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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1979
Numero
44
Data
25/07/1979
Abrogato
 
Materia
Programmazione
Titolo
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1975, n. 24 - Procedure ed organi della programmazione.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 agosto 1979, n. 59.
Allegati
Nessun allegato

 

 (*) Vedi nota

Art. 1

Il piano di sviluppo economico ed il piano di assetto del territorio, approvati - in una con i conseguenti provvedimenti normativi di attuazione - dal Consiglio regionale, hanno efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per la Regione, gli Enti e le Aziende direttamente o indirettamente dipendenti dalla Regione o ad essa comunque collegati, gli Enti locali per le materie delegate dalla Regione.

Il piano di sviluppo economico ed il piano di assetto del territorio danno l'indirizzo per le attività proprie degli Enti locali, degli altri enti pubblici, delle aziende a partecipazione pubblica e dei privati.

Il piano di sviluppo economico non può riferirsi ad un periodo inferiore al triennio.

 

Art. 2

... (1) .

(1)  Sostituisce il secondo e terzo comma dell'art. 4, L.R. 4 marzo 1975, n. 24.

 

Art. 3

[Al fine di assicurare il miglior coordinamento tra il Consiglio regionale e la Giunta, è costituito presso il Consiglio regionale il Comitato consiliare per il piano con il compito di esprimere pareri su tutte le questioni riguardanti la programmazione e di promuovere, d'intesa con l'Assessore alla programmazione, consultazioni con gli Enti locali e le forze sociali per realizzare la più ampia partecipazione al processo di programmazione.

Il Comitato ha, altresì, il compito di esaminare e vagliare i documenti predisposti dalla Giunta regionale relativi al piano di sviluppo economico, al piano di assetto del territorio, ai piani settoriali di intervento nonché alle relazioni di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale 4 marzo 1975, n. 24 e di esprimere parere al riguardo alla Giunta e al Consiglio regionale] (2) .

(2)  Articolo abrogato dall'art. 1, L.R. 17 dicembre 2001, n. 35 in conseguenza della soppressione del Comitato consiliare per il piano prevista dal medesimo articolo.

 

[Il Comitato consiliare per il piano è costituito dal Presidente, dai Presidenti delle Commissioni consiliari, dall'Assessore alla programmazione e da un assessore per ciascun dipartimento designato dalla Giunta nonché dai Capigruppo o loro delegati.

Gli assessori regionali di cui al primo comma hanno voto consultivo.

Gli altri assessori partecipano alle riunioni del Comitato allorquando si discutono problemi di loro competenza] (3) .

(3)  Articolo abrogato dall'art. 1,L.R. 17 dicembre 2001, n. 35 in conseguenza della soppressione del Comitato consiliare per il piano prevista dal medesimo articolo.

 

[Il Presidente del Comitato viene eletto a maggioranza dal Comitato tra i Consiglieri regionali.

Il Presidente del Comitato partecipa alle consultazioni degli Enti locali e delle forze sociali promosse dall'Assessore alla programmazione, nell'ambito delle direttive del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 5 della legge 4 marzo 1975, n. 24.

Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale di apposito ufficio con personale del Consiglio regionale nell'ambito del contingente allo stesso assegnato e, per il tramite dell'Assessore alla programmazione, utilizza gli uffici e gli strumenti della programmazione] (4) .

(4)  Articolo abrogato dall'art. 1, L.R. 17 dicembre 2001, n. 35 in conseguenza della soppressione del Comitato consiliare per il piano prevista dal medesimo articolo.

 

... (5) .

(5)  Sostituisce l'art. 11, L.R. 4 marzo 1975, n. 24.

 

Il Comitato tecnico scientifico è composto da 9 esperti di riconosciuta competenza, nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla programmazione.

L'incarico professionale agli esperti di cui al comma precedente, ha la durata di un esercizio finanziario e può essere prorogato per altre due volte.

Nella nomina degli esperti devono essere assicurate, prioritariamente ed in modo distinto e complementare, competenze tecnico-scientifiche per le seguenti aree: 1) area economico-sociale generale e settoriale; 2) area urbanistico-territoriale; 3) area metodologico-statistica.

Il Comitato tecnico scientifico, del quale fanno parte di diritto il Presidente del Comitato consiliare per il piano, il Presidente della I Commissione consiliare ed il Coordinatore del Settore programmazione, è presieduto dall'Assessore alla programmazione o, in sua vece, dal Presidente del Comitato consiliare per il piano.

Gli altri coordinatori di settore, su richiesta del Presidente, possono di volta in volta e per le materie ricadenti nel settore di competenza partecipare alla riunione del Comitato.

Il Comitato tecnico scientifico si riunisce almeno una volta al mese.

Ai servizi di segreteria del Comitato si provvede con il personale del settore programmazione.

I compensi spettanti agli esperti componenti il Comitato tecnico scientifico saranno corrisposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità delle disposizioni regionali vigenti in materia.

 

Art. 8

... (6) .

(6)  Aggiunge un comma all'art. 12, L.R. 4 marzo 1975, n. 24.

 

Il Settore programmazione è articolato nei seguenti uffici:

Ufficio del programma e attuazione del piano, con il compito di curare l'impostazione del piano di sviluppo economico e del piano di assetto del territorio, effettuare le operazioni di analisi e di verifica e provvedere alle eventuali modifiche.

L'Ufficio del Programma cura il coordinamento della programmazione regionale con quella nazionale. L'Ufficio del Programma cura, altresì, il coordinamento dell'intervento straordinario e comunitario con quello ordinario, nonché ha il compito di seguire, anche attraverso i dipartimenti, la rispondenza dell'azione dei diversi comparti dell'attività regionale alle indicazioni dei documenti programmatici.

Ufficio del bilancio e dei rapporti con la realtà regionale, con il compito di provvedere alle necessarie analisi qualitative e quantitative per le relazioni di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale 4 marzo 1975, n. 24, nonché di curare il collegamento con gli Enti locali, le forze sociali e culturali della collettività regionale in attuazione delle direttive del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 marzo 1975, n. 24, provvedendo alla raccolta e organica sistemazione di tutte le proposte, indicazioni ed osservazioni.

Ufficio statistico, con il compito di raccogliere, sistematizzare ed elaborare gli indicatori economici e sociali relativi all'attività di programmazione globale e settoriale.

Ufficio acque ed energia, con il compito di studio e di analisi dei problemi delle acque e di predisposizione dei programmi di intervento in ordine al reperimento, alla tutela e all'uso delle risorse idriche anche non convenzionali; nonché di individuare i fabbisogni di energia, predisporre le proposte di intervento con riferimento alle fonti alternative e di seguire la realizzazione del progetto regionale di metanizzazione (7) (8) .

(7)  L'«Ufficio acque ed energia» è stato soppresso e sostituito dal «settore risorse naturali» per effetto dell'art. 53, L.R. 19 dicembre 1983, n. 24.

(8)  Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 12, L.R. 17 dicembre 2001, n. 34, limitatamente alla parte in cui è prevista la costituzione dell'Ufficio statistico come articolazione del Settore programmazione.

 

Art. 10

L'organico del personale dirigente del Settore programmazione, con qualifica di settimo livello, è ampliato di altre sei unità, di cui due statistici, un econometrico, un urbanista, un agronomo, un ingegnere sistemista, da assumere con apposito pubblico concorso, da espletarsi nei modi e nei termini di legge.

 

Art. 11

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura nelle disponibilità del bilancio pluriennale alle voci A.2.c. - Funzionamento organi regionali e C.1. - Funzionamento uffici, approvato con legge regionale n. 14 del 6 febbraio 1979, art. 4.

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico a corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.