Art. 1
Soppressione del Comitato urbanistico regionale
1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge
il Comitato urbanistico regionale, istituito con legge
regionale 17 gennaio 1980, n. 8, è soppresso.
Art. 2
Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 31 maggio 1980,
n. 56
1. L’articolo 16
(Piano regolatore generale comunale: formazione e approvazione), comma 8, della
legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), è sostituito
dal seguente:
“8. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
competente, acquisita la relazione del Servizio competente, nonché i pareri,
assensi e nulla osta comunque denominati prescritti dalla legge, delibera
l’approvazione o il rinvio del PRG.”.
Art. 3
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge
regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico
regionale);
- articolo 16
bis (Esame istruttorio P.R.G. di Comune con popolazione non superiore a 15
mila abitanti), articolo 21
(Piano particolareggiato: formazione e approvazione), commi 5, 6 e 8, articolo
52
(Comitato urbanistico regionale) e 53
della l.r.
56/1980;
- legge
regionale 15 luglio 1998, n. 17 (Modifica dell’art. 3, comma 10, della legge
regionale 17 gennaio 1980, n. 8);
- articolo 46
(Disposizioni in materia urbanistica) della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia);
- articolo 58
(Disposizioni in materia urbanistica), comma 1, della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia);
- articoli 1
e 2
della legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 18 (Modifica della composizione del Comitato
urbanistico regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 17
gennaio 1980, n. 8 - Istituzione del Comitato urbanistico regionale - come
sostituito dal comma 3 dell’art. 52 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56
- Tutela ed uso del territorio).
2. All’articolo 19-ter della legge
regionale 12 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione
della legge 28 gennaio 1977, n. 10), le parole “sentito il Comitato urbanistico
regionale” sono soppresse.
3. All’articolo 16
(Piano regolatore generale comunale: formazione e approvazione), comma 10, della
l.r.
56/1980, le parole “previa motivazione di eventuali decisioni difformi
rispetto al parere del C.U.R.” sono soppresse.
4. All’articolo 5
(Approvazione comunale del programma integrato e poteri sostitutivi), comma 4,
della legge
regionale 11 maggio 1990, n. 26 (Programmi integrati di interventi per la
riqualificazione urbana), le parole “sentito il Comitato urbanistico regionale”
sono soppresse.
5. All’articolo 7
(Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a
tutela paesaggistica), comma 6, della legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica),
le parole “con il supporto del Comitato urbanistico regionale istituito dalla legge
regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico
regionale)” sono soppresse.
La presente legge è
dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 24luglio 2012