(1) Vedi anche la L.R.
28 novembre 1983, n. 20 "Interventi per il
potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni pubbliche di
Assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) - Norme per la salvaguardia del patrimonio
e modalità per l'estinzione".
Art. 1
In attuazione dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616 sono soppressi dalla data di pubblicazione della presente legge gli Enti
comunali di assistenza esistenti nella Regione.
Art. 2
Dalla stessa data, i Comuni sono tenuti ad assicurare
l'esercizio delle funzioni assistenziali già spettanti agli Enti Comunali di
assistenza.
Alla data medesima sono trasferiti ai Comuni le attribuzioni, i
rapporti patrimoniali ed il personale degli Enti suddetti.
I Comuni, inoltre, devono intendersi sostituiti in qualsiasi
convenzione agli EE.CC.AA.
Art. 3
Dalla stessa data gli organi di ogni E.C.A. soppresso sono
sostituiti da un commissario straordinario per gli adempimenti conseguenti alla
soppressione ed in particolare:
a) descrizione della consistenza patrimoniale dell'E.C.A.,
elencazione dei beni, loro descrizione nonché identificazione dei beni
patrimoniali la cui titolarità è delle II.PP.AA.BB., concentrate o amministrate
ai sensi degli articoli 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n.
6972, anch'essi descritti e catalogati ed eventualmente distinti secondo
l'appartenenza a ciascuna delle predette II.PP.AA.BB.;
b) elencazione dei rapporti giuridici pendenti, distinti
secondo la pertinenza dell'E.C.A. ovvero di ciascuna delle eventuali
II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate a norma delle disposizioni di legge
citate;
c) elencazione del personale dipendente in servizio alla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 con specificazione di ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento
economico in atto distinti tra personale dipendente dall'E.C.A. e personale
dipendente da eventuali II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dall'E.C.A.
Art. 4
L'incarico di commissario straordinario di cui al primo comma
dell'articolo precedente viene assunto di diritto dal Presidente dell'E.C.A., in
caso di vacanza dal consigliere anziano, o, in ipotesi di gestione
straordinaria, dal commissario già in carica.
In caso di impedimento delle persone indicate dal precedente
comma il Presidente della Giunta regionale procederà, previa segnalazione del
comune competente per territorio, alla nuova designazione.
Art. 5
Entro e non oltre il 30 giugno 1978, data in cui cesserà
l'incarico, il commissario deve portare a termine le procedure previste
dall'art. 3 inviando una dettagliata relazione al Consiglio comunale ed
all'assessorato regionale competente per materia.
Per i fini suddetti il commissario si avvarrà del personale già
in servizio presso l'E.C.A. o comunque in precedenza già adibito per
l'espletamento dei compiti d'istituto.
Art. 6
È compito dello stesso commissario provvedere alla
amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
amministrate dall'E.C.A., con l'obbligo di assicurare la continuità delle
prestazioni assistenziali, avvalendosi anche in tal caso del personale di cui
all'ultimo comma dell'art. 5.
Il 30 giugno 1978 il commissario cesserà dall'incarico ed il
comune subentrerà nell'amministrazione in attesa dell'entrata in vigore della
legge statale di riforma dell'assistenza ovvero dalla legge regionale prevista
dal settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
Art. 7
Il Comune, nell'esercizio delle funzioni assistenziali già
spettanti all'E.C.A. è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma
dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e può fare ricorso alle
procedure di erogazione di cui all'art. 11 del R.D. 5 febbraio 1891, n.
99 anche avvalendosi degli organismi circoscrizionali di cui alla legge 8
aprile 1976, n. 278.
Art. 8
L'inquadramento del personale di ruolo o con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616 fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche
acquisite, avviene, per ciascun comune in un ruolo speciale transitorio fino
all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi sociali sul
territorio.
Al fine di tutelare la professionalità dei dipendenti, il
personale di cui al comma precedente dovrà comunque essere utilizzato per
l'attuazione dei compiti previsti dalle competenze attribuite ai Comuni a norma
dell'art. 25 del D.P.R. n. 616 del 1977.
Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da
quelli indicati al primo comma del presente articolo, i Comuni subentreranno
nella relativa titolarità già facente capo agli Enti estinti.
Art. 9
I contributi regionali in favore dei Comuni sono
complessivamente pari ad una somma non inferiore a quella iscritta nel bilancio
regionale 1978 al capitolo 338.
I fondi sono attribuiti a ciascun Comune con decreto del
Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il primo semestre di ciascun
anno con una quota non inferiore a quella spettante a ciascun E.C.A., quale
contributo ordinario per il bilancio 1977.
Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, può disporre
in favore dei Comuni colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali ulteriori
somme nell'ambito delle disponibilità di un fondo non inferiore a quello di cui
al Cap. 337 del bilancio 1975.
Art. 10
Il Presidente della Giunta con proprio decreto può delegare
l'Assessore al ramo per le competenze di cui agli artt. 4 e 9 della presente
legge.