Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
1977
Numero
24
Data
17/08/1977
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Finanziamento interventi straordinari per i comuni di Manfredonia e Monte Sant' Angelo inquinati dalla nube tossica di arsenico.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglian. 61 del 22 agosto 1977
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 23), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[È istituito un fondo al fine di provvedere, nei comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo, colpiti da inquinamento di nube tossica di acido arsenioso, agli interventi necessari per la tutela sanitaria dei lavoratori, per il risanamento dell'ambiente ed il controllo sistematico, per due anni, dei terreni della vegetazione, del pulviscolo atmosferico, degli animali, delle acque freatiche, delle acque di mare e del pescato].

 

Art. 2

[La gestione del fondo di cui all'articolo precedente è demandata alla Giunta regionale che, sentita la competente commissione consiliare con propria deliberazione, disporrà gli interventi occorrenti] .

 

Art. 3

[Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli precedenti la Giunta regionale si avvale dei propri uffici periferici e delega all'amministrazione provinciale di Foggia ed alle amministrazioni comunali di Manfredonia e Monte Sant'Angelo la esecuzione dei relativi provvedimenti] .

 

Art. 4

[La spesa riveniente dall'applicazione della presente legge, valutata in L. 2.000.000.000, trova copertura per L. 1.000.000.000 sul cap. 93 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977, approvato con legge regionale 3 giugno 1977, n. 20, all'oggetto «Interventi straordinari nei comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo inquinati da nube tossica» e per L. 1.000.000.000, su analogo capitolo da istituirsi nel bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio 1978, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 «Norme sulla contabilità regionale» (2)] .

(2)  Il termine per l'utilizzazione dei fondi di cui al presente articolo è prorogato all'esercizio 1979 dal primo comma dell'art. 1, L.R. 25 luglio 1979, n. 47.

 

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .