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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1977
Numero
2
Data
25/01/1977
Abrogato
 
Materia
Economato - Contratti - Appalti
Titolo
Disciplina dei servizi del settore provveditorato - economato - contratti ed appalti.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 4 del 28 gennaio 1977.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  Ai sensi dell'art. 40, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1 il Servizio cassa centrale, le Sezioni di economia e cassa e gli Uffici provinciali di economato e cassa, istituti con la presente legge sono strutture funzionalmente dipendenti dal Settore provveditorato, economato, contratti e appalti.

 

Art. 1
Settore provveditorato-economato-contratti e appalti.

1. I servizi del Settore provveditorato-economato-contratti ed appalti sono disciplinati dalle norme della presente legge.

 

Art. 2
Attribuzioni.

1. L'Ufficio provveditorato-economato provvede:

a) all'ordinazione diretta delle urgenti forniture necessarie per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione regionale, nei limiti e con le modalità indicate nella presente legge;

b) alla gestione delle spese d'ufficio, comprese quelle postali, telegrafiche e telefoniche, per la stampa, pubblicazione e riproduzione di atti, documenti, registri e simili;

c) alla commissione ed all'acquisto di libri ed all'abbonamento a riviste e periodici;

d) alla gestione della Cassa economale e dei magazzini;

e) alla gestione degli automezzi, in conformità dell'apposito regolamento;

f) alla gestione delle spese per riscaldamento, per utenza di luce, forza motrice, acqua e gas, nonché delle spese condominiali;

g) alla fornitura, custodia e distribuzione degli stampati, degli oggetti di cancelleria e di materiale vario;

h) all'accensione con idoneo Istituto ed al pagamento dei premi annuali afferenti polizze di assicurazione contro i rischi relativi ai beni mobili ed immobili nonché contro i rischi eventualmente connessi con l'espletamento di particolari servizi;

i) alla fornitura, al personale avente diritto, delle divise con spesa a carico del bilancio regionale, in conformità dell'apposito regolamento;

l) alla fornitura, manutenzione e conservazione di mobili e attrezzature per ufficio;

m) alla piccola manutenzione e conservazione dei locali adibiti a sede degli uffici dell'Amministrazione regionale;

n) alla sovrintendenza ai servizi di pulizia e di custodia dei locali;

o) all'alienazione dei beni mobili, macchine ed attrezzature varie costituenti l'arredamento degli uffici regionali, comunicando le variazioni al Settore finanze-demanio e patrimonio;

p) alla gestione degli impianti e dei servizi telefonici;

q) al pagamento di imposte, tasse e spese di registrazioni di atti;

r) al pagamento di indennità di missione e al rimborso di spese di viaggio;

s) al pagamento a favore di componenti di Commissioni, Comitati o Organismi regionali di gettoni di presenza previsti da disposizioni di legge o da deliberazioni esecutive;

t) agli adempimenti per la pubblicazione di bandi di gara e avvisi informativi al pubblico relativi a materia di competenza regionale e conseguenti pagamenti.

u) al pagamento delle spese di giudizio nonché di quelle necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente liquidate dalla Autorità giudiziaria.

2. L'Ufficio provveditorato-economato attende, inoltre, ad ogni altro compito che gli venga affidato dalla Giunta regionale nei limiti e nei modi previsti dalla presente legge (2).

(2)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 2 aprile 1990, n. 9, a sua volta modificato dal primo comma dell'art. 47, L.R. 3 giugno 1996, n. 6, che ha aggiunto la lettera u) al primo comma.

 

Art. 3
Richiesta di fabbisogno.

1. Qualsiasi fornitura, somministrazione o prestazione agli uffici dell'Amministrazione regionale deve essere richiesta all'assessore competente.

2. La richiesta, motivata, deve essere sottoscritta, per gli Uffici centrali, dal Coordinatore del Settore e, per gli Uffici periferici, dal Coordinatore o Responsabile dell'Ufficio (3).

(3)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R. 2 aprile 1990, n. 9.

 

Art. 4
Esame ed evasione della richiesta.

1. L'Assessore competente può chiedere chiarimenti per la valutazione della elettiva ed attuale necessità della richiesta e può disporne il rinvio, motivandolo.

2. In tale ipotesi, i chiarimenti devono essere vistati dall'Assessore al ramo.

3. In tutti gli altri casi la richiesta va evasa, da parte dell'assessorato competente, nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo una scala di bisogni e di priorità della spesa.

