(1) La presente legge è stata abrogata dal primo comma
dell'art. 5, L.R. 14
gennaio 1978, n. 12 a decorrere dalla
sua entrata in vigore.
ARTICOLO 1
[La Regione
Puglia al fine di attuare un servizio di assistenza scolastica idoneo a
rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto il diritto allo studio, dispone l'
assegnazione di libri agli alunni di disagiate condizioni economiche che
frequentano la scuola media dell' obbligo.
Per l' anno
scolastico 1972/ 73 l' assegnazione verrà effettuata a favore degli alunni che
frequentano la prima classe della scuola media, ferma restando per gli alunni
delle seconde e terze classi l' assegnazione dei buoni - libro da lire 10.000
prevista al cap. 94 del bilancio di previsione della Regione per l' esercizio
1972.
ARTICOLO 2
Ai fini
della fruizione del beneficio, si considerano sussistere disagiate condizioni
economiche di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia dell' alunno
iscritto alla 1a media, agli effetti dell' applicazione dell' imposta
complementare, non sia superiore:
a L.
1.300.000 con 1 figlio a carico
a L.
1.600.000 con 2 figli a carico
a L.
1.900.000 con 3 figli a carico
a L.
2.200.000 con 4 figli a carico
per ogni
altro figlio si aggiungono L. 300.000.
ARTICOLO 3
Il Preside
di ciascun Istituto accerta la sussistenza dei requisiti richiesti dal
precedente articolo ed effettua l' assegnazione dei buoni - acquisto agli aventi
diritto, trasmettendo alla Regione i relativi elenchi. Tale accertamento e'
effettuato sulla base della domanda e dei documenti che dimostrano il possesso
dei requisiti di cui al precedente art. 2.
Copia degli
elenchi e' depositata per visione presso la Segreteria dell'
Istituto.
ARTICOLO 4
Per l' anno
scolastico 1972/ 73 l' onere derivante dalla presente legge, previsto in Lire
1.694.000.000, farà carico allo stato di previsione della spesa del bilancio
regionale 1972 al capitolo di nuova istituzione 94/ bis << Fornitura libri
di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole
medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo
Stato >>.
L' elenco
delle spese obbligatorie e d' ordine allegato al Bilancio 1972 ed approvato con
l' art.
6 della legge
regionale 5- 9- 1972, n. 8, è
integrato come segue: << art. 94/ bis - Fornitura di libri di testo agli
alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o
autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato
>>.
ARTICOLO 5
Per la
copertura dell' onere finanziario ricadente nell' esercizio 1972, derivante
dalla presente legge, sono introdotte nel bilancio dell' anno finanziario stesso
le seguenti variazioni::
- Cap. 308
<< Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con
legge regionale >> (in meno) L. 972.000.000
- Cap. 306
<< Fondo di riserva per spese obbligatorie e d' ordine dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale 1972 >> (in meno) L.
722.000.000.
Totale delle variazioni in diminuzione L.
1.694.000.000
- Cap. 94/
bis << Fornitura di libri di testo agli alunni di disagiate condizioni
economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare
titoli di studio riconosciuti dallo Stato (in più) L.
1.694.000.000.
Per i successivi esercizi finanziari l'
onere derivante dall' attuazione della presente legge sarà stanziato in apposito
capitolo di bilancio.
ARTICOLO 6
La presente
legge è dichiarata urgente ai sensi e per effetto del combinato disposto degli
artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.
ARTICOLO 7
La presente
legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.]
(2)
(2) La presente legge è stata abrogata dal primo comma
dell'art. 5, L.R. 14
gennaio 1978, n. 12 a decorrere dalla
sua entrata in vigore.