifica pari o superiore alla categoria C1
dell’Ispettorato regionale e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nel
limite del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi
conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma
dell’articolo 57 del codice di procedura penale.
3.
Il Presidente della Regione è
autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2, per
le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.
(9) A norma dell'art.
37, comma 2, L.R. 21 maggio 2002, n. 7, all'accertamento e alla
contestazione delle violazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo
(riguardante l'inosservanza delle disposizioni recate dall' art.
29 della presente legge e dal Reg. 18 gennaio 2002, n. 1) provvedono gli
organi direttamente designati dalle leggi, nonché i funzionari di cui al
presente articolo.
Art. 32
(Integrazione della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 e
successive modificazioni in materia di usi civici e terre incolte)
1. .......
(10)
(10) Integra l'art.
9 della l.r. 7/98
Capo IV
Disposizioni in materia di coordinamento delle politiche
comunitarie
Art. 33
(Fondo per la gestione dei programmi comunitari)
1.
E’ istituito il fondo per la gestione dei programmi comunitari, iscritto
al cap. 1110055 del corrente anno finanziario, per far fronte, ai sensi della
normativa vigente, alle spese per le indennità collegate a specifiche funzioni e
responsabilità nell’ambito dell’organizzazione e delle procedure per
l’attuazione dei programmi comunitari.
2.
Il fondo è dotato di lire 1.334.109.061 e può essere incrementato dalle
ulteriori disponibilità rivenienti dalle restituzioni alla Regione e dalla contabilità finale a valere sul
Programma Integrato Mediterraneo e sul Programma Operativo Plurifondo
1991-1993.
3.
I prelevamenti dal fondo avvengono, su richiesta dell’Area di
coordinamento delle politiche comunitarie, con atto deliberativo adottato dalla
Giunta regionale. Il medesimo atto definisce la destinazione delle risorse e la
loro utilizzazione.
Art. 34
(Modifica alla
legge regionale 25 settembre 2000, n. 13)
1. ........... (11)
(11)
Modifica il comma 4 dell'art. 27 della l.r.
13/2000
Capo
V
Disposizioni in materia di edilizia
residenziale
Art. 35
(Rinegoziazione
dei tassi in edilizia regionale agevolata)
1.
Le disposizioni di cui all’articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n.
133, si applicano, con decorrenza dal 1° luglio 1999, anche ai mutui contratti
da operatori pubblici e privati, beneficiari del concorso regionale nel
pagamento degli interessi, ai sensi delle leggi regionali di incentivazione
edilizia.
2.
L’estinzione anticipata dei mutui fondiari edilizi assistiti da
contributi regionali in conto interessi non è soggetta a preventivo nulla-osta
da parte della Regione. L’istituto di
credito mutuante comunica alla Regione l’avvenuta estinzione per le competenti
annotazioni contabili.
3.
Al fine del miglioramento dell’informatizzazione del Settore edilizia
residenziale pubblica (ERP) e della dotazione strumentale di apparecchiature
informatiche idonee a consentire le operazioni di riscontro incrociato con gli
istituti di credito convenzionati, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni da
imputare al c.n.i. 411170 avente a oggetto "Miglioramento informatizzazione e
dotazione strumentale apparecchiature informatiche – Settore
ERP".
Capo
VI
Disposizioni in materia di
trasporti
Art. 36 (12)
(Disposizioni
per il settore trasporti)
[1.