4. All'ordinazione delle spese provvede l'Assessorato all'economato con ordinativi:

[a) a firma del Coordinatore dell'Ufficio fino a L. 4.000.000] (4).

[b) a firma del Coordinatore del Settore fino a L. 5.000.000] (5).

c) a firma dell'Assessore fino a L. 10.000.000 (6).

5. Al pagamento delle fatture di cui ai precedenti punti a) e b) provvede il Cassiere centrale ai sensi del successivo art. 13 (7).

6. Le fatture di cui al precedente punto c) sono liquidate con atto della Giunta regionale (8).

7. ... (9)....

8. L'impegno della spesa relativa ai singoli ordinativi di cui ai precedenti punti b) e c) è disciplinato dalla L.R. 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per le spese eccedenti i limiti predetti si provvede con le modalità di cui al successivo art. 25 (10).

(4)  Lettera prima modificata dal primo comma, lettera a), dell'art. 1, L.R. 5 giugno 1997, n. 16 e, successivamente, abrogata dal primo comma dell'art. 2, L.R. 4 maggio 1999, n. 17.

(5)  Lettera prima modificata dal primo comma, lettera a), dell'art. 1, L.R. 5 giugno 1997, n. 16 e, successivamente, abrogata dal primo comma dell'art. 2, L.R. 4 maggio 1999, n. 17.

(6)  Lettera così modificata dal primo comma, lettera a), dell'art. 38, L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

(7)  Comma così sostituito dal secondo comma, lettera c), dell'art. 38, L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

(8)  Comma così sostituito dal secondo comma, lettera d), dell'art. 38, L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

(9)  Comma abrogato dal secondo comma, lettera e), dell'art. 38, L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

(10)  Articolo, già modificato dal primo comma dell'art. 2, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11 e, così sostituito dal primo comma dell'art. 3, L.R. 2 aprile 1990, n. 9.

 

Art. 5
Dotazione di magazzino.

1. Per il materiale di uso generale e ricorrente, l'Ufficio provveditorato-economato provvede, presso gli Uffici dell'Amministrazione regionale, alla costituzione di congrue dotazioni di magazzino, per le ordinarie necessità.

2. A tal fine, esso predispone annualmente, sulla base dei consumi dei precedenti esercizi, un elenco del materiale necessario da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale che indicherà anche le modalità di acquisto.

3. Le forniture per i vari Uffici devono effettuarsi possibilmente per tipi uniformi.

 

Art. 6
Controlli e collaudi delle forniture.

1. A fornitura avvenuta, l'Ufficio provveditorato-economato accerta direttamente o per mezzo dell'Ufficio destinatario la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali forniti con quelli ordinati e la loro regolare consegna, provvedendo a contestare tempestivamente ogni irregolarità o difetto riscontrato.

2. Per le forniture di particolare importanza e/o di speciale carattere tecnico-merceologico e ove sia richiesta da particolare necessità, l'Assessore al ramo può affidare il collaudo , nei limiti di spesa e con le procedure previste dalla presente legge, agli Istituti universitari ovvero ai Laboratori chimici provinciali o ancora, ove ciò non sia possibile, ai liberi professionisti (11).

(11)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 3, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11.

 

Art. 7
Esame e controllo delle fatture.

1. Le ditte fornitrici devono trasmettere le fatture all'Ufficio provveditorato-economato, facendo riferimento alla relativa ordinazione.

2. Per ogni fattura ricevuta, il predetto ufficio provvede ai seguenti adempimenti:

- controlla se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;

- accerta se siano stati applicati i prezzi convenuti;

- verifica la regolarità dei conteggi e l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia.

3. L'Ufficio propone la liquidazione delle fatture dopo aver regolato con le ditte fornitrici ogni eventuale contestazione.

 

Art. 8
Oggetti fragili e di facile consumo.

1. A cura dell'Ufficio provveditorato-economato, gli oggetti fragili e di facile consumo, devono essere annotati su appositi registri di carico e scarico, distintamente per tipo di materiale.

 

Art. 9
Stampati.

1. È istituito il «Catalogo generale degli stampati» in uso presso gli Uffici della Amministrazione regionale. L'impianto e l'aggiornamento del catalogo sono curati dall'Ufficio provveditorato-economato.

2. Nel caso in cui occorra procedere alla istituzione di nuovi stampati, o alla modifica di quelli esistenti, oppure in caso di cessazione d'uso di alcuni di essi, l'Ufficio interessato deve darne notizia, avanzando le opportune proposte, all'Assessore competente il quale adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

 

Art. 10
Schedario e catalogo di magazzino.

