TITOLO I
Norme preliminari
Art. 1
Scopo della legge.
La Regione Puglia con le presenti disposizioni
dà attuazione a quanto stabilito dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (1) .
(1) Articolo così sostituito
dal terzo comma dell'art. 36, L.R. 31 maggio 1980, n. 56.
TITOLO II
Programmi pluriennali di attuazione
Art. 2
Finalità del programma pluriennale di
attuazione.
Il programma pluriennale di attuazione (P.P.A.)
è finalizzato a coordinare forme, tempi e modalità di attuazione degli strumenti
urbanistici generali in base alle risorse economico-finanziarie e disponibili o
prevedibili.
Art. 3 Durata del programma pluriennale di attuazione.
Il primo P.P.A. conterrà le previsioni riferite
ad un triennio.
I P.P.A., successivi al primo, conterranno
previsioni riferite ad un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque
anni (2) .
(2) Comma aggiunto
dal terzo comma dell'art. 36, L.R. 31 maggio 1980, n. 56.
Art. 4
Obbligo della formazione del programma
pluriennale di attuazione.
Sono obbligati alla formazione del P.P.A. tutti
i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
2. Sono altresì obbligati alla formazione del
P.P.A. i Comuni con territorio comprensivo di aree costiere ovvero facenti parte
dei Consorzi delle aree di sviluppo industriale, nonché i comuni sul cui
territorio insistono vincoli paesaggistici ed ambientali previsti dalla legge
29 giugno 1939, n. 1497.
3. Ai fini dell'obbligo di cui al presente
articolo si fa riferimento alla popolazione esistente al 31 dicembre dell'anno
precedente.
4. Per i Comuni non obbligati, l'adozione del
P.P.A. è facoltativa. In tali Comuni non trovano applicazione le norme previste
dal sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
5. I Comuni non obbligati che hanno già
approvato il P.P.A. in esecuzione della L.R. 12 febbraio 1979, n. 6, e
successive modifiche ed integrazioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge possono revocare il P.P.A. o confermare lo stesso
quale facoltativo.
6. In mancanza della revoca prevista dal
precedente comma, il P.P.A. approvato è da ritenersi facoltativo a tutti gli
effetti (3) .
(3) Articolo così
sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R. 8 marzo 1985, n. 6.
Art. 5
Contenuti del Programma pluriennale di
attuazione.
Il P.P.A. è formato dal Comune o dai Comuni
consorziati in riferimento agli eventi demografici e socio-economici, alla
disponibilità di risorse pubbliche e private presumibili nel periodo
considerato, valutati in base alla partecipazione dei soggetti pubblici e
privati interessati alla trasformazione dei territori.
Il P.P.A. contiene:
a) lo stato di attuazione degli strumenti
urbanistici con la valutazione degli interventi ancora consentiti nel settore
residenziale, produttivo e delle urbanizzazioni;
b) la valutazione dei fabbisogni per ognuno dei
suddetti settori da soddisfare in riferimento alle presumibili risorse pubbliche
e private;
c) il dimensionamento per il periodo di validità
del P.P.A. degli interventi per ciascuno dei suddetti settori;
d) l'individuazione con criteri di globalità:
1) delle aree non edificate nell'ambito delle
zone omogenee di tipo A e B del D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444] inserite o
meno in strumenti urbanistici attuativi ovvero delimitate da comparti
edificatori;
2) delle aree nelle zone omogenee di tipo C del
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, per espansione residenziale, inserite o meno
in strumenti urbanistici attuativi, ovvero delimitate da comparti edificatori in
aggiunta alla quota di fabbisogno soddisfatta dagli interventi di cui al punto
precedente;
3) delle aree e degli immobili, nell'ambito
delle zone omogenee di tipo A, B, C del D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], da
espropriare in quanto compresi o da comprendere in strumenti di intervento per
l'edilizia residenziale pubblica anche ai sensi dell'art. 51 della legge 22
ottobre 1971, n. 865;
4) delle aree destinate agli insediamenti
industriali, artigianali, commerciali, direzionali e turistici, inserite o meno
in strumenti attuativi;
5) delle aree e degli immobili da espropriare in
quanto compresi o da comprendere in piani delle aree di sviluppo industriale e/o
in piani di insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre
1971, n. 865;
6) delle opere di urbanizzazione da realizzare e
di quelle esistenti e da adeguare nonché l'indicazione delle aree acquisite o da
acquisire a tale scopo.
Nella Individuazione delle aree vanno rispettati
gli standards urbanistici nelle quantità previste dagli strumenti urbanistici
vigenti e comunque almeno nei minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n.
1444]; tale dotazione deve essere assicurata nel P.P.A. ancorché negli strumenti
urbanistici siano complessivamente individuati standards inferiori;
7) degli interventi da effettuare sul patrimonio
edilizio ed infrastrutturale esistente;
e) l'indicazione delle modalità di attuazione
dello strumento urbanistico generale nelle aree individuate ai sensi del
precedente punto d), sia mediante la formazione di strumenti urbanistici
attuativi di iniziativa pubblica o privata, sia mediante la formazione di
comparti edificatori unitari ai sensi dell'art. 15 della presente legge, sia
direttamente mediante concessione;
f) il bilancio economico-finanziario del P.P.A.,
elaborato con riferimento ai costi di attuazione del medesimo con la indicazione
delle fonti di finanziamento e con la ripartizione degli oneri conseguenti e
prevedibili tra operatori pubblici e privati, nonché con la valutazione delle
spese a carico del Comune in annualità e con l'individuazione dei capitoli di
bilancio in entrata e in uscita.
Per l'autorizzazione alla spesa di fondi del
bilancio destinati alla esecuzione di opere di urbanizzazione è vincolante la
loro previsione nel P.P.A.;
g) l'indicazione dei termini entro cui i
proprietari e gli aventi titolo, singoli o consorziati, devono presentare
istanza di concessione, salvo per i casi previsti dal successivo art. 9;
h) l'indicazione dei termini entro cui i
proprietari e/o gli aventi titolo, singoli o consorziati, devono presentare al
Comune i progetti di strumenti urbanistici attuativi ai sensi del precedente
punto e), nonché dei termini entro cui il comune intende sia adottare gli
strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, stabiliti ai sensi del
precedente punto e), sia procedere direttamente alla esecuzione delle opere di
propria competenza.
In ciascun P.P.A. il Comune deve osservare la
proporzione stabilita dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 tra
aree destinate alla edilizia residenziale pubblica ed aree destinate
all'edilizia privata.
Le quantità previste nelle zone omogenee di tipo
C devono essere distribuite con criteri di omogeneità nell'ambito di ciascun
nucleo.
Tale proporzione deve essere obbligatoria anche
per quei Comuni non dotati di piani per l'edilizia economica e popolare,
ancorché non siano tenuti alla loro formazione ai sensi dell'art. 1 della
legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.
Tutti i Comuni obbligati alla formazione del
P.P.A. sono tenuti all'adozione di piani per l'edilizia economica e popolare di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, entro
il periodo di validità della presente legge.
Art. 6
Interventi sui tessuti edificati.
Gli interventi previsti dagli strumenti
urbanistici relativi ai tessuti edificati posti nelle zone omogenee di tipo A,
B, C, D, e miste del D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], inseriti nel P.P.A.,
sono regolati dalle seguenti norme:
- nella zona omogenea di tipo A, il rilascio
della concessione a titolo oneroso è subordinato all'inclusione degli interventi
in strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi i piani particolareggiati di
zona per l'edilizia residenziale di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167
nonché i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (4) ;
- nelle zone omogenee di tipo B, C, D e miste,
il rilascio della concessione a titolo oneroso è subordinato alla determinazione
da parte del Comune, nel P.P.A., della cubatura massima edificabile nelle
singole zone per il periodo di validità dello stesso P.P.A.
Si intendono tessuti edificati le maglie (aree
delimitate dalle indicazioni dello strumento urbanistico e/o dal P.P.A.) nelle
quali il rapporto tra suoli occupati da costruzioni e suoli liberi edificabili è
non inferiore a 1/12 (5) .
Per gli interventi di cui al presente articolo,
qualora entro i termini stabiliti dal P.P.A. non vengono presentate istanze di
concessione, il Comune, con deliberazione consiliare, può decidere di procedere
all'esproprio delle singole aree ovvero di inserire le stesse nel nuovo P.P.A.
Per gli immobili ricadenti in zone industriali
ed artigianali, qualora entro i termini stabiliti dal P.P.A. non vengano
presentate istanze di concessione, il Comune con delibera consiliare può
decidere, in alternativa alle procedure espropriative, l'inserimento nel P.P.A.
successivo (6) (7) .
(4) Alinea
così sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
(5) Comma così
sostituito dal secondo comma dell'art. 1, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
(6) Comma aggiunto dal
terzo comma dell'art. 36, L.R. 31 maggio 1980, n. 56.
(7) Vedi, anche, quanto
disposto dal terzo comma dell'art. 3, L.R. 8 marzo 1985, n. 6.
Art. 7
Criterio per il dimensionamento del programma
pluriennale di attuazione.
Il dimensionamento del P.P.A. deve tenere conto
dei seguenti elementi:
a) situazione di fatto dei vari tipi di
insediamenti e della dinamica demografica e socio-economica, riferita al momento
di formazione del P.P.A.;
b) capacità residuali insediative ancora
consentite dagli strumenti urbanistici, nel settore residuale e produttivo, ivi
comprendendo anche quelle risultanti da operazioni di rinnovo del patrimonio
urbano esistente;
c) condizioni delle infrastrutture e servizi
esistenti in relazione alla loro congruità rispetto ai carichi di utenza attuati
ed indotti da nuovi insediamenti;
d) individuazione, attraverso un processo di
definizione della domanda sociale presente e futura, del deficit per ogni
settore di intervento;
e) definizione dei fabbisogni da soddisfare
attraverso la individuazione delle destinazioni d'uso e delle quantità
aggiuntive necessarie per sanare in parte o del tutto il deficit nel periodo di
validità del P.P.A.;
f) risorse pubbliche e private da destinare
all'attuazione delle quantità previste dal precedente punto e) e con
l'indicazione delle priorità di intervento.
Art. 8
Elaborati del programma pluriennale di attuazione.
Il P.P.A., con riferimento ai precedenti artt.
5, 6 e 7, si compone dei seguenti elaborati:
1) relazione illustrativa in ordine ai contenuti
di cui ai punti a), b), c), dell'art. 5 ed agli artt. 6 e 7;
2) relazione contenente le indicazioni e le
proposte formulate dai soggetti pubblici e privati di cui al primo comma
dell'art. 5;
3) elaborati scritto-grafici, nelle stesse scale
degli strumenti urbanistici, contenenti l'inquadramento del P.P.A. negli
strumenti urbanistici vigenti e le espresse indicazioni di cui al punto d)
dell'art. 5, nonché la delimitazione delle aree e degli immobili nelle quali gli
interventi si realizzano a mezzo di strumenti attuativi, ivi compreso il
comparto, o di concessione singola;
4) mappe catastali delle aree e degli immobili
compresi nel P.P.A.;
5) relazione programmatica in ordine ai
contenuti di cui ai punti f), g), h), dell'art. 5.
