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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1978
Numero
17
Data
15/03/1978
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Soppressione degli EE.CC.AA.: norme sul passaggio ai Comuni del personale, dei beni e delle funzioni.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 marzo 1978, n. 17
Allegati
Nessun allegato

 

 (*) Vedi nota

 

(1) Vedi anche la L.R. 28 novembre 1983, n. 20 "Interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione".

 

 

Art. 1

In attuazione dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono soppressi dalla data di pubblicazione della presente legge gli Enti comunali di assistenza esistenti nella Regione.

 

Art. 2

Dalla stessa data, i Comuni sono tenuti ad assicurare l'esercizio delle funzioni assistenziali già spettanti agli Enti Comunali di assistenza.

Alla data medesima sono trasferiti ai Comuni le attribuzioni, i rapporti patrimoniali ed il personale degli Enti suddetti.

I Comuni, inoltre, devono intendersi sostituiti in qualsiasi convenzione agli EE.CC.AA.

 

Art. 3

Dalla stessa data gli organi di ogni E.C.A. soppresso sono sostituiti da un commissario straordinario per gli adempimenti conseguenti alla soppressione ed in particolare:

a) descrizione della consistenza patrimoniale dell'E.C.A., elencazione dei beni, loro descrizione nonché identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarità è delle II.PP.AA.BB., concentrate o amministrate ai sensi degli articoli 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, anch'essi descritti e catalogati ed eventualmente distinti secondo l'appartenenza a ciascuna delle predette II.PP.AA.BB.;

b) elencazione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo la pertinenza dell'E.C.A. ovvero di ciascuna delle eventuali II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate a norma delle disposizioni di legge citate;

c) elencazione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 con specificazione di ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto distinti tra personale dipendente dall'E.C.A. e personale dipendente da eventuali II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dall'E.C.A.

 

Art. 4

L'incarico di commissario straordinario di cui al primo comma dell'articolo precedente viene assunto di diritto dal Presidente dell'E.C.A., in caso di vacanza dal consigliere anziano, o, in ipotesi di gestione straordinaria, dal commissario già in carica.

In caso di impedimento delle persone indicate dal precedente comma il Presidente della Giunta regionale procederà, previa segnalazione del comune competente per territorio, alla nuova designazione.

 

Art. 5

Entro e non oltre il 30 giugno 1978, data in cui cesserà l'incarico, il commissario deve portare a termine le procedure previste dall'art. 3 inviando una dettagliata relazione al Consiglio comunale ed all'assessorato regionale competente per materia.

Per i fini suddetti il commissario si avvarrà del personale già in servizio presso l'E.C.A. o comunque in precedenza già adibito per l'espletamento dei compiti d'istituto.

 

Art. 6

È compito dello stesso commissario provvedere alla amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza amministrate dall'E.C.A., con l'obbligo di assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali, avvalendosi anche in tal caso del personale di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Il 30 giugno 1978 il commissario cesserà dall'incarico ed il comune subentrerà nell'amministrazione in attesa dell'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza ovvero dalla legge regionale prevista dal settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

Art. 7

Il Comune, nell'esercizio delle funzioni assistenziali già spettanti all'E.C.A. è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e può fare ricorso alle procedure di erogazione di cui all'art. 11 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 anche avvalendosi degli organismi circoscrizionali di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

 

Art. 8

L'inquadramento del personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite, avviene, per ciascun comune in un ruolo speciale transitorio fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi sociali sul territorio.

Al fine di tutelare la professionalità dei dipendenti, il personale di cui al comma precedente dovrà comunque essere utilizzato per l'attuazione dei compiti previsti dalle competenze attribuite ai Comuni a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 616 del 1977.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i Comuni subentreranno nella relativa titolarità già facente capo agli Enti estinti.

 

Art. 9

I contributi regionali in favore dei Comuni sono complessivamente pari ad una somma non inferiore a quella iscritta nel bilancio regionale 1978 al capitolo 338.

I fondi sono attribuiti a ciascun Comune con decreto del Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il primo semestre di ciascun anno con una quota non inferiore a quella spettante a ciascun E.C.A., quale contributo ordinario per il bilancio 1977.

Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, può disporre in favore dei Comuni colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali ulteriori somme nell'ambito delle disponibilità di un fondo non inferiore a quello di cui al Cap. 337 del bilancio 1975.

 

Art. 10

Il Presidente della Giunta con proprio decreto può delegare l'Assessore al ramo per le competenze di cui agli artt. 4 e 9 della presente legge.