Art.1
Finalità e oggetto
1. Le presenti disposizioni sono finalizzate all’adeguamento delle
funzioni regionali in materia di difesa attiva e integrata delle colture agrarie
dalle-avversità meteorologiche e fitosanitarie alla normativa nazionale e
comunitaria sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
2. Le finalità delle presenti disposizioni sono rivolte a:
a) incrementare lo sviluppo economico del sistema agricolo,
agroalimentare e forestale regionale attraverso l’utilizzo e la valorizzazione
dei mezzi di produzione e del progresso tecnologico in modo razionale e
sostenibile, garantendo la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti
agricoli, tutelando e promuovendo i prodotti tipici e a denominazione di
origine pugliese e il patrimonio boschivo;
b) sostenere lo sviluppo della competitività delle filiere
agricole e forestali regionali, favorendo nel contempo l’uso sostenibile delle
risorse naturali da impiegare nei processi produttivi;
c) ottemperare agli obblighi posti a carico della Regione Puglia
dall’osservanza delle prescrizioni previste dal Piano di azione nazionale per
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al decretò del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio
2014.
Art. 2
Funzioni regionali in materia di uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari e difesa attiva delle colture agrarie
1. Le funzioni regionali in materia di difesa attiva e integrata
delle colture agrarie dalle avversità meteorologiche e fitosanitarie in
relazione a quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari (PAN) sono svolte per il tramite dell’Agenzia
regionale per le attività irrigue e forestali — ARIF, istituita con legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività
irrigue e forestali), sotto il coordinamento dell’Assessorato all’agricoltura e
alle risorse agroalimentari.
2. L’Agenzia di cui al comma 1 è delegata allo svolgimento di
tutte le attività di cui all’articolo 3.
3. L’Agenzia di cui al comma 1 esercita le funzioni di cui alle
presenti disposizioni in linea con la programmazione regionale ed in attuazione
delle direttive che vengono ad essa impartite dalla Giunta regionale.
4. Con riguardo alle funzioni di cui all’articolo 2, la relazione
annuale sull’attività svolta e i risultati conseguiti dall’Agenzia, redatta dal
direttore generale ai sensi dell’articolo
8 della I.r. 3/2010 comprende una sezione sulle attività svolte in
attuazione delle presenti disposizioni, che dimostri il rispetto della
programmazione regionale e delle direttive impartite.
Art. 3
Attività
1. Le attività per lo svolgimento delle funzioni regionali
previste dal PAN in materia di difesa attiva e integrata delle colture agrarie
dalle avversità meteorologiche e fitosanitarie, ai sensi del paragrafo A.7.2.2
del PAN riguardano:
a) l’attivazione e/o il potenziamento dei servizi d’informazione
e comunicazione per assicurare la diffusione e l’applicazione della difesa
integrata da parte degli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.
In particolare, deve essere assicurata la predisposizione e/o diffusione di
materiale informativo sulle tecniche per un uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, nonché sugli obblighi definiti dal PAN;
b) l’attivazione e/o il potenziamento di una rete di
monitoraggio agrofenologico e fitosanitario sullo sviluppo delle principali
avversità e applicazione, ove possibile, di sistemi di previsione e
avvertimento, al fine di garantire agli utilizzatori finali di prodotti
fitosanitari la disponibilità di:
1) sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle
avversità;
2) bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni
dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio, forniscano
informazioni sull’applicazione della difesa integrata. Tali bollettini
devono avere le seguenti caratteristiche:
a. cadenza periodica in base alle esigenze di difesa
fitosanitaria delle principali colture nei riguardi delle principali
avversità;
b. valenza territoriale;
c. riportare informazioni sull’andamento meteorologico;
d. riportare indicazioni operative sulle principali colture,
relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle
principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui
effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti
fitosanitari utilizzabili;
e. riportare orientamenti operativi, sulle principali
colture, relativamente all’adozione dei principi generali di difesa
integrata, di cui all’allegato III del decreto legislativo 14 agosto 2012,
n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro
per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei
pesticidi;
c) la promozione dell’assistenza tecnica e della consulenza agli
utilizzatori professionali sulla difesa fitosanitaria integrata, anche
attraverso l’eventuale attivazione di apposite strutture territoriali di
coordinamento;
d) la gestione e manutenzione della rete agrometeorologica e
della relativa banca dati, la certificazione di qualità dei dati e la
diffusione delle informazioni agrometeorologiche;
e) la partecipazione al tavolo nazionale di coordinamento nel
settore dell’agrometeorologia;
f) la gestione del laboratorio di analisi acqua e
suolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
4 della I.r. 3/2010, entro il 30 novembre l’Agenzia presenta il programma
annuale degli interventi riguardanti le attività di cui all’articolo 3,
sottoposto all’approvazione della Giunta Regionale, contenente gli obiettivi, le
attività, la loro ripartizione temporale, gli obiettivi misurabili ed il quadro
finanziario, commisurato alla spesa globale prevista dalla Giunta regionale.
