Art. 1
Fino all'approvazione della legge quadro di
tutela prevista dall'art. 38 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la
Regione Puglia interviene per la conservazione, la valorizzazione, il restauro
del patrimonio monumentale regionale, tutelato e vincolato ai sensi della
legge 1° giugno 1939, n. 1089 che abbisogna di interventi straordinari ed
urgenti.
Art. 2
Gli interventi saranno effettuati su
segnalazione degli Enti locali e degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private,
secondo un piano di priorità predisposto dalla Giunta regionale sentita la
competente Commissione consiliare.
I contributi sono concessi ai comuni nei cui
territori insistono i beni immobili secondo il piano di priorità di cui al primo
comma.
Art. 3
Le domande per la concessione del contributi
devono pervenire alla Regione Puglia - Assessorato alla Cultura, entro il 30
marzo di ogni anno e devono essere corredate dal progetto dei lavori di
conservazione o restauro ai sensi dalle normativa statale vigente nella materia.
L'Assessorato richiederà parere alla competente
Sovrintendenza, salva la norma di cui all'art. 124 della Costituzione.
Il contributo è pari alla spesa riconosciuta
ammissibile ed è a fondo perduto.
Ferme restando le competenze degli organi dello
Stato in ordine alle procedure ed esecuzioni degli interventi di cui alla
legge 1° giugno 1939, n. 1089 l'erogazione dei contributi ai comuni è
disciplinata dalle norme della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.
Art. 5
Gli immobili per i quali sono stati erogati
contributi ai sensi della presente legge debbono essere aperti al pubblico
godimento secondo la vigente normativa statale.
Art. 6
Disposizioni finanziarie.
Alla copertura dell'onere derivante
dall'applicazione della presente legge, valutata in L. 1.207.000.000, si fa
fronte con utilizzo di pari disponibilità riveniente al cap. 349 «Fondo per il
finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di
adozione» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per il 1978,
sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 39
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 di contabilità, l'assegnazione dello
stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di lire 1.207.000.000,
trovano copertura in apposito stanziamento della competenza del bilancio 1979.
Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 39
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 dal bilancio 1979 dovrà risultare, con
apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi
globali dell'esercizio precedente.
Per gli oneri relativi agli anni successivi si
farà fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nei rispettivi bilanci
ai sensi dell'art. 19
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17.
Le istanze vanno prodotte entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge per i fondi relativi all'anno
1978. Le altre istanze relative ai fondi da iscrivere nel bilancio 1979, vanno
presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
per gli anni successivi le istanze vanno presentate entro il 30 aprile di
ciascun anno.