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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
23
Data
18/07/1974
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Modifica della legge regionale 25 marzo 1974: Ordinamento degli uffici, stato giuridico ed economico del personale della Regione Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 23 del 23 luglio 1974
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

 ARTICOLO    1

L' art. 78 della legge “ Ordinamento degli uffici, stato giuridico ed economico del personale della Regione Puglia” è sostituito dal seguente:

“ Ai dipendenti della Regione Puglia “ compete il trattamento economico iniziale indicato nell' allegata tabella B) che fa parte integrante della presente legge.

Gli stessi conseguono dopo due anni di servizio prestato senza demerito il trattamento economico indicato nell' allegata tabella B).

Il dipendente usufruisce:

a) di tre classi di stipendio ciascuna di importo pari al 12,50%, 10% e 10% dello stipendio iniziale conseguibile rispettivamente al V, IX e XV anno di servizio;

b) di aumenti periodici biennali non riassorbibili nelle classi successive di stipendio, di importo pari al 2,50%.  Il primo scatto viene riassorbito dal trattamento economico attribuito al 2° anno.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici di cui ai punti a) e b) sono calcolati sulla retribuzione di cui al 2° comma.

Il trattamento economico di cui al presente articolo assorbe qualsiasi altro compenso fatta eccezione per il compenso per lavoro straordinario e indennità di missione.

E' vietato ai dipendenti regionali di percepire altra indennità, gettoni o compensi di qualsiasi specie per concorsi e per prestazioni connesse alla loro carica nell' interesse della Amministrazione regionale o di altri Enti, Associazioni, Aziende e privati salvo che siano previsti da norme di legge riguardanti tutti i dipendenti.

L' importo delle indennità, gettoni o compensi di cui al comma precedente e' versato dall' Ente, Associazioni, Azienda e privato tenuto a corrisponderlo e dalla stessa Regione direttamente in conto entrate alla tesoreria regionale su apposito fondo da gestirsi da parte del Consiglio del personale.

Gli aumenti periodici biennali sono suscettibili di anticipazione rispetto al decorso normale periodo di tempo occorrente per la maturazione nei casi e con l' osservanza delle norme in vigore per i dipendenti statali.

 Su richiesta del dipendente che non abbia demeritato, l' Amministrazione regionale può corrispondere uno scatto biennale di stipendio anticipato, una sola volta nel corso del  rapporto di impiego .(1)

(1)  Sostituisce l'art. 78, L.R. 25 marzo 1974, n. 18.

 

ARTICOLO    2

 L' art. 79 della legge “ Ordinamento degli Uffici, stato giuridico ed economico del personale della Regione Puglia “  è sostituito dal seguente:

“ La misura oraria del compenso per lavoro straordinario previamente autorizzato è corrisposta sulla base del trattamento economico risultante dalla allegata tabella B e dal 2°  comma dell' art. 78 con i seguenti criteri di calcolo:

Stipendio + classi di stipendio   52 settimane x orario settimanale di lavoro   Il risultato viene aumentato del 25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno, nei giorni feriali e del 50% per le prestazioni di lavoro straordinario festivo e notturno.

Si intendono notturne le ore dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

Le prestazioni di lavoro straordinario non possono comunque superare 24 ore mensili per ciascun dipendente.

Per comprovate esigenze di servizio la Giunta regionale o l' ufficio di Presidenza per il personale del Consiglio, può autorizzare la maggiorazione del 100% di tale limite “.(2)

(2)  Sostituisce l'art. 79, L.R. 25 marzo 1974, n. 18.

 

ARTICOLO    3

[L’art. 80 della legge “Ordinamento degli uffici, stato giuridico ed economico del personale della Regione Puglia” è sostituito dal seguente:

“Al personale che effettua missioni fuori dell’ordinaria sede di servizio spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità  di trasferta nella seguente misura per ogni giorno di assenza dalla sede o per frazione di giorni eccedente le 8 ore:

7° livello     L.  8.000

6° livello        6.500

5° livello        5.500

4° livello        5.000

3° livello        4.700

2° livello        4.500

1° livello        4.000

   Nel caso di pernottamento fuori sede le suddette tariffe vengono maggiorate del 50%.

Ai coordinatori di settore e di ufficio che effettuano missioni fuori dell’ordinaria sede di servizio spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio una indennità di trasferta di L. 14.000 per ogni giorno di assenza dalla sede o per frazioni di giorno eccedenti le otto ore.