Gli elaborati costituiscono parte integrante
dell'atto deliberativo consiliare di approvazione del P.P.A.
(giurisprudenza)
Art. 9
Interventi consentiti nelle zone agricole e
al di fuori del P.P.A. (8) .
Il P.P.A. può individuare nel territorio
comunale zone agricole nelle quali è consentito il rilascio della concessione di
cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 nel rispetto delle
previsioni della strumentazione urbanistica vigente. Sono escluse le zone sulle
quali esistono vincoli posti da leggi nazionali e regionali. La onerosità della
concessione, determinata in base alle norme della presente legge per l'edilizia
residenziale, non è suscettibile di abbattimento alcuno. (9)
Il contributo di cui all'art. 3 della legge
28 gennaio 1977, n. 10 non è dovuto per le opere, gli interventi, le
modifiche e gli impianti previsti dall'art. 9 della citata legge (10).
La concessione è data al di fuori delle aree
incluse nel P.P.A., in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici
vigenti, per le opere e gli interventi previsti dall'art. 9 della legge 28
gennaio 1977, n. 10.
La condizione di imprenditore agricolo a titolo
principale, singolo o associato di cui alla lett. a) dell'art. 9 della legge
28 gennaio 1977, n. 10 o di coltivatore diretto o di bracciante agricolo, è
attestata a mezzo di certificazione rilasciata dall'Ispettorato provinciale
dell'Agricoltura, ovvero a mezzo di atto di notorietà redatto in conformità
delle vigenti disposizioni di legge (11).
Le caratteristiche della residenza in funzione
delle esigenze dell'imprenditore agricolo, o associato, di cui alla lett. a)
dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del coltivatore diretto
e del bracciante agricolo, sono quelle di cui alle disposizioni vigenti in
materia di edilizia economica e popolare (Testo Unico approvato con R.D. 28
aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni).
Gli interventi relativi agli annessi rustici ed
ai complessi produttivi agricoli sono considerati funzionali alla conduzione del
fondo o alla produttività agricola se necessari alla realizzazione di piani di
sviluppo aziendali o di cooperative conformi ai piani zonali, o, in assenza, a
seguito di certificazione dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura
attestante la loro idoneità tecnica e produttiva (12). per interventi richiesti a titolo oneroso non è richiesto il
rilascio di certificazione dell’Ufficio provinciale dell’Agricoltura.
(13)
La vendita degli immobili realizzati con
concessione gratuita a soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 12 della
legge 9 maggio 1975, n. 153, ovvero effettuata - indipendentemente dalla
vendita del fondo - nei dieci anni successivi alla ultimazione dei lavori,
costituisce nuova destinazione d'uso.
Gli interventi nelle aree cimiteriali nonché di
demolizione e consolidamento statico prescritti dal Comune per tutelare la
pubblica incolumità e le opere di pronto intervento in occasione di pubblica
calamità non sono subordinati al P.P.A.
Al di fuori delle aree incluse nel P.P.A. è
possibile anche l'edificazione autorizzata ai sensi dell'art. 48 della legge
5 agosto 1978, n. 457 (14).
(8) Titolo così
sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R. 31 ottobre 1979, n.
66.
(9) Comma aggiunto dal
secondo comma dell'art. 2, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
(10) Comma aggiunto dal
secondo comma dell'art. 2, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
(11) Comma così
sostituito dal terzo comma dell'art. 2, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
(12) Comma così
sostituito dal quarto comma dell'art. 2, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
(14) Comma aggiunto dal
quinto comma dell'art. 2, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
(13) Parole aggiunte dalla
l.r.
29/2019, art..1,
comma1.
Art. 10
Procedimenti di formazione ed
approvazione.
[... ] (15).
(15) Articolo abrogato
dal primo comma dell'art. 3, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66. Vedi, ora, i
commi successivi dello stesso articolo.
Art. 11
Rapporto tra programma
pluriennale e strumento urbanistico comunale.
I Comuni sprovvisti dello
strumento urbanistico generale non possono formare il P.P.A.
Qualora un Comune abbia uno
strumento urbanistico generale adottato, ma non approvato al momento della
formazione del P.P.A., l'approvazione di quest'ultimo è differita di 20 giorni
da quella dello strumento urbanistico generale. Tale differimento si applica
anche per le varianti agli strumenti urbanistici generali (16) .
L'approvazione da parte della
Giunta regionale dei provvedimenti comunali di varianti agli strumenti
urbanistici generali, in adeguamento al P.P.A., che non comportino modifiche
della zonizzazione, è espressa entro 120 giorni dalla data di ricevimento degli
atti; l'approvazione da parte della Giunta regionale dei Piani particolareggiati
del P.P.A. è espressa entro un anno dalla data di ricevimento degli atti.
Per i P.P.A. successivi al
primo la disposizione del precedente secondo comma si applica solo nel caso di
adozione di strumenti urbanistici generali (17) .
(16) Comma così sostituito dal primo comma
dell'art. 4, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
(17) Comma aggiunto dal
terzo comma dell'art. 36, L.R. 31 maggio 1980, n. 56.
Art. 12
Varianti al programma
pluriennale di attuazione.
Sono ammesse varianti al
P.P.A. nei seguenti casi:
a) per varianti agli strumenti
urbanistici;
b) per documentato incremento
del fabbisogno di aree o di impianti nel settore delle attività produttive;
c) per sopravvenute necessità
connesse alla realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture;
d) per consentire la
realizzazione di interventi per il risanamento e la ristrutturazione dei centri
storici, ove vi siano particolari finanziamenti;
e) per necessità di variare il
tipo di strumento urbanistico attuativo;
f) per opere da realizzare in
attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
g) per sopravvenute necessità
di variare la percentuale già prevista ai sensi dell'art. 2 della legge 28
gennaio 1977, n. 10 tra aree destinate all'edilizia residenziale pubblica ed
aree destinate all'edilizia privata.
Non sono ammesse varianti
nell'ultimo anno di validità del P.P.A., ad esclusione di quanto previsto nei
precedenti punti c), d), f) e g).
La variante al P.P.A. conterrà
la documentazione sullo stato di attuazione del P.P.A. stesso di cui al secondo
comma e successivi del precedente art. 10.
Art. 13
Operatività del programma
pluriennale di attuazione.
Dopo l'approvazione del P.P.A.
il Sindaco notifica ai soli proprietari delle aree, incluse nel P.P.A. e non
assoggettate alle disposizioni del precedente art. 6, la inclusione delle stesse
nel P.P.A. ed indica i termini per la presentazione delle istanze di concessione
o del progetto dello strumento esecutivo di iniziativa privata (18) .
Il termine relativo alla
presentazione di distanze di concessione per la edificazione sottoposta alla
disciplina di strumenti urbanistici esecutivi, decorre dalla data di entrata in
vigore dello strumento stesso (19).
Decorso inutilmente il termine
per la presentazione dell'istanza di concessione, si procede alla espropriazione
ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Qualora i proprietari, singoli
o consorziati, non procedano alla formazione dei piani attuativi di iniziativa
privata nei tempi stabiliti dal P.P.A., il Sindaco dà corso alle procedure
previste dal successivo art. 15.
Trascorso inutilmente il
termine fissato per l'inizio dei lavori, ed ove non venga presentata nuova
istanza di concessione entro i termini del P.P.A., ai sensi del sesto comma
dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si procede
all'espropriazione.
Gli immobili e/o le aree
espropriate vengono acquisite al patrimonio del Comune, conservano la
destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e sono
utilizzati nei seguenti modi:
1) per gli interventi di cui
alla lett. d/6 del precedente art. 5, anche con le procedure previste per le
varianti ai P.P.A.;
2) per gli interventi di
edilizia residenziale pubblica e/o produttiva di cui alla L. 18 aprile 1962,
n. 167 e alla L. 21 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata
di cui agli artt. 7, 8 e 9/b della legge 28 gennaio 1977, n. 10 mediante
attribuzione con diritto di superficie;
3) per l'uso da parte di
terzi, proprietari di altre aree espropriate destinate ad usi pubblici dagli
strumenti urbanistici vigenti comprese nel P.P.A., semprechè i proprietari
offrano in permuta le aree da espropriare.
I titolari di concessione per
la costruzione di case unifamiliari aventi le caratteristiche dell'edilizia
economica e popolare destinate alla loro abitazione, in quanto in possesso di
requisiti per l'assegnazione di alloggi popolari, ove sopravvenga l'esproprio,
ai sensi del presente articolo, conservano il diritto di prelazione
nell'assegnazione del diritto di superficie sulle aree entrate a far parte del
patrimonio comunale.
Qualora i lavori siano stati
solo parzialmente eseguiti entro i termini di validità della concessione, il
concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere nuova concessione per
la parte non ultimata.
Le norme di cui al presente
articolo si applicano anche alle aree assoggettate a lottizzazioni.
Non si può procedere
all'esproprio qualora lo strumento urbanistico attuativo, presentato nei termini
indicati al punto h) del precedente art. 5, non venga approvato dagli organi
competenti 12 mesi prima dello scadere del P.P.A.
L'approvazione da parte del
Consiglio comunale del progetto generale di massima delle opere urbanizzative di
cui al punto d/6 del precedente art. 5 comporta gli effetti di cui all'art. 1
primo comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
L'intero procedimento si
completa con le modalità di cui al quarto e quinto comma del predetto articolo
di legge.
I Comuni dotati del P.P.A., i
Consorzi di Comuni, le Comunità montane, gli altri Enti locali, nonché la
Regione, non possono impegnare ed erogare propri fondi di bilancio per la
realizzazione di nuove opere urbanizzative non comprese nel P.P.A.
La Regione recepisce le scelte
dei P.P.A. dei Comuni e loro consorzi nei propri programmi e bilanci
pluriennali, purché in armonia sentita la Commissione consiliare competente,
individua aggregazioni territoriali, promuovendo in esse apposite conferenze di
coordinamento (20) .
(18) Gli attuali primo e secondo comma così sostituiscono
l'originario primo comma, come disposto dal terzo comma dell'art. 36, L.R. 31
maggio 1980, n. 56.
(19) Comma così
sostituito dal terzo comma dell'art. 36, L.R. 31 maggio 1980, n. 56.
(20) Comma così
modificato dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 22 marzo 1989, n. 26.
(giurisprudenza)
Art. 14
Rapporti tra programma
pluriennale di attuazione e strumenti urbanistici attuativi.
I comuni dotati di programmi
di fabbricazione potranno provvedere alla loro attuazione anche mediante i piani
particolareggiati di cui agli artt. 13, 14, 15 16 e 17 della legge 17 agosto
1942, n. 1150 e successive modificazioni (21)
.
