Art. 1
È abrogato l'art. 3 della legge
regionale 18 luglio 1974, n. 23.
Art. 2
A decorrere dal 1° ottobre 1978, al personale della Regione,
comandato in missione fuori del Comune di ordinaria sede di servizio, in
località distante almeno 10 chilometri, spetta l'indennità di trasferta nella
misura di seguito indicata per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede (ivi
compreso il tempo occorrente per il viaggio):
a) personale del VII, VI e V livello funzionale L. 19.100;
b) rimanente personale L. 14.000.
Per le ore residuali alle ore 24 o per missioni di durata
inferiore alle ore 24, l'indennità di trasferta spetta in ragione di un
ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. IV, sent. n. 1961 del
27-04-2005,
Commissione governativa di controllo
sugli atti della Regione Puglia c. Ludwig Teresa Angela
Art. 3
Le missioni sono preventivamente disposte dal responsabile
dell'Ufficio oppure dall'amministratore competente, qualora si tratti del
responsabile stesso, se si svolgono nell'ambito della Regione;
dall'amministratore competente, su proposta del responsabile dell'ufficio, se si
svolgono nel restante territorio della Repubblica; dalla Giunta regionale se si
svolgono all'estero.
Le missioni del personale in servizio presso gli uffici del
Consiglio regionale sono preventivamente disposte dal responsabile dell'ufficio,
oppure dal Presidente del Consiglio, qualora si tratti del responsabile stesso,
se si svolgono nell'ambito della Regione; dal Presidente del Consiglio, su
proposta del responsabile dell'ufficio, se si svolgono nel restante territorio
della Repubblica; dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio se si svolgono
all'estero.
In luogo dell'intero trattamento di missione al personale è
data facoltà di chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate, dell'albergo di seconda categoria per il personale dal I al V
livello e di prima categoria per il rimanente personale. In tal caso le misure
dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.
L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:
a) sia compiuta nella località di abituale dimora;
b) si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive
esigenze di servizio;
c) sia di durata inferiore alle quattro ore;
d) si protragga, con interruzioni inferiori a mesi due, per
oltre 240 giorni;
e) sia compiuta nell'ambito della circoscrizione o zona, come
normale servizio d'istituto dal personale di sorveglianza e/o di custodia.
L'Indennità di trasferta è ridotta di un terzo, della metà e di
due terzi qualora il dipendente in missione fruisca rispettivamente di alloggio,
vitto, alloggio e vitto gratuiti.
È consentito al dipendente comandato in missione chiedere una
anticipazione pari ai due terzi del presumibile importo delle indennità che gli
spettano ed all'intero delle spese di viaggio.
L'indennità di trasferta ai dipendenti comandati in missione
all'estero è disciplinata dalla legge
regionale 12 agosto 1977, n. 21 e successive modificazioni ed
integrazioni, ferma restando la facoltà di cui al precedente terzo comma.
Art. 4
Il dipendente inviato in missione in località distanti sino ad
ottanta chilometri dall'ordinaria sede di servizio deve rientrare giornalmente
in sede, ogni qualvolta tale rientro sia consentito da servizi di linea che
prevedono una durata del viaggio non superiore a novanta minuti, con il mezzo
più veloce.
Art. 5
Qualora particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora
risulti economicamente più conveniente l'uso del proprio mezzo di trasporto può
essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della
circoscrizione provinciale.
In tal caso la misura dell'indennità chilometrica è
ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel
tempo.
Al dipendente è rimborsata, inoltre, l'eventuale spesa
sostenuta per pedaggio autostradale.
L'uso del mezzo proprio di trasporto è autorizzato di volta in
volta dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio e da ciascun
Assessore, secondo la rispettiva competenza, oppure, su delega di questi ultimi,
dal responsabile del Settore e dell'Ufficio.
L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio viene rilasciata a
domanda previa acquisizione di dichiarazione sottoscritta dal dipendente di
esonero della Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo
per danni a terzi o a cose.
Art. 6
Al personale in missione compete il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per viaggi effettuati su mezzi pubblici di trasporto di
linea extraurbani, compresi quelli di collegamento fra gli aeroporti, porti,
stazioni ferroviarie, ecc. e la sede presso cui il dipendente è comandato in
missione.
