Art. 1
Emolumenti dei Consiglieri regionali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
a) ai Consiglieri
regionali è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di
carica e funzione e spese per l’esercizio del mandato, così definito:
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Indennità di carica |
Indennità di funzione |
Spese esercizio |
totale
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al lordo |
al lordo |
mandato |
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Presidente della
Regione |
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e Presidente del
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€. 7.000,00 |
€. 2.700,00 |
€. 4.100,00 |
€. 13.800,00
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Consiglio regionale
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Vicepresidente della
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Giunta e del Consiglio
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€. 7.000,00 |
€ 1.500,00 |
€. 4.100,00 |
€. 12.600,00
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regionale e Assessori
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Presidente di Gruppo
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consiliare, Presidente
di |
€. 7.000,00 |
€. 1.200.00 |
€. 4.100,00 |
€. 12.300,00
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Commissione,
Consigliere |
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Segretario
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Consigliere regionale
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€. 7.000,00 |
0 |
€. 4.100,00 |
€. 11.100,00
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b) è vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi
comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi
collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente
del Consiglio regionale, di Assessore o di Consigliere regionale;
c) il
titolare di più cariche è tenuto a optare, finché dura la situazione di cumulo
potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;
d) la partecipazione
alle Commissioni permanenti e speciali e d’inchiesta è gratuita;
e) con
provvedimento dell’Ufficio di Presidenza, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri e
modalità per valutare l’effettiva partecipazione dei Consiglieri ai lavori del
Consiglio regionale e le eventuali sanzioni.
Art. 2
Abolizione dell’istituto dell’assegno di fine mandato per
i Consiglieri regionali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
a) è abolito l’istituto
dell’assegno di fine mandato di cui alla legge
regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di
trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia) e
successive modifiche e integrazioni;
b) i Consiglieri regionali non sono più
assoggettati al versamento dei contributi obbligatori di cui all’articolo6
della l.r.
8/2003 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per i Consiglieri
regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX
legislatura si applicano le disposizioni in materia vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge. L’importo dell’assegno di fine mandato viene
determinato, indipendentemente dalla data di decorrenza, sulla base
dell’indennità mensile lorda così come stabilita dal comma 5 dell’articolo 48
della legge
regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione
Puglia).
Art. 3
Abolizione dell’istituto del vitalizio per i Consiglieri
regionali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
a) è abolito
l’istituto del vitalizio di cui alla l.r.
8/2003 e successive modifiche e integrazioni;
b) i Consiglieri regionali
non sono più assoggettati al versamento dei contributi obbligatori di cui
all’articolo 6
della l.r.
8/2003 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per i Consiglieri
regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX
legislatura si applicano le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata
in vigore della presente legge. L’importo dell’assegno vitalizio viene
determinato, indipendentemente dalla data di decorrenza, sulla base
dell’indennità mensile lorda così come stabilita dal comma 5 dell’articolo 48
della l.r.
38/2011.
3. L’Ufficio di Presidenza, fermo restando il rispetto
delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
per la decorrenza dell’erogazione dell’assegno vitalizio, su istanza dei
Consiglieri beneficiari, adotta apposito provvedimento con cui viene definito
l’ammontare delle competenze spettanti agli stessi, determinate ai sensi del
comma 2.
4. I provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto
dal comma 3 hanno effetti obbligatori e giuridicamente vincolanti.
5.
Per i Consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature
successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore
effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine
all’assegno vitalizio.
6. l Consiglieri regionali hanno la facoltà di
rinunciare al diritto all’assegno vitalizio qualora non sia ancora iniziata la
relativa erogazione. In caso di rinuncia, il Consigliere ha diritto alla
restituzione dei contributi versati al suddetto titolo nell’espletamento del
mandato.
7. Nel caso in cui il titolare dell’assegno vitalizio o
l’avente diritto al vitalizio siano condannati in via definitiva per uno dei
delitti contro la pubblica amministrazione previsti al Libro II, Titolo II, del
codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici,
l’erogazione del vitalizio è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice
penale, per una durata pari a quella della interdizione stessa. (1)
7 bis. Il titolare o l’avente diritto
all’assegno vitalizio condannato nei termini di cui al comma 7 è tenuto a darne
comunicazione, entro cinque giorni dalla data di notifica della sentenza, ai
competenti uffici del Consiglio regionale, che possono, comunque, procedere in
ogni momento alla verifica d’ufficio della sussistenza di eventuali condanne,
procedendo all’eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a far
tempo dal passaggio in giudicato della sentenza. (2)
8. Al comma 1 dell’articolo 7
della l.r.
8/2003 le parole: “qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal
mandato,” sono soppresse.
[8
bis. I consiglieri regionali eletti nella IX legislatura hanno facoltà di
versare le somme corrispondenti ai contributi previdenziali mensili di cui alla
legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di
trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia),
occorrenti per completare il quinquennio contributivo della legislatura in
corso, purché abbiano maturato un’anzianità contributiva non inferiore a
trenta mesi. ] (3)
9. Ai sensi del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012) sono fatti salvi i provvedimenti di
corresponsione dei vitalizi in corso di erogazione ai Consiglieri regionali alla
data di entrata in vigore della presente legge.
(1) Comma così
sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della L.R. 22 ottobre 2013, n. 31. Il testo originario era
così formulato:"7. L’erogazione del vitalizio per i Consiglieri
regionali condannati in via definitiva per delitti contro la Pubblica
amministrazione è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale.
"
(2) Comma
inserito dall'art. 2, comma 2, lett. b) della L.R. 22 ottobre 2013, n. 31.