I comuni obbligati alla
redazione del P.P.A, dalla data di entrata in vigore della presente legge non
possono approvare strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata su aree
non comprese nei P.P.A. medesimi.
Per i piani di recupero si
applicano le norme di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
Gli strumenti urbanistici
attuativi di iniziativa privata non ancora autorizzati, quand'anche
convenzionati, possono essere inseriti anche parzialmente nell'ambito del P.P.A.
compatibilmente con le scelte programmatiche del Comune.
Le zone incluse negli
strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata approvati,
autorizzati e convenzionati, non ancora attuati in tutto o in parte, anche a
richiesta degli interessati, vanno inclusi con precedenza nei P.P.A., semprechè
la loro inclusione risulti compatibile con le scelte programmatiche del Comune.
Le norme di cui al presente
articolo si applicano anche ai Comuni non obbligati alla formazione del P.P.A.,
che si dotino dello stesso.
(21) Comma aggiunto
dal primo comma dell'art. 5, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
(giurisprudenza)
Art. 15
Comparti e
Consorzi.
Il Comparto costituisce una
unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia.
Può comprendere immobili da
trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni
degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
Esso ha come finalità precipua
quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la
ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all'attuazione degli
strumenti urbanistici generali.
Il Comune può procedere alla
delimitazione dei comparti in sede di attuazione degli strumenti urbanistici
generali, ivi compreso il Programma di fabbricazione, ovvero in sede di
formulazione del P.P.A.
La realizzazione degli
interventi previsti nel comparto è subordinata all'approvazione di strumenti
urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata estesi all'intero
comparto.
L'approvazione del predetti
strumenti urbanistici esecutivi costituisce dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità di tutte le opere previste nel comparto.
Il Sindaco, entro 30 giorni
dall'avvenuta approvazione dello strumento urbanistico attuativo, notifica ai
proprietari e/o aventi titolo interessati il provvedimento medesimo, indicando
loro le modalità di esecuzione del comparto ed i termini entro cui dovranno
dichiarare se intendono, da soli o riuniti in Consorzio, eseguire le opere
programmate previa stipula di apposita convenzione.
Decorso il termine su
indicato, il Comune procede all'esecuzione d'ufficio del Comparto, anche a mezzo
di esproprio, nei confronti dei proprietari e/o degli aventi titolo che non
abbiano assentito al Comparto.
Le aree e gli immobili
espropriati vengono acquisiti al patrimonio del Comune conservando la
destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e sono
utilizzati a norma dell'art. 13 comma sesto della presente legge, ovvero a norma
dell'art. 15 comma terzo della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 16
Poteri
sostitutivi.
Nel caso in cui il Comune
obbligato non provveda alla formazione ed approvazione del P.P.A. nei termini di
cui alla presente legge, il Presidente della Giunta regionale, nei 30 giorni
successivi, invita il Sindaco a provvedervi fissando all'uopo il termine di 60
giorni (22) .
In caso di persistente
inadempienza del Comune, il Presidente della Giunta regionale nomina, su
proposta dell'Assessore al ramo, con proprio decreto, un commissario ad acta
scelto fra i funzionari regionali, perché provveda secondo i termini e le
procedure del precedente art. 10.
Nel caso in cui il Sindaco non
provveda al rilascio della concessione, o non adotti alcuna determinazione in
merito alla richiesta del proprietario e/o aventi titolo, il termine di cui al
quarto comma dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 o nei termini
stabiliti dall'art. 11 della legge 27 giugno 1974, n. 247 l'interessato
può, entro 30 giorni, con ricorso, notificare la inerzia dell'Amministrazione
comunale al Presidente della Giunta regionale.
Il ricorso non produce alcun
effetto sulla legittimazione ad agire in via giudiziaria dell'interessato e può
essere presentato anche in pendenza dell'azione giudiziaria stessa.
Il Presidente della Giunta
regionale, nei 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso, invita il
Sindaco ad adottare le proprie determinazioni entro 30 giorni.
Decorso quest'ultimo termine,
e perdurando l'inerzia del Comune, il Presidente della Giunta regionale nomina,
entro i successivi 30 giorni, su proposta dell'Assessore al ramo, un commissario
ad acta, scelto tra i funzionari regionali, che dovrà adottare le determinazioni
del caso entro 60 giorni dalla nomina secondo le procedure di legge.
(22) Comma così modificato dal primo comma
dell'articolo unico, L.R. 22 marzo 1980, n. 26.
Art. 17
Verifica del programma
pluriennale di attuazione.
Annualmente i Comuni
approvano, con delibera del Consiglio, una relazione sullo stato di attuazione
del P.P.A., cui allegano la cartografia indicante gli interventi già realizzati
e ne inviano copia alla Giunta regionale.
(giurisprudenza)
Art. 18
Norme transitorie e
istituzione del pubblico registro urbanistico.
Sino all'approvazione dei
P.P.A., al di fuori dei casi previsti dall'art. 9, la concessione è data dal
Sindaco soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista
l'impegno dei concessionari a realizzarle, sempre che esse non contrastino con
il Documento programmatico preliminare di cui all'art. 10 della presente legge,
se ed in quanto adottato (23).
Nel periodo compreso tra la
scadenza del P.P.A. e l'approvazione del successivo, il Sindaco può rilasciare
le concessioni solo nei casi previsti dal precedente art. 9.
Qualora il Comune non approvi
il P.P.A. entro i termini stabiliti dalla presente legge, il Sindaco può
rilasciare concessioni solo nei casi previsti dal precedente art. 9 (24) .
In attesa della disciplina
della legge regionale sulla tutela e uso del suolo, è istituito presso
l'Assessorato regionale all'Urbanistica un registro cronologico di lottizzazione
contenente i dati relativi all'arrivo degli atti agli uffici della Regione,
all'iter degli stessi, alla data di esame ed al parere finale.
(23) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 6, L.R.
31 ottobre 1979, n. 66.
(24) Comma così
modificato dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 22 marzo 1980, n. 26.
TITOLO III
Oneri di urbanizzazione
Art. 19
Oggetto della
normativa.
Ai sensi degli artt. 3 e 5
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sono opere di urbanizzazione primaria le
seguenti:
a) strade e spazi di sosta e
parcheggio;
b) rete fognante ed impianti
di trattamento liquami;
c) rete di distribuzione delle
acque;
d) rete di distribuzione
dell'energia elettrica;
e) rete di distribuzione del
gas;
f) rete telefonica;
g) rete della pubblica
amministrazione;
h) impianti di smaltimento di
rifiuti solidi urbani ed industriali.
Sono opere di urbanizzazione
secondaria le seguenti:
a) asili nido e scuole
materne;
b) scuola dell'obbligo;
c) chiese ed altri edifici per
servizi religiosi;
d) attrezzature sanitarie e
socio-culturali;
e) attrezzature commerciali e
mercati;
f) spazi pubblici a parco e
per lo sport di quartiere;
g) verde attrezzato
(25) .
(25) Articolo
così sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 3 giugno 1985, n. 53.
Art. 19-bis
I Comuni della Puglia, ai
sensi degli artt. 5, 10 e 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
stabiliscono l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
sulla base della tabella parametrica seguente:
Incidenze percentuali relative
agli oneri di urbanizzazione sui costi base fissati dalla tabella B allegata
alla presente legge:
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA |
a) strade e spazi di sosta e parcheggio |
30% |
|
b) rete fognante ed impianti di trattamento
liquami |
24% |
|
c) rete di distribuzione delle acque |
14% |
|
d) rete di distribuzione dell'energia
elettrica |
10% |
|
e) rete di distribuzione del gas |
1% |
|
f) rete telefonica |
1% |
|
g) rete di pubblica illuminazione |
4% |
|
h) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
ed industriali |
10% |
|
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA |
a) asili nido e scuole materne |
25% |
|
b) scuola dell'obbligo |
54% |
|
c) chiese ed altri edifici per servizi
religiosi |
7% |
|
d) attrezzature sanitarie e
socio-culturali |
10% |
|
e) attrezzature commerciali e mercati |
2% |
|
f) spazi pubblici a parco e per lo sport di
quartiere |
2% |
|
g) verde attrezzato |
6% |
|
|
|
|
Le attribuzioni percentuali
precedenti comprendono gli oneri per gli allacciamenti generali e gli altri
oneri indotti.
Ai fini della determinazione
di detta incidenza e dell'applicazione della citata legge debbono essere
osservate le norme contenute nei successivi articoli (26) .
(26) Articolo aggiunto dal
primo comma dell'art. 2, L.R. 3 giugno 1985, n. 53.
Art.
19-ter (27)
La tabella parametrica e
d'incidenza di cui al precedente art. 19-bis è aggiornata ogni tre anni con
deliberazione del Consiglio Regionale (28).
(28) Articolo aggiunto
dal primo comma dell'art. 3, L.R. 3 giugno 1985, n. 53, poi così
modificato come indicato nella nota che segue.
(29) Comma così
modificato dall’art. 3, comma 2, L.R. 24 luglio 2012, n. 22, a decorrere
dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 20
Delibera comunale di
determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione.
Il Comune determina i costi di
urbanizzazione per le varie zone del territorio comunale, sulla base delle
tabelle B) ed H) della presente legge. Su tali costi il Comune ha facoltà di
applicare un abbattimento massimo del 50%.
All'uopo il Comune, con
delibera consiliare soggetta al controllo di cui all'art. 130 della
Costituzione, procede:
a) alla determinazione, in
base al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al
provvedimento stesso, della propria classe di appartenenza con riferimento alla
Tabella A);
b) all'individuazione, con
riferimento alla tabella B) del costo di base di urbanizzazione applicabile nel
Comune in relazione agli indici di fabbricabilità territoriale ed alla classe di
appartenenza di cui al precedente punto a);
c) alla decurtazione dal costo
base, dell'aliquota relativa alle opere di urbanizzazione di cui al successivo
art. 24, terzo comma, nella misura percentuale indicata nella Tabella C),
qualora non si preveda la realizzazione delle stesse;
d) alla individuazione dei
coefficienti applicabili nel Comune in relazione all'andamento demografico
(Tabella D), alla distanza dal capoluogo di provincia (Tabella E) ed alla
distanza del territorio comunale dalla costa (Tabella F);
e) alla individuazione per
ciascuna zona omogenea dei coefficienti che il Comune intende adottare,
differenziati secondo il tipo di intervento edilizio (Tabella G);
f) alla determinazione finale,
per effetto dei parametri di cui alla presente legge, del contributo per le
opere di urbanizzazione dovuto rispettivamente:
1) per le costruzioni
residenziali, commerciali e direzionali (Tabella B/1);
2) per gli impianti turistici
e per le attrezzature di soggiorno temporaneo (Tabella B/2);
3) per gli impianti
industriali e artigiani (Tabelle H ed I);
g) alla determinazione della
gradualità di applicazione del contributo secondo le modalità di cui al
successivo art. 21.
