Art. 1
Il piano di sviluppo economico ed il piano di
assetto del territorio, approvati - in una con i conseguenti provvedimenti
normativi di attuazione - dal Consiglio regionale, hanno efficacia di indirizzo,
di prescrizione e di vincolo per la Regione, gli Enti e le Aziende direttamente
o indirettamente dipendenti dalla Regione o ad essa comunque collegati, gli Enti
locali per le materie delegate dalla Regione.
Il piano di sviluppo economico ed il piano di
assetto del territorio danno l'indirizzo per le attività proprie degli Enti
locali, degli altri enti pubblici, delle aziende a partecipazione pubblica e dei
privati.
Il piano di sviluppo economico non può riferirsi
ad un periodo inferiore al triennio.
Art. 2
... (1)
.
Art. 3
[Al fine di assicurare
il miglior coordinamento tra il Consiglio regionale e la Giunta, è costituito
presso il Consiglio regionale il Comitato consiliare per il piano con il compito
di esprimere pareri su tutte le questioni riguardanti la programmazione e di
promuovere, d'intesa con l'Assessore alla programmazione, consultazioni con gli
Enti locali e le forze sociali per realizzare la più ampia partecipazione al
processo di programmazione.
Il Comitato ha, altresì, il compito di esaminare
e vagliare i documenti predisposti dalla Giunta regionale relativi al piano di
sviluppo economico, al piano di assetto del territorio, ai piani settoriali di
intervento nonché alle relazioni di cui agli artt. 6 e 7 della legge
regionale 4 marzo 1975, n. 24 e di esprimere parere al riguardo alla
Giunta e al Consiglio regionale] (2) .
(2) Articolo abrogato
dall'art. 1, L.R.
17 dicembre 2001, n. 35 in conseguenza della soppressione del
Comitato consiliare per il piano prevista dal medesimo articolo.
[Il Comitato consiliare
per il piano è costituito dal Presidente, dai Presidenti delle Commissioni
consiliari, dall'Assessore alla programmazione e da un assessore per ciascun
dipartimento designato dalla Giunta nonché dai Capigruppo o loro delegati.
Gli assessori regionali di cui al primo comma
hanno voto consultivo.
Gli altri assessori partecipano alle riunioni
del Comitato allorquando si discutono problemi di loro competenza] (3) .
(3) Articolo abrogato
dall'art. 1,L.R.
17 dicembre 2001, n. 35 in conseguenza della soppressione del
Comitato consiliare per il piano prevista dal medesimo articolo.
[Il Presidente del
Comitato viene eletto a maggioranza dal Comitato tra i Consiglieri regionali.
Il Presidente del Comitato partecipa alle
consultazioni degli Enti locali e delle forze sociali promosse dall'Assessore
alla programmazione, nell'ambito delle direttive del Consiglio regionale ai
sensi dell'art. 5 della legge 4 marzo 1975, n. 24.
Per l'espletamento dei propri compiti il
Comitato si avvale di apposito ufficio con personale del Consiglio regionale
nell'ambito del contingente allo stesso assegnato e, per il tramite
dell'Assessore alla programmazione, utilizza gli uffici e gli strumenti della
programmazione] (4)
.
(4) Articolo abrogato
dall'art. 1, L.R.
17 dicembre 2001, n. 35 in conseguenza della soppressione del
Comitato consiliare per il piano prevista dal medesimo articolo.
... (5) .
Il Comitato tecnico scientifico è composto da 9
esperti di riconosciuta competenza, nominati con decreto del Presidente della
Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
alla programmazione.
L'incarico professionale agli esperti di cui al
comma precedente, ha la durata di un esercizio finanziario e può essere
prorogato per altre due volte.
Nella nomina degli esperti devono essere
assicurate, prioritariamente ed in modo distinto e complementare, competenze
tecnico-scientifiche per le seguenti aree: 1) area economico-sociale generale e
settoriale; 2) area urbanistico-territoriale; 3) area metodologico-statistica.