Art. 4
Finanziamento
1. Le risorse già stanziate alla missione 16, programma 1, titolo
1, — capitolo 114110, costituiscono limite massimo di spesa e le relative
risorse, distintamente individuate per il personale e per le attività, saranno
trasferite all’Agenzia, fermi restando tutti gli obblighi derivanti dal rispetto
della normativa vigente in materia di vincoli di finanza pubblica con
riferimento al “Pareggio di bilancio”.
Art. 5
Vigilanza
1. La vigilanza sulla realizzazione delle attività di cui
all’articolo 3 è affidata alla Giunta regionale, che la esercita avvalendosi
dell’Assessorato all’agricoltura e alle risorse agroalimentari, ai sensi dell’articolo
4 della l.r. 3/2010.
Art. 6
Personale
1. Per lo svolgimento
delle attività di cui all’articolo 3 delle presenti disposizioni, in fase di
prima applicazione e a integrazione di quanto previsto dall’articolo 12 della legge
regionale del 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in
materia di attività irrigue e forestali) l 'Agenzia è autorizzata a dotarsi,
previo bando di selezione a evidenza pubblica, di unità di personale tecnico,
amministrativo e operaio, da inquadrare a tempo indeterminato con contratto di
natura privatistica, in possesso di competenze professionali nei campo della
difesa attiva e passiva delle colture, valutabili in base, all’esperienza
maturata in almeno sei anni di attività lavorativa continuativa presso i
Consorzi di difesa aderenti ad Assocodipuglia o l’Assocodipuglia. (1)
2. Per eventuali esigenze operative, l’Agenzia può avvalersi di
personale a tempo determinato da acquisire secondo le norme di legge.
(1) Comma sostituito dall'art.1,
della l.r.
58/2017; in origine il comma era così formulato : In fase di prima
applicazione, l’Agenzia è autorizzata a dotarsi di personale a tempo
indeterminato di natura privatistica, in possesso di specifiche competenze,
professionali ed esperienze, maturate in almeno sei anni di attività lavorativa
espletata presso i consorzi di difesa costituenti Assocodipuglia o di
Assocodipuglia stessa. Il personale, che verrà assunto a tempo indeterminato, è
inserito nei ruoli organici dell’Agenzia, secondo legge, conservando i livelli
retributivi di provenienza.
Art. 7
Dotazione organica
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo
12 della I.r. 3/2010 la dotazione organica dell’Agenzia è rideterminata in
proporzione a quanto necessario allo svolgimento delle funzioni di cui alle
presenti disposizioni.
Art. 8
Ampliamento funzionale della rete meteo-idro-pluviometrica
regionale
1. Al fine di consentire l’integrazione delle funzioni regionali
per la salvaguardia dei beni e delle persone, le stazioni della rete
agrometereologica gestita da ARIF Puglia integrano e ampliano funzionalmente la
rete meteo-idro-pluviometrica in capo alla Protezione Civile della regione
Puglia per costituire la rete unica regionale.
2. Alla rete meteo-idro-pluviometrica in capo alla Protezione
civile regionale possono integrarsi atre reti metereologiche gestite da enti
diversi, quale ARPA Puglia, per la costituzione della medesima rete unica
regionale.
3. Con deliberazione di Giunta regionale saranno dettati i criteri
per la costituzione e la composizione del Servizio meteorologico regionale,
coordinato dalla Protezione civile regionale, per la valutazione dei dati
provenienti dalla rete unica regionale meteo-idropluviometrica.
Art. 9
Abrogazioni
1. Sono abrogate, a eccezione delle disposizioni riguardanti la
difesa passiva, le seguenti norme:
a) la legge
regionale 24 aprile 1980, n. 32 (Attuazione di un piano regionale
poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche
e dai parassiti);
b) la legge
regionale 3 febbraio 1982, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni
concernenti i Consorzi e gli Organismi costituiti per la difesa delle
produzioni agricole dalle avversità atmosferiche);
c) gli articoli
10 e 11 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni
regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità
atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11.4.79, n. 19 e 10.12.82, n.
38).
9
bis.
Norma
transitori
1.
Al fine di garantire la continuità dei servizi regionali in materia di difesa
attiva e integrata delle colture agrarie, di cui alle funzioni ascritte
all’articolo 2 e alle attività previste all’articolo 3 della presente legge, per
un periodo transitorio e fino al trasferimento effettivo delle funzioni e
strutture ad ARIF, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018,(2) le attività attualmente svolte da Assocodipuglia e
dagli associati consorzi di difesa, continueranno a essere affidate agli stessi,
riconoscendo loro un contributo proporzionale al periodo di copertura del
servizio svolto. (3)
(2) Art. inserito dall'art.2,
della l.r.
58/2017
(3) Termine prorogato dalla l.r.
67/2017, art. 69,
comma 1.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.