Per l’esercizio della vigilanza generale della Regione sulla regolarità, qualità e sicurezza di
tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul territorio regionale pugliese,
nonché per l’esercizio dell’attività di controllo da parte delle Province e
dei Comuni sulla qualità e quantità dei servizi di TPL, sui rispettivi
territori, dal 1° gennaio 2002 il contributo di sorveglianza è fissato nelle
seguenti misure, per ciascuno degli scaglioni sotto indicati, per autobus.Km,
treni.Km o eli.Km:
1) servizi competenza
regionale
AUTOBUS.KM1000
(mille) |
TRENI.KM1000
(mille) |
ELI.KM1000
(mille) |
Contributo annuale euro
per 1000 Km |
da 0 a 500.000
Km |
da 0 a 500.000
Km |
da 0 a 500.000
Km |
4,38 |
da 500.001 a 1.000.000
" |
da 500.001 a 1.000.000
" |
|
3,87 |
da 1.000.001 a
2.000.000 " |
da 1.000.001 a
2.000.000 " |
|
3,35 |
da 2.000.001 a
3.000.000 " |
da 2.000.001 a
3.000.000 " |
|
3,09 |
da 3.000.001 a
4.000.000 " |
da 3.000.001 a
4.000.000 " |
|
2,58 |
da 4.000.001 a
5.000.000 " |
da 4.000.001 a
5.000.000 " |
|
2,06 |
oltre 5.000.000 "
|
oltre 5.000.000
" |
|
1,54 |
2) servizi di competenza degli enti locali, per
autobus.Km.1000:
AUTOBUS KM 1000
(mille) |
Contributo annuo euro
per 1000
km |
da
0 a 500.000
Km |
2,06 |
da
500.001 a 1.000.000
" |
1,80 |
da
1.000.001 a
2.000.000 " |
1,54 |
da
2.000.001 a
3.000.000 " |
1,29 |
da
3.000.001 a
4.000.000 " |
1,03 |
da
4.000.001 a
5.000.000 " |
0,51 |
oltre 5.000.000
" |
0,25 |
2. Per
autobus.Km, treni.Km, eli.Km si intende la sommatoria delle percorrenze
sviluppate in un anno solare da una impresa concessionaria, con riferimento ai programmi di esercizio
dei servizi gestiti.
3.
Il contributo di cui al comma 1 deve essere versato ai rispettivi enti
concedenti o affidanti, per il 60 per cento, entro il 31 maggio e, per il
restante 40 per cento, entro il 31 ottobre di ciascun anno. In mancanza, il
relativo importo è introitato mediante recupero a valere compensativamente sui
corrispettivi di servizio.
4.
Per l’anno 2001 restano in vigore gli importi già previsti dall’articolo
36
della l.r.
14/2001.]
(12) Articolo
abrogato e così sostituito dall’art. 2 della l.r. 31/2001
Art. 37
(13)
(Modifica alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13)
[1.
Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 25 marzo
1999, n. 13 è inserito il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Ove i piani
provinciali di bacino (PPB) non siano approvati dai competenti Consigli
provinciali entro il 31 ottobre dell’anno 2001, la Giunta regionale, previa
diffida e fissazione di un congruo termine, dispone, con propri provvedimenti,
specifici interventi in sostituzione degli enti locali inadempienti e con oneri
a carico degli stessi”.
2.
Il comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 13/1999 è sostituito dal
seguente:
“4. Gli importi a
compensazione dei contratti di servizio, con esclusione di quelli relativi ai
servizi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere annualmente
incrementati, con provvedimenti dei competenti organi deliberanti degli enti
affidanti o concedenti, sentite le rappresentanze regionali dell’UPI,
dell’ANCI, dell’UNCEM, delle
associazioni delle imprese di trasporto e delle organizzazioni sindacali, in
misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l’eventuale
recupero delle differenze in caso di scostamento dal tasso effettivo di
inflazione in misura maggiore del 50 per cento. L’incremento decorre dal primo
giorno successivo a quello di compimento di un anno di vigenza del contratto.
Gli oneri annualmente derivanti dall’applicazione della presente norma sono a
carico dei rispettivi enti affidanti o concedenti”.
3.
Al quarto rigo del comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 13/1999 dopo la
parola “categorie” sono aggiunte le parole “e singoli
soggetti”.
4.
Il termine del 30 giugno 2001, di cui al comma 3 dell’articolo 56 della
l.r. 9/2000, per l’approvazione del piano triennale dei servizi (PTS) è
differito al 31 dicembre 2001.]
(13) Articolo abrogato dall’art. 38 della l.r.18/2002 che ha anche abrogato la l.r. 13/99
Art. 38
(Possesso idoneità professionale)
1.
Il responsabile dell’esercizio dei servizi di pubblico trasporto di
persone gestiti in economia dagli enti locali deve possedere il requisito
dell’idoneità professionale di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 22
dicembre 2000, n. 395.
Art. 39
(Interventi per
la mobilità ciclistica)
1.