La delibera consiliare di cui
al presente articolo è adottata dal Comune entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge di modifica (30) .
(30) Articolo così sostituito
dal primo comma dell'art. 7, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
Art. 21
Gradualità di
applicazione.
Il Comune, determinato il
contributo ai sensi dell'art. 20, ha facoltà di abbattere tale contributo in
misura non maggiore del 35%, limitatamente alle costruzioni residenziali,
commerciali e direzionali.
Gli abbattimenti di cui al
precedente comma, dovranno essere gradualmente ridotti dal Comune in funzione
dell'ammontare dei costi reali sostenuti per le varie zone del territorio
comunale, fino a raggiungere il contributo di cui all'art. 20.
Il Comune per i soggetti di
cui all'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; nonché per gli
interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.
167 o sulle aree individuate ai sensi dell'art. 51 della legge 21 ottobre
1971, n. 855 e per gli interventi anche al di fuori dei suddetti piani di zona
da parte di richiedenti che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi di
tipo economico e popolare, può stabilire un ulteriore abbattimento del 25%.
Gli abbattimenti di cui ai
precedenti commi non si applicano alle costruzioni o parti di costruzioni che
possono classificarsi di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 del
Ministero dei LL.PP. e successive modificazioni ed integrazioni.
Per i piani di lottizzazione
il contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione non può
in ogni caso essere inferiore agli oneri di cui all'art. 8 della legge 6
agosto 1967 n. 765 (31) .
(31) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 8,
L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
Art. 22
Classificazione dei
Comuni.
La classificazione del Comune
in funzione degli abitanti è determinata dal numero dei residenti anagrafici
alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la deliberazione comunale.
La tabella A), allegata alla
presente legge, individua le classi dei Comuni. I Comuni capoluoghi di
provincia, indipendentemente dalla consistenza demografica, appartengono alla 5ª
classe.
Art. 23
Determinazione del
costo-base di urbanizzazione per l'edilizia residenziale,
commerciale o direzionale e
per gli impianti turistici e le attrezzature di soggiorno temporaneo.
I Comuni dotati di strumento
urbanistico determinano il costo base di urbanizzazione desumendolo dalla
Tabella B/1 per l'edilizia residenziale, commerciale e direzionale in relazione
all'indice di fabbricabilità territoriale stabilito per ciascuna zona omogenea
dallo strumento urbanistico medesimo.
Quando la zona abbia un indice
di fabbricabilità territoriale intermedio rispetto a quelli indicati dalla
Tabella B/1, il costo base viene determinato mediante interpolazione lineare tra
i valori corrispondenti agli indici di fabbricabilità territoriale
immediatamente inferiori e superiori della Tabella.
Nel caso di indice di
fabbricabilità territoriale inferiore a 0,25 mc/mq. il costo di urbanizzazione è
quello determinato dalla Tabella B/1 per l'anzidetto indice di fabbricabilità
territoriale, aumentato del maggior costo delle opere di urbanizzazione primarie
che risultassero necessarie in relazione alla tipologia edilizia prescelta.
I Comuni sprovvisti di
strumento urbanistico applicano, con riferimento alla classe di appartenenza per
l'edilizia residenziale commerciale e direzionale all'interno dei perimetri dei
centri abitati, determinati ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967,
n. 765, il costo base di cui alla Tabella B/1 corrispondente all'indice di
fabbricabilità territoriale 1 mc/mq; gli stessi applicano, per l'edilizia
residenziale, commerciale e direzionale esterna a detto perimetro, il costo base
di cui alla tabella B/1 corrispondente all'indice di fabbricabilità territoriale
di 0,25 mc/mq.
Qualora lo strumento
urbanistico non determini indici di fabbricabilità territoriale, questi si
ricavano dagli indici di fabbricabilità fondiaria attraverso l'allegata Tabella
L).
La Tabella B/2 determina i
costi base per gli impianti turistici, quali alberghi o pensioni, e per le
attrezzature di soggiorno temporaneo, quali campeggi e simili, nonché per i
villaggi turistici.
Le opere interne agli impianti
turistici, quali le strade interne i parcheggi, le reti di distribuzione idrica
ed elettrica, le opere di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, ivi compresi
gli impianti di depurazione e di incenerimento e le attrezzature di uso
riservato agli utenti, sono a totale carico del concessionario e non sono
compensabili con il contributo previsto nel presente articolo.
Il contributo per le
costruzioni residenziali all'interno di complessi per impianti turistici è
determinato secondo la tabella B/1 e per l'indice di fabbricabilità territoriale
di 0,25 mc/mq (32) .
(32) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 9,
L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
Art. 24
Opere di
urbanizzazione.
Le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, il cui costo concorre alla determinazione del contributo
di cui ai precedenti articoli, sono quelle indicate nella allegata tabella C).
La stessa tabella indica la
incidenza relativa di ciascuna categoria di opere sugli oneri di urbanizzazione.
Il Comune può decurtare il
costo base della quota parte relativa alla rete di distribuzione del gas, della
energia, elettrica e dei telefoni, qualora non se ne preveda la realizzazione.
Il costo base non può essere
decurtato della quota parte relativa alle opere di urbanizzazione primaria o
secondaria già eseguite o esistenti nella zona, ad eccezione delle opere o della
parte di esse realizzate o in corso di realizzazione con contributi in conto
capitale erogati da Enti pubblici (33) .
A scomputo totale o parziale
del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione gli interessati possono
chiedere nella istanza di concessione di essere autorizzati a realizzare
direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria.
Qualora la realizzazione
diretta dell'opera sia riconosciuta congruente con le scelte e le priorità
indicate dal P.P.A., od alla delibera di approvazione delle tabelle
parametriche, il Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, entro 30 giorni
dalla data di presentazione della domanda, invita i richiedenti a presentare il
progetto esecutivo accompagnato dal capitolato degli oneri e dalla offerta di
congrue garanzie finanziarie.
Unitamente a tale invito il
Sindaco comunica agli interessati l'ammontare della quota di contributo relativo
agli oneri di urbanizzazione determinata in relazione alla concessione
richiesta.
Il Sindaco, nel rilasciare la
concessione, autorizza l'esecuzione di tutte o di alcune delle opere, determina
il contributo dovuto per il rilascio della concessione, riducendolo
dell'ammontare del costo delle opere da realizzarsi direttamente.
L'autorizzazione non può
essere concessa per l'esecuzione di quelle opere che il Consiglio comunale, in
sede di approvazione del P.P.A. o all'atto della delibera di determinazione
delle tabelle parametriche, abbia espressamente riservato alla realizzazione
diretta da parte del Comune medesimo.
Non è ammessa compensazione
tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (34) .
Nel contributo richiesto per
gli oneri di urbanizzazione ai sensi della presente legge non sono comprese le
tariffe e gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura
forfettaria, per l'allacciamento alle reti elettriche, telefoniche, del gas ed
ogni altro servizio pubblico del quale sia già dotata la zona.
(33) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 10, L.R.
31 ottobre 1979, n. 66.
(34) Comma così
sostituito dal secondo comma dell'art. 10, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
Art. 25
Coefficiente relativo
all'andamento demografico dei Comuni.
Il Comune applica al
costo-base, determinato ai sensi dei precedenti artt. 21, 23 e 24, i
coefficienti stabiliti nella allegata tabella D) in funzione del proprio
andamento demografico.
L'andamento demografico di
riferimento è quello del decennio terminato al 31 dicembre dell'anno precedente
la deliberazione comunale.
Per andamento demografico si
intende il saldo demografico decennale, riferito alla popolazione
residente (35) .
(35)
Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 11, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
Art. 26
Distanza dal capoluogo.
I territori dei Comuni i cui
centri urbani sono compresi in una fascia della profondità di km. 10 dal confine
del territorio del capoluogo di provincia, compreso lo stesso capoluogo,
applicano ai costi-base determinati ai sensi dei precedenti articoli l'ulteriore
coefficiente indicato nella allegata tabella E).
Art.
27
Coefficiente relativo ai territori
adiacenti al mare.
Nelle parti del territorio
comunale comprese nelle fasce parallele alle coste, determinate in funzione
della distanza dalla linea media di battigia, i Comuni applicano al costo di
urbanizzazione, determinato ai sensi dei precedenti articoli, i coefficienti
indicati nella allegata tabella F).
Le distanze sono misurate sul
piano orizzontale tenendo conto di quelle più brevi.
I coefficienti correttivi di
cui al precedente comma 1 non si applicano nelle zone omogenee di tipo A e B e
nei nuclei per l'edilizia residenziale pubblica.
Art. 28
Coefficiente relativo al tipo di intervento
edilizio ed alle zone omogenee.
La Tabella G) determina, in
funzione della zona omogenea in cui ricade l'intervento, il coefficiente di
correzione dei costi base applicabile per tipo di
intervento (36) .
Ai fini dell'applicazione dei
coefficienti di cui alla tabella G) i Comuni dotati di strumento urbanistico
approvato debbono preliminarmente procedere, qualora non vi abbiano provveduto
in sede di formazione del Piano Regolatore Generale o del Programma di
Fabbricazione, a classificare nell'ambito del proprio territorio le zone
territoriali omogenee di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, [n.
1444].
Per i Comuni sprovvisti di
strumentazione urbanistica - fermo restando quanto disposto dall'art. 17,
comma 5, della legge 6 agosto 1967, n. 765 - il territorio compreso entro il
perimetro del centro abitato è equiparato, ai soli fini dell'applicazione dei
coefficienti di cui alla tabella G), alla zona omogenea B ed il territorio fuori
di detto perimetro è equiparato alla zona omogenea C.
Ai fini dell'applicazione
della tabella G):
- per nuove costruzioni si
intendono sia le fabbriche nuove sorgenti su area libera, sia le nuove
accessioni o sopraelevazioni di fabbricati esistenti, sia il volume
corrispondente alla maggiore superficie utile che si sia ricavata in occasione
di demolizione e ricostruzioni ovvero di ristrutturazioni;
- per demolizioni e
ricostruzioni si intendono le costruzioni effettuate, in tutto o in parte previa
demolizione di altre fabbriche preesistenti, semprechè queste non comportino il
realizzo di una maggiore superficie utile; verificandosi tale ultimo caso, il
volume corrispondente alla maggiore superficie utile viene considerato nuova
costruzione;
- per manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento, ristrutturazione urbanistica
si intendono gli interventi definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457.
(36) Comma così modificato dal
primo comma dell'art. 12, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
Art. 29
Determinazione complessiva del contributo per
le costruzioni residenziali,
commerciali o direzionali e per gli impianti
turistici.
Il contributo da corrispondere
in relazione all'incidenza delle opere di urbanizzazione è, per le costruzioni a
carattere residenziale commerciale o direzionale e per gli impianti turistici ed
attrezzature di soggiorno temporanee, pari al costo base delle predette opere
determinato dalle tabelle A), B), C), eventualmente graduato in prima
applicazione ai sensi dell'art. 21 e moltiplicato successivamente per i
coefficienti stabiliti nelle tabelle D), E), F), G).
