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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1978
Numero
12
Data
14/01/1978
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Interventi a favore della scuola media dell' obbligo per la realizzazione del diritto allo studio per l' anno scolastico 1977/ 78.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 29 gennaio 1978, n. 6 La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 55), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
Allegati
Nessun allegato

 

 Legge abrogata dall’art

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 55), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[In attesa dell'approvazione della legge organica sul diritto allo studio e limitatamente all'anno scolastico 1977-1978, la Regione stanzia un fondo di L. 3.000.000.000 a favore dei consigli di istituto delle scuole medie di 1° grado per venire incontro agli oneri per:

l'acquisto di sussidi audiovisivi e di altri sussidi didattici ad uso collettivo ed individuale;

la dotazione di libri alle biblioteche di classe e di istituto;

l'assegnazione di libri di testo ad alcuni bisognosi] .

 

Art. 2

[La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, determina l'ammontare dei fondi spettanti a ciascuna scuola, sulla scorta delle somme stanziate per gli stessi scopi negli anni scolastici precedenti, tenendo conto della popolazione scolastica, delle strutture tecnico-didattiche esistenti e delle condizioni socio-economiche dei bacini di utenza di ogni singola scuola].

 

Art. 3

[I consigli di istituto, nell'ambito delle direttive di competenza della Regione riguardanti gli aspetti contabili e finanziari e nei limiti dei fondi assegnati, determinano le modalità e la destinazione delle somme da utilizzare nelle iniziative ed attività di cui al precedente art. 1] .

 

 

Art. 4

[All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 3.000.000.000 (tre miliardi), si farà fronte mediante imputazione al cap. 246, parte spesa, «Interventi per le scuole medie di 1° grado» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977] .

 

Art. 5

[Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 27 dicembre 1972, n. 17] .

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale].

L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 55), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.