(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n.
68, L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[La Regione Puglia eroga un
contributo secondo le disposizioni di cui all'art. 2 e segg. per l'assistenza
sanitaria farmaceutica sempre che non godano già di assistenza indiretta con
contribuzione a carico dello Stato, dal primo giorno del mese successivo
all'entrata in vigore della presente legge, ai:
a) coltivatori diretti in attività, coadiutori, titolari di
pensione e rispettivi familiari iscritti negli elenchi degli assistiti della
Cassa mutua ai sensi della L. 22 novembre 1954, n. 1136; della L. 26
ottobre 1957, n. 1047 e della L. 29 maggio 1967, n. 369, purché
conviventi e a carico;
b) artigiani in attività, coadiutori, titolari di pensione e
rispettivi familiari assistiti a norma della L. 29 dicembre 1956, n. 1533
e della L. 27 febbraio 1963, n. 260, purché conviventi e a carico;
c) commercianti in attività, coadiutori, titolari di pensione e
rispettivi familiari iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa mutua ai
sensi della L. 27 novembre 1960, n. 1397 della l. 22 luglio 1966, n.
613 e della L. 25 novembre 1971, n. 1088, purché conviventi e a
carico;
d) mutilati e invalidi di guerra disoccupati dalla 2ª alla 8ª
categoria e rispettivi familiari, conviventi e a carico, vedove, orfani di
guerra, minori e inabili non aventi titolo all'assistenza a norma della legge
20 ottobre 1971, n. 944.
Art. 2
A partire dal 1° giugno 1977 il contributo erogato sul costo
effettivo dell'assistenza farmaceutica viene corrisposto alle rispettive casse
mutue comunali per il tramite delle casse mutue provinciali per le categorie di
cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 ed alle direzioni provinciali dell'O.N.I.G.
della Regione per le categorie di cui alla lettera d) dell'art. 1, nella
seguente misura:
con l'assunzione di oneri di spesa del 100% sulle somme
eccedenti la fascia esente di L. 300 per ogni prodotto che rimane a carico
dell'assistito (2).
(3)
All'onere residuo e a copertura totale della spesa
provvederanno le Casse mutue ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 475.
Per le categorie di cui alla lettera d) dell'art. 1, ferma
restando la fascia esente di L. 300, a carico dell'assistito l'onere è a totale
carico della Regione.
Sono ammesse a contributo solo le spese per medicinali
acquistati su prescrizione medica nominativa in data non anteriore alla entrata
in vigore della legge.
(2) La quota fissa di cui al presente comma è sostituita
dalla quota variabile di cui all'art. 2, legge 5 agosto 1978, n. 484 da
corrispondersi nelle stesse misure e con le stesse modalità ivi previste, come
disposto dal primo comma dell'art. 2, L.R.
1° marzo 1979, n. 11.
(3) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
1, L.R.
9 gennaio 1978, n. 6.
Art. 3
Il contributo di cui al precedente articolo viene corrisposto
dalla Regione agli enti erogatori in rate semestrali, posticipate.
Detti enti renderanno conto alla fine di ogni semestre delle
erogazioni effettuate, trasmettendo alla Regione ogni documentazione necessaria
relativa alle stesse.
La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle Casse
mutue interessate anticipazioni complessivamente non superiori al 90% del
contributo, presumibile, sulla scorta dei bilanci precedenti.
Per il primo semestre di applicazione della presente legge
saranno corrisposte alle Casse mutue, entro sessanta giorni dalla sua entrata in
vigore, anticipazioni di importo non superiore, complessivamente, al 40% del
contributo annuo dovuto.
Art. 4
Il contributo della Regione viene corrisposto fino a quando la
spesa per l'assistenza farmaceutica agli aventi diritto di cui all'art. 1 sarà
assunta totalmente dallo Stato direttamente o nel quadro del Servizio sanitario
razionale.
Art. 5
La Giunta regionale, ai fini dell'erogazione assistenziale, di
cui alla presente legge promuove convenzioni con gli enti erogatori, avvalendosi
di apposita commissione tecnica per la determinazione dell'oggetto e dei criteri
relativi.
Art. 6
Le convenzioni di cui all'art. 5 regoleranno le modalità di
erogazione dell'assistenza in armonia con i principi legislativi statali che
presiedono alla regolamentazione assistenziale degli enti erogatori.
Art. 7
Alla copertura finanziaria l'ente erogatore provvederà con il
contributo della Regione, di cui all'art. 1 della presente legge. (4)
(4) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
2, L.R.
9 gennaio 1978, n. 6.
Art. 8
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per
l'anno finanziario 1973 si provvede mediante prelevamento di L. 2.000.000.000
dal cap. 230 del bilancio 73 «Fondi a disposizione per far fronte ad oneri
derivanti da leggi regionali» e contemporanea iscrizione di pari importo al cap.
149-bis «Spese per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti,
commercianti, artigiani, mutilati, invalidi ed orfani di guerra» che con la
presente legge si istituisce.
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello
Statuto].
L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 68, L.R.
13 agosto 1998, n. 28.