Legge abrogata ai sensi dell'art. 3,
comma 1 della Legge regionale del 24/7/2012, n. 22.
Art. 1
[È istituito il Comitato urbanistico regionale
con funzioni di consulenza tecnico-amministrativa del consiglio e della Giunta
nella materia «urbanistica» trasferita alla Regione ai sensi del D.P.R. 15
gennaio 1972, n. 8 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
I pareri di tale comitato sostituiscono quelli
di ogni altro organo consultivo previsto dalla vigente normativa statale e
regionale nella materia di cui al primo comma del presente articolo.
]
Art. 2
[... (1). ]
(1) Articolo abrogato dal secondo comma dell'art. 52,
L.R.
31 maggio 1980, n. 56.
Art. 3
(2)
[Il CUR è presieduto dall’Assessore
all’urbanistica, o da un suo delegato scelto tra i componenti di cui ai punti a)
e b), ed è composto dai seguenti membri dotati di specifica competenza nelle
discipline dell’urbanistica, dell’uso del territorio e nella tutela del
paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di
laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e
dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e
culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione
territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio
naturale, nonché esperti dotati di specifica competenza in diritto
amministrativo. In ciascuna delle designazioni si deve garantire la
rappresentanza di una pluralità di competenze:
a) tre
rappresentanti dei comuni della regione, designati dall’ANCI;
b) due
rappresentanti delle province della Regione, designati dall’UPI;
c) sei
rappresentanti delle organizzazioni professionali degli architetti e ingegneri,
designati dai rispettivi ordini della Regione, d’ intesa tra loro;
d) sette membri
designati dal Consiglio regionale;
e) il coordinatore
dell’Assessorato regionale all’ urbanistica;
f) un
funzionario dell’ufficio regionale competente in materia di Valutazione
ambientale strategica designato dall’ Assessore competente (3).
Il Comitato è nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni (4).
Un funzionario, designato dall'Assessore al
ramo, esercita le funzioni di segretario senza diritto di voto.
Le adunanze del Comitato sono valide con la
presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le sue deliberazioni sono
adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Le convocazioni devono essere disposte con un
preavviso di almeno sette giorni liberi salvo i casi di urgenza.
Con l'avviso di convocazione il Presidente
designa, tra i membri del Comitato, uno o più relatori sui singoli affari posti
dall'ordine del giorno.
Qualora l'organo regionale non ritenga di
uniformarsi ai pareri del Comitato urbanistico regionale, dovrà motivare le
proprie determinazioni.
Il Comitato ha sede nel capoluogo della
Regione.
Ai componenti del Comitato urbanistico
regionale che non siano funzionari regionali in servizio, compete l'indennità di
lire 150 mila (centocinquantamila) per ogni effettiva partecipazione alle sedute
del Comitato e dei Comitati ristretti di cui alla legge regionale 4 luglio
1994, n. 24. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il
rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Comitato.
Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria
pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super, vigente al momento, per ogni
chilometro percorso, nonché il rimborso dell'eventuale pedaggio
autostradale (5). ]
(2) Articolo così sostituito prima dal secondo comma
dell'art. 52, L.R.
31 maggio 1980, n. 56.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1,
c. 1 della L.R.
7 ottobre 2009, n. 18. Il comma era così
formulato:” Il C.U.R. è presieduto
dall'Assessore all'urbanistica, o da un suo delegato scelto tra i componenti di
cui ai successivi punti a) e b), ed è composto dai seguenti membri dotati di
specifica competenza tecnico-urbanistica nelle discipline dell'uso del
territorio o di specifica competenza in diritto amministrativo: a) da tre
rappresentanti dei comuni della Regione, designati dall'A.N.C.I.; b) da due
rappresentanti delle Province della Regione, designati dall'U.P.I.; c) da cinque
rappresentanti delle organizzazioni professionali degli architetti ed ingegneri,
designati dai rispettivi Ordini della Regione, d'intesa tra loro; d) da sette
membri designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a quattro; e) dal
coordinatore dell'Assessorato regionale all'urbanistica; f) da un funzionario
della massima fascia dell'Assessorato alla programmazione designato
dall'Assessore competente”.
(4) Ai sensi dell'art. 46, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, la composizione
del Comitato qui previsto, attualmente in carica, è prorogata alla data del 31
dicembre 2004.
(5) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
15 luglio 1998, n. 17.
Art. 4
[Alle sedute del Comitato urbanistico
regionale sono invitati i rappresentanti delle amministrazioni interessate agli
affari posti all'o.d.g. con facoltà di essere coadiuvati da tecnici di loro
fiducia.
Il Presidente può altresì, in relazione agli
argomenti in discussione disporre la partecipazione ai lavori del Comitato di
esperti e di funzionari degli uffici della Regione e dello Stato.
Al momento del voto ed ai fini della validità
di esso, non possono essere presenti nella sala delle adunanze altre persone
all'infuori dei componenti e del Segretario del Comitato. ]
Art. 5
[L'Assessore all'urbanistica, se delegato dal
Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla
presente legge.
L'Assessore regionale all'urbanistica è tenuto
ad inviare al C.U.R., per il parere di cui all'art. 2 della presente legge, gli
atti tecnico-amministrativi inerenti gli affari da discutere, unitamente alla
relazione istruttoria dell'Ufficio regionale competente. ]