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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1979
Numero
49
Data
31/07/1979
Abrogato
 
Materia
Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori
Titolo
Nuova disciplina degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 8 agosto 1979, n. 61. La presente legge è stata prima modificata dall'articolo unico, L.R. 5 luglio 1984, n. 35 e successivamente abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Allegati
Nessun allegato

 



 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

ARTICOLO 1

[La consulta regionale della Cooperazione, istituita presso l'Assessorato competente, opera nel quadro di una politica d'incentivazione, sviluppo e sostegno delle forme cooperative in attuazione dell'art. 17 dello Statuto della Regione Puglia nelle materie previste dall' art. 117 della Costituzione.]

ARTICOLO 2

[La Consulta regionale della Cooperazione è composta:

 

a) dall'Assessore competente, Presidente;

b) dai membri nominati su designazione dei Comitati regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, in numero di quattro per ciascuna Associazione (1)

c) da due membri nominati su designazione dell' Associazione regionale della FNCA ( Fed. Naz. Coop. Agr.);

d) da quattro membri nominati su designazione del Rettore dell' Universita' di Bari in rappresentanza della facolta' di Agraria, di Economia e Commercio, di Ingegneria e di Giurisprudenza;

e) da un membro nominato su designazione del Rettore dell' Università' di Lecce;

f) da un membro nominato su designazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

g) da un membro nominato su designazione dell' Unione regionale Camere di Commercio;

h) da un membro nominato su designazione della Direzione Marittima regionale;

i) da tre membri nominati su designazione delle organizzazioni dei Sindacati maggiormente rappresentativi;

l) da un membro nominato su designazione dell' Ufficio Regionale del Lavoro;

 

Esplica la funzione di Segretario un funzionario dell'Assessorato competente.

In caso di assenza del Presidente le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano.

La Consulta regionale della Cooperazione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intero arco della legislatura.]

(1) lettera così sostituita dalla l.r. n. 35/1984. Il testo originario era così formulato:"b) da 15 membri nominati su designazione dei Comitati regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela del Movimento Cooperativo giuridicamente riconosciuto, ed in particolare da cinque membri della AGCI (Associazione Gen. Coop. Italiane), da cinque membri in rappresentanza della CCI (Confederazione Coop. Ital.) da cinque membri in rappresentanza della LNC e M. (Lega Naz. Coop. e Mutue)" Peraltro la presente legge è stata abrogata dalla l.r. n . 23/1988, art. 30, c. 1.  

 

ARTICOLO 3

[La Consulta Regionale della Cooperazione ha i seguenti compiti:

 

a) studia il fenomeno della Cooperazione nelle cause e negli effetti che determina nella economia regionale, utilizzando all'uopo, oltre alle stesse capacità espresse dalle forze della Consulta, anche ogni altro strumento utile, proponendo all' Assessorato competente programmi pluriennali d'intervento e tutti quei provvedimenti, indagini studi, ricerche, inchieste utili alla diffusione e al consolidamento delle forme cooperative;

b) formula proposte agli Assessorati competenti sugli interventi programmatici, legislativi ed amministrativi della Regione in materia di cooperazione;

c) esprime pareri sugli schemi dei disegni di legge e sui regolamenti in materia di cooperazione e che comunemente prevedono l'incentivazione;

d) esprime parere sulle proposte di concessione di sovvenzioni secondo quanto previsto dall' art. 15 della presente legge;

e) esprime parere su tutte le questioni in materia di cooperazione per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti;

f) esprime proposte in ordine alla ripartizione dei fondi stanziati per le finalità di cui agli artt. 7- 9 ed 11.

 

La Consulta potra' avvalersi dell'opera di esperti nei diversi settori dell' attività cooperativa.]

 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

ARTICOLO 4

[Le Commissioni Consiliari competenti in sede di esame di proposte e disegni di legge in materia di cooperazione dovranno acquisire il parere della Consulta regionale della Cooperazione.]

 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

ARTICOLO 5

[La Consulta nomina nel suo seno un Comitato Tecnico composto dal Presidente della Consulta, e da due rappresentanti per ciascuna Associazione di cui alla lettera b) dell'art. 2 della presente legge; da un rappresentante della FNCA; da altri due membri appartenenti alle rimanenti componenti della Consulta regionale.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Consulta e potrà avvalersi dell' opera di esperti.

In caso di assenza del Presidente le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano.

Esplica le funzioni di Segretario il Segretario della Consulta.

Il Comitato Tecnico svolge i compiti che ad esso vengono delegati dalla Consulta.]

 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

ARTICOLO 6

[La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno quattro volte all'anno e quante altre volte il Presidente per fondati motivi lo riterrà opportuno oppure dietro richiesta motivata di un Assessore regionale o di un terzo dei componenti della Consulta stessa.

Il Comitato Tecnico è convocato dal suo Presidente almeno sei volte all'anno e non più di due volte nello stesso mese.

