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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1972
Numero
17
Data
27/12/1972
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Assegnazione di buoni - acquisto libri agli alunni delle scuole medie di primo grado.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 30 dicembre 1972, n. 28
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 5, L.R. 14 gennaio 1978, n. 12 a decorrere dalla sua entrata in vigore.

ARTICOLO 1

[La Regione Puglia al fine di attuare un servizio di assistenza scolastica idoneo a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto il diritto allo studio, dispone l' assegnazione di libri agli alunni di disagiate condizioni economiche che frequentano la scuola media dell' obbligo.

Per l' anno scolastico 1972/ 73 l' assegnazione verrà effettuata a favore degli alunni che frequentano la prima classe della scuola media, ferma restando per gli alunni delle seconde e terze classi l' assegnazione dei buoni - libro da lire 10.000 prevista al cap. 94 del bilancio di previsione della Regione per l' esercizio 1972.

ARTICOLO 2

Ai fini della fruizione del beneficio, si considerano sussistere disagiate condizioni economiche di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia dell' alunno iscritto alla 1a media, agli effetti dell' applicazione dell' imposta complementare, non sia superiore:

a L. 1.300.000 con 1 figlio a carico

a L. 1.600.000 con 2 figli a carico

a L. 1.900.000 con 3 figli a carico

a L. 2.200.000 con 4 figli a carico

per ogni altro figlio si aggiungono L. 300.000.

ARTICOLO 3

Il Preside di ciascun Istituto accerta la sussistenza dei requisiti richiesti dal precedente articolo ed effettua l' assegnazione dei buoni - acquisto agli aventi diritto, trasmettendo alla Regione i relativi elenchi. Tale accertamento e' effettuato sulla base della domanda e dei documenti che dimostrano il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Copia degli elenchi e' depositata per visione presso la Segreteria dell' Istituto.

ARTICOLO 4

Per l' anno scolastico 1972/ 73 l' onere derivante dalla presente legge, previsto in Lire 1.694.000.000, farà carico allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 al capitolo di nuova istituzione 94/ bis << Fornitura libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato >>.

L' elenco delle spese obbligatorie e d' ordine allegato al Bilancio 1972 ed approvato con l' art. 6 della legge regionale 5- 9- 1972, n. 8, è integrato come segue: << art. 94/ bis - Fornitura di libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato >>.

ARTICOLO 5

Per la copertura dell' onere finanziario ricadente nell' esercizio 1972, derivante dalla presente legge, sono introdotte nel bilancio dell' anno finanziario stesso le seguenti variazioni::

- Cap. 308 << Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale >> (in meno) L. 972.000.000

- Cap. 306 << Fondo di riserva per spese obbligatorie e d' ordine dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 >> (in meno) L. 722.000.000.

 Totale delle variazioni in diminuzione L. 1.694.000.000

- Cap. 94/ bis << Fornitura di libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato (in più) L. 1.694.000.000.

 Per i successivi esercizi finanziari l' onere derivante dall' attuazione della presente legge sarà stanziato in apposito capitolo di bilancio.

ARTICOLO 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per effetto del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

ARTICOLO 7

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.] (2)

(2) La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 5, L.R. 14 gennaio 1978, n. 12 a decorrere dalla sua entrata in vigore.