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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1982
Numero
9
Data
03/02/1982
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Norme per l' esercizio delle funzioni concernenti i Consorzi e gli Organismi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversita' atmosferiche.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 8 febbraio 1982, n. 18, S.O. La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. b).
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. b).

ARTICOLO 1

(Finalita')

[La Regione Puglia con la presente legge stabilisce le norme per l' esercizio delle funzioni trasferite concernenti i Consorzi di produttori agricoli e gli Organismi di cui al primo e secondo comma dell' art. 10 della legge 15- 10- 1981 n. 590, costituiti per la difesa attiva, ancorche' a carattere sperimentale, e passiva delle produzioni agricole, intensive o pregiate, dalle avversita' atmosferiche o dalle calamita' naturali.

In particolare la Regione:

A) determina le modalita' per:

1) il riconoscimento regionale dei Consorzi e Organismi allo svolgimento delle attivita' di difesa;

2) l' esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo;

3) la partecipazione dei Consorzi e Orgasmi i contributi  regionali e le anticipazioni di cui al successivo art. 6.] 

La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. b).

 

ARTICOLO 2

(Riconoscimento)

[I Consorzi di produttori agricoli e gli Organismi di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti, ai sensi del terzo comma dell' art. 10 della legge 15- 10- 1981 n. 590, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente Agricoltura della Regione, quando la proposta di uno o piu' promotori abbia ottenuto, nelle formule legali, l' adesione di una pluralita' di associati il cui raccolto medio non sia inferiore al 15% della produzione provinciale per ogni singolo prodotto;  l' adesione deve risultare da atto notarile.

Alla domanda, indirizzata al Presidente della Giunta regionale e da presentarsi all' Assessorato regionale all' Agricoltura, dovra' essere allegato, tra l' altro, l' atto costitutivo, lo Statuto e l' elenco dei soci con l' indicazione delle produzioni rappresentate.

Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti per il riconoscimento, la domanda e' respinta con deliberazione motivata della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale dell' Agricoltura.

Nei casi di cui al precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento che decide in via definitiva.]

La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. b).

 

ARTICOLO 3

(Requisiti per il riconoscimento)

[I Consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall' assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli associati. Mancando tale maggioranza la deliberazione e' valida se, in seconda convocazione, si sia espressa con voto favorevole la maggioranza degli intervenuti.

L' approvazione dello statuto e delle modifiche allo stesso e' effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente Agricoltura della Regione.

Lo Statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede, gli organi ed il patrimonio dell' Ente, la durata dell' Associazione, che non puo' essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull' ordinamento  e sull' amministrazione del Consorzio nonche' quelle relative alla gestione della cassa sociale.

Lo statuto deve, altresì, prevedere:

a) il diritto di ricorso al Presidente della Giunta regionale in caso di reiezione della domanda di iscrizione a socio e l' automatismo dell' iscrizione nel caso di accoglimento del ricorso;

b) il diritto alla ammissione per tutti i produttori agricoli della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano  parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione;

c) che i terzi dei seggi del Consiglio di amministrazione siano attribuiti alla lista che abbia riportato il maggior numero dei voti e che il restante terzo sia attribuito alla lista o, suddividendo in proporzioni i seggi, alle due liste che seguono nell' ordine dei voti riportati;

d) il termine, non superiore a 40 giorni, entro il quale il Consiglio di amministrazione deve notificare la sua decisione motivata sulla domanda, decorso il quale senza alcuna pronunzia la domanda si intende accolta;

e) l' obbligo di versamento dei contributi in rapporto al valore della produzione denunziata  indicato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio sulla scorta delle medie mercuriali dell' annata precedente;

f) la nomina del collegio sindacale, con la facolta' della Giunta regionale, del Ministro per l' Agricoltura e le Foreste e del Ministro per il Tesoro di designare propri rappresentanti.