E’ autorizzata la spesa di lire 900 milioni per interventi finalizzati
alla promozione della mobilità ciclistica, ai sensi della legge 19 ottobre 1998,
n.366, con onere a carico del c.n.i. 0552038.
Capo
VII
Disposizioni in materia di lavoro e
cooperazione
Art. 40
(Ridefinizione
delle procedure previste dalla legge regionale 26 marzo 1985, n.
9)
1.
L’istituto della "revoca" del contributo erogato e il successivo
"recupero" è disposto solo per i seguenti casi:
- mancata
rendicontazione delle somme erogate, considerando ammissibili anche le spese
riconosciute dal comma 1 dell’articolo 30
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;
in caso di parziale rendicontazione si procederà al recupero della quota non
rendicontata;
- gravi irregolarità amministrative che siano state già
sanzionate penalmente.
2.
In tutti gli altri casi viene applicato, d’ufficio, l’istituto della
"cessazione", a condizione che venga sottoscritta la chiusura dell’eventuale
contenzioso in atto e la rinuncia a nuove pretese in relazione alla legge
regionale 9/1985, con compensazione delle spese
legali.
3.
E’ abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.
Capo
VIII
Disposizioni in materia di formazione
professionale
Art. 41
(Amministrazioni
provinciali) (15)
[1. Le Amministrazioni
provinciali possono sottoscrivere apposite convenzioni con gli enti gestori di
attività formative per l’utilizzo, presso i Centri territoriali per l’impiego di
cui all’articolo 7
della legge
regionale 5 maggio 1999, n. 19, secondo la previsione contenuta
nell’apposita misura del “complemento di programma” per il FSE del POR 2000 –
2006, degli operatori che alla data dell’entrata in vigore della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 27 risultavano iscritti nell’albo o
nell’elenco di cui all’articolo 26 della legge
regionale 17 ottobre 1978, n.. 54, soppresso con la predetta legge. (14)
2.
La
Giunta regionale emana al riguardo apposite, specifiche
direttive. ]
(14) Comma così sostituito dall’art. 27
della l.r. 32/2001 - Con
Delib.G.R. 11 dicembre 2001, n. 1820, sono stati approvati i criteri per
l'utilizzazione nei Centri Territoriali per l'Impiego degli operatori della
formazione professionale già inseriti nell'albo, ai sensi del presente
articolo.
(15) Articolo abrogato dalla l.r.
29/2018, art. 19, comma
1, lett. b).
Capo IX
Disposizioni in materia di riforma fondiaria - Ufficio
stralcio ex ERSAP
Art. 42
(Modifica
articolo 20 legge regionale 30 giugno 1999, n. 20)
1. ........ (16)
(16) Riportato all'art. 20
della l.r. 20/99
Art. 43
(Modifiche alla
l.r. 20/1999)
1. ....... (17)
(17) Riportato all'art.
13 della l.r. 20/99, unitamente alle ulteriori
modifiche introdotte dall'art. 19 della l.r. 4/03
Art. 44
(Modifica
articolo 15 l.r. 20/1999)
1. ....... (18)
(18) Riportato all'art. 15 della l.r. 20/99
Art. 45
(Dichiarazione
di estinzione dell’ex ERSAP)
[1.
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 36,
comma 5, della legge
regionale 19 giugno 1993, n. 9, così come modificata dalla legge
regionale 13 aprile 1994, n. 13 e in considerazione
dell’intervenuta prevista approvazione del relativo piano di liquidazione da
parte del Consiglio regionale con deliberazione n. 225 del 28 ottobre 1997, il
già soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) viene
dichiarato estinto.
2.
La
Regione Puglia
succede all’ERSAP nei rapporti attivi e passivi non ancora
esauriti.
3.
I beni mobili e immobili di cui l’ex ERSAP era titolare sono a tutti gli
effetti acquisiti al demanio e patrimonio della Regione Puglia.
4.
Il completamento delle attività connesse alle funzioni già esercitate
dall’estinto ERSAP sono portate a definizione, entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tramite il Settore riforma fondiaria –
Ufficio stralcio ex ERSAP, già istituito con legge regionale 20 gennaio 1999, n.
5.
