Ai sensi del terzo comma dell'art. 3, L.R.
19 marzo 1982, n. 13, l'applicazione della presente legge è limitata
alla data del 31 dicembre 1981. Successivamente la presente legge è stata
abrogata dall'allegato A, n. 109), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[A decorrere dal 1°
gennaio 1978, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, la Regione Puglia subentra allo Stato nella erogazione
delle quote delle sovvenzioni di servizio già accordate a favore delle società
Ferrovie del sud-est, Ferrotranviaria e Ferrovie del Gargano, per l'esercizio di
autoservizi di interesse regionale.
A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio
1978, e per l'esercizio dei medesimi autoservizi, le società di cui al comma
precedente beneficeranno, in analogia a quanto previsto per le ferrovie in
concessione, delle provvidenze di cui al penultimo comma dell'art. 1 della
legge 29 novembre 1971, n. 1080 e all'ultimo comma dell'art. 15 della
legge 8 giugno 1978, n. 297.
Per la revisione delle sovvenzioni di cui sopra
si provvederà con successiva legge regionale].
Art. 2
[All'onere derivante
dalla presente legge si provvederà mediante stanziamenti annuali che saranno
determinati con le relative leggi di bilancio.
All'onere previsto per il 1978 si provvede
mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1978.
Parte I - Entrata |
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Stanziamento di competenza |
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Stanziamento di cassa |
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Variazioni in aumento: |
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Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1976 (saldo) |
127.695.000 |
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Cap. 8. - Quota riveniente dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 616/1977 ex art. 8/281 (parte) |
2.871.304.400 |
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- |
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Parte II - Spesa |
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Variazione in diminuzione: |
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Cap. 350. - Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi
regionali in corso di adozione |
500.000.000 |
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500.000.000 |
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Cap. 347. - Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa
(articolo 43 legge contabilità regionale |
- |
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3.000.000.000 |
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500.000.000 |
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3.500.000.000 |
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Variazioni in aumento: |
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Cap. 272-bis c.n.i. - Sovvenzioni di esercizio in favore delle società
Ferrovie del sud-est, Ferrotranviaria e Ferrovia del |
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Gargano per l'esercizio di autolinee di interesse regionale |
3.500.000.000 |
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3.500.000.000 |
] |
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Art. 3
[Sugli stanziamenti
recati dalla presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del
1978, entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della
legge medesima ed in conformità alla legge regionale 30 maggio 1977, n.
17] .
[La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione].