La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 1
[La consulta regionale della Cooperazione, istituita presso
l'Assessorato competente, opera nel quadro di una politica d'incentivazione,
sviluppo e sostegno delle forme cooperative in attuazione dell'art. 17 dello
Statuto della Regione Puglia nelle materie previste dall' art. 117 della
Costituzione.]
ARTICOLO 2
[La Consulta regionale della Cooperazione è composta:
a) dall'Assessore competente, Presidente;
b) dai membri nominati su designazione dei Comitati regionali
delle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, in numero di quattro per ciascuna Associazione
(1)
c) da due membri nominati
su designazione dell' Associazione regionale della FNCA ( Fed. Naz. Coop.
Agr.);
d) da quattro membri nominati su designazione del Rettore
dell' Universita' di Bari in rappresentanza della facolta' di Agraria, di
Economia e Commercio, di Ingegneria e di Giurisprudenza;
e) da un membro nominato su designazione del Rettore dell'
Università' di Lecce;
f) da un membro nominato su designazione del Consiglio
Nazionale delle Ricerche;
g) da un membro nominato su designazione dell' Unione
regionale Camere di Commercio;
h) da un membro nominato su designazione della Direzione
Marittima regionale;
i) da tre membri nominati su designazione delle
organizzazioni dei Sindacati maggiormente rappresentativi;
l) da un membro nominato su designazione dell' Ufficio
Regionale del Lavoro;
Esplica la funzione di Segretario un funzionario
dell'Assessorato competente.
In caso di assenza del Presidente le funzioni vicarie sono
svolte dal componente più anziano.
La Consulta regionale della Cooperazione è nominata dal
Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intero arco della
legislatura.]
(1) lettera così sostituita dalla l.r. n.
35/1984. Il testo originario era così formulato:"b) da 15 membri nominati su
designazione dei Comitati regionali delle Associazioni di rappresentanza e
tutela del Movimento Cooperativo giuridicamente riconosciuto, ed in particolare
da cinque membri della AGCI (Associazione Gen. Coop. Italiane), da cinque membri
in rappresentanza della CCI (Confederazione Coop. Ital.) da cinque membri in
rappresentanza della LNC e M. (Lega Naz. Coop. e Mutue)" Peraltro la presente
legge è stata abrogata dalla l.r. n . 23/1988, art. 30, c. 1.
ARTICOLO 3
[La Consulta Regionale della Cooperazione ha i seguenti
compiti:
a) studia il fenomeno della Cooperazione nelle cause e negli
effetti che determina nella economia regionale, utilizzando all'uopo, oltre
alle stesse capacità espresse dalle forze della Consulta, anche ogni altro
strumento utile, proponendo all' Assessorato competente programmi pluriennali
d'intervento e tutti quei provvedimenti, indagini studi, ricerche, inchieste
utili alla diffusione e al consolidamento delle forme cooperative;
b) formula proposte agli Assessorati competenti sugli
interventi programmatici, legislativi ed amministrativi della Regione in
materia di cooperazione;
c) esprime pareri sugli schemi dei disegni di legge e sui
regolamenti in materia di cooperazione e che comunemente prevedono
l'incentivazione;
d) esprime parere sulle proposte di concessione di
sovvenzioni secondo quanto previsto dall' art. 15 della presente legge;
e) esprime parere su tutte le questioni in materia di
cooperazione per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti;
f) esprime proposte in ordine alla ripartizione dei fondi
stanziati per le finalità di cui agli artt. 7- 9 ed 11.
La Consulta potra' avvalersi dell'opera di esperti nei diversi
settori dell' attività cooperativa.]
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 4
[Le Commissioni Consiliari competenti in sede di esame di
proposte e disegni di legge in materia di cooperazione dovranno acquisire il
parere della Consulta regionale della Cooperazione.]
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 5
[La Consulta nomina nel suo seno un Comitato Tecnico composto
dal Presidente della Consulta, e da due rappresentanti per ciascuna Associazione
di cui alla lettera b) dell'art. 2 della presente legge; da un rappresentante
della FNCA; da altri due membri appartenenti alle rimanenti componenti della
Consulta regionale.
Il Comitato è presieduto dal Presidente della Consulta e
potrà avvalersi dell' opera di esperti.
In caso di assenza del Presidente le funzioni vicarie sono
svolte dal componente più anziano.
Esplica le funzioni di Segretario il Segretario della
Consulta.
Il Comitato Tecnico svolge i compiti che ad esso vengono
delegati dalla Consulta.]
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 6
[La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno quattro
volte all'anno e quante altre volte il Presidente per fondati motivi lo riterrà
opportuno oppure dietro richiesta motivata di un Assessore regionale o di un
terzo dei componenti della Consulta stessa.
Il Comitato Tecnico è convocato dal suo Presidente almeno sei
volte all'anno e non più di due volte nello stesso mese.
Ai membri della Consulta e del Comitato Tecnico spetta un
gettone di presenza per ogni seduta nella misura fissata dalle norme legislative
regionali di disciplina generale della materia.