Ai membri della Consulta e del Comitato Tecnico spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella misura fissata dalle norme legislative regionali di disciplina generale della materia.

I componenti della Consulta e del Comitato Tecnico decadono dal loro incarico qualora non partecipino a due sedute consecutive senza giustificato motivo.]

 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

ARTICOLO 7

[La Giunta regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione annuale alle Organizzazioni regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuto di cui alla lettera b) dell' art. 2 e alla Federazione Nazionale Cooperative Agricole di cui alla lettera c) del medesimo articolo quando contino non meno di cento cooperative aderenti nella Regione.

Tale sovvenzione è disposta per il potenziamento del servizio di assistenza tecnica, amministrativa e commerciale ai sodalizi cooperativi, per lo svolgimento di iniziative volte alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione nonché per la formazione dei quadri dirigenti, intermedi ed ausiliari.]

 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

ARTICOLO 8

[La sovvenzione ordinaria di cui all' art. 7 è corrisposta con le seguenti modalità':

 

- il 40% dello stanziamento annuale in parti uguali fra tutte le organizzazioni di cooperative di cui all'art. 7;

- il 20% in proporzione al numero dei settori d'intervento rappresentati e previsti dalla legge;

- il 40%, sempre fra le stesse organizzazioni, in misura direttamente proporzionale  al numero delle cooperative che al 31 dicembre dell'anno precedente risultino aderenti ad ogni associazione.]

 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

ARTICOLO 9

[L'Amministrazione regionale per le finalità di cui all' art. 1 della presente legge è autorizzata a concedere, a favore delle imprese cooperative e consorzi di cooperative, un contributo sugli interessi per l' acquisto o la locazione finanziaria (leasing) di macchine o attrezzature e di tutti i mezzi tecnici necessari ad avviare l' attività o a migliorare la produttività delle imprese cooperative operanti nella Regione.

I contributi di cui al comma precedente vengono altresì concessi per il rinnovamento e  l'ammodernamento degli impianti produttivi dell' impresa cooperativa.

Tale contributo deve essere commisurato in modo che a carico dei beneficiari resti un tasso di interesse pari al 30% del tasso di riferimento comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio.

Il concorso regionale viene concesso per i prestiti non superiori a cinque anni per un ammontare complessivo del prestito non superiore a 100 milioni. Potranno essere ammessi al contributo anche le iniziative avviate e non completate nei tre anni antecedenti la richiesta di finanziamento.

I contributi in conto interessi sono concessi direttamente agli Istituti di Credito o alle societa' di leasing mobiliare attraverso specifiche convenzioni stipulate tra la Regione ed i predetti istituti di credito o società.

I contributi in conto interessi potranno essere concessi fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di macchinari ed attrezzature tecniche, comunque nella misura massima prevista dai commi 3° e 4° del presente articolo.

Il contributo dovrà essere revocato per le operazioni non stipulate entro sei mesi dalla data di emissione del decreto di concessione da parte del Presidente della Regione o dell' Assessore delegato analogamente il contributo sarà revocato se i lavori non saranno avviati nello stesso arco di tempo.]

 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

ARTICOLO 10

[Le cooperative ed i consorzi di cooperative, per godere dei benefici previsti dalla presente legge, devono essere retti e disciplinati dai principi della mutualita' senza fini di lucro ed essere in regola con gli adempimenti legali previsti per questa forma di Società. ]

 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

ARTICOLO 11

[L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a sostenere spese dirette per:

 

- la predisposizione di piani pluriennali e settoriali di sviluppo della cooperazione;

- l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi e viaggi di studio;

- l'esecuzione di studi e ricerche in materia di cooperazione;

- la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi;

- l'assegnazione di borse di studio e premi scolastici;

- la stampa e la propaganda cooperativa;

- la redazione della relazione annuale sullo stato e sul programma di sviluppo della cooperazione in Puglia;

- ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione. ]

 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

ARTICOLO 12

[Per ottenere le sovvenzioni previste dall' art. 7 della presente legge, le organizzazioni cooperative di cui alle lettere b) e c) dell' art. 2, sono tenute a presentare domanda entro il 30 giugno di ogni anno allo Assessorato competente della Regione.

La domanda deve essere corredata da una relazione dettagliata sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno precedente, unitamente al bilancio, dal programma di sviluppo e dal preventivo di spesa delle iniziative da intraprendere, ammissibili a sovvenzione a norma dello art. 7 della  presente legge.]

 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

ARTICOLO 13

[Le cooperative ed i consorzi di cooperative con sede legale nella Regione, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda entro il 31 marzo di ogni anno per la concessione dei contributi previsti dall' art. 9 della presente legge.