Ai fini dell'applicazione del
presente articolo i Comuni possono fare riferimento all'allegato modello M.
Art.
30
Insediamenti industriali ed artigianali.
Per determinare l'incidenza
delle opere di urbanizzazione inerenti gli insediamenti industriali ed
artigianali, il Comune assume il costo-base di urbanizzazione stabilito nella
tabella H) e riferito a metro quadro di superficie utile calcolato al piano.
Quando si tratti di
costruzioni atipiche, quali cisterne, pareti, impianti tubolari sospesi e
similari la superficie utile da calcolare al fine dell'applicazione della
tabella H) è pari alla superficie occupata dalla proiezione della costruzione
stessa.
Il costo-base di
urbanizzazione dedotto dalla suddetta tabella H) viene successivamente
moltiplicato per i coefficienti stabiliti nella tabella D) e per quelli della
tabella I) relativa al tipo di intervento ed al tipo di attività produttiva.
Nelle zone industriali o
artigianali istituite con leggi apposite ovvero gestite da Consorzi e da altri
Enti Pubblici, qualora gli Enti gestori attraverso apposita convenzione con i
Comuni interessati si impegnino alla realizzazione di tutte o parte delle opere
di urbanizzazione primaria e di quelle secondarie, specificatamente previste dai
relativi strumenti urbanistici di riferimento, il contributo a carico dei
concessionari sarà limitato alla quota corrispondente alle opere di
urbanizzazione non incluse nella convenzione.
[... ] (37) .
(37) Comma abrogato dal primo
comma dell'art. 13, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
Art. 31
Costruzione a destinazione mista.
Quando in una medesima
costruzione coesistono unità immobiliari aventi destinazioni diverse, per
ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla propria destinazione
d'uso (38) .
(38)
Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 14, L.R. 31 ottobre 1979,
n. 66.
Art. 32
Modificazioni della
destinazione d'uso.
Qualora la destinazione d'uso
delle opere o impianti destinati alla residenza di cui all'art. 10 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché di quelle zone agricole previste
nell'art. 9 della medesima legge, così come precisato nell'art. 9 della presente
legge venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei
lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima
corrispondente alla nuova destinazione, determinato con riferimento al momento
della intervenuta variazione.
In tutti gli altri casi nei
quali venga modificata la destinazione d'uso, che non siano quelli previsti nel
comma precedente, il contributo per la concessione è pari alla differenza tra le
misure corrispondenti alla nuova destinazione e alla vecchia, calcolate
distintamente per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Tra le due specie non è
ammessa compensazione.
Art. 33
Criteri per la determinazione del contributo
di urbanizzazione.
Il contributo di
urbanizzazione di cui all'art. 29 della presente legge è determinato in
relazione alla superficie totale (St.), somma della superficie utile abituale
(Sua) e del 50% della superficie destinata alle pertinenze (Sp).
La superficie utile abitabile
(Sua) è costituita dalla superficie dei pavimenti misurata al netto di murature,
pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, aumentata della
superficie netta delle verande chiuse.
La superficie delle pertinenze
è costituita da:
a) vano scala, androni,
porticati, non di uso pubblico;
b) balconi e terrazzi;
c) cantinole, ripostigli,
depositi, autorimesse, locali a seminterrato e locali di sottotetto;
d) lavatoi comuni, stenditoi
comuni se chiusi;
sono escluse dal computo le
seguenti superfici:
a1) locali di sgombero
rifiuti, cabine idriche, centrali termiche, sala macchine per ascensori ed i
relativi disimpegni, limitatamente alle dimensioni minime richieste dalle
vigenti norme di legge e regolamenti;
b1) locali aperti di uso
pubblico quali porticati, patii e pensiline.
Per le costruzioni commerciali
e direzionali e per gli impianti turistici gli oneri sono calcolati a metro
quadro (mq) di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani
seminterrati la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea.
I Comuni, nella determinazione
dei costi reali da sostenere per le varie zone del territorio comunale, fanno
riferimento alla natura geomorfologica del suolo.
Art.
34
Revisione dei costi e delle tabelle.
La misura del contributo per
le urbanizzazioni è soggetta ad adeguamento annuale in relazione all'andamento
dei costi.
Compete alla Giunta regionale,
entro il 31 marzo di ogni anno, con propria deliberazione, determinare
diversamente le percentuali di aumento e di diminuzione della misura dei costi
base di urbanizzazione, sulla base dei dati che saranno anche forniti dai Comuni
ovvero sulla base dei dati riferibili alla situazione socio-economica dei
territori interessati (39) .
Al fine di porre la Regione in
condizione di procedere alla determinazione dei costi di urbanizzazione su base
reale, i Comuni rileveranno sistematicamente i costi sostenuti per le
urbanizzazioni, avvalendosi di intese con i Comuni limitrofi, e comunicheranno
annualmente i dati all'Assessorato ai LL.PP.
I Comuni devono procedere a
nuova determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione tutte le volte
che risulti modificato alcuno dei parametri della presente legge ovvero alcuna
delle previsioni urbanistiche di riferimento.
(39) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 15, L.R.
31 ottobre 1979, n. 66.
Art. 35
Norme finali e transitorie.
Le disposizioni di cui al
titolo III della presente legge vanno applicate anche ai Comuni non obbligati
alla formazione del P.P.A.
Decorsi sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, senza che sia stata adottata la
delibera consiliare di determinazione dei costi base delle opere di
urbanizzazione di cui ai precedenti articoli, i comuni, nelle more degli
adempimenti richiesti dal presente titolo III, applicano, per qualsiasi tipo di
intervento, con riferimento alla propria classe, il maggiore dei costi-base di
cui alle allegate tabelle B ed H integralmente e senza la gradualità di cui al
precedente art. 21 (40).
Gli oneri di urbanizzazione
deliberati dai Comuni in via provvisoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 si applicano fino alla deliberazione di
cui al precedente art. 20 e comunque non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge.
La convenzione di cui
all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 modificato dall'art. 8
della legge 6 agosto 1967, n. 765 deve prevedere, oltre ai contenuti minimi
necessari previsti da detti articoli, anche:
1) la cessione gratuita, entro
termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primarie indicate nella tabella C) della presente legge, nonché la cessione
gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondarie di cui
alla citata tabella C), nella misura richiesta dal D.M. 2 aprile 1968, n.
1444, salvo diversa indicazione degli strumenti urbanistici vigenti;
2) la realizzazione, a cura
dei proprietari, di tutte le opere di urbanizzazione primaria, salvo la parziale
monetizzazione delle stesse ai sensi del precedente art. 24;
3) l'obbligo dei proprietari
di contribuire, in misura non inferiore a quanto fissato dalle tabelle
parametriche comunali alle spese di urbanizzazione secondaria, salvo la
realizzazione diretta delle stesse ai sensi del precedente art. 24;
4) al momento del rilascio
della concessione edilizia per le trasformazioni di aree già lottizzate, va
scomputato dal contributo di cui agli artt. 5 e 10 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, l'importo già corrisposto dal lottizzante, per le opere di
urbanizzazione primarie e secondarie, in sede di stipula della convenzione
lottizzativa.
Per la durata di due anni
dall'entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457 è consentita la
rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e secondari, nelle forme di cui
all'art. 47 della presente legge.
(40) Comma
così sostituito dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 22 marzo 1980, n. 26.
TITOLO IV
Contributo commisurato al
costo di costruzione
Art. 36
Oggetto della
normativa.
Il contributo afferente il
costo di costruzione, di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n.
10 nei Comuni della Puglia viene fissato nella misura del 5% del costo di
costruzione determinato nei modi fissati dal citato art. 6.
Il contributo afferente al
costo di costruzione degli edifici e/o impianti destinati ad attività
turistiche, commerciali e direzionali, viene determinato dal Consiglio comunale
ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n.
10 applicando al costo documentato di costruzione un'aliquota compresa fra
il 5% ed il 10% da stabilirsi in relazione ai diversi tipi di attività.
Per gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente, i costi di costruzione individuati dai Comuni non
devono in ogni caso superare i valori determinati per le nuove costruzioni ai
sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n.
10 (41) .
(41)
Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 16, L.R. 31 ottobre 1979,
n. 66.
TITOLO V
Convenzione tipo e atto
d'obbligo tipo regionale per gli interventi di edilizia abitativa
Art. 37
Oggetto della
normativa.
I Comuni della Puglia, ai fini
della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa, di cui agli
artt. 7, 8 e 9/b della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sono tenuti ad
uniformare le proprie convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo alle seguenti
convenzioni tipo e relativi criteri:
Convenzione tipo per la
concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui
all'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
L'anno |
|
; il giorno |
|
del mese di |
|
in |
|
. |
|
Il Comune |
|
rappresentato dal Sindaco pro-tempore Signor |
|
in |
|
esecuzione della delibera consiliare n. |
|
in data |
|
|
|
E |
|
il Signor |
|
nato a |
|
|
il |
|
domiciliato in |
|
alla Via |
|
|
nella qualità di |
|
|
|
PREMESSO |
|
che il Signor |
|
ha ottenuto la concessione n. |
|
|
in data |
|
per la costruzione di n. |
|
fabbricati per complessivi n. |
|
|
alloggi, alla Via |
|
del Comune di |
|
, su di un'area della superficie |
|
complessiva di mq. |
|
, distinta in catasto alla partita |
|
foglio |
|
particelle |
|
|
più precisamente individuata nella planimetria (allegato « |
|
»); |
|
che il titolare della concessione, in riferimento alla concessione
stessa, deve impegnarsi ad applicare prezzi di vendita e |
canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata
dalla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 28 |
gennaio 1977, n. 10; |
che sull'area oggetto della Concessione già esistono le opere di
urbanizzazione realizzate dal Comune di |
|
|
consistenti |
|
(oppure che sull'area dovranno essere realizzate a cura e spese del
concessionario le |
|
seguenti opere di urbanizzazione |
|
) |
|
Vista la concessione rilasciata dal Sindaco del Comune di |
|
in data |
|
con la quale è stata |
|
determinata in L. |
|
la quota del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione (ovvero
sono state |
|
poste a carico del concessionario le opere di urbanizzazione sopra
indicate). |
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e
stipulano quanto segue: |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capo I - Caratteristiche
tipologiche e costruttive degli alloggi
La tipologia e le
caratteristiche costruttive degli alloggi sono le seguenti:
Tipo |
|
|
|
|
|
superficie utile: |
|
|
|
|
|
servizi: |
|
|
|
|
|
superficie scoperta: |
|
|
|
Tipo |
|
|
|
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|
superficie utile: |
|
|
|
|
|
servizi: |
|
|
|
|
|
superficie scoperta: |
|
|
|
Tipo |
|
|
|
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|
superficie utile: |
|
|
|
|
|
servizi: |
|
|
|
|
|
superficie scoperta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA BENE
I tipi di alloggi che possono
formare oggetto della convenzione dovranno corrispondere alle seguenti
caratteristiche.
