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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1978
Numero
30
Data
11/07/1978
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Modifiche ed integrazioni della LR 30- 5- 1977, n. 17:"Norme sulla contabilita' regionale ".
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 luglio 1978, n. 45. La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 43, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
Allegati
Nessun allegato

 

 (*) vedi nota

 

 La presente legge è stata abrogata dall'art. 115, L.R. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002. Detto articolo ha abrogato anche la L.R. 30 maggio 1977, n. 17.

 

 

Art. 1

[Il secondo comma dell'art. 62 della legge 30 maggio 1977, n. 17 «Norme sulla contabilità regionale» è abrogato.

Al quarto comma, rigo primo, di detto articolo vengono soppresse le parole «e secondo comma»] .

La presente legge è stata abrogata dall'art. 115, L.R. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002.

 

Art. 2

[Il 1° comma dell' art. 63 della legge " Norme sulla contabilita' regionale" è sostituito dal seguente:

"Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali, debbono essere trasmessi alla Ragioneria della Regione, la quale, verificata la esatta imputazione della spesa al bilancio nonche' la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell' impegno e ne dà atto in un apposito  documento". ]

 

La presente legge è stata abrogata dall'art. 115, L.R. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002.

 

Art. 3

 

[Il 5° comma dell' art. 94 della legge " Norme sulla contabilità regionale " è sostituito dal seguente:

"Gli ordinativi di pagamento ed i loro allegati sono firmati dal funzionario delegato e vistati per il riscontro contabile dall'impiegato responsabile addetto ai servizi contabili o  da un suo sostituto nominati dalla Giunta regionale fra il personale appartenente al livello funzionale non inferiore al 5°." ]

 La presente legge è stata abrogata dall'art. 115, L.R. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002.

 

Art. 4

[L' ultimo comma dell' art. 95 della legge "Norme sulla contabilità regionale " è sostituito dal seguente:

" La dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene il modello A3 con gli eventuali allegati ai propri atti e provvede ad inviare i modelli A1 e A2  con gli eventuali allegati rispettivamente al funzionario  delegato e alla tesoreria regionale." ]  

 La presente legge è stata abrogata dall'art. 115, L.R. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002.

 

Art. 5

[Le parole «non oltre il 25 gennaio dall'esame successivo» del terzo comma dell'art. 96 della legge «Norme sulla contabilità regionale» vengono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo»] .

 La presente legge è stata abrogata dall'art. 115, L.R. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002.

 

Art. 6

[Il n. 1 del 2°comma dell' art. 101 della legge " Norme sulla contabilità regionale" è sostituito dal seguente:

"1) spese per lavori da farsi in economia per manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili degli uffici e servizi periferici regionali".

Il n. 3) dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

"3) spese postali, telegrafiche, telefoniche, per energia elettrica, spese condominiali, imposte e tasse relative agli immobili adibiti ad uffici, spese per acquisto di valori bollati, per registrazione di atti, spese contrattuali e d'asta." ]

 La presente legge è stata abrogata dall'art. 115, L.R. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002.

 

Art. 7

[Il 1° comma dell' art. 104 della legge "Norme sulla contabilità' regionale"viene sostituito dal seguente:

" I fondi sono utilizzati mediante ordinativi numerati progressivamente da emettersi in triplice copia su modelli conformi agli allegati “E1”, “E2”, “E3”, “E1 bis”, “E2 bis”, “E3 bis”, della presente legge ". ]

 La presente legge è stata abrogata dall'art. 115, L.R. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002.

Art. 8

[L' art. 109 della legge " Norme sulla contabilità regionale"viene sostituito dal seguente:

" Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, in uno con la presentazione del rendiconto relativo all'ultimo trimestre, i funzionari delegati sono obbligati a versare in conto entrata le somme residue sui fondi loro accreditati all' inizio dell' esercizio stesso ad eccezione di quelle somme necessarie per provvedere al pagamento di spese impegnate e non potute pagare entro l'esercizio finanziario che potranno essere trattenute dai funzionari delegati, previa segnalazione alla Ragioneria Centrale, per la loro inclusione nel conto residui dell'esercizio successivo.

Il reintegro dei fondi, ai sensi del precedente art. 108, relativo all'ultimo rendiconto annuale sarà direttamente versato in conto entrate dalla Regione a saldo restituzione delle somme accreditate all'inizio dell'esercizio.

I rendiconti delle somme trattenute ai sensi del 1° comma dovranno essere presentati dai funzionari delegati entro il 25 aprile dell'esercizio  successivo a quello in cui risultano assunti gli impegni di spesa ".]

 La presente legge è stata abrogata dall'art. 115, L.R. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002.

Art. 9

[I modelli allegati alla legge «Norme sulla contabilità regionale» sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge] .

 La presente legge è stata abrogata dall'art. 115, L.R. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002.

 

Art. 10
Disposizioni transitorie e finali.

[Gli accreditamenti in atto al 31 dicembre 1978 per spese concernenti lavori in economia (in amministrazione diretta e per cottimi), ad eccezione di quelli previsti dall'art. 101 della legge 30 maggio 1977, n. 17, così come modificato con la presente legge, saranno convertiti dal 1° gennaio 1979 in aperture di credito a norma degli articoli 92 e 93 della predetta legge 30 maggio 1977, n. 17, previa estinzione mediante versamento delle somme relative sul capitolo di entrata «Movimenti interinali e giri contabili».

Per detti versamenti si osserveranno le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 110 della legge sulla contabilità regionale sopracitata] .

 La presente legge è stata abrogata dall'art. 115, L.R. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002.

Allegati (3)

 

(3)  Gli allegati, che si omettono, sostituiscono gli analoghi allegati alla L.R. 30 maggio 1977, n. 17,  abrogata, al pari della presente legge, dall'art. 15, L.R. 16 novembre 2001, n. 28.