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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1978
Numero
24
Data
23/06/1978
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Norme per il controllo sulle nomine.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 23 giugno 1978, n. 40
Allegati
Nessun allegato

 

 (*) Vedi nota

(1)  Vedi ora anche la L.R. marzo 1993, n. 3 "Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia".Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 1, L.R. 16 gennaio 1981, n. 9.

 

 

Art. 1

In tutti i casi nei quali, in base a legge statale e regionale regolamento o convenzione, spetta agli organi della Regione Puglia la nomina, la proposta o la designazione di propri rappresentanti in enti o istituti pubblici, istituzioni, organizzazioni ed associazioni private, negli organi statali e regionali di controllo, nonché negli organi collegiali aventi rilevanza esterna e operanti in sede tecnica ed amministrativa nelle materie di competenza regionale, la nomina, la proposta o la designazione sono regolate dalla presente legge.

Le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti, dei vice - presidenti e dei commissari straordinari degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza o del Presidente della Regione oppure della Giunta regionale, sono soggette a parere preventivo, sulla candidatura, della Commissione consiliare permanente competente per gli Affari Generali quelle degli altri amministratori dei suddetti istituti ed enti debbono essere comunicate entro quindici giorni al Consiglio regionale. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone indicate o designate con la indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

 

Art. 2

Il parere di cui all'art. 1 è espresso, previa istruttoria, dalla Commissione consiliare competente nei trenta giorni dalla richiesta ed è motivato in relazione ai fini esposti in essa.

 

Art. 3

L'organo cui compete la nomina, la proposta o designazione può provvedere, trascorsi i trenta giorni dalla richiesta di parere, anche se non sia stato reso il parere domandato.

 

Art. 4

La richiesta di parere da parte degli organi di cui al secondo comma dell'art. 1 deve contenere la esposizione dalla procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano, secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intende perseguire negli enti ed istituti.

 

Art. 5

Qualora a seguito del parere espresso dalla Commissione, gli organi di cui all'art. 1, secondo comma, ritengano di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.

La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia stato già espresso il Parere della Commissione. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.

 

Art. 6

Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, la Commissione competente, investita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, determina previamente alla proposizione delle candidature, per ciascun incarico, i criteri ai quali deve soddisfare la candidatura indicando i requisiti di capacità professionale e di esperienza, dei quali si ritiene debba essere in possesso la persona che possa essere nominata, proposta o designata in correlazione allo specifico incarico da ricoprire.

Fino al terzo giorno antecedente a quello della riunione della Commissione convocata per il parere sulle candidature di competenza del Consiglio, i Consiglieri regionali e i Gruppi consiliari potranno far pervenire ad essa proposte di candidature. Le proposte devono soddisfare ai criteri prestabiliti e dovranno essere accompagnate da relazione che giustifichi la designazione e offra una biografia della persona candidata e l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbia ricoperto o ricopra.

La Commissione riferisce al Consiglio regionale sui pareri espressi a norma dell'art. 2 al concludersi di ogni trimestre, e sugli adempimenti di cui al comma precedente del presente articolo in occasione della convocazione per le nomine, proposte, designazioni di competenza del Consiglio stesso. Sulla relazione della Commissione si apre la discussione (2).

(2)  Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 30 dicembre 1987, n. 37.

 

Art. 7

Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, secondo comma, eccettuati i casi di cui all'art. 10, sono incompatibili con le funzioni di:

a) membro del Parlamento e dei Consigli regionali;

b) dipendente dell'Amministrazione cui compete la vigilanza;

c) dipendente dello Stato e della Regione che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;

d) membro di organi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;

e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;

g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

Le incompatibilità previste dal presente articolo si applicano altresì alle nomine di competenza degli Enti istituiti con legge regionale.

 

Art. 8

Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1, secondo comma, sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare al Presidente della Regione:

1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7;

... (3)...

... (4)

... (5)

... (6)

... (7)

(3)  Numero abrogato dal quarto comma dell'art. 7, L.R. 30 dicembre 1987, n. 37.

(4)  Numero abrogato dal quarto comma dell'art. 7, L.R. 30 dicembre 1987, n. 37.

(5)  Comma abrogato dal quinto comma dell'art. 7, L.R. 30 dicembre 1987, n. 37, in quanto incompatibile con le disposizioni di cui alla suddetta legge.

(6)  Comma abrogato dal quinto comma dell'art. 7, L.R. 30 dicembre 1987, n. 37, in quanto incompatibile con le disposizioni di cui alla suddetta legge.

(7)  Comma abrogato dal quinto comma dell'art. 7, L.R. 30 dicembre 1987, n. 37, in quanto incompatibile con le disposizioni di cui alla suddetta legge.

 

Art. 9

Le norme dell'art. 5 della presente legge, in quanto applicabili, regolano anche le nomine, le proposte, le designazioni di competenza del Consiglio regionale.

 

Art. 10

Il parere non deve essere richiesto quando si tratta di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego o quando esse sono vincolate per disposizione di legge.