Tipo A - |
superficie utile: mq 45/60 |
|
servizi: Bv oppure Bd |
|
superficie minima scoperta: 6/10 mq |
Tipo B - |
superficie utile: mq. 60/75 |
|
servizi: Bv oppure Bd + Bs |
|
superficie minima scoperta: 6/12 mq. |
Tipo C - |
superficie utile: mq. 75/90 |
|
servizi: Bv oppure Bd + Bs |
|
superficie minima scoperta: 8/14 mq |
Tipo D - |
superficie utile: mq. 90/105 |
|
superficie: Bv + Bd |
|
superficie minima scoperta: 10/16 mq. |
Tipo E - |
superficie utile mq. 105/120 |
|
servizi: Bv + Bd |
|
superficie minima scoperta: 12/18 mq. |
|
|
ALTRI TIPI
Altri tipi di alloggi
stabiliti dal Comune fino ad un massimo di superficie utile abitabile di 140 mq.
Le «superfici utili»
dell'alloggio vanno intese come superfici utili nette interne all'alloggio con
l'esclusione di ogni altro spazio esterno come logge, balconi, cantine,
soffitte, autorimesse e simili.
Per quanto riguarda i
«Servizi» si è inteso indicare con «Bv» un servizio dotato di vasca da bagno,
lavabo, tazza da cesso e bidet; con «Bd» un servizio dotato di doccia, lavabo,
tazza da cesso e bidet; con «Bs» un servizio semplice e cioè dotato soltanto di
lavabo, tazza da cesso e bidet.
Per quanto riguarda le
pertinenze della residenza, quali cantine, soffitte, autorimesse singole o
collettive, androni d'ingresso e porticati liberi ed altri locali singoli o
collettivi a stretto servizio della residenza, la superficie minima ammessa è
pari al 20% di quella utile salvo i casi in cui il Comune per particolari
situazioni socio-economiche stabilisca una diversa percentuale.
I porticati liberi ed i piani
a pilotis sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli
stessi siano destinati ad uso privato ovvero non siano espressamente richiesti
dagli strumenti urbanistici. La volumetria dell'edificio realizzato non potrà
essere inferiore di oltre il 10% alla massima consentita dallo strumento
urbanistico in relazione anche ai distacchi dai confini ed alle altezze massime
previste.
La Convenzione può ovviamente
riguardare alloggi appartenenti ad una o più tipologie ed aventi uguali o
diverse caratteristiche costruttive.
Le caratteristiche costruttive e di finitura degli alloggi, gli
impianti igienico-sanitari, gli impianti elettrici, l'impianto di
|
riscaldamento, ecc. sono qui di seguito precisati: |
|
|
|
|
|
|
NOTA BENE
Le caratteristiche
costruttive, di finitura, degli impianti tecnologici, ecc. per ciascun alloggio
dovranno essere almeno quelle di tipo medio, adottate dall'Istituto autonomo per
le case popolari della Provincia alla quale appartiene il Comune interessato.
Il Comune effettuerà a mezzo
del proprio Ufficio tecnico, periodici controlli e verifiche durante il corso
dei lavori al fine di accertare la conformità delle tipologie e delle
caratteristiche costruttive innanzi precisate.
I provvedimenti conseguenti ad
eventuali rilievi dovranno essere notificati dal Comune al concessionario entro
10 giorni dall'accertamento e dovrà essere fissato un congruo termine per
l'adeguamento.
L'agibilità degli alloggi sarà
concessa dal Comune previo collaudo da effettuarsi a cura del Comune stesso ed a
spese del concessionario.
Le operazioni di verifica, ai
fini del rilascio del certificato di abitabilità, dovranno essere iniziate entro
15-30 giorni dalla raccomandata del concessionario attestante la ultimazione dei
lavori ed il certificato relativo dovrà essere emesso entro 30-60 giorni
dall'ultimazione delle opere medesime, salvo i maggiori termini derivanti da
disposizioni vigenti relative a pareri obbligatori da parte di altri organismi
pubblici.
CAPO II - Determinazione del
prezzo di cessione degli alloggi
Il prezzo iniziale di cessione
degli alloggi (Pi) da assumersi obbligatoriamente come limite massimo nei negozi
di compra-vendita degli stessi è stabilito in L. ......./mq per la superficie
complessiva (Sc) come appresso determinata (42) .
Tale prezzo è ricavato in base
a:
a) costo delle aree,
determinato ai sensi dei commi primo e terzo dell'art. 8 della legge 28
gennaio 1977, n. 10 L. ..........;
b) costo della costruzione
determinato di intesa tra Comune e concessionario sulla base delle
caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edificio nonché del costo
stabilito dalla Regione per gli interventi di edilizia convenzionata-agevolata
di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457: L. ..........;
c) costo delle opere di
urbanizzazione fissata con delibera consiliare N. .........; in data .........,
in conformità delle tabelle parametriche della Regione: L. .........;
d) oneri di prefinanziamento,
finanziamento, rimborso spese tecniche e generali, I.V.A. ed altri oneri fiscali
nella misura prevedibile: L. .......... (43).
Ai fini del calcolo del prezzo
di cessione degli alloggi (Pi), per superficie complessiva (Sc) si intende la
somma della superficie utile abitabile (Sua) e del 40% delle superfici destinate
alle pertinenze (44).
Il prezzo iniziale di cessione
degli alloggi stabilito nella presente convenzione è suscettibile di periodiche
variazioni con frequenza biennale in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei
costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione stessa,
applicando una percentuale di deprezzamento nella misura dello 0,5% annuo nei
primi dieci anni e dell'1% annuo nei successivi.
Durante il periodo di validità
della presente convenzione, i negozi di compra-vendita successivi al primo
rimangono anche essi assoggettati al regime previsto dal presente Cap. II.
NOTA BENE
I Comuni dichiarati sismici di
prima e seconda categoria possono aumentare il costo di costruzione di cui al
punto b) fino al 5% del costo stesso.
CAPO III - Determinazione
dei canoni di locazione
Il canone di locazione viene
per ora determinato in L. ........ pari al 3% del prezzo di cessione
dell'alloggio, come sopra determinato, e sarà adeguato automaticamente alla
percentuale che sarà fissata da leggi dello Stato.
Il canone di locazione è
suscettibile di periodiche variazioni, con frequenza biennale, in relazione agli
indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula
della convenzione stessa.
CAPO IV - Clausole
penali
Non è consentita la locazione
degli alloggi di cui alla presente convenzione prima del rilascio del
certificato comunale di abitabilità. In caso di inosservanza di tale pattuizione
il concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale pari al canone
semestrale di locazione.
Il Concessionario è tenuto al
pagamento del contributo di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, in proporzione agli alloggi ceduti o locati in violazione dei patti
convenzionali, qualora contravvenga alle pattuizioni di cui alla presente
convenzione circa i prezzi di cessione ed i canoni di locazione degli alloggi.
CAPO V - Durata della
convenzione
La durata di validità della
presente convenzione è fissata in anni venti (45).
Convenzione-tipo per la
concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui
all'art. 9/b della legge 28 novembre 1977, n. 10
L'anno |
|
, il giorno |
|
del mese di |
|
in |
|
|
Il Comune di |
|
rappresentato dal Sindaco pro-tempore Signor |
|
|
in esecuzione della delibera consiliare n. |
|
in data |
|
E |
|
il Signor |
|
nato a |
|
il |
|
|
domiciliato in |
|
alla Via |
|
nella qualità di |
|
|
PREMESSO |
|
che il Signor |
|
ha ottenuto la concessione n. |
|
in data |
|
|
per l'intervento di |
|
attinente l'edificio o parte di edificio per complessivi n. |
|
|
alloggi alla Via |
|
del Comune di |
|
, distinto in catasto |
|
alla partita |
|
, foglio |
|
, particelle |
|
, più precisamente |
|
individuato nella planimetria (allegato « |
|
»); |
|
che il titolare della concessione, in riferimento alla concessione
stessa, deve impegnarsi ad applicare prezzi di vendita e |
canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata
dalla Regione ai sensi dell'art. 9/b della legge 28 |
gennaio 1977, n. 10; |
che nell'isolato interessato dall'intervento di cui alla concessione
già esistono le opere di urbanizzazione realizzate dal |
|
Comune di |
|
consistenti |
|
|
|
|
|
|
|
(oppure dovranno essere realizzate a cura e spese del concessionario le
seguenti opere di urbanizzazione) |
|
|
Vista la concessione rilasciata dal Sindaco del Comune di |
|
in data |
|
|
con la quale è stata determinata in L. |
|
la quota del contributo afferente gli oneri di
urbanizzazione; |
|
(ovvero sono state poste a carico del concessionario le opere di
urbanizzazione sopra indicate). |
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e
stipulano quanto segue: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
CAPO I - Caratteristiche
tipologiche e costruttive degli alloggi
La tipologia e le
caratteristiche costruttive degli alloggi sono le seguenti:
Tipo |
|
|
|
|
|
superficie utile di calpestio: |
|
|
|
|
|
servizi: |
|
|
|
|
|
superficie scoperta: |
|
|
|
Tipo |
|
|
|
|
|
superficie utile di calpestio: |
|
|
|
|
|
servizi: |
|
|
|
|
|
superficie scoperta: |
|
|
|
Tipo |
|
|
|
|
|
superficie utile di calpestio: |
|
|
|
|
|
servizi: |
|
|
|
|
|
superficie scoperta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA BENE
I tipi di alloggi che possono
formare oggetto della convenzione dovranno avere una superficie massima utile di
calpestio di 140 mq.
Le «superfici utili» di
calpestio dell'alloggio vanno intese come superfici utili nette interne
all'alloggio con esclusione di ogni altro spazio esterno come logge, balconi,
cantine, soffitte, autorimesse e simili.
Per quanto riguarda i
«Servizi» ogni alloggio dovrà almeno essere dotato di un (Bv): servizio dotato
di vasca da bagno, lavabo, tazza da cesso e bidet.
Per quanto riguarda le
pertinenze dell'alloggio, quali cantine, soffitte, autorimesse singole o
collettive, androni d'ingresso e porticati liberi ed altri locali singoli o
collettivi a stretto servizio dell'alloggio, la superficie minima ammessa è pari
al 25% di quella utile salvo i casi in cui il Comune per particolari situazioni
socio-economiche stabilisca una diversa percentuale.
I porticati liberi sono
esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli stessi siano
destinati ad uso privato.
La superficie utile degli
alloggi non potrà essere aumentata né potranno essere consentiti mutamenti delle
destinazioni d'uso.
La Convenzione può ovviamente
riguardare alloggi appartenenti ad una o più tipologie ed aventi uguali o
diverse caratteristiche costruttive.