1. Per gli oggetti costituenti le dotazioni di competenza dell'Ufficio provveditorato-economato deve essere tenuto, a cura dell'Ufficio stesso, un apposito schedario nel quale devono essere annotati per singole voci e in ordine cronologico:

- il carico iniziale di magazzino;

- le successive immissioni di materiale;

- i prelevamenti;

- le rimanenze risultanti di ciascuna operazione.

2. Alla fine di ogni anno si esegue l'inventario delle rimanenze.

 

Art. 11
Tenuta dei magazzini e verifiche.

1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, affida a personale del livello non inferiore al 5° la responsabilità della conservazione e distribuzione degli oggetti esistenti nei magazzini istituiti presso gli Uffici dell'Amministrazione regionale.

2. La sorveglianza nei magazzini spetta al Coordinatore dell'Ufficio provveditorato-economato.

3. Il magazziniere, al quale è affidata la tenuta dei prescritti registri, deve curare che in qualsiasi momento possano agevolmente eseguirsi le verifiche di magazzino.

4. Dovranno in ogni caso eseguirsi verifiche trimestrali.

5. La verifica di magazzino, alla quale dovrà presenziare il responsabile del magazzino, è effettuata dal Coordinatore del Settore e dal Coordinatore dell'Ufficio provveditorato-economato.

6. Di ogni verifica si redige verbale, in quattro esemplari, che viene sottoscritto dagli intervenuti che ne avranno copia.

7. La quarta copia sarà rimessa all'Assessore competente.

 

Art. 12
Servizio Cassa economale.

1. È istituito presso l'Ufficio provveditorato-economato il servizio Cassa per provvedere al pagamento delle spese, regolarmente ordinate, nei limiti e con le modalità della presente legge.

2. Il Servizio Cassa è affidato a funzionario appartenente al livello funzionale non inferiore al 6° che sarà nominato «Cassiere Centrale».

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, possono essere costituiti presso gli Uffici centrali e presso gli Uffici periferici, con sede in Bari, le «Sezioni Economato e Cassa». Sono preposti dipendenti responsabili di livello funzionale non inferiore al VI, i quali sono nominati «Economi-Cassieri» (12).

4. Per gli Uffici aventi sede negli stessi capoluoghi di Provincia, possono essere istituite altresì unità operative denominate «Sezioni Economato e Cassa provinciali della Regione Puglia» ed i cui responsabili assumono la qualifica di «Economi-Cassieri provinciali» (13).

5. Il conferimento dell'incarico di «Cassiere Centrale» e di «Economo-Cassiere», per una durata non superiore a cinque anni, avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. Ugualmente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, si provvede alla nomina di un «Cassiere centrale supplente», di un «Economo-Cassiere supplente» e di un «Economo-Cassiere provinciale supplente» che sostituiranno i titolari in caso di loro assenza o impedimento (14).

7. La nomina sia dei titolari che dei supplenti avverrà su proposta dell'Assessore al ramo (15).

8. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, a giudizio dell'Assessore competente.

(12)  Gli attuali terzo e quarto comma sostituiscono l'originario terzo comma per effetto del primo comma dell'art. 4, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11.

(13)  Gli attuali terzo e quarto comma sostituiscono l'originario terzo comma per effetto del primo comma dell'art. 4, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11.

(14)  Comma aggiunto dal secondo comma dell'art. 4, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11.

(15)  Comma aggiunto dal secondo comma dell'art. 4, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11.

 

Art. 12-bis

1. Le Sezioni Economato e Cassa dipendono funzionalmente dal Settore provveditorato economato contratti e appalti.

2. Ai Servizi Economato e Cassa provinciali l'Assessorato può affidare di volta in volta funzioni istruttorie di pratiche in materia di competenza degli Uffici del Settore (16).

(16)  Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 5, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11.

 

Art. 12-ter

1. I Servizi economato cassa e magazzini istituiti in ogni capoluogo di provincia in esecuzione della legge n. 2/1977 e gli Autoparchi provinciali previsti dal Regolamento regionale n. 1/1978 costituiscono unità operativa, a livello provinciale, dell'Ufficio Provveditorato Economato (17).

2. La responsabilità dell'unità operativa è affidata all'Economo Cassiere provinciale.

3. Il responsabile del Centro educativo Climatico di Gallipoli (ex Colonia G.I.) ed il responsabile della delegazione romana della Regione Puglia esercitano, per le rispettive strutture, le stesse funzioni degli Economi Cassieri provinciali (18).

