Legge abrogata dall’art.
1 della l.r. 4 maggio 1979, n. 28 "Trasferimento ai Comuni
delle competenze in materia di assistenza già delegate alle Amministrazioni
provinciali con l.r.
4.7.1974, n. 22 “
Art. 1
[L'art. 8 della legge
regionale 4 luglio 1974, n. 22, è così modificato:
... (1).
... (2).
Al comma terzo, ultimo rigo, le parole «un importo di L. 2.000
giornaliere» sono sostituite dalle seguenti: «un importo proporzionale allo
stato di bisogno e comunque non superiore a L. 4.000».
Le rette di cui ai commi precedenti potranno essere modificate
con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, in base alle variazioni dei prezzi e del costo della vita. ]
... (3).
(1) Sostituisce il primo comma dell'art. 8, L.R. 4
luglio 1974, n. 22.
(2) Sostituisce il secondo comma dell'art. 8, L.R. 4
luglio 1974, n. 22.
(3) Aggiunge un periodo al settimo comma dell'art. 8,
L.R. 4 luglio 1974, n. 22.
Art. 2
[Al secondo comma dell'art. 9,
ultimo rigo, dopo le parole «Assessorato competente», si aggiungono le seguenti
parole: «con la collaborazione di un comitato consultivo composto da un
rappresentante designato dall'unione regionale delle Province, da due
rappresentanti di istituti per anziani e per minori nominati dall'assessore
competente, un rappresentante degli istituti per anziani e da un rappresentante
della magistratura minorile».]
Art. 3
[... (4). ]
(4) Aggiunge un comma all'art. 13, L.R.
4 luglio 1974, n. 22.
Art. 4
[Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge si provvede per il 1977 con lo stanziamento
di cui al cap. 296 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977
«Fondi da destinare alle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto per
l'esercizio delle funzioni delegate amministrative e spese aggiuntive di natura
operativa connesse alle deleghe, legge
regionale 4 luglio 1974, n. 22.
Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti
che saranno previsti dai rispettivi bilanci di previsione.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale. ]