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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1978
Numero
33
Data
21/07/1978
Abrogato
 
Materia
Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari
Titolo
Modifiche alle leggi regionali 25 febbraio 1972, n. 4 e 17 agosto 1974, n. 27, recanti norme sulla indennita' di trasferta ai Consiglieri regionali.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 31 luglio 1978, n. 51 La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, L.R. 28 gennaio 1998, n. 5
Allegati
Nessun allegato

 

 Legge abrogata dall’art
La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, L.R. 28 gennaio 1998, n. 5. Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 1, L.R. 6 maggio 1986, n. 12.

 

[Sono abrogati l'art. 4 della legge 25 febbraio 1972, n. 4 e la legge 17 agosto 1974, n. 27] .

 
 

Art. 2

[Ai Consiglieri regionali che, per l'espletamento del proprio mandato, si rechino in missione fuori sede, è attribuita per ogni ventiquattro ore di trasferta, per viaggi nel territorio nazionale, una indennità di lire 27.200.

Per le ore residuali alle ore 24 o per missioni di durata inferiore alle ore 24, l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione] (1) .

(1)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 1, L.R. 29 maggio 1979, n. 30.

 

[Al Consigliere regionale in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione della relativa documentazione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Al Consigliere regionale che chiede, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, il rimborso delle spese di alloggio e di vitto è dovuta l'indennità di trasferta nella misura ridotta di 1/3, della metà o di 2/3 a seconda che il Consigliere chieda il rimborso delle spese di alloggio, di solo vitto, di alloggio e vitto. Analogo trattamento ridotto compete nel caso il Consigliere in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.

L'indennità di missione dei Consiglieri in trasferta all'estero è disciplinata dalla legge regionale 12 agosto 1977, n. 21 e successive modificazioni.

Le norme di cui al primo e secondo comma del presente articolo si applicano anche nel caso di missioni effettuate all'estero] (2) .

(2)  Articolo sostituito dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 22 marzo 1980, n. 19, a sua volta sostituito dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 22 agosto 1984, n. 40.
 

 

Art. 4

[Al Consigliere inviato in missione spetta anche il rimborso delle spese di viaggio effettuato con mezzo aereo o con ferrovia in prima classe e della eventuale spesa sostenuta per uso di compartimento singolo in carrozza con letto, dietro presentazione dei rispettivi documenti di spesa].

 
 

Art. 5

[In casi particolari il Consigliere inviato in missione può essere autorizzato dal Presidente del Consiglio a fare uso del mezzo proprio. In tal caso gli compete l'indennità chilometrica ragguagliata ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro al prezzo del tempo del viaggio e il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale] .

 

Art. 6

[Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con imputazione al cap. 1 «Spese per indennità di carica e di missione spettante ai componenti del Consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi, legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4, legge regionale 14 gennaio 1972, n. 14, legge regionale 17 agosto 1974, n. 27, legge regionale 14 aprile 1975, n. 23 e legge regionale 23 giugno 1976, n. 15» del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, che presenta la necessaria disponibilità] .