(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n.
78), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[... (2). ]
(2) Sostituisce l'art. 2, L.R.
4 agosto 1973, n. 19.
Art. 2
[... (3) .]
(3) Sostituisce l'art. 5, L.R.
4 agosto 1973, n. 19.
Art. 3
[All'onere derivante
dall'applicazione della presente legge ammontante a L. 1.150.000.000 annui si
farà fronte, mediante istituzione di apposito capitolo da iscriversi nel
bilancio 1978, per le quote 1977-1978, e successive]
.
L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 78), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.