Ai sensi dell'art. 21, L.R.
31 agosto 1981, n. 49, sono abrogate le disposizioni relative
all'assistenza a favore delle persone anziane di cui alla presente legge. La
materia è ora disciplinata dalla stessa L.R. n. 49/1981.
Art. 1
In attesa della legge quadro nazionale
sull'assistenza, della legge regionale di riordino della materia e della
determinazione degli ambiti territoriali socio-sanitari, in conformità degli
articoli 19, punti 16, 22, 23, 25 primo comma e 132 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché della legge 21
dicembre 1978, n. 843 sono abrogati gli articoli 6 e 7, punti a), b), c) e
d), della legge
regionale 4 luglio 1974, n. 22 e successiva legge
regionale 27 dicembre 1977, n. 40 che ha apportato modifiche.
Art. 2
Le Amministrazioni provinciali, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere ai
comuni interessati l'elenco degli assistiti, i relativi fascicoli ed ogni altra
documentazione, compresi gli atti relativi ad affari non ancora esauriti,
inerenti alla materia ad esse delegata con legge regionale 4 luglio 1974, n. 29
e successiva modifica.
Resta di competenza dell'Amministrazione
provinciale di Bari la gestione della Casa di riposo per profughi che ha sede
nel capoluogo.
In riferimento alla competenza di cui al
precedente comma, la Giunta regionale è autorizzata. sentita la Commissione
consiliare competente, ad assicurare con atti amministrativi la gestione della
Casa di riposo per profughi, avvalendosi di formule alternative all'attuale
delega.
I comuni, sino all'entrata in vigore della legge
quadro nazionale sull'assistenza e di quella regionale di riordino della
materia, sono tenuti a garantire l'assistenza a favore di minori ed anziani
secondo le indicazioni previste dalla legge
regionale 4 luglio 1974, n. 22 e successiva modifica.
Tutte le norme della legge
regionale 4 luglio 1974, n. 22 e successiva modifica, contrastanti
con la presente legge, sono abrogate.
Art. 4
Fino all'entrata in vigore della presente legge
le amministrazioni provinciali assicurano la continuità delle prestazioni
assistenziali.
Art. 5
Agli oneri rivenienti dall'applicazione
dell'art. 4 della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti
dal cap. 372 del bilancio dell'esercizio 1979 in corso di approvazione.
Per le funzioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 2 della presente legge si farà fronte con un fondo dell'importo di
lire 500 milioni da prelevare dal cap. 372 del bilancio 1979 e per gli esercizi
successivi con il fondo da prevedersi annualmente nei rispettivi bilanci di
previsione