I componenti della Consulta e del Comitato Tecnico decadono dal
loro incarico qualora non partecipino a due sedute consecutive senza
giustificato motivo.]
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 7
[La Giunta regionale è autorizzata a concedere una
sovvenzione annuale alle Organizzazioni regionali delle Associazioni di
rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuto di
cui alla lettera b) dell' art. 2 e alla Federazione Nazionale Cooperative
Agricole di cui alla lettera c) del medesimo articolo quando contino non meno di
cento cooperative aderenti nella Regione.
Tale sovvenzione è disposta per il potenziamento del
servizio di assistenza tecnica, amministrativa e commerciale ai sodalizi
cooperativi, per lo svolgimento di iniziative volte alla promozione ed allo
sviluppo della cooperazione nonché per la formazione dei quadri dirigenti,
intermedi ed ausiliari.]
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 8
[La sovvenzione ordinaria di cui all' art. 7 è corrisposta
con le seguenti modalità':
- il 40% dello stanziamento annuale in parti uguali fra tutte
le organizzazioni di cooperative di cui all'art. 7;
- il 20% in proporzione al numero dei settori d'intervento
rappresentati e previsti dalla legge;
- il 40%, sempre fra le stesse organizzazioni, in misura
direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31
dicembre dell'anno precedente risultino aderenti ad ogni
associazione.]
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 9
[L'Amministrazione regionale per le finalità di cui all' art. 1
della presente legge è autorizzata a concedere, a favore delle imprese
cooperative e consorzi di cooperative, un contributo sugli interessi per l'
acquisto o la locazione finanziaria (leasing) di macchine o attrezzature e di
tutti i mezzi tecnici necessari ad avviare l' attività o a migliorare la
produttività delle imprese cooperative operanti nella Regione.
I contributi di cui al comma precedente vengono altresì
concessi per il rinnovamento e l'ammodernamento degli impianti produttivi
dell' impresa cooperativa.
Tale contributo deve essere commisurato in modo che a carico
dei beneficiari resti un tasso di interesse pari al 30% del tasso di riferimento
comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio.
Il concorso regionale viene concesso per i prestiti non
superiori a cinque anni per un ammontare complessivo del prestito non superiore
a 100 milioni. Potranno essere ammessi al contributo anche le iniziative avviate
e non completate nei tre anni antecedenti la richiesta di finanziamento.
I contributi in conto interessi sono concessi direttamente agli
Istituti di Credito o alle societa' di leasing mobiliare attraverso specifiche
convenzioni stipulate tra la Regione ed i predetti istituti di credito o
società.
I contributi in conto interessi potranno essere concessi fino
al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di macchinari ed
attrezzature tecniche, comunque nella misura massima prevista dai commi 3° e 4°
del presente articolo.
Il contributo dovrà essere revocato per le operazioni non
stipulate entro sei mesi dalla data di emissione del decreto di concessione da
parte del Presidente della Regione o dell' Assessore delegato analogamente il
contributo sarà revocato se i lavori non saranno avviati nello stesso arco di
tempo.]
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 10
[Le cooperative ed i consorzi di cooperative, per godere dei
benefici previsti dalla presente legge, devono essere retti e disciplinati dai
principi della mutualita' senza fini di lucro ed essere in regola con gli
adempimenti legali previsti per questa forma di Società. ]
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 11
[L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a
sostenere spese dirette per:
- la predisposizione di piani pluriennali e settoriali di
sviluppo della cooperazione;
- l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi e
viaggi di studio;
- l'esecuzione di studi e ricerche in materia di
cooperazione;
- la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi;
- l'assegnazione di borse di studio e premi scolastici;
- la stampa e la propaganda cooperativa;
- la redazione della relazione annuale sullo stato e sul
programma di sviluppo della cooperazione in Puglia;
- ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della
cooperazione. ]
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 12
[Per ottenere le sovvenzioni previste dall' art. 7 della
presente legge, le organizzazioni cooperative di cui alle lettere b) e c) dell'
art. 2, sono tenute a presentare domanda entro il 30 giugno di ogni anno allo
Assessorato competente della Regione.
La domanda deve essere corredata da una relazione dettagliata
sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno precedente, unitamente al
bilancio, dal programma di sviluppo e dal preventivo di spesa delle iniziative
da intraprendere, ammissibili a sovvenzione a norma dello art. 7 della
presente legge.]
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 13
[Le cooperative ed i consorzi di cooperative con sede legale
nella Regione, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda
entro il 31 marzo di ogni anno per la concessione dei contributi previsti dall'
art. 9 della presente legge.