(17)  Le parole «della legge n. 2/1977» di cui al presente comma devono intendersi «della presente legge».

(18)  Articolo aggiunto dal primo comma dell'art.11, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11

 

Art. 13
Fondo cassa per il Cassiere centrale. (19)  

1. All’inizio di ogni trimestre, con deliberazione di Giunta regionale che ne determina anche l’importo, è assegnato, mediante mandati emessi su appositi capitoli di bilancio, un fondo di anticipazione direttamente al Cassiere centrale per provvedere al pagamento delle spese ordinate ai sensi dell’articolo 4, lettere a) e b) e relative alle forniture di beni e servizi di cui all’articolo 2.

2. Il Cassiere centrale effettua i pagamenti, previa autorizzazione su appositi mandati a firma del dirigente competente, per le spese ordinate ai sensi della lettera b), comma 4, dell’articolo 4, sino al limite massimo di euro 5 mila.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 2, previa dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di regolarità della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento o fruizione del servizio per motivi d’ufficio e nell’esclusivo interesse dell’amministrazione regionale, sono pagate dal Cassiere centrale, senza limiti di ammontare, le spese per acquisti o pagamenti una tantum di qualsiasi natura o che comunque si esauriscano nel corso del singolo esercizio finanziario. Sono incluse le spese per acquisti di beni effettuati tramite centrali di acquisto, quando il periodo di esecuzione sia limitato al singolo esercizio finanziario. Sono altresì corrisposti dal Cassiere centrale i rimborsi di missione.

4. L’acquisto e il relativo pagamento di quadri sino al valore massimo di euro 516,46 è effettuato con provvedimento dell’Assessore previo visto di congruità di una Commissione composta da tre funzionari in rappresentanze rispettivamente designati dal Presidente della Giunta regionale, dall’Assessore alla cultura e dall’Assessore al provveditorato economato.

5. I rendiconti, corredati dei documenti giustificativi e muniti del visto di riscontro contabile, devono essere resi a scadenza trimestrale o ad esaurimento dell’anticipazione e sottoposti all’esame di approvazione della Giunta regionale.

6. L’approvazione del rendiconto da parte della Giunta regionale costituisce, nelle more della esecutività del relativo provvedimento ai sensi di legge, provvisorio discarico della somma anticipata al Cassiere centrale.

7. Il provvisorio discarico delle somme anticipate diviene definitivo a esecutività del provvedimento di cui sopra.

(19) Il presente articolo, già sostituito dal primo comma dell'art. 6, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11, poi dal primo comma dell'art. 4, L.R. 2 aprile 1990, n. 4 , successivamente  modificato dalla L.R. 5 giugno 1997, n. 16, L.R. 16 aprile 2007, n. 10, L.R. 22 dicembre 1997, n. 22., è stato nuovamente così sostituito dalla l.r. n. 35/2015, art. 18, comma 1.

 

Art. 14
Fondo cassa per gli Economi-Cassieri.

1. Il Cassiere centrale, sulla base delle richieste per un trimestre pervenute dagli Uffici centrali e periferici della Giunta, emette, su autorizzazione del Coordinatore dell'Ufficio provveditorato economato, i mandati di anticipazione sul proprio fondo in favore degli Economi-Cassieri e degli Economi-Cassieri provinciali per provvedere al pagamento delle stesse spese di cui al precedente art. 13 ordinate come più avanti specificato (21).

2. I dirigenti di settore degli uffici centrali possono provvedere, tramite i rispettivi Servizi economato e cassa, allorché sia stata fatta richiesta di anticipazione di fondi, all'ordinazione diretta di spesa nel limite massimo di euro 1.500,00 (22).

3. L'Economo-cassiere provvede al pagamento previa emissione di mandato a propria firma per le spese ordinate ai sensi del precedente comma e a firma del Coordinatore del Settore, senza vincoli, limitativi, per le stesse spese di cui al precedente art. 13, lettere da a) ad h).

4. Per le esigenze di forniture e prestazioni di servizio degli uffici regionali periferici, i rispettivi Coordinatori e responsabili possono farne specifica richiesta direttamente alle rispettive Sezioni economato e Cassa provinciali.

5. L'Economo-cassiere provinciale e gli Economi-cassieri della sede della Delegazione romana e delle sedi estere possono ordinare le spese sino al limite massimo di euro 2.500,00 (23).

6. L'Economo-cassiere provinciale, inoltre, esegue il pagamento, senza vincoli limitativi, di quelle spese di cui al precedente art. 13, lettere da a) ad h).

