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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1998
Numero
5
Data
28/01/1998
Abrogato
 
Materia
Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari
Titolo
Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Puglia
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia 30 gennaio 1998, n. 11 La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 1, lettera h), L.R. 27 giugno 2003, n. 8.
Allegati
Nessun allegato

 



La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 1, lettera h), L.R. 27 giugno 2003, n. 8

 

Art. 1

Indennità dei Consiglieri regionali.

[1. Ai Consiglieri regionali è attribuito, a far tempo dalla data di proclamazione e per tutta la durata della carica, il seguente trattamento indennitario:

a) indennità di funzione;

b) diaria a titolo di rimborso spese;

c) rimborso spese di trasporto;

d) indennità e rimborso spese di missione.

2. La corresponsione delle predette indennità e rimborsi spese cessa:

a) alla data della prima riunione del Consiglio regionale, per i componenti l'Ufficio di Presidenza;

b) con il cessare della permanenza nelle rispettive cariche, per i componenti la Giunta regionale;

c) alla data della proclamazione dei nuovi eletti, per gli altri Consiglieri regionali (1) .

3. Nel caso di proclamazione aventi date diverse, si considera come scadenza per i Consiglieri di cui alla lett. c) del comma 2, la prima data di proclamazione in ordine cronologico (2) ] (3) .


(1)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 55, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

(2)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 55, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

(3)  Articolo abrogato dall'art. 61, comma 1, lettera a), L.R. 7 marzo 2003, n. 4.

 


Art. 2

Indennità di funzione.

[1. A titolo di funzione, ai Consiglieri della Regione Puglia viene corrisposta una indennità mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari a una percentuale della indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nazionale, nella seguente misura:

a) 100/100 al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta;

b) 90/100 al Vice Presidente della Giunta;

c) 85/100 al Vice Presidente del Consiglio e ai membri della Giunta;

d) 80/100 ai Segretari del Consiglio regionale, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e ai Presidenti del Comitato per il piano e della protezione civile (4) ;

e) 70/100 ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali e ai Questori;

f) 68/100 ai Segretari delle Commissioni consiliari permanenti e speciali;

g) 65/100 ai Consiglieri (5) .

2. L'indennità mensile lorda di cui al comma 1 viene corrisposta a ogni singolo Consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta] (6).


(4)  Lettera così sostituita dal secondo comma dell'art. 55, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

(5)  Vedi, anche, l'art. 2, comma 3, L.R. 7 febbraio 2003, n. 3.

(6)  Articolo abrogato dall'art.61, comma 1, lettera a), L.R. 7 marzo 2003, n. 4.


Art. 2-bis

[1. Agli Assessori regionali non Consiglieri è corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, l'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. Ai predetti Assessori sono estesi, per tutto il tempo che svolgono la loro attività, i rimborsi spese, i trattamenti indennitari, i trattamenti di missione, nonché, in quanto compatibili, tutte le disposizioni previste dalla normativa regionale in materia di trattamento di collocamento in aspettativa, assicurazione e pubblicità della situazione patrimoniale.

2-bis. Per gli oneri relativi al trattamento di cui ai commi 1 e 2 è istituito nella U.P.B. 01.01 "Consiglio regionale" apposito capitolo di spesa di nuova istituzione n. 1022 con uno stanziamento per l'esercizio 2002 di euro 200 mila (7) (8) ] .


(7)  Comma aggiunto dall'art. 25, L.R. 9 dicembre 2002, n. 20.

(8)  Articolo aggiunto dall'art. 41, L.R. 21 maggio 2002, n. 7, poi modificato come indicato nella nota che precede.

 

Art. 2-ter

[1. I componenti della Giunta regionale non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio regionale e sue articolazioni e rispondono alle interrogazioni, senza diritto di voto (9) ] .


(9)  Articolo aggiunto dall'art. 41, L.R. 21 maggio 2002, n. 7.

 

Art. 3

Misura della diaria (10).

[1. Ai Consiglieri regionali è corrisposta una diaria, a titolo di rimborso spese, nella misura del 65% delle indennità corrispondenti spettanti ai membri del Parlamento nazionale.

