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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1980
Numero
8
Data
17/01/1980
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
Istituzione del Comitato Urbanistico Regionale.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 7 del 25 gennaio 1980. Legge abrogata ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge regionale del 24/7/2012, n. 22
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 Legge abrogata ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge regionale del 24/7/2012, n. 22.

 

Art. 1

[È istituito il Comitato urbanistico regionale con funzioni di consulenza tecnico-amministrativa del consiglio e della Giunta nella materia «urbanistica» trasferita alla Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

I pareri di tale comitato sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo previsto dalla vigente normativa statale e regionale nella materia di cui al primo comma del presente articolo. ]

 

Art. 2

[... (1). ]

(1)  Articolo abrogato dal secondo comma dell'art. 52, L.R. 31 maggio 1980, n. 56.

 

Art. 3  (2)

[Il CUR è presieduto dall’Assessore all’urbanistica, o da un suo delegato scelto tra i componenti di cui ai punti a) e b), ed è composto dai seguenti membri dotati di specifica competenza nelle discipline dell’urbanistica, dell’uso del territorio e nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale, nonché esperti dotati di specifica competenza in diritto amministrativo. In ciascuna delle designazioni si deve garantire la rappresentanza di una pluralità di competenze:

a)     tre rappresentanti dei comuni della regione, designati dall’ANCI;

b)   due rappresentanti delle province della Regione, designati dall’UPI;

c)    sei rappresentanti delle organizzazioni professionali degli architetti e ingegneri, designati dai rispettivi ordini della Regione, d’ intesa tra loro;

d)   sette membri designati dal Consiglio regionale;

e)    il coordinatore dell’Assessorato regionale all’ urbanistica;

f)    un funzionario dell’ufficio regionale competente in materia di Valutazione ambientale strategica designato dall’ Assessore competente (3).

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni (4).

Un funzionario, designato dall'Assessore al ramo, esercita le funzioni di segretario senza diritto di voto.

Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le sue deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere disposte con un preavviso di almeno sette giorni liberi salvo i casi di urgenza.

Con l'avviso di convocazione il Presidente designa, tra i membri del Comitato, uno o più relatori sui singoli affari posti dall'ordine del giorno.

Qualora l'organo regionale non ritenga di uniformarsi ai pareri del Comitato urbanistico regionale, dovrà motivare le proprie determinazioni.

Il Comitato ha sede nel capoluogo della Regione.

Ai componenti del Comitato urbanistico regionale che non siano funzionari regionali in servizio, compete l'indennità di lire 150 mila (centocinquantamila) per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Comitato e dei Comitati ristretti di cui alla legge regionale 4 luglio 1994, n. 24. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Comitato. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale (5). ]

(2)  Articolo così sostituito prima dal secondo comma dell'art. 52, L.R. 31 maggio 1980, n. 56.

(3) Comma così sostituito dall’art. 1, c. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 18. Il comma era così formulato:” Il C.U.R. è presieduto dall'Assessore all'urbanistica, o da un suo delegato scelto tra i componenti di cui ai successivi punti a) e b), ed è composto dai seguenti membri dotati di specifica competenza tecnico-urbanistica nelle discipline dell'uso del territorio o di specifica competenza in diritto amministrativo: a) da tre rappresentanti dei comuni della Regione, designati dall'A.N.C.I.; b) da due rappresentanti delle Province della Regione, designati dall'U.P.I.; c) da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali degli architetti ed ingegneri, designati dai rispettivi Ordini della Regione, d'intesa tra loro; d) da sette membri designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a quattro; e) dal coordinatore dell'Assessorato regionale all'urbanistica; f) da un funzionario della massima fascia dell'Assessorato alla programmazione designato dall'Assessore competente”.

(4)  Ai sensi dell'art. 46, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1, la composizione del Comitato qui previsto, attualmente in carica, è prorogata alla data del 31 dicembre 2004.

(5)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 15 luglio 1998, n. 17.

 

Art. 4

[Alle sedute del Comitato urbanistico regionale sono invitati i rappresentanti delle amministrazioni interessate agli affari posti all'o.d.g. con facoltà di essere coadiuvati da tecnici di loro fiducia.

Il Presidente può altresì, in relazione agli argomenti in discussione disporre la partecipazione ai lavori del Comitato di esperti e di funzionari degli uffici della Regione e dello Stato.

Al momento del voto ed ai fini della validità di esso, non possono essere presenti nella sala delle adunanze altre persone all'infuori dei componenti e del Segretario del Comitato. ]

 

Art. 5

[L'Assessore all'urbanistica, se delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.

L'Assessore regionale all'urbanistica è tenuto ad inviare al C.U.R., per il parere di cui all'art. 2 della presente legge, gli atti tecnico-amministrativi inerenti gli affari da discutere, unitamente alla relazione istruttoria dell'Ufficio regionale competente. ]