7. Le ordinazioni di cui al secondo e quarto comma del presente articolo e le relative fatture devono essere corredate da dichiarazione di congruità dei prezzi da parte degli Economi-Cassieri competenti.

8. I mandati di pagamento delle spese di cui al terzo e sesto comma del precedente articolo devono essere corredati da dichiarazione di regolarità della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento o fruizione del servizio per motivi di ufficio e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale.

9. Le indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio in favore degli aventi diritto sono pagati dagli Economi-Cassieri e dagli Economi-Cassieri provinciali entro il limite massimo di L. 3.000.000 (24).

10. I pagamenti effettuati dagli Economi-Cassieri e dagli Economi-Cassieri provinciali sono vistati per la regolarità contabile dal Coordinatore del Settore o dal Coordinatore dell'Ufficio provveditorato-economato, se delegato (25).

11. I rendiconti degli Economi Cassieri e degli Economi-Cassieri provinciali devono essere prodotti dall'Ufficio Provveditorato Economato, a scadenza trimestrale, ancorché l'anticipazione non sia esaurita in tempo più breve.

12. Il Cassiere centrale comprenderà nel proprio rendiconto, da presentare alla Giunta regionale per l'approvazione, ai sensi del precedente art. 13, anche i rendiconti degli Economi Cassieri e degli Economi-Cassieri provinciali (26).

(19)  Comma così modificato dal secondo comma, lettera l), dell'art. 38, L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

(20)  Il presente comma, già modificato dal primo comma, lettera d), dell'art. 38, L.R. 5 giugno 1997, n. 16, è stato poi così sostituito dall'art. 41, comma 1, lettera b), L.R. 16 aprile 2007, n. 10. Il testo precedente era così formulato: «2. I Coordinatori di Settore degli Uffici centrali possono provvedere, tramite i rispettivi Servizi Economato e Cassa, allorché sia stata fatta richiesta di anticipazione di fondi, all'ordinazione diretta di spesa nel limite massimo di lire 1 milione.».

(21)  Il presente comma, già modificato dal primo comma, lettera e), dell'art. 38, L.R. 5 giugno 1997, n. 16, è stato poi così sostituito dall'art. 41, comma 1, lettera c), L.R. 16 aprile 2007, n. 10. Il testo precedente era così formulato: «5. L'Economo-Cassiere provinciale ordina le spese sino al limite massimo di L. 3.000.000 e ne esegue il pagamento previa emissione di mandati a propria firma.».

(22)  Comma così modificato dal primo comma, lettera f), dell'art. 38, L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

(23)  Comma così modificato dal secondo comma, lettera m), dell'art. 38, L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

(24)  Il presente articolo, già sostituito dal primo comma dell'art. 7, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11, è stato poi nuovamente così sostituito dal primo comma dell'art. 5, L.R. 2 aprile 1990, n. 9 e successivamente così modificato come indicato nelle note che precedono.

 

Art. 15
Cauzione gratuita del servizio.

1. Il Cassiere centrale e gli Economi-Cassieri sono esonerati dal presentare cauzione, ai sensi dell'art. 73 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240.

2. ... (25)....

(25)  Comma soppresso dal primo comma dell'art. 6, L.R. 2 aprile 1990, n. 9.

 

Art. 16
Pagamenti.

1. I pagamenti in favore dei creditori con il fondo cassa economale vengono effettuati attraverso mandati da emettersi con le modalità e prescrizioni indicate nei precedenti artt. 13 e 14 (26).

I mandati devono indicare (27):

a) il capitolo di bilancio sul quale viene imputata la spesa con la relativa disponibilità;

b) la persona del creditore o di colui che è autorizzato a riscuotere e a dare quietanza, nel caso di società, e, se trattasi di mandato collettivo indivisibile, la persona autorizzata a riscuotere per tutti ed a quietanzare;

c) la causale del pagamento;

d) l'importo in cifre ed in lettere;

e) la data di pagamento;

f) la quietanza.

(26)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 7, L.R. 2 aprile 1990, n. 9..

(27)  Comma così modificato dal secondo comma dell'art. 7, L.R. 2 aprile 1990, n. 9..

 

Art. 17
Scritture.

1. Il Cassiere centrale e gli Economi-Cassieri devono tenere apposito giornale, nel quale registrare in rigoroso ordine cronologico, le anticipazioni, i pagamenti eseguiti ed i rimborsi ottenuti. Tali operazioni vanno annotate, inoltre, su apposito partitario distintamente per oggetto e stanziamento.