In caso di partecipazione al collegio del funzionario designato dal Ministro per il Tesoro, al medesimo saranno attribuite le funzioni di Presidente.

In mancanza di rappresentanti ministeriali assumera' la presidenza il rappresentante della Giunta regionale. In mancanza di quest' ultimo, il Presidente sara' scelto dal collegio nel proprio seno.

I ricorsi di cui al punto a) del quarto comma sono istruiti tramite gli uffici dell' Assessorato  regionale all' Agricoltura e decisi dal Presidente  della Giunta regionale, sentito l' ufficio legale.]

La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. b).

 

ARTICOLO 4

(Vigilanza)

[I Consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale che ha la potesta' di intervenire, pure in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, anche mediante lo scioglimento dell' amministrazione ordinaria e la nomina di un Commissario.

La vigilanza viene esercitata dal Presidente  della Giunta regionale che si avvale dell' Assessore regionale all' Agricoltura.

La Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' Agricoltura, delibera la nomina di un funzionario dell' Ufficio Provinciale dell' Agricoltura competente per territorio nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con diritto di far parte del Consiglio di gestione della cassa sociale.

Per le attivita' che formano oggetto del riconoscimento e delle provvidenze previste dalla legge 15- 10- 1981 n. 590, i Consorzi dovranno costituire una cassa sociale in conformita' di quanto disposto dall' art. 19 della legge 25- 5- 1970 n. 364, così come modificato dall' art. 10  della legge 15- 10- 81 n. 590, e dall' art. 20 della medesima legge n. 364/ 1970. La dotazione finanziaria della cassa non puo' essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nelle predette leggi statali; la cassa deve formare altresì, oggetto di gestione separata da parte dell' apposito Consiglio di gestione.

I Consorzi e gli Organismi devono tenere le scritture, i libri e i registri secondo istruzioni tecniche che saranno deliberate dalla Giunta regionale. I Consorzi e gli Organismi che intendono beneficiare degli interventi contributivi per la Cassa sociale o per altre attivita' sono soggetti ai controlli e alle ispezioni disposte dal Presidente della Giunta regionale per il tramite dell' Assessore regionale all' Agricoltura, al quale devono trasmettere:

1) copia dei bilanci e relative relazioni del Collegio sindacale, entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell' assemblea;

2) copia delle deliberazioni concernenti programmi di attivita' e convenzioni con societa' di assicurazione autorizzate all' esercizio del ramo grandine entro trenta giorni dalla loro assunzione;

3) tutte le informazioni e dati che potranno essere richiesti per l' esercizio della vigilanza.]

La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. b).

 

 

ARTICOLO 5

(Adeguamento degli statuti preesistenti)

[I Consorzi e gli Organismi gia' costituiti e riconosciuti con Decreto del Ministro per l' Agricoltura e le Foreste ai sensi della legge 25- 5- 1970, n. 364 non sono assoggettati alla procedura di cui all' art. 2 della presente legge ma sono tenuti all' adeguamento del loro statuto ai principi stabiliti dall' art. 3 della presente legge entro 90 giorni dall' entrata in vigore della stessa.]

La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. b).

 

 

ARTICOLO 6

(Provvidenze regionali e anticipazioni)

[La Giunta regionale, ferme restando le provvidenze previste dalla legge 25- 5- 70 n. 364, così come modificata e integrata dalla legge  15- 10- 1981 n. 590, concede ai Consorzi e Organismi di cui all' art. 1 della presente legge, nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale:

1) contributi di funzionamento, al fine di favorire il funzionamento amministrativo dei Consorzi e Organismi; detti contributi saranno proporzionali al valore della produzione annua denunziata e, comunque, non potranno superare il 70% delle spese ritenute ammissibili dalla Giunta regionale;

2) contributi per programmi, a seguito di affidamenti regolati da apposite convenzioni, per la realizzazione degli interventi e delle attivita' delle colture agrarie dalle avversita'  meteoriche e dai parassiti di cui alla legge regionale 24- 4- 80 n. 32;

3) contributi per la dotazione della cassa sociale, in materia di difesa passiva in riduzione dei contributi gravanti sugli associati, da concedere fino alla misura massima del 50% del contributo complessivo posto a carico degli associati.