Le missioni che comunque superino le otto ore giornaliere vanno autorizzate dal Presidente della Giunta, dagli Assessori o dal Presidente del Consiglio per il personale assegnato al Consiglio stesso o da funzionari delegati nei limiti dei fondi a tal fine stanziati in bilancio.

 Alla liquidazione della indennità di missione e al relativo rimborso delle spese di viaggio sostenute provvede per il personale assegnato al consiglio il settore amministrazione e contabilità del Consiglio stesso.

  Il viaggio può essere effettuato anche con mezzo proprio, previa autorizzazione dell’organo politico- amministrativo del Presidente della Giunta, degli Assessori preposti ai vari rami, del Presidente del Consiglio per il personale assegnato al Consiglio stesso.

In questi casi il rimborso delle spese di viaggio viene effettuato sulla base di lire 43 per ogni Km percorso, considerando la via più breve”.](3)

(3)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 1, L.R. 17 luglio 1979, n. 42. Sostituiva l'art. 80, L.R. 25 marzo 1974, n. 18.

 

ARTICOLO    4

 L' art. 90 della legge “ Ordinamento degli uffici, stato giuridico ed economico del personale della Regione Puglia “ è sostituito dal seguente:

  “ Il personale che abbia svolto nella Regione mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di provenienza, per almeno sei mesi continuativi, può essere inquadrato, a domanda, nel livello retributivo e funzionale immediatamente superiore a quello che gli competerebbe in corrispondenza della qualifica di provenienza.

La relativa domanda corredata dall' attestazione del Presidente della Giunta o dell' Assessore nel cui settore il dipendente e' stato impiegato o del Presidente del Consiglio se trattasi di dipendente in servizio presso quegli Uffici, dovrà essere presentata entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della legge n. 18 del 25- 3- 1974 al Presidente della Giunta regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Giunta regionale, sentito il parere di una commissione mista composta dall' Assessore al Personale, che la presiede, da tre funzionari nominati dall' Amministrazione regionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative dispone l' inquadramento con proprio provvedimento che deve essere comunicato personalmente al dipendente”.(4)

(4)  Sostituisce l'art. 90, L.R. 25 marzo 1974, n. 18.

 

ARTICOLO    5

 L' art. 101 della legge regionale: “ Ordinamento degli Uffici, stato giuridico ed economico del personale della Regione Puglia “ è sostituito dal seguente:  

“ Agli oneri derivanti per fronteggiare il pagamento di competenze arretrate, ammontanti a L. 6.600.000.000, si fa fronte utilizzando, ai sensi della legge 27- 2- 1955, n. 64, le disponibilità di cui ai seguenti stanziamenti degli esercizi 1973 e retro:

  - Esercizio 1972 cap. 10 L. 803.000.000   - Esercizio 1972 cap. 10 bis L. 1.889.293.000   - Esercizio 1973 cap. 11 L. 1.876.217.767   - Esercizio 1973 cap. 12 L. 442.000.000   - Esercizio 1973 cap. 14 bis L. 1.589.489.233   L. 6.600.000.000 mediante riversamento all' istituendo apposito capitolo 38 bis dell' entrata del Bilancio di previsione dell' esercizio 1974 “ Riversamento di disponibilità conservate nei residui passivi 1973 e retro per fronteggiare oneri arretrati a favore del personale dipendente “ cui si contrappone, in contropartita, nell' Uscita del bilancio 1974 il cap. 12 bis, di nuova istituzione, “ Oneri a carico della Regione per il pagamento delle competenze arretrate a favore del personale per gli anni 1973 e retro, in applicazione della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 “.

La spesa ricorrente presumibile di lire 17.444.000.000;  compresi gli oneri riflessi, e derivante dall' applicazione della predetta legge per l' esercizio 1974, è iscritta ai capitoli dal 12 al 16 del Bilancio di previsione del 1974, ed è finanziata con parte del Fondo comune di cui all' art. 8 della Legge 281/ 1970.

  Per gli esercizi successivi si farà fronte con la iscrizione dei relativi oneri nella parte passiva dei rispettivi Bilanci finanziari .(5)

(5)  Sostituisce l'art. 101, L.R. 25 marzo 1974, n. 18.

 

           

            Data a Bari, addì 18 luglio 1974