2. In base alle suddette registrazioni e previo riscontro delle giacenze, il Cassiere centrale redige mensilmente un foglio di cassa, dal quale deve risultare la concordanza delle rimanenze effettive con quelle contabili.

3. Il giornale ed il partitario debbono essere vidimati dal Coordinatore del Settore provveditorato-economato contratti appalti, foglio per foglio, con l'attestazione finale, ad opera dello stesso Coordinatore del numero dei fogli vidimati (28).

 

(28)  Comma, già modificato dal primo comma dell'art. 8, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11 e, ora, nuovamente così modificato dal secondo comma, lettera nm), dell'art. 38, L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

 

Art. 18
Responsabilità del Cassiere Centrale e degli Economi-Cassieri.

1. Il Cassiere-centrale e gli Economi-Cassieri sono personalmente responsabili delle somme ricevute in anticipazione sino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico. Essi devono custodire in casseforti i valori di qualsiasi natura, evitando, sotto la propria responsabilità, di tenere giacenti in esse somme diverse da quelle autorizzate, le quali devono comunque essere assicurate contro il furto e l'incendio (29).

2. Il Cassiere centrale e gli Economi Cassieri rispondono, inoltre, delle irregolarità dei pagamenti, della validità dei biglietti di banca e monete introitate, della identificabilità dei creditori e dei presentatori dei titoli e dei valori accolti, nonché della mancata conversione in numerario, di assegni, vaglia e simili in tempo utile. Fermo restando la responsabilità amministrativa e contabile, essi sono soggetti agli obblighi stabiliti dalle leggi civili a carico dei depositari.

3. Il Cassiere centrale, gli Economi-Cassieri provinciali e gli Economi Cassieri, nonché i sostituti, devono essere assicurati, con spesa a carico del bilancio regionale, contro i rischi derivanti da furto, incendio e rapina di titoli ed altri valori contabili contenuti nelle casseforti nonché a titolo personale quali portavalori, sino ad un valore massimo che verrà determinato dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo (30).

4. Può essere assicurato con apposito provvedimento della Giunta regionale anche un dipendente per ogni Servizio Economato e Cassa addetto a servizi comportanti trasporto di valori.

5. I fondi assegnati al Cassiere centrale ed a ciascun Economo-Cassiere devono essere depositati su apposito libretto a risparmio ordinario intestato a «Fondo provveditorato economato - Servizio economato e cassa» e/o su apposito conto corrente bancario intestato a «Fondo provveditorato economato - Servizio economato e cassa», con firma di prelievo del singolo Cassiere, aperto presso l'Istituto bancario Tesorerie o filiale nei capoluoghi di Provincia, alle stesse condizioni di cui alla convenzione di Tesoreria (31).

6. Gli interessi maturati, come da convenzione, devono essere versati a chiusura dell'anno solare nel bilancio regionale a cura dei responsabili dei vari Servizi eonomato e Cassa.

(29)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 9, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11.

(30)  Gli attuali terzo, quarto, quinto e sesto comma così sostituiscono l'originario terzo comma (a sua volta aggiunto dal secondo comma dell'art. 9, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11) per effetto del primo comma dell'art. 8, L.R. 2 aprile 1990, n. 9.

(31)  Comma così modificato dal secondo comma, lettera o), dell'art. 38, L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

 

Art. 19
Verifiche di cassa.

1. Il Cassiere centrale dovrà predisporre alla fine di ogni bimestre la situazione di cassa che sarà verificata ed il relativo verbale sottoscritto dai Coordinatori dei Settori ragioneria e povveditorato eonomato (32).

2. Questi ultimi possono congiuntamente in qualsiasi momento effettuare verifiche improvvise alla Cassa centrale (33).

3. Nel caso, per un qualunque motivo, di assenza dall'Ufficio del suo titolare, è disposto un verbale di consistenza, alla presenza del subentrante e del Coordinatore di Settore, nonché del Cassiere centrale.

4. La verifica, oltre che al denaro, deve estendersi a tutti i valori di altra specie di cui i cassieri siano consegnatari.

5. ... (34)...

6. Alle verifiche alla Cassa degli Economi-Cassieri intervengono il Cassiere Centrale che le esegue, il Coordinatore del Settore o un suo delegato (35).

7. Di ogni verifica è redatto processo verbale in tanti esemplari quanti sono gli intervenuti che ne ricevono copia; altra copia va comunque trasmessa alla Ragioneria regionale ed alla Segreteria della Presidenza della Giunta regionale.