Sui contributi di cui ai punti 1) e 3) del precedente comma, la Giunta regionale puo' erogare anticipazioni fino al 50% dell' importo concesso, al momento della presentazione dei bilanci di previsione a fronte delle spese preventivate;  i conguagli saranno erogati al momento della presentazione dei bilanci consuntivi approvati dagli organi statutari dei Consorzi e Organismi, previo esame di merito da parte della Regione.

Sui contributi a carico dello Stato ai sensi del punto 2) del quinto comma dell' art. 10 della legge 15- 10- 1981, n. 590, la Giunta regionale puo' erogare anticipazioni fino al 50% al momento della presentazione dei ruoli esattoriali resi esecutivi dall' Intendenza di Finanza  competente predette si attingera' dai capitoli del bilancio regionale istituiti al fine di consentire l' erogazione di anticipazioni su interventi a favore dell' agricoltura previsti da provvedimenti nazionali comunitari.

La Regione, altresì, estende ai Consorzi e Organismi le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalla legislazione regionale vigente nel tempo a favore delle cooperative e loro consorzi operanti nel settore agricolo, per lo svolgimento delle funzioni riconosciute a detti Consorzi e Organismi dalle leggi 25- 5- 1970 n. 364 e 15- 10- 1981 n. 590 e dalla presente legge. ]

La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. b).

 

ARTICOLO 7

(Contributi in favore delle casse sociali a sanatoria)

[La Giunta regionale, con riferimento agli anni 1981 e pregressi, concede alle Amministrazioni Provinciali, a titolo di sanatoria, un contributo << una tantum >> fino ad un massimo del 50% degli importi che risultino a carico delle stesse, per far fronte ai versamenti in favore delle casse sociali ai sensi dell' art. 19 della legge 25- 5- 1970 n. 364 e dell' art. 10 della legge 15- 10- 1981 n. 590.

Per ottenere il contributo le Amministrazioni Provinciali devono presentare apposita domanda documentata al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.]

La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. b).

 

 

ARTICOLO 8

(Autorizzazione per lo svolgimento di compiti di collaborazione)

[I Consorzi sono autorizzati a svolgere, in materia di difesa delle produzioni agricole e di applicazione della legge regionale 11- 4- 1979 n. 19, funzioni per conto di Comuni, Province ed Associazioni di produttori agricoli mediante stipula di apposite convenzioni, il cui schema e' deliberato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente Agricoltura della Regione.

Lo schema deve disciplinare con particolare attenzione le modalita' per l' eventuale utilizzazione di personale per i fini previsti dal presente articolo, stabilendo fra l' altro che detto personale deve essere dotato di adeguata professionalita'. ]

La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. b).

 

 

ARTICOLO 9

(Comitato Regionale)

[I Consorzi e gli Organismi di cui all' art. 1, purche' riconosciuti, costituiscono il Comitato Regionale Pugliese dei Consorzi e Organismi di difesa.

Il predetto Comitato puo' essere consultato dalla Regione per i fini di cui al punto 3) del secondo comma dell' art. 1 della presente legge.

Il Comitato e' composto in maniera proporzionale al numero degli associati a ciascun Consorzio o organismo aderente, garantendo in ogni caso almeno un rappresentante per ciascun Consorzio e Organismo.]

La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. b).

 

ARTICOLO 10

(Rinvio alla legislazione statale preesistente)

[Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 15- 10- 1981 n. 590 nonche' quelle di cui alla legge 25- 5- 1970 n. 364, così come modificate e/ o integrate dalla predetta legge n. 590/ 1981.]

La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. b).

 

 

ARTICOLO 11

(Norme finanziarie)

Omissis