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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1979
Numero
28
Data
04/05/1979
Abrogato
 
Materia
Enti locali - Forme associative - Deleghe
Titolo
Trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di assistenza gia' delegate alle Amministrazioni provinciali con leggi regionali 4 luglio 1974, n. 22 e 27 dicembre 1977, n. 40.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 11 maggio 1979, n. 35. Ai sensi dell'art. 21, L.R. 31 agosto 1981, n. 49, sono abrogate le disposizioni relative all'assistenza a favore delle persone anziane di cui alla presente legge. La materia è ora disciplinata dalla stessa L.R. n. 49/1981.
Allegati
Nessun allegato

 



Ai sensi dell'art. 21, L.R. 31 agosto 1981, n. 49, sono abrogate le disposizioni relative all'assistenza a favore delle persone anziane di cui alla presente legge. La materia è ora disciplinata dalla stessa L.R. n. 49/1981.

Art. 1

In attesa della legge quadro nazionale sull'assistenza, della legge regionale di riordino della materia e della determinazione degli ambiti territoriali socio-sanitari, in conformità degli articoli 19, punti 16, 22, 23, 25 primo comma e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché della legge 21 dicembre 1978, n. 843 sono abrogati gli articoli 6 e 7, punti a), b), c) e d), della legge regionale 4 luglio 1974, n. 22 e successiva legge regionale 27 dicembre 1977, n. 40 che ha apportato modifiche.

 

Art. 2

Le Amministrazioni provinciali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere ai comuni interessati l'elenco degli assistiti, i relativi fascicoli ed ogni altra documentazione, compresi gli atti relativi ad affari non ancora esauriti, inerenti alla materia ad esse delegata con legge regionale 4 luglio 1974, n. 29 e successiva modifica.

Resta di competenza dell'Amministrazione provinciale di Bari la gestione della Casa di riposo per profughi che ha sede nel capoluogo.

In riferimento alla competenza di cui al precedente comma, la Giunta regionale è autorizzata. sentita la Commissione consiliare competente, ad assicurare con atti amministrativi la gestione della Casa di riposo per profughi, avvalendosi di formule alternative all'attuale delega.

 

I comuni, sino all'entrata in vigore della legge quadro nazionale sull'assistenza e di quella regionale di riordino della materia, sono tenuti a garantire l'assistenza a favore di minori ed anziani secondo le indicazioni previste dalla legge regionale 4 luglio 1974, n. 22 e successiva modifica.

Tutte le norme della legge regionale 4 luglio 1974, n. 22 e successiva modifica, contrastanti con la presente legge, sono abrogate.

 

Art. 4

Fino all'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni provinciali assicurano la continuità delle prestazioni assistenziali.

 

Art. 5

Agli oneri rivenienti dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti dal cap. 372 del bilancio dell'esercizio 1979 in corso di approvazione.

Per le funzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge si farà fronte con un fondo dell'importo di lire 500 milioni da prelevare dal cap. 372 del bilancio 1979 e per gli esercizi successivi con il fondo da prevedersi annualmente nei rispettivi bilanci di previsione