(32)  Gli attuali primo e secondo comma sostituiscono l'originario primo comma per effetto del primo comma dell'art. 10, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11.

(33)  Gli attuali primo e secondo comma sostituiscono l'originario primo comma per effetto del primo comma dell'art. 10, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11.

(343)  Comma soppresso dal secondo comma dell'art. 10, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11.

(35)  Comma così modificato dal terzo comma dell'art. 10, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11.

 

Art. 20
Degli Economi-Cassieri in particolare.

1. Salvo che non sarà diversamente disciplinato con la legge sui servizi del Settore finanze-demanio, e patrimonio, gli Economi-Cassieri sono incaricati anche delle funzioni di consegnatari dei beni in dotazione agli Uffici centrali e periferici della Giunta ai quali sono preposti, e per tale incarico dipenderanno funzionalmente dal Coordinatore dell'Ufficio demanio e patrimonio.

 

Art. 21
Mobili fuori uso.

1. Gli oggetti divenuti inutili ed inservibili ed il mobilio degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale, non più necessari, sono alienati a cura dell'Ufficio provveditorato-economato che deve redigere esauriente verbale di dichiarazione di fuori uso dei materiali da alienare.

2. La Giunta regionale può deliberare la cessione gratuita dei materiali dichiarati fuori uso ad organizzazioni assistenziali.

 

Art. 22
Attribuzioni.

1. L'Ufficio contratti-appalti provvede in materia di forniture, acquisti, alienazione, affitti, locazioni, o lavori riguardanti l'Amministrazione centrale e periferica della Regione con l'osservanza delle norme di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelle di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto applicabili o non derogate o modificate dalle disposizioni che verranno emanate con la legge sulla contabilità e sulla Amministrazione del Patrimonio regionale.

2. Restano salve le disposizioni della presente legge che, negli indicati limiti di spesa, attribuiscono all'Ufficio provveditorato-economato la competenza in materia di urgenti e minute forniture per gli uffici regionali.

 

Art. 23
Albo delle Ditte.

1. L'Ufficio contratti-appalti deve compilare e tenere costantemente aggiornato l'albo delle Ditte ritenute idonee, per capacità e serietà, a concorrere alle varie forniture ed ai lavori occorrenti per il funzionamento degli Uffici nei modi, nei tempi e con le garanzie necessarie.

2. L'albo è formato in base alle domande presentate dalle Ditte o per iniziativa dell'Amministrazione, ed approvato dalla Giunta (36), previo accertamento di idoneità effettuato dall'Assessore competente.

(36) Vedi, al riguardo, il Reg. 11 novembre 2008, n. 22.

 

Art. 24
Capitolato d'oneri.

1. Le forniture ed i lavori effettuati dall'Ufficio contratti-appalti sono eseguiti, di regola, in base ad apposito capitolato d'oneri contenente i seguenti elementi:

a) oggetto della fornitura o lavori;

b) caratteristiche tecnico-merceologiche;

c) ammontare presunto della spesa;

d) termini e luogo della consegna;

e) modalità di controllo e di collaudo;

f) penalità applicabili per ritardo nelle consegne e per qualsiasi altra inadempienza;

g) ogni altro obbligo posto a carico delle ditte fornitrici quali ad esempio quelli relativi agli oneri fiscali e contrattuali (imballo, trasporto, montaggio e simili).

Gli schemi del capitolati sia generali che speciali sono elaborati dall'Ufficio contratti-appalti, sentito, ove occorra, il parere degli Uffici tecnici regionali, ed approvati dalla Giunta regionale.

 

Art. 25


Modalità di appalto.

1. Fatta salva la disciplina prevista per le opere pubbliche o di pubblico interesse, dalla L.R. 12 agosto 1978, n. 37, l'appalto dei lavori, forniture e servizi viene effettuato mediante i seguenti sistemi (37):

a) trattativa privata;

b) licitazione privata;

c) appalto-concorso.

2. Si procede a trattativa privata, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, nei casi in cui la spesa non superi l'importo complessivo di L. 100.000.000 (38).

3. All'ordinazione delle spese provvede l'Assessore preposto ai contratti e appalti, generalmente previa gara ufficiosa richiedendo a non meno di dieci ditte iscritte o all'eventuale minor numero di ditte iscritte all'Albo regionale offerte che devono pervenire in busta chiusa e sigillata entro un termine non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito.

4. In mancanza di iscrizione all'Albo regionale da almeno sei mesi di ditte interessate all'invito, l'Assessore invita le ditte indicate dall'Ufficio contratti e appalti scelte in numero congruo tra quelle operanti nella Regione.