(3) Comma inserito dall'art. 2
della L.R.
11 aprile 2013, n. 11 e abrogato dalla l.r.
13/2013 , art. 1.
Art. 4
Disposizioni per la pubblicità dello stato patrimoniale dei
titolari
di cariche pubbliche elettive e di governo. Modifiche
e integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 1982, n. 37
e al regolamento regionale 15 novembre 1982, n. 1
1. Alla legge
regionale 10 dicembre 1982, n. 37 (Pubblicità della situazione patrimoniale
dei titolari di cariche direttive di alcuni enti), sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) al numero 1) del comma 1 dell’articolo 2,
dopo le parole: “o sindaco di società” sono inserite le seguenti: “; la
consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in
altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o
intestazioni fiduciarie”;
b) al comma 2 dell’articolo 8,
dopo le parole: “Bollettino Ufficiale” sono inserite le seguenti: “e sul sito
internet istituzionale”.
2. Al regolamento
regionale 15 novembre 1982, n. 1 (Regolamento per l’attuazione della legge 5
luglio 1982, n. 441 (Pubblicità sulla situazione patrimoniale dei Consiglieri
regionali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma
1 dell’articolo 1,
dopo le parole: “I Consiglieri” sono inserite le seguenti: “e gli Assessori”;
b) al numero 1) del comma 1 dell’articolo 2,
dopo le parole: “o sindaco di società” sono inserire le seguenti: “; la
consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in
altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o
intestazioni fiduciarie”;
c) al comma 1 dell’articolo 5,
dopo le parole: ”alla cessazione dalla carica” sono inserite le seguenti: “o
alla fine della legislatura” e dopo le parole: “i Consiglieri” sono inserite le
seguenti: “e gli Assessori”;
d) al comma 2 dell’articolo 7,
le parole: “applicabili nell’esercizio della potestà regolamentare” sono
sostituite dalle seguenti: “previste da apposito regolamento”;
e) al comma 2
dell’articolo 8,
dopo le parole: “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” sono inserite le
seguenti: “e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale”.
Art. 5
Disposizioni per i Gruppi consiliari e modifiche e integrazioni
alla legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 3
1. L’articolo 5
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi
consiliari), così come modificato e integrato dall’articolo 2
della legge
regionale 4 gennaio 2001, n. 1 e dall’articolo 22
della legge
regionale 30 dicembre 2005, n. 20, è sostituito dal seguente:
“Art. 5
Contributi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013,
fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa
nazionale, l’importo dei contributi in favore di Gruppi consiliari, al netto
delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5 mila per anno per
ciascun Consigliere iscritto al Gruppo.
2. I contributi sono destinati
esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio
regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, così come
specificate dall’articolo 6.
3. E’ esclusa in ogni caso la contribuzione
in favore di partiti o movimenti politici, nonché di Gruppi composti da un solo
consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all’esito delle
elezioni.
4. L’Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la
composizione dei Gruppi, assegna i contributi, in quote mensili, a decorrere dal
giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.
5.
I Gruppi possono utilizzare nell’esercizio finanziario successivo le somme non
spese nell’anno di riferimento.
6. A decorrere dall’esercizio
finanziario 2013, entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun Gruppo consiliare
approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida
deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di
gestione e la regolare tenuta della contabilità evidenziando, in apposite voci,
le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del
titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la
tracciabilità dei pagamenti effettuati.”.
7. A decorrere dall’esercizio
finanziario 2013, il rendiconto di ciascun Gruppo è trasmesso dal Presidente del
Consiglio regionale al Presidente della Regione, il quale, a sua volta, entro
sessanta giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, lo trasmette alla
competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
8. Il
rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio
regionale e sul sito istituzionale della Regione.”.
2. Con provvedimento
dell’Ufficio di Presidenza, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è istituito e disciplinato un sistema
informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell’attività
dei Gruppi consiliari.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i dati sono
resi pubblici attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale del
Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, al sistema
informativo della Corte dei conti, al Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per
la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti
politici di cui all’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in
materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei
movimenti politici nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei
rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico
delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e
per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali), e successive
modifiche e integrazioni.
3–bis. A
decorrere dalla X legislatura l'ammontare complessivo della spesa per il
personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di una unità di
personale di categoria D, posizione economica D 6, compresi gli oneri a carico
dell'Amministrazione regionale, senza posizione organizzativa, per ciascun
consigliere regionale. La
spesa per il personale comandato o distaccato funzionalmente a disposizione dei
Gruppi consiliari ovvero a qualsiasi titolo assunto o utilizzato a tempo
determinato, anche in forza di incarico di lavoro autonomo, grava sul budget
assegnato a ciascun Gruppo consiliare e deve rientrare nei limiti di
questo.(4)
3–ter. Con la medesima decorrenza di cui al
comma 3-bis, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo3
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi
consiliari), sono abrogati . (5)
(4) Comma aggiunto dall’
art. 45,
comma 1, L.R.
28 dicembre 2012, n. 45, e successivamente modificato dalla
l.r. n. 29/2015, art. 1. Il testo originario era così formulato:"3–bis. A decorrere dalla X
legislatura l'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi
consiliari deve equivalere al costo di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D 6, compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione
regionale, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale.
Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da
soggetti pubblici o privati, allorché funzionalmente collocato a disposizione
dei Gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nel budget individuato per
ciascun Gruppo consiliare. "
.(5) Comma aggiunto dall’ art. 45,
comma 1, L.R.
28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 30 novembre 2012