Le caratteristiche
costruttive degli alloggi, gli impianti igienico-sanitari, gli impianti
elettrici, l'impianto di riscaldamento, ecc. sonmo quì di seguito
precisati:
NOTA BENE
Le caratteristiche
costruttive, di finitura, degli impianti tecnologici, ecc. per ciascun alloggio
dovranno essere almeno quelle di tipo medio, adottate dall'Istituto Autonomo per
le Case Popolari della Provincia al quale appartiene il Comune interessato.
Il Comune effettuerà a mezzo
del proprio Ufficio Tecnico, periodici controlli e verifiche durante il corso
dei lavori al fine di accertare la conformità delle opere al progetto approvato
ed alle condizioni di cui alla presente convenzione.
I provvedimenti conseguenti ad
eventuali rilievi dovranno essere notificati dal Comune al Concessionario entro
10 gg. dell'accertamento e dovrà essere fissato un congruo termine per
l'adeguamento.
L'agibilità degli alloggi sarà
concessa dal Comune previo collaudo da effettuarsi a cura del Comune stesso ed a
spese del Concessionario.
Le operazioni di verifica, ai
fini del rilascio del certificato di abitabilità, dovranno essere iniziate entro
15-30 giorni dalla raccomandata del Concessionario attestante la ultimazione dei
lavori ed il certificato relativo dovrà essere emesso entro 30-60 giorni
dall'ultimazione delle operazioni medesime, salvo i maggiori termini derivanti
da disposizioni vigenti relative a pareri obbligatori da parte di altri
organismi pubblici.
CAPO II - Determinazione del
prezzo di cessione degli alloggi
Il prezzo iniziale di cessione
degli alloggi (Pi) da assumersi obbligatoriamente come limite massimo nei negozi
di compra-vendita degli stessi è stabilito in L. ........../mq. per la
superficie complessiva (Sc) come appresso determinata (46).
Tale prezzo è ricavato in
base:
a) costo della costruzione
determinato d'intesa tra Comune e concessionario sulla base delle
caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edificio;
b) costo delle opere di
urbanizzazione fissato con delibera consiliare n. ........ in data ........., in
conformità delle tabelle parametriche della Regione nella misura di L. ........;
c) costo dell'intervento di
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione determinato dal Comune
sulla base del costo stabilito dalla Regione per gli interventi di recupero di
cui alla legge statale 5 agosto 1978, n. 457;
d) oneri di prefinanziamento,
finanziamento, rimborso spese tecniche generali, I.V.A. ed altri oneri fiscali
nella misura prevedibile: L. .......... (47).
Ai fini del calcolo del prezzo
iniziale degli alloggi (Pi), per superficie complessiva (Sc) si intende la somma
della superficie utile abitabile (Sua) e del 40% delle superfici destinate alle
pertinenze (48).
Il prezzo iniziale di cessione
degli alloggi stabilito nella presente convenzione è suscettibile di periodiche
variazioni con frequenza biennale in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei
costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione stessa,
applicando una percentuale di deprezzamento nella misura dell'1% annuo nei primi
dieci anni e del 2% annuo nei successivi.
Durante il periodo di validità
della presente convenzione, i negozi di compra-vendita successivi al primo
rimangono anche essi assoggettati al regime previsto dal presente cap. II.
NOTA BENE
I Comuni dichiarati sismici di
prima e seconda categoria possono aumentare il costo di costruzione di cui al
punto a) fino al 5% del costo stesso.
CAPO III - Determinazione
dei canoni di locazione
Il canone di locazione viene
per ora determinato in L. ........ pari al 3% del prezzo di cessione
dell'alloggio, come sopra determinato, e sarà adeguato automaticamente alla
percentuale che sarà fissata da leggi dello Stato.
Il canone di locazione è
suscettibile di periodiche variazioni, con frequenza biennale, in relazione agli
indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula
della convenzione stessa.
CAPO IV - Rapporti tra
proprietario e locatario
Per gli interventi che
comportino l'allontanamento dei locatari dagli alloggi, i proprietari e/o loro
aventi causa devono assicurare ai locatari medesimi per l'intera durata dei
lavori l'utilizzazione di appositi alloggi-parcheggio.
Al momento della cessione o
locazione dell'alloggio oggetto di intervento, al locatario va assicurato il
diritto di prelazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
CAPO V - Clausole
penali
Non è consentita la locazione
degli alloggi di cui alla presente convenzione prima del rilascio del
certificato comunale di abitabilità. In caso di inosservanza di tale pattuizione
il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale pari al canone
semestrale di locazione.
Il Concessionario è tenuto al
pagamento del contributo di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, in proporzione agli alloggi ceduti o locati in violazione dei patti
convenzionali, qualora contravvenga alle pattuizioni di cui alla presente
convenzione circa i prezzi di cessione ed i canoni di locazione degli alloggi.
CAPO VI - Durata della
convenzione
La durata di validità della
presente convenzione è fissata in anni venti (49).
(42) Gli attuali commi
primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo
per effetto dell'articolo unico, L.R. 22 aprile 1980, n. 26.
(43) Gli attuali commi
primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo
per effetto dell'articolo unico, L.R. 22 aprile 1980, n. 26.
(44) Gli attuali commi
primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo
per effetto dell'articolo unico, L.R. 22 aprile 1980, n. 26.
(45) Comma così
modificato dall'articolo unico, L.R. 22 aprile 1980, n. 26.
(46) Gli attuali commi
primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo
per effetto dell'articolo unico, L.R. 22 aprile 1980, n. 26.
(47) Gli attuali commi
primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo
per effetto dell'articolo unico, L.R. 22 aprile 1980, n. 26.
(48) Gli attuali commi
primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo
per effetto dell'articolo unico, L.R. 22 aprile 1980, n. 26.
(49) Comma così
modificato dall'articolo unico, L.R. 22 aprile 1980, n. 26.
Art. 38
Atto unilaterale
d'obbligo.
L'atto unilaterale d'obbligo
di cui all'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 conserva gli stessi
contenuti delle convenzioni tipo di cui al precedente art. 37.
Art.
39
Trascrizione delle convenzioni e
dell'atto d'obbligo.
Le convenzioni o l'atto
d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del Comune
e a spese del concessionario. Copia degli stessi è inoltre depositata per il
periodo di validità presso la Segreteria comunale.
Art. 40
Aggiornamento delle
convenzioni tipo e dell'atto unilaterale d'obbligo.
Le convenzioni tipo e l'atto
unilaterale d'obbligo sono aggiornate almeno ogni 5 anni con delibera della
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 41
Formazione
dell'utenza.
Il concessionario e suoi
aventi causa, a titolo personale o a titolo di imprenditore privato individuale
o collettivo, ovvero se società cooperativa di produzione e lavoro, potranno
alienare la proprietà degli alloggi o darli in locazione, ove non ostino
contrarie disposizioni di legge, alle cooperative di abitazione, agli I.A.C.P.,
ovvero ad altri Enti pubblici a condizione che questi espressamente si
impegnino, all'occasione a procedere ad assegnazioni in conformità alle vigenti
disposizioni in materia, previste da leggi statali e regionali. Gli I.A.C.P.
hanno diritto di prelazione rispetto a qualsiasi altro soggetto richiedente
pubblico o privato.
Art. 42
Criteri per l'edilizia convenzionata di cui
all'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Il regime della convenzione di
cui all'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 si applica solo nel
caso di tipologie edilizie plurifamiliari, nonché unifamiliari a schiera.
Non sono convenzionabili gli
edifici che sorgono all'interno del demanio marittimo o in una fascia di 300
metri determinata a partire dal limite del demanio stesso o dalla linea media di
battigia, con esclusione di quelli che ricadono nelle zone omogenee di tipo A e
B di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444].
Il Comune può proporre
progetti tipo per la realizzazione di tipologie edilizie convenzionate, in
relazione a specifiche situazioni socio- economiche ed ambientali.
Il convenzionato che adotti
tali proposte corrisponde al Comune una quota delle spese effettivamente
sostenute, stabilita dal Consiglio comunale.
Il convenzionato che per gli
impianti di riscaldamento adotti tecnologie fruenti di energia solare potrà
ottenere dal Comune l'aumento del costo di costruzione di cui al punto b) della
convenzione tipo, nella misura del 5% del costo stesso. La richiesta di
convenzione può essere resa in esame dall'Amministrazione comunale soltanto se
presentata contestualmente alla richiesta di concessione o successivamente alla
stessa purché i lavori non siano ancora iniziati.
TITOLO VI
Disposizioni
finali (50)
Art. 43
Per quanto non disposto dalla
presente legge, si applicano, ove compatibili, le norme della legge 17 agosto
1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, le norme della L.
28 gennaio 1977, n. 10 e della L. 5 agosto 1978, n. 457, nonché le
altre disposizioni di leggi e decreti statali e regionali in materia
urbanistico-edilizia e sulla tutela ed uso del suolo.
Il Presidente della Giunta
regionale, con apposito decreto, può delegare le proprie competenze, stabilite
dalla presente legge, all'Assessore al ramo.
(50) La presente rubrica
era riportata erroneamente nel Bollettino Ufficiale come rubrica dell'art.
43.