5. Le offerte sono esaminate dall'Assessore alla presenza di due testimoni e dall'Ufficiale rogante che redige apposito verbale.

6. Per le spese eccedenti il limite di cui al secondo comma spetta alla Giunta regionale di deliberare preventivamente sulla forma di appalto da esperire.

7. Presiede alla gara l'Assessore preposto al Settore provveditorato contratti e appalti o un suo delegato, assistito dall'Ufficiale rogante ed alla presenza di due testimoni (398).

(37)  La L.R. n. 37/1978 di cui al presente comma è stata abrogata e sostituita dalla L.R. 16 maggio 1985, n. 27.

(38)  Comma così modificato dal primo comma, lettera g), dell'art. 38, L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

(39)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 12, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11.

 

Art. 26


Ufficiale rogante.

1. L'incarico di Ufficiale rogante è affidato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, a funzionario non inferiore al VII livello in servizio all'Ufficio contratti appalti. Con lo stesso decreto viene nominato altro funzionario regionale, anch'egli di livello non inferiore al VII, che sostituisce l'Ufficiale rogante in caso di assenza o impedimento (40).

2. L'Ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti, per ogni effetto di legge, e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.

3. Egli deve custodire i contratti ed i verbali di definitiva aggiudicazione aventi forza di contratto in fascicoli per ordine cronologico e tenere il repertorio.

4. L'Ufficiale rogante deve curare, inoltre, la registrazione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti e ne è personalmente responsabile; a lui fanno carico le penalità di vario ordine previste in caso di mancata o tardiva registrazione.

(40)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 13, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11.

 

Art. 27


Stipulazione ed esecuzione dei contratti.

1. Il Coordinatore dell'Ufficio contratti appalti è personalmente impegnato perché si provveda alla tempestiva stipulazione dei contratti e alla loro esecuzione, nonché a segnalare all'Assessore in tempo utile le relative scadenze.

2. In particolare per quanto concerne i contratti di locazione, la decorrenza della locazione ha inizio dal giorno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di consegna dei locali.

3. Il contratto definitivo di locazione con allegato il verbale di consegna, se richiesto, ed i successivi atti aggiuntivi vanno ratificati dalla Giunta regionale con atto di mera rilevanza interna, in esecuzione di precedenti provvedimenti amministrativi (41).

(41)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 14, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11.

 

Art. 28
Approvazione dei verbali e dei contratti.

1. I verbali di aggiudicazione, aventi forza di contratti, mentre sono immediatamente eseguibili per l'aggiudicatario, lo saranno invece per l'Amministrazione regionale dopo la ratifica da parte della Giunta regionale.

2. Detta condizione dovrà essere espressamente indicata negli avvisi d'asta, lettere di invito, verbali di aggiudicazione e nei contratti.

3. I verbali di aggiudicazione aventi forza di contratto, i contratti, le convenzioni, e qualsiasi altro atto avente valore contrattuale, costituiscono titolo giuridico valido in base al quale il Settore ragioneria è tenuto a provvedere al pagamento di eventuali obbligazioni conseguenti ai rapporti contrattuali, anche nelle more dell'assolvimento dell'imposta di registro, purché iscritti a repertorio a cura dell'Ufficiale rogante, eccezion fatta nel caso in cui sia richiesta la ratifica da parte della Giunta regionale; in tal caso il pagamento avverrà ad esecutività del relativo provvedimento (42).

(42)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 15, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11.

 

Art. 29
Cauzioni provvisorie e spese contrattuali.

1. Spetta all'Ufficio contratti appalti la gestione delle cauzioni provvisorie e delle spese contrattuali a carico di terzi su direttive dell'Assessore.

2. Le cauzioni provvisorie vanno rimborsate alle ditte non aggiudicatarie su tempestiva disposizione dell'Ufficiale rogante.

I versamenti ed i pagamenti sul fondo delle spese contrattuali a carico di terzi sono eseguiti tramite il Cassiere centrale ad esclusiva richiesta dell'Ufficiale rogante. Questi avrà cura, eseguite le formalità ed ogni altro adempimento, di ordinare la chiusura del conto, inviando al depositante la distinta delle spese sostenute (43).

(43)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 16, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11.

 

Art. 30
Limite di applicazione.

1. La presente legge non si applica al Consiglio regionale e agli Uffici da esso dipendenti, che godono dell'autonomia contabile a norma dell'art. 38 dello Statuto e nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.