Art.
1
Modifiche
e integrazioni all’articolo 9
della legge
regionale 12 febbraio 1979, n. 6.
1.
Al comma sesto dell’articolo 9
della legge
regionale 12 febbraio 1979, n. 6. (Adempimenti regionali per l’attuazione
della legge statale n. 10 del 28-1-1977), come sostituito dall’articolo 2 della
legge
regionale 31 ottobre 1979, n. 66, dopo le parole: “e produttiva”, sono
aggiunte le seguenti: “; per interventi richiesti a titolo oneroso non è
richiesto il rilascio di certificazione dell’Ufficio provinciale
dell’Agricoltura.”.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.