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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1982
Numero
37
Data
10/12/1982
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Pubblicita' della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di alcuni Enti.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 24 dicembre 1982, n. 125.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

Art. 1

Ambito soggettivo di applicazione della legge.

I seguenti soggetti sono tenuti alla pubblicità della situazione patrimoniale propria e dei propri familiari in conformità alla L. 5 luglio 1982, n. 441 e secondo le modalità stabilite dalla presente legge:

1) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della Regione Puglia;

2) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale o al cui funzionamento la Regione Puglia concorra, in qualsiasi forma, per un importo superiore al venti per cento;

3) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento la Regione Puglia concorra in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio sempre che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni.

 

Art. 2

Situazione patrimoniale dei soggetti obbligati.

Entro tre mesi dalla nomina, i soggetti previsti nell'articolo precedente sono tenuti a depositare presso la Presidenza della Giunta regionale e presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie (1); con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche.

(1) Parole inserite dall'art.4, c. 1. lettera a) della Legge regionale 30 novembre 2012, n. 34.
 
 

Situazione patrimoniale del coniuge e dei figli.

Gli adempimenti indicati nell'articolo precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

La dichiarazione o le dichiarazioni di consenso, con la indicazione della data, vanno allegate agli atti previsti dall'art. 2.

Se il consenso non è stato prestato, i soggetti di cui all'art. 1 devono dichiararlo al momento del deposito degli atti di cui all'art. 2.

Qualora il consenso sia prestato dopo tale momento, i soggetti di cui all'art. 1, entro un mese dalla data del consenso, sono tenuti a integrare, gli atti indicati nell'articolo precedente.

Ove il coniuge non abbia accordato il consenso alla pubblicità della propria situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi sia a lui comune, dalla copia di tale dichiarazione da depositare ai sensi dell'art. 2 n. 2) va esclusa l'indicazione dei redditi del coniuge. In questo caso, la copia depositata deve recare la formula «sul mio onore affermo che la presente dichiarazione dei redditi è conforme, per la parte che concerne i miei redditi, a quella presentata all'Ufficio delle Imposte dirette con la relativa sottoscrizione».

 

Art. 4

Variazione della situazione patrimoniale.

Entro un mese dalla scadenza del termine annuale per la presentazione della dichiarazione dei redditi cui va applicata l'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a depositare presso la Presidenza della Giunta e presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, quale risulta dalla dichiarazione prevista dal n. 1) dell'art. 1, intervenute nell'anno precedente e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Tale adempimento si estende anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi alle condizioni previste dall'art. 3.

 

Art. 5

Obblighi conseguenti alla cessazione della carica.

Nei tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui al n. 1) dell'art. 2, intervenute dopo l'ultima attestazione di cui all'art. 3. Essi sono tenuti altresì a depositare copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche concernente l'ultimo anno o frazione di esso, nel quale hanno ricoperto la carica, entro il mese successivo alla scadenza del termine di presentazione di tale dichiarazione.

Tali adempimenti si estendono anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi alle condizioni previste dall'art. 3.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo non si applicano nel caso di conferma degli interessati nella medesima carica alla scadenza della stessa.

 
 
 
Moduli.

Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vanno effettuate su moduli predisposti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 
 

Art. 7

Inadempimento.

Ove i soggetti di cui all'art. 1 non adempiano agli obblighi previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 9, il Presidente della Giunta regionale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffida l'interessato ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida medesima.

Nel caso di inosservanza della diffida, il Presidente della Giunta regionale ne dispone la pubblicazione nel B.U. della Regione.

Qualora l'inadempimento persista per altri quindici giorni dopo la diffida, l'interessato decade dalla carica. Il Presidente della Giunta regionale gli dà comunicazione della avvenuta decadenza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, informandone altresì gli organi direttivi dell'ente o, secondo i casi, dell'Istituto o della società ed il Presidente del Consiglio regionale.

È abrogato l'art. 8, primo comma, numeri 2 e 3, della legge regionale 23 giugno 1978, n. 24.

Sono abrogate altresì le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dello stesso art. 8 incompatibili con la presente legge.

 
 

Art. 8

Diritto di informazione dei cittadini.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione del Consiglio della Regione Puglia hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste dal n. 1) dell'art. 2 e dagli artt. 3, 4 e 5.

A questo fine tali dichiarazioni sono pubblicate sul B.U. e sul sito internet istituzionale (2) della Regione Puglia, nel quale sono altresì riportate, per ciascuno dei soggetti di cui all'art. 1, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo delle dichiarazioni dei redditi depositate ai sensi del n. 2) dell'art. 2.

(2) Parole inserite dall'art.4, c. 1. lettera b) della Legge regionale 30 novembre 2012, n. 34.
 

Art. 9

Disposizione transitoria.

I soggetti di cui all'art. 1 in carica sono tenuti a provvedere agli adempimenti indicati nell'art. 2 entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 10

Norma finanziaria.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito dello stanziamento di bilancio per il funzionamento del consiglio regionale.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua applicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Data a Bari, addì 10 dicembre 1982