Per i viaggi in ferrovia o su piroscafi compete il rimborso
della spesa effettivamente sostenuta (escluso l'eventuale supplemento per il
vitto):
per il biglietto, nei limiti del costo a tariffa d'uso, di
seconda classe per il personale dal I al III livello, di prima classe per il
rimanente personale;
per l'uso dei treni rapidi e di qualsiasi altra categoria
speciale;
per l'uso di un posto in vagone letto di prima classe per il
personale del VI e VII livello e di classe turistica per il personale dei
restanti livelli;
per l'uso di una cuccetta secondo la classe di diritto.
Il rimborso della spesa sostenuta spetta anche per i viaggi
effettuati con altri servizi pubblici di linea o in aereo.
In quest'ultimo caso, per la copertura del relativo rischio,
l'Amministrazione è tenuta a stipulare contratto di assicurazione sulla vita per
morte o invalidità permanente nel limite massimo ragguagliato allo stipendio
annuo lordo moltiplicato per il coefficiente di dieci.
In aggiunta al rimborso di cui ai precedenti commi è dovuta una
indennità supplementare pari al dieci per cento del costo del biglietto a
tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri
mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittima, ed al cinque per
cento del costo del biglietto stesso, se il viaggio è compiuto in aereo.
Per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di mezzi spetta
l'indennità di L. 150 a chilometro.
Qualora non sia esibita, per smarrimento la documentazione
relativa alle spese di viaggio, il rimborso delle spese è commisurato al costo
dei viaggi nella classe più economica dei mezzi pubblici di linea con esclusione
dell'aereo.
Art. 7
I rimborsi e le indennità di cui ai precedenti articoli
competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede anche se il
personale non acquista titolo alla indennità di missione.
Art. 8
Al dipendente con sede di servizio fuori del centro abitato,
non servita con regolari mezzi di linea, compete la indennità di cui all'art. 5
per l'uso del mezzo proprio nel tratto tra il posto di lavoro e il centro più
vicino.
Art. 9
A decorrere dal 1° gennaio 1979, le misure delle indennità di
trasferta e delle altre indennità e rimborsi previsti dalla presente legge,
esclusa quella di cui al secondo comma dell'art. 5, sono rideterminate
annualmente con decreto del Presidente della Regione, sulla base degli indici
rilevati per la maggiorazione della indennità integrativa speciale di cui agli
artt. 1 e 2 della legge 25 luglio 1959, n. 324 e successive modifiche ed
integrazioni.
L'aumento non può comunque eccedere il limite del dieci per
cento delle misure in atto nell'anno precedente né può essere superiore
all'incremento che annualmente il Ministero del Tesoro fisserà per i dipendenti
civili dello Stato.
Art. 10
Nei casi di trasferimento d'ufficio della sede di servizio
spetta una indennità di prima sistemazione di L. 170.000, ridotta di un terzo
nel caso di dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla
data di decorrenza del relativo provvedimento.
L'indennità di cui al comma precedente è maggiorata di un
importo corrispondente a tre mensilità della indennità integrativa speciale
vigente alla data di decorrenza del trasferimento.
Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, per se stesso e per ciascuna persona
della famiglia, per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto nei limiti di cui
all'art. 6, oltre le indennità supplementari di cui al quarto comma dello stesso
articolo.
Nel caso di trasferimento effettuato con mezzo proprio compete
l'indennità chilometrica di cui al secondo comma dell'art. 5, oltre una
indennità di L. 100 per ciascuna persona di famiglia.
Agli effetti dei precedenti commi si considerano come facenti
parte della famiglia, purché conviventi abitualmente con il dipendente ed a
carico di questi: figli legittimi, figliastri, figli legittimati e naturali
legalmente riconosciuti, figli adottivi ed affiliati, di età non superiore ai 25
anni, coniuge, genitori, affini in linea retta ascendente, fratelli minorenni e
sorelle nubili.
Spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per il
trasporto, comprensivo del carico e scarico, delle masserizie fino ad un massimo
di L. 16.000 per ogni quintale e fino ad un massimo di 40 quintali.
Art. 11
Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento
alla normativa di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 836, alla legge 26
luglio 1978, n. 417 e D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 12
Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente
legge si farà fronte come segue:
per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978, in lire
150.000.000 mediante imputazione al cap. 42 del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1979 - parte II spesa, approvato con legge
regionale 6 giugno 1979, n. 31;
per l'anno 1979, in L. 500.000.000, mediante imputazione al
precedente cap. 41 dello stesso bilancio di previsione per il 1979.
Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai
corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.