Le domande, sottoscritte dal Presidente della cooperativa o del
consorzio cooperativo, dovranno essere inviate dall' Assessorato regionale
competente, a mezzo raccomandata postale, corredate dalla seguente
documentazione:
a) copia dell' atto costitutivo e dello Statuto della
cooperativa;
b) certificato della Prefettura comprovante l' iscrizione
della cooperativa nel Registro Prefettizio;
c) certificato di iscrizione al BUSC;
d) copia del bilancio dell' esercizio precedente regolarmente
approvato e depositato presso la cancelleria del Tribunale o, in alternativa,
dichiarazione del Presidente d' impegno a trasmettere copia del bilancio nei
termini suddetti prima della emissione del decreto di concessione della
sovvenzione;
e) relazione da cui risulti il programma della
cooperativa;
f) relazione tecnico economica riguardante l'iniziativa;
g) preventivi di spesa delle apparecchiature ed attrezzature
da acquistare;
h) relazione sulla produzione e sul conto economico;
i) dichiarazione di disponibilità da parte dell' istituto di
credito o di leasing;
l) ogni altra documentazione richiesta dalle convenzioni con
gli Istituti di credito o di leasing mobiliare.]
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 14
[I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili
con altri contributi erogati allo stesso titolo dalla Regione.]
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 15
[La Giunta regionale, tenuto conto del parere della Consulta
regionale della Cooperazione e della competente Commissione Consiliare approva
le proposte di concessione dei contributi di cui agli artt. 7- 9 in relazione
alla disponibilità dei fondi stanziati in bilancio.
I contributi sono concessi con decreto del Presidente della
Giunta regionale o dell'Assessore competente all'uopo delegato.]
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 16
[Le organizzazioni beneficiarie delle sovvenzioni di cui all'
art. 7 dovranno presentare, entro i tre mesi successivi alla chiusura di
attività finanziaria, una dettagliata relazione sul programma svolto e sulla
utilità dell'iniziativa nonché una dichiarazione dalla quale risulti la
destinazione data alla sovvenzione.]
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 17
[Le opere realizzate ed i beni acquisiti con le agevolazioni
previste dalla presente legge, non possono essere alienati o ceduti prima che
sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti.
In caso di anticipata estinzione del mutuo, di scioglimento o
cessazione della cooperativa, l'erogazione del contributo viene interrotta con
effetto immediato.
In caso di fallimento della cooperativa, l'erogazione del
contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziaria
d'insolvenza.
In caso di scioglimento, cessazione o fallimento della
cooperativa durante il periodo di concessione del contributo, la Regione dovra'
operare azioni di rivalsa al fine di recuperare i contributi erogati.]
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 18
[Entro il mese di febbraio di ogni anno il Presidente della
Consulta presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di sviluppo
della cooperazione in Puglia.
A tale fine il Presidente si avvale della collaborazione di
funzionari in rappresentanza degli Assessorati che operano in materia di
cooperazione. ]
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 19
[Entro il 30 aprile di ogni anno la Consulta regionale per la
cooperazione propone i criteri preferenziali e le modalità con cui dovranno
essere disposte le sovvenzioni previste dalla legge.
Tali proposte, previo parere della Commissione consiliare
competente, vengono approvate dalla Giunta regionale. ]
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 20
(Norma transitoria)
[In fase di prima applicazione, la nuova Consulta regionale
della Cooperazione dovrà essere costituita entro 3 mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
Fino alla costituzione della Consulta della cooperazione nelle
forme previste dalla presente legge è prorogata la Consulta in carica al
momento dell'entrata in vigore della presente legge ed essa può legittimamente
operare qualora i suoi componenti si riducano ad un numero non inferiore alla
metà più uno dei componenti previsti dalla legge regionale n. 33 del 3- 9-
1974.
I criteri di cui all'art. 19 dovranno essere proposti alla
Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Per il 1979 i procedimenti amministrativi relativi ai
contributi previsti dalla legge regionale n. 33 del 3- 9- 1974 saranno definiti
sulla base della stessa legge.]
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 21
[Per le finalità di cui all'art. 7 della presente legge è
autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, la spesa annua di Lire
250.000.000 (duecentocinquantamilioni).
Per le finalità di cui all'art. 9 è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 1980, la spesa di L. 1.100.000.000
(unmiliardocentomilioni) per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L.
1.600.000.000 (unmiliardoseicentomilioni).
Per gli anni finanziari successivi la maggiorazione dello
stanziamento previsto per il 1981 sarà' disposta nei bilanci di previsione
pluriennali.
Per le finalità di cui all' art. 11 è disposta, a
decorrere dall' esercizio finanziario 1980, la spesa annua di L. 20.000.000
(ventimilioni).
Gli oneri previsti dal presente articolo trovano copertura nel
bilancio pluriennale approvato con la legge regionale n. 31 del 6- 6- 1979.
- 15 - Cooperazione ed Associazionismo 1979 L. 500.000.000;
1980 L. 1.370.000.000; 1981 L. 1.870.000.000, e bilancio annuale 1979 al Cap.
431 interventi a favore della cooperazione e dell'associazionismo - LR n. 33 del
3- 9- 1974 per L. 500.000.000.
Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai
corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione.]
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 22
[La legge regionale n. 33 del 3- 9- 1974 è abrogata dalla data
di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto dal precedente
art. 20.]
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 30,
L.R.
12 agosto 1988, n. 23, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore.
Data a Bari, addi' 31 luglio 1979