4 bis. La trascrizione e la voltura catastale in
favore della Regione Puglia di
immobili ex ERSAP è richiesta ai competenti uffici dell’Agenzia del territorio
del Ministero delle finanze, in base a decreto del Presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. ] (19)
(19) Comma così
aggiunto dall’art. 30 della l.r.
7/2002
Art. 45 bis (20)
[1. La Regione procede alla alienazione
degli immobili non destinati allo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali. Sin d’ora, per gli immobili indicati dall’articolo 20,
comma 1, della legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20, non alienati alla data di entrata
in vigore della presente legge, gli immobili stessi, previa diffida al
perfezionamento, entro novanta giorni dalla notifica delle procedure di
alienazione in favore degli Enti destinatari, indicati nel citato articolo
20,
comma 1, della l.r.
20/1999, possono essere alienati con le procedure dell’articolo 3
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, come convertito dalla legge 23
novembre 2001, n. 410; le attività dei Ministeri ivi descritte vengono svolte
dalla Giunta regionale. ]
(20)
Articolo così aggiunto dall’art.
30 della l.r.
7/2002
(15) Capo,
con art.42, 43, 44, 45 e 45
bis Abrogato dalla l.r.4/2013,
art.27,
comma 1, lett. ì ter, aggiunta dalla l.r.
23/2018, art. 5,
comma 1.
Capo
V
Disposizioni in materia di
trasporti
Art. 46 (21)
(Recupero
anticipazioni concesse a organismi cooperativi e società
miste)
1.
Persistendo le condizioni di grave crisi finanziaria, è autorizzata la
possibilità, da parte del dirigente competente, previa verifica della capacità
di rimborso, di prevedere il rientro del residuo debito per sorte capitale in
rate costanti annuali per un periodo massimo di dieci anni con l’applicazione di
interessi pari al tasso legale vigente. Potranno essere intraprese eventuali
azioni esecutive solo dopo il mancato pagamento di almeno due rate
consecutive.
2.
Le azioni giudiziarie ed esecutive in corso intraprese dall’ex ERSAP e/o
Assessorato all’agricoltura sono sospese nei confronti dei soggetti interessati
la cui domanda sia stata accolta.
(21) Articolo sostituito dalla l.r. n. 1/2016, art. 63. il testo
originario era così formulato:"
1. In considerazione
delle condizioni di grave crisi finanziaria in cui versano attualmente numerose
società e cooperative agricole e della impossibilità per le stesse di restituire
le anticipazioni a suo tempo concesse dall’ex ERSAP e/o dall’Assessorato
all’agricoltura della Regione Puglia e della conseguente avvenuta attivazione
nei loro confronti delle procedure esecutive di recupero, viene attribuita ai
predetti organismi che ne facciano richiesta entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di restituire le somme
anticipate nella misura della sola sorte
capitale.2. Alle società e
cooperative che si avvalgano di detta facoltà la Giunta regionale è autorizzata
a concedere un piano di rientro frazionato con versamenti in quote annuali per
un periodo massimo di venti anni e con l’applicazione di un tasso annuo dell’1
per cento. 3. Sulle somme
restituite in contanti all’atto della sottoscrizione del piano di rientro sarà
praticata una riduzione del 5 per cento.
4. I provvedimenti autorizzativi
della Giunta regionale di cui al comma 2 sono trasmessi per conoscenza alla
Commissione consiliare permanente Bilancio."
Capo X
Accordi di programma risorse idriche
Art. 47
(Accordo di programma Regione Puglia - Regione Basilicata)
1.
In attuazione dell’Accordo di programma Regione Puglia – Regione Basilicata del 5 agosto 1999, in materia di
trasferimento di risorse idriche, ai fini di corrispondere alla Regione Basilicata i maggiori oneri di sollevamento
sostenuti per l’anno 2000 e rivenienti dall’emergenza idrica, è istituito un
nuovo capitolo di spesa 541050 "Emergenza idrica 2000 – Oneri di sollevamento di
competenza della Regione Basilicata"
con uno stanziamento di lire 1 miliardo.
Art. 48
(Modifica
all’articolo 12 della l.r. 13/2000)
1. ...... (22)
(22) Riportato all'art. 12
della l.r. 13/2000
Art. 49
(Cofinanziamento
regionale – Programma Tetti fotovoltaici)
1.