Le domande, sottoscritte dal Presidente della cooperativa o del consorzio cooperativo, dovranno essere inviate dall' Assessorato regionale competente, a mezzo raccomandata postale, corredate dalla seguente documentazione:

 

a) copia dell' atto costitutivo e dello Statuto della cooperativa;

b) certificato della Prefettura comprovante l' iscrizione della cooperativa nel Registro Prefettizio;

c) certificato di iscrizione al BUSC;

d) copia del bilancio dell' esercizio precedente regolarmente approvato e depositato presso la cancelleria del Tribunale o, in alternativa, dichiarazione del Presidente d' impegno a trasmettere copia del bilancio nei termini suddetti prima della emissione del decreto di concessione della sovvenzione;

e) relazione da cui risulti il programma della cooperativa;

f) relazione tecnico economica riguardante l'iniziativa;

g) preventivi di spesa delle apparecchiature ed attrezzature da acquistare;

h) relazione sulla produzione e sul conto economico;

i) dichiarazione di disponibilità da parte dell' istituto di credito o di leasing;

l) ogni altra documentazione richiesta dalle convenzioni con gli Istituti di credito o di leasing mobiliare.]

 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

ARTICOLO 14

[I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi erogati allo stesso titolo dalla Regione.]

 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

ARTICOLO 15

[La Giunta regionale, tenuto conto del parere della Consulta regionale della Cooperazione e della competente Commissione Consiliare approva le proposte di concessione dei contributi di cui agli artt. 7- 9 in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati in bilancio.

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente all'uopo delegato.]

 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

ARTICOLO 16

[Le organizzazioni beneficiarie delle sovvenzioni di cui all' art. 7 dovranno presentare, entro i tre mesi successivi alla chiusura di attività finanziaria, una dettagliata relazione sul programma svolto e sulla utilità dell'iniziativa nonché una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione data alla sovvenzione.]

 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

ARTICOLO 17

[Le opere realizzate ed i beni acquisiti con le agevolazioni previste dalla presente legge, non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti.

In caso di anticipata estinzione del mutuo, di scioglimento o cessazione della cooperativa, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato.

In caso di fallimento della cooperativa, l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziaria d'insolvenza.

In caso di scioglimento, cessazione o fallimento della cooperativa durante il periodo di concessione del contributo, la Regione dovra' operare azioni di rivalsa al fine di recuperare i contributi erogati.]

 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

ARTICOLO 18

[Entro il mese di febbraio di ogni anno il Presidente della Consulta presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di sviluppo della cooperazione in Puglia.

A tale fine il Presidente si avvale della collaborazione di funzionari in rappresentanza degli Assessorati che operano in materia di cooperazione. ]

 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

ARTICOLO 19

[Entro il 30 aprile di ogni anno la Consulta regionale per la cooperazione propone i criteri preferenziali e le modalità con cui dovranno essere disposte le sovvenzioni previste dalla legge.

Tali proposte, previo parere della Commissione consiliare competente, vengono approvate dalla Giunta regionale. ]

 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

ARTICOLO 20

(Norma transitoria)

[In fase di prima applicazione, la nuova Consulta regionale della Cooperazione dovrà essere costituita entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla costituzione della Consulta della cooperazione nelle forme previste dalla presente legge è prorogata la Consulta in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge ed essa può legittimamente operare qualora i suoi componenti si riducano ad un numero non inferiore alla metà più uno dei componenti previsti dalla legge regionale n. 33 del 3- 9- 1974.

I criteri di cui all'art. 19 dovranno essere proposti alla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il 1979 i procedimenti amministrativi relativi ai contributi previsti dalla legge regionale n. 33 del 3- 9- 1974 saranno definiti sulla base della stessa legge.]

 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

ARTICOLO 21

[Per le finalità di cui all'art. 7 della presente legge è autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, la spesa annua di Lire 250.000.000 (duecentocinquantamilioni).

Per le finalità di cui all'art. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di L. 1.100.000.000 (unmiliardocentomilioni) per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 1.600.000.000 (unmiliardoseicentomilioni).

Per gli anni finanziari successivi la maggiorazione dello stanziamento previsto per il 1981 sarà' disposta nei bilanci di previsione pluriennali.

Per le finalità di cui all' art. 11 è disposta, a decorrere dall' esercizio finanziario 1980, la spesa annua di L. 20.000.000 (ventimilioni).

Gli oneri previsti dal presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale approvato con la legge regionale n. 31 del 6- 6- 1979.

- 15 - Cooperazione ed Associazionismo 1979 L. 500.000.000; 1980 L. 1.370.000.000; 1981 L. 1.870.000.000, e bilancio annuale 1979 al Cap. 431 interventi a favore della cooperazione e dell'associazionismo - LR n. 33 del 3- 9- 1974 per L. 500.000.000.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione.]

 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

ARTICOLO 22

[La legge regionale n. 33 del 3- 9- 1974 è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto dal precedente art. 20.]

 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 30, L.R. 12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Data a Bari, addi' 31 luglio 1979