Il Comitato tecnico scientifico, del quale fanno
parte di diritto il Presidente del Comitato consiliare per il piano, il
Presidente della I Commissione consiliare ed il Coordinatore del Settore
programmazione, è presieduto dall'Assessore alla programmazione o, in sua vece,
dal Presidente del Comitato consiliare per il piano.
Gli altri coordinatori di settore, su richiesta
del Presidente, possono di volta in volta e per le materie ricadenti nel settore
di competenza partecipare alla riunione del Comitato.
Il Comitato tecnico scientifico si riunisce
almeno una volta al mese.
Ai servizi di segreteria del Comitato si
provvede con il personale del settore programmazione.
I compensi spettanti agli esperti componenti il
Comitato tecnico scientifico saranno corrisposti con decreto del Presidente
della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità delle
disposizioni regionali vigenti in materia.
Art. 8
... (6)
.
Il Settore programmazione è articolato nei
seguenti uffici:
Ufficio del programma e attuazione del piano,
con il compito di curare l'impostazione del piano di sviluppo economico e del
piano di assetto del territorio, effettuare le operazioni di analisi e di
verifica e provvedere alle eventuali modifiche.
L'Ufficio del Programma cura il coordinamento
della programmazione regionale con quella nazionale. L'Ufficio del Programma
cura, altresì, il coordinamento dell'intervento straordinario e comunitario con
quello ordinario, nonché ha il compito di seguire, anche attraverso i
dipartimenti, la rispondenza dell'azione dei diversi comparti dell'attività
regionale alle indicazioni dei documenti programmatici.
Ufficio del bilancio e dei rapporti con la
realtà regionale, con il compito di provvedere alle necessarie analisi
qualitative e quantitative per le relazioni di cui agli artt. 6 e 7 della legge
regionale 4 marzo 1975, n. 24, nonché di curare il collegamento con gli
Enti locali, le forze sociali e culturali della collettività regionale in
attuazione delle direttive del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 5 della
legge
regionale 4 marzo 1975, n. 24, provvedendo alla raccolta e organica
sistemazione di tutte le proposte, indicazioni ed osservazioni.
Ufficio statistico, con il compito di
raccogliere, sistematizzare ed elaborare gli indicatori economici e sociali
relativi all'attività di programmazione globale e settoriale.
Ufficio acque ed energia, con il compito di
studio e di analisi dei problemi delle acque e di predisposizione dei programmi
di intervento in ordine al reperimento, alla tutela e all'uso delle risorse
idriche anche non convenzionali; nonché di individuare i fabbisogni di energia,
predisporre le proposte di intervento con riferimento alle fonti alternative e
di seguire la realizzazione del progetto regionale di metanizzazione (7) (8) .
(7) L'«Ufficio acque ed
energia» è stato soppresso e sostituito dal «settore risorse naturali» per
effetto dell'art. 53, L.R.
19 dicembre 1983, n. 24.
(8) Il presente articolo
è stato abrogato dall'art. 12, L.R.
17 dicembre 2001, n. 34, limitatamente alla parte in cui è prevista la
costituzione dell'Ufficio statistico come articolazione del Settore
programmazione.
Art.
10
L'organico del personale dirigente del Settore
programmazione, con qualifica di settimo livello, è ampliato di altre sei unità,
di cui due statistici, un econometrico, un urbanista, un agronomo, un ingegnere
sistemista, da assumere con apposito pubblico concorso, da espletarsi nei modi e
nei termini di legge.
Art.
11
L'onere derivante dall'applicazione della
presente legge trova copertura nelle disponibilità del bilancio pluriennale alle
voci A.2.c. - Funzionamento organi regionali e C.1. - Funzionamento uffici,
approvato con legge
regionale n. 14 del 6 febbraio 1979, art. 4.
Per gli anni successivi gli oneri faranno carico
a corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.