Al fine di provvedere al cofinanziamento regionale del Programma Tetti
fotovoltaici di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 16 marzo 2001, è
istituito il capitolo di spesa 636020, avente a oggetto "Cofinanziamento
regionale Programma Tetti Fotovoltaici d.m. ambiente 16 marzo 2001 (legge
bilancio 2001)" con uno stanziamento di lire 1 miliardo.
2.
Con le modalità previste dall’articolo 9 del decreto del Ministro
dell’ambiente del 16 marzo 2001, sono concessi contributi in conto capitale
finalizzati alla realizzazione di impianti fotovoltaici installati in strutture
edilizie pubbliche e private e collegate alla rete elettrica di distribuzione in
bassa tensione.
Capo
XI
Soppressione strutture
organizzative
Art. 50
(Soppressione
strutture organizzative regionali)
1.
L’Ufficio trasporti eccezionali previsto all’articolo 4,
comma 1, della legge
regionale 13 giugno 1986, n.14, è soppresso.
2.
La
Commissione regionale prezzi e relativo Ufficio di segreteria
previsti dall’articolo 4, commi 1 e 4, della legge
regionale 5 settembre 1977, n.29, sono soppressi. Le relative funzioni sono
svolte dall’Assessorato regionale ai lavori pubblici.
3.
L’Ufficio emigrazione e l’Ufficio immigrazione previsti dall’articolo 12
della legge
regionale 11 dicembre 2000, n.23 sono soppressi. Le relative funzioni
rimangono assegnate al Settore politiche migratorie.
4.
Le funzioni residuali degli uffici provinciali dell’Assessorato alla
sanità previsti dall’articolo 38, comma 1, della legge regionale
26 maggio 1980, n.51, abrogata dalla legge
regionale 13 agosto 1998, n.28, sono svolte dall’Assessorato regionale alla
sanità.
Capo
XII
Fiere e
mercati
Art. 51
(Contributo enti
fieristici)
1.
Per gli enti fieristici a carattere regionale previsti dall’articolo 39
della legge
regionale 22 giugno 1994, n.22, di Foggia e Francavilla Fontana è iscritto
nel bilancio regionale, limitatamente all’esercizio 2001, al capitolo 352026, lo
stanziamento di lire 900 milioni come di seguito
articolato:
- per
l’ente fiera di Foggia lire 800 milioni;
b. per
l’ente fiera di Francavilla Fontana lire 100 milioni.
Capo
XIII
Invalidi civili
Art. 52 (23)
(Disposizioni in
materia di invalidi civili)
1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione
dall'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di
invalidi civili sono esercitate dalla Regione mediante la stipula di convenzione
con l'Istituto nazionale di previdenza sociale di cui all'articolo 80, comma 8,
della L. n. 388/2000.
2. Sino alla stipula della convenzione di cui al comma 1 le funzioni in
materia di invalidi civili continuano a essere esercitate dai comuni ai sensi
dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96
(29).
(23) Il
presente articolo era stato in un primo momento sostituito dall'art.
23, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32. Successivamente detto art. 23 è stato
abrogato dall'art.
22, comma 1, primo periodo, L.R. 19 febbraio 2008, n. 1 (come sostituito con
avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 20 marzo 2008, n. 46) il cui secondo
periodo ha disposto il ripristino della vigenza del testo originario del
presente articolo (come sopra riportato). Il testo introdotto dall'art.
23, L.R. n. 32/2001 era il seguente: «Art. 52. Disposizioni in materia di
invalidi civili. 1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione
dall'articolo 130 del D.Lgs. 31 maggio 1998, n. 112 in materia di invalidi
civili, provvisoriamente assegnate ai comuni ai sensi dell'articolo 47 del
D.Lgs. 30 maggio 1999, n. 96, restano definitivamente attribuite ai medesimi
comuni».
Capo
XIV
Disposizioni in materia di
turismo
Art. 53
(Modifica alla
legge regionale 11 dicembre 2000, n.24)
1. .......
(24)
(24) Riportato al comma 2 dell'art. 16
della l.r. 24/2000.
ALLEGATI
OMESSI