La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
TABELLA A
Classi di comuni in relazione alla popolazione
residente al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di adozione della
delibera del Consiglio comunale di cui all'art. 20
Classe 1ª |
Comuni con popolazione sino |
a 3.000 abitanti |
Classe 2ª |
» » |
da 3.001 a 10.000 abitanti |
Classe 3ª |
» » |
da 10.001 a 30.000 abitanti |
Classe 4ª |
» » |
oltre 30.000 abitanti |
Classe 5ª |
Capoluoghi di Provincia |
|
|
|
|
Tabella B/1
Costo base per opere di urbanizzazione
primaria e secondaria riferito a metro quadrato di superficie globale
determinata in base all'art. 33 relativo a ciascuna classe di comuni, per le
costruzioni residenziali, commerciali e direzionali (51)
|
|
|
|
Classe di |
Opere di |
IFT (mc/mq) |
|
Comuni |
urbanizzazione |
|
|
|
|
0,25 |
|
0,50 |
|
1,00 |
|
1,50 |
|
2,00 |
|
2,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª classe |
UP |
26.000 |
|
18.000 |
|
10.000 |
|
9.000 |
|
6.000 |
|
4.500 |
|
|
US |
12.000 |
|
12.000 |
|
12.000 |
|
12.000 |
|
12.000 |
|
12.000 |
|
|
UT |
38.000 |
|
30.000 |
|
22.000 |
|
21.000 |
|
18.000 |
|
16.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2ª classe |
UP |
27.000 |
|
18.590 |
|
10.760 |
|
9.600 |
|
6.600 |
|
5.100 |
|
|
US |
12.530 |
|
12.530 |
|
12.530 |
|
12.530 |
|
12.530 |
|
12.530 |
|
|
UT |
39.530 |
|
31.120 |
|
23.290 |
|
22.130 |
|
19.130 |
|
17.630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3ª classe |
UP |
28.000 |
|
19.190 |
|
11.530 |
|
10.200 |
|
7.200 |
|
5.700 |
|
|
US |
13.060 |
|
13.060 |
|
13.060 |
|
13.060 |
|
13.060 |
|
13.060 |
|
|
UT |
41.060 |
|
32.250 |
|
24.590 |
|
23.260 |
|
20.260 |
|
18.760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4ª classe |
UP |
29.000 |
|
19.780 |
|
12.290 |
|
10.800 |
|
7.800 |
|
6.300 |
|
|
US |
13.580 |
|
13.580 |
|
13.580 |
|
13.580 |
|
13.580 |
|
13.580 |
|
|
UT |
42.580 |
|
33.360 |
|
25.870 |
|
24.380 |
|
21.380 |
|
19.880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5ª classe |
UP |
30.000 |
|
20.400 |
|
12.900 |
|
11.400 |
|
8.400 |
|
6.900 |
|
|
US |
14.100 |
|
14.100 |
|
14.100 |
|
14.100 |
|
14.100 |
|
14.100 |
|
|
UT |
44.100 |
|
34.500 |
|
27.000 |
|
25.500 |
|
22.500 |
|
21.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.F.T. = Indice di fabbricabilità territoriale
in mc/mq
U.P. = Urbanizzazione primaria
U.S. = Urbanizzazione secondaria
U.T. = Urbanizzazione totale
(51) Titolo così sostituito dal primo comma dell'art. 17,
L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
Tabella B/2 (52)
Costo opere di urbanizzazione per impianti
turistici indipendentemente dalla classe dei comuni
A)
Alberghi o pensioni Le concessioni relative a costruzioni destinate ad
alberghi o pensioni sono soggette a contributi pari a quelli relativi ad edifici
residenziali. B) Villaggi turistici Le concessioni relative a costruzioni
destinate a villaggi turistici sono soggette a contributi pari a quelli relativi
ad edifici residenziali riferiti alla 5ª classe dei Comuni ed all'indice di
fabbricabilità territoriale di 0,25. C) Attrezzature di soggiorno temporaneo Per
le attrezzature di soggiorno temporaneo, quali campeggi e simili, le opere di
urbanizzazione necessarie, compreso l'impianto di depurazione, devono essere
realizzate a cura e spese del concessionario all'interno dell'area relativa;
oltre a tali oneri è a carico del concessionario un contributo pari al costo
degli allacciamenti che il comune determina in relazione alla situazione di
fatto ed in proporzione alle previsioni di insediamento della intera zona.
(51) L'originaria tabella B/2 è stata soppressa dal primo comma
dell'art. 17, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66 e sostituita dall'originaria tabella
B/3 divenuta, per effetto di tale modifica, B/2. Tabella C Opere di
urbanizzazione ed incidenza relativa sui costi base fissati dalla tabella
B
1. Opere di urbanizzazione primaria |
a) Strade |
26% |
|
b) Spazi di sosta e parcheggio |
4% |
|
c) Rete fognante |
16% |
|
d) Impianto di depurazione |
8,3% |
|
e) Rete di distribuzione delle acque |
14% |
|
f) Rete di distribuzione energia elettrica |
9,5% |
|
g) Rete di distribuzione del gas |
1% |
|
h) Rete telefonica |
0,5% |
|
i) Pubblica illuminazione |
3,3% |
|
l) Allacciamenti generali ed oneri ridotti |
5% |
|
m) Verde attrezzato |
4,1% |
|
n) Smaltimento rifiuti solidi |
8,3% |
|
|
|
|
2. Opere di urbanizzazione secondaria |
a) Asili nido |
10% |
|
b) Scuole materne |
17% |
|
c) Scuole elementari |
30% |
|
d) Scuole medie |
25% |
|
e) Edifici per il culto |
2% |
|
f) Attrezzature socio-culturali |
8% |
|
g) Attrezzature sanitarie |
2% |
|
h) Attrezzature commerciali e mercati |
4% |
|
i) Spazi pubblici a parco e per lo sport di quartiere |
2% |
|
|
|
|
Tabella D
Coefficiente di correlazione del costo base
determinato dalla tabella B, in funzione dell'andamento demografico riferito
alla popolazione residente nell'ultimo decennio
|
1ª, 2ª, 3ª |
4ª |
5ª classe |
|
classe |
classe |
|
Comuni che presentano un decremento demografico superiore al 3% |
0,80 |
0,85 |
1 |
Comuni con popolazione stazionaria |
0,90 |
0,95 |
1 |
Comuni che presentano un incremento oltre il 3% |
1,10 |
1,15 |
1,20 |
|
|
|
|
Tabella E
Coefficiente di correzione del costo di base
determinato dalla Tabella B e in funzione della distanza dal capoluogo
indipendentemente dalle classi di comuni.
Comuni della 5ª classe e Comuni compresi in una
fascia della profondità di km 10 dal confine del territorio del Capoluogo: 1.10.
Tabella F
Coefficienti di correzione dei costi base di
urbanizzazione da applicare negli interventi costruttivi ricadenti in fasce
parallele alla costa, con esclusione delle zone omogenee di tipo A e B del
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e dei nuclei per l'edilizia residenziale
pubblica, indipendentemente dalle classi di comuni:
fino a mt. 500 |
1,5 |
da mt. 500 a mt. 2.000 |
1,3 |
da mt. 2.001 a mt. 5.000 |
1,10 |
|
|
Tabella G (53)
Coefficiente di correzione in funzione del
tipo di intervento
|
N.C. |
D.R. |
R.R. |
Zone omogenee di tipo A |
1 |
1 |
0,5 |
Zone omogenee di tipo B |
0,9 |
0,8 |
0,6 |
Zone omogenee di tipo C |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
|
|
|
|
N.C. = Nuove costruzioni
D.R. = Demolizione e ricostruzione
R.R. = Ristrutturazione e restauri
(52) Tabella così sostituita dal primo
comma dell'art. 17, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
Tabella H
Determinazione del costo base per opere e
impianti industriali e artigianali, per metro quadro di superficie coperta a
vano (53)
|
Classi di attività per numero di addetti |
|
da 1 a 10 |
da 11 a 50 |
da 51 a 200 |
da 201 a 1.000 |
oltre 1.000 |
UP |
3.500 |
4.100 |
4.600 |
5.000 |
5.600 |
US |
1.750 |
1.750 |
1.750 |
1.750 |
1.750 |
|
|
|
|
|
|
(54) Titolo così sostituito dal primo
comma dell'art. 17, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
Tabella I
Coefficienti di correzione da applicare ai
costi base desunti dalla tabella H in relazione al tipo di intervento e al tipo
di industria
|
|
|
Nuovi |
|
|
Nuovi |
insediamenti |
|
Ampliamenti |
insediamenti |
in zone PIP |
a) Industrie per la trasformazione di prodotti |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
agricoli, zootecnie, artigianato |
|
|
|
b) Industrie non comprese nel punto a) |
0,6 |
0,9 |
0,8 |
|
|
|
|
Tabella L (55)
Relazione intercorrente tra gli indici di
fabbricabilità fondiaria e di fabbricabilità territoriale
IFF (mc/mq) |
0,1 |
0,5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Indice di fabbricabilità territoriale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 mq/ab |
0,09 |
0,40 |
0,73 |
1,24 |
1,61 |
1,90 |
2,12 |
2,30 |
2,45 |
2,57 |
2,68 |
2,77 |
80 mc/ab |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 mq/ab |
0,09 |
0,41 |
0,76 |
1,32 |
1,75 |
2,09 |
2,37 |
2,60 |
2,79 |
2,95 |
3,09 |
3,25 |
100 mc/ab |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 mq/ab |
0,09 |
0,42 |
0,78 |
1,38 |
1,86 |
2,25 |
2,57 |
2,84 |
3,07 |
3,27 |
3,45 |
3,60 |
80 mc/ab |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 mq/ab |
0,08 |
0,42 |
0,80 |
1,45 |
1,98 |
2,43 |
2,81 |
3,14 |
3,42 |
3,67 |
3,89 |
4,09 |
100 mc/ab |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per gli indici di fabbricabilità fondiaria e
territoriale inferiori o superiori a quelli tabellati, si applica la seguente
formula:
ift = [iff x (1 - R)] / {1 + [iff x (S/K)]}
Con |
ift = indice di fabbricabilità territoriale; |
|
iff = indice di fabbricabilità fondiaria; |
|
R = incidenza strade calcolata = 10%; |
|
S = aree per servizi pari a 18 mq. per abitante o a 12 mq/ab; |
|
K = cubatura per abitante insediato (K = 80 mc/ab o K = 100
mc/ab). |
|
|
(56) Tabella così integrata dal primo
comma dell'art. 18, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
Tabella M
Comune di |
|
Prov. |
|
Classe di appartenenza |
|
|
Art. 23. Determinazione costo base edilizia Residenziale - Commerciale
-Direzionale. |
|
|
IFT |
Urbanizzazione |
Urbanizzazione |
Ipotesi |
(mc/mq) |
primaria (UP) |
secondaria (US) |
che ricorre |
0,25 |
|
|
|
0,50 |
|
|
|
1,00 |
|
|
|
1,50 |
|
|
|
2,00 |
|
|
|
2,50 |
|
|
|
|
|
|
Costo base |
|
UP L. |
|
US L. |
|
|
Art. 21. |
Gradualità di applicazione Perc. Appl. |
|
% |
|
|
Costo base |
|
UP L. |
|
US L. |
|
|
Art. 24. |
Decurtazione opere di urbanizzazione: |
|
|
Rete di distribuzione energia elettrica |
9,5% |
|
Rete di distribuzione gas |
1,0% |
|
Rete telefonica |
0,5% |
|
Decurtazione |
UP L. |
|
|
|
|
Art. 25. Correzione costo base in funzione dell'andamento
demografico. |
|
|
Andamento |
Ipotesi che |
Correzione |
Incremento |
Decremento |
demografico |
ricorre |
% |
+ |
- |
Decremento maggiore del 3% |
|
|
|
|
- 3% (stazionario) |
|
|
|
|
+ 3% |
|
|
|
|
Incremento maggiore del 3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
UP L. |
|
US L. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 26 |
Coefficiente di correzione per distanza dal capoluogo |
UP L. |
|
US L. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 27 |
Coefficiente di correzione per distanza dalla costa (ipotesi che
ricorre) |
UP L. |
|
US L. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 28 |
Coefficiente relativo al tipo di intervento ed alle zone omogenee
|
|
|
|
|
|
|
(ipotesi che ricorre) |
UP L. |
|
US L. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 29 |
Contributo da applicare per mq di costruzione (costo) |
UP L. |
|
US L. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella N (57)
(58) Tabella soppressa dal primo comma
dell'art. 17, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.
Tabella O (56)
(59) Tabella soppressa dal primo comma
dell'art. 17, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66.