2. La diaria non è corrisposta ai Consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a misure cautelari, restrittive della libertà personale, tali da impedire l'effettivo esercizio della carica, per l'intero periodo di impedimento.

3. La diaria non è corrisposta anche nei casi di sospensione di diritto dei membri del Consiglio regionale, prevista dalla legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (11) ] .


(10)  L'art. 56, comma 2, L.R. 7 marzo 2003, n. 4 (poi abrogato, al pari della presente legge, dall'art. 17,L.R. 27 giugno 2003, n. 8) stabiliva che la diaria mensile a titolo rimborso spese di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo, riconosciuta ai consiglieri regionali, è quella determinata dal presente articolo, diminuita di ventuno punti percentuali. Detta disposizione, ai sensi dell'art. 60, comma 2, della stessa legge, decorreva dal 1° giugno 2003.

(11)  Comma aggiunto dal terzo comma dell'art. 55, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

 


Art. 4

Detrazioni sulla diaria.

[1. La diaria è diminuita del 9 per cento per ogni giornata di assenza alle sedute (12) :

a) del Consiglio regionale;

b) dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

c) della Giunta regionale;

d) delle Commissioni permanenti e speciali;

e) della Giunta per il Regolamento.

2. Nel caso di riunioni del medesimo organo collegiale suddivise in più sedute nell'arco della stessa giornata, ciascun Consigliere dovrà partecipare a tutte le sedute previste.

3. Si considera presente il Consigliere che, facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata ad almeno una riunione degli organi di cui al comma 1 se convocati contemporaneamente, o si trovi in missione.

4. L'Ufficio di Presidenza emana le disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo] .

(12)  Alinea così modificato dall'art. 56, comma 3, L.R. 7 marzo 2003, n. 4 (poi abrogato, al pari della presente legge, dall'art. 17, L.R. 27 giugno 2003, n. 8) a decorrere dal 1° giugno 2003, come prevedeva l'art. 60, comma 2, della stessa legge.


 

Art. 5

Rimborso per spese di trasporto.

[1. Ai Consiglieri regionali è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto determinato convenzionalmente sulla base:

a) del costo chilometrico pari a 1/4 del prezzo medio di un litro di benzina super accertato ogni tre mesi dall'Ufficio di Presidenza;

b) della percorrenza chilometrica pari al doppio della distanza tra il Comune di residenza e il Comune sede del Consiglio regionale; tale distanza, arrotondata per eccesso al multiplo di 20, è determinata dall'Ufficio di Presidenza sulla base del percorso stradale ordinario o autostradale più breve.

2. I Consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.

3. Il rimborso delle spese di trasporto è corrisposto per una presenza media presunta di 18 giornate per ogni mese.

4. Il rimborso delle spese di trasporto è diminuito di 1/18 per ogni giornata di assenza accertata secondo i criteri stabiliti per il rimborso spese di diaria.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio determina le modalità di accertamento delle assenze dei Consiglieri.

6. Il rimborso delle spese di trasporto non è corrisposto ai Consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a misure cautelari, restrittive della libertà personale, tali da impedire l'effettivo esercizio dalla carica, per l'intero periodo di impedimento (13) .

7. Il rimborso delle spese di trasporto non è corrisposto anche nei casi di sospensione di diritto dei membri del Consiglio regionale, prevista dalla legge regionale n. 25 del 1994 (14) ] .


(13)  Comma aggiunto dal quarto comma dell'art. 55, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

(14)  Comma aggiunto dal quarto comma dell'art. 55, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

 

Art. 6

Trattamento di missione.

[1. Al Consigliere regionale inviato in missione fuori dal territorio della Regione Puglia, per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni delle cariche ricoperte, spetta:

a) per le missioni all'estero, una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato compreso nel gruppo 2) della tab. a) allegata al D.M. 24 maggio 1990 del Ministro del tesoro e successive modificazioni;

b) per le missioni nel territorio nazionale, una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato di cui alla lettera a);

c) sia per le missioni all'estero che nel territorio nazionale, il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate, comprese quelle per l'uso del mezzo proprio, secondo le modalità di cui alla lett. a) e all'art. 5, previa contestuale riduzione dell'indennità giornaliera di trasferta da determinarsi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Al Consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale per le quali è autorizzato di diritto, in funzione dell'espletamento del mandato, viene corrisposto un rimborso spese onnicomprensivo pari al 25% dell'indennità di funzione percepita dal Consigliere (15) .

