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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1979
Numero
37
Data
29/06/1979
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico - artistico, edilizia monumentale, bibliotecaria, teatrale - Interventi straordinari ed urgenti.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 4 luglio 1979, n. 50 .
Allegati
Nessun allegato

 

 (*) Vedi nota

 

 

Art. 1

Fino all'approvazione della legge quadro di tutela prevista dall'art. 38 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Regione Puglia interviene per la conservazione, la valorizzazione, il restauro del patrimonio monumentale regionale, tutelato e vincolato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 che abbisogna di interventi straordinari ed urgenti.

 

Art. 2

Gli interventi saranno effettuati su segnalazione degli Enti locali e degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, secondo un piano di priorità predisposto dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

I contributi sono concessi ai comuni nei cui territori insistono i beni immobili secondo il piano di priorità di cui al primo comma.

 

Art. 3

Le domande per la concessione del contributi devono pervenire alla Regione Puglia - Assessorato alla Cultura, entro il 30 marzo di ogni anno e devono essere corredate dal progetto dei lavori di conservazione o restauro ai sensi dalle normativa statale vigente nella materia.

L'Assessorato richiederà parere alla competente Sovrintendenza, salva la norma di cui all'art. 124 della Costituzione.

 

Il contributo è pari alla spesa riconosciuta ammissibile ed è a fondo perduto.

Ferme restando le competenze degli organi dello Stato in ordine alle procedure ed esecuzioni degli interventi di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 l'erogazione dei contributi ai comuni è disciplinata dalle norme della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.

 

Art. 5

Gli immobili per i quali sono stati erogati contributi ai sensi della presente legge debbono essere aperti al pubblico godimento secondo la vigente normativa statale.

 

Art. 6
Disposizioni finanziarie.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in L. 1.207.000.000, si fa fronte con utilizzo di pari disponibilità riveniente al cap. 349 «Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per il 1978, sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 39 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 di contabilità, l'assegnazione dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di lire 1.207.000.000, trovano copertura in apposito stanziamento della competenza del bilancio 1979.

Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 39 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 dal bilancio 1979 dovrà risultare, con apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

Per gli oneri relativi agli anni successivi si farà fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17.

 

Le istanze vanno prodotte entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i fondi relativi all'anno 1978. Le altre istanze relative ai fondi da iscrivere nel bilancio 1979, vanno presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi le istanze vanno presentate entro il 30 aprile di ciascun anno.