Art. 1
Il termine per l'utilizzazione dei fondi di cui
all'art. 4 della legge
regionale 17 agosto 1977, n. 24 è prorogato all'esercizio 1979.
La Giunta regionale è autorizzata alla
liquidazione ed al pagamento delle spese comunque sostenute o da sostenersi nel
corrente esercizio dai comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo,
dall'amministrazione provinciale di Foggia e da altri enti, compreso l'ente
Regione, per le finalità di cui alla legge
regionale 17 agosto 1977, n. 24.
Art. 3
L'onere riveniente dall'applicazione della
presente legge trova copertura per L. 1.000.000.000 sul cap. 99 «Interventi
straordinari nei comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo inquinati da nube
tossica», legge
regionale 17 agosto 1977, n. 24, parte II, spesa, del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1979 approvato con legge regionale 6
giugno 1979, n. 31.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e
60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.