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, al Consigliere regionale, per attività connesse al mandato ma non coperte da indennità di missione, espletate nel territorio nazionale o presso le istituzioni dell'Unione europea, viene corrisposto, a titolo di concorso spese, un rimborso annuo pari all'equivalente di undici viaggi aerei andata/ritorno Bari-Roma, calcolato sulla base della tariffa piena applicata dalla compagnia di bandiera. Tale rimborso viene corrisposto in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per l'anno in corso il rimborso, decurtato da eventuali somme corrisposte per lo stesso titolo entro la data di entrata in vigore della presente legge, è liquidato nel mese successivo all'entrata in vigore della presente legge (16) .

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può inoltre stipulare apposite convenzioni con società operanti nel settore dei trasporti e alberghiero, senza alcun onere a carico del Consiglio, allo scopo di dotare ciascun Consigliere regionale di documenti di viaggio e di alloggio a tariffa agevolata. Tali documenti potranno essere utilizzati solo dal Consigliere regionale intestatario.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana le disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo] .
(15)  Comma abrogato dall'art. 61, comma 1, lettera c), L.R. 7 marzo 2003, n. 4.

(16)  Comma così sostituito dall'art. 42, L.R. 21 maggio 2002, n. 7, poi abrogato dall'art. 61, comma 1, lettera d), L.R. 7 marzo 2003, n. 4. Il testo originario era così formulato: «3. Al Consigliere regionale, per attività connesse al mandato, ma non coperte da indennità di missione, espletate nel territorio nazionale o presso le istituzioni dell'Unione europea, viene corrisposto, a titolo di concorso spese, un rimborso massimo annuo pari all'equivalente di undici viaggi aerei andata e ritorno Bari-Roma, calcolato sulla base delle tariffe applicate dalla Compagnia di bandiera, e sulla scorta di una documentata finalità istituzionale dei viaggi stessi. Ai fini della documentazione delle spese sostenute sono considerati validi i recapiti di viaggio anche diversi dal biglietto aereo.».

  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera h), L.R. 27 giugno 2003, n. 8.

Art. 7

Variazioni.

[1. Al variare delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, con la medesima decorrenza variano proporzionalmente l'indennità di cui all'art. 2 e il rimborso spese di cui all'art. 3.

2. Il rimborso spese di cui all'art. 6, comma 2, varia proporzionalmente al variare degli importi delle indennità di cui all'art. 2] . (17)


(17)  Articolo abrogato dall'art. 61, comma 1, lettera a), L.R. 7 marzo 2003, n. 4.


 

Art. 8

Termini di decorrenza.

[1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a far tempo dalla legislatura in corso] (18).


(18)  Articolo abrogato dall'art. 61, comma 1, lettera a), L.R. 7 marzo 2003, n. 4.


Art. 9

Abrogazioni.

[1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) L.R. 25 febbraio 1972, n. 4;

b) L.R. 14 novembre 1972, n. 14;

c) L.R. 12 agosto 1977, n. 21 - articoli 1, 2 e 3;

d) L.R. 12 agosto 1977, n. 22;

e) L.R. 21 luglio 1978, n. 33;

f) L.R. 27 ottobre 1981, n. 55;

g) L.R. 19 marzo 1984, n. 14 - art. 1;

h) L.R. 22 agosto 1984, n. 38;

i) L.R. 22 agosto 1984, n. 39;

j) L.R. 6 maggio 1986, n. 12;

k) L.R. 5 settembre 1994, n. 31] .


Art. 10

Integrazioni.

[ ...] (19).


(19)  Articolo abrogato dall'art. 61, comma 1, lettera a), L.R. 7 marzo 2003, n. 4 (aggiungeva due commi all'art. 3, L.R. 30 dicembre 1987, n. 34, indicata erroneamente nel B.U. con la data del 30 dicembre 1978).


Art. 11

Norma finanziaria.

[1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza e di cassa del Consiglio regionale al Cap. 1 - "Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi". ]

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .