Art. 1
Obbligo di pubblicità.
I Consiglieri della Regione Puglia sono tenuti alla pubblicità
della situazione patrimoniale e dei propri familiari in conformità alla L. 5
luglio 1982, n. 441 e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
Art. 2
Situazione patrimoniale dei Consiglieri.
Entro tre mesi dalla proclamazione i Consiglieri e
gli Assessori (1) della Regione Puglia
sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni
immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società;
le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore
o di sindaco di società;
la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato,
o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento,
SICAV o intestazioni fiduciarie (2) ,
con la apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero»;
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla
imposta sui redditi delle persone fisiche;
3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le
obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di
essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della
cui lista fanno parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al vero». A questa dichiarazione debbono essere
allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 6 della L.
18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali finanziamenti o contributi
ricevuti.
(1) Parole inserite dall'art. 4,
c. 1, lettera a) dellaLegge
regionale del 30 novembre 2012, n.34.
(2) Parole inserite dall'art. 4,
c. 1, lettera b) della Legge
regionale del 30 novembre 2012, n.34.
Art. 3
Situazione patrimoniale del coniuge e dei figli.
Gli adempimenti indicati nei nn. 1 e 2 dell'articolo precedente
concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del
coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
La dichiarazione o le dichiarazioni di consenso, con la
indicazione della data, vanno allegate agli atti previsti dall'art. 2.
Se il consenso non è stato prestato, il Consigliere regionale
deve dichiararlo al momento del deposito degli atti di cui all'art. 2.
Qualora il consenso sia prestato dopo tale momento, il
Consigliere regionale, entro un mese dalla data del consenso, è tenuto ad
integrare gli atti indicati nei nn. 1 e 2 dell'articolo precedente.
Ove il coniuge non abbia accordato il consenso alla pubblicità
della propria situazione patrimoniale e di dichiarazione dei redditi sia a lui
comune, dalla copia di tale dichiarazione da depositare ai sensi dell'art. 2 n.
2 va esclusa la indicazione dei redditi del coniuge. In questo caso, la copia
depositata deve recare la formula «sul mio onore affermo che la presente
dichiarazione dei redditi è copia conforme, per la parte che concerne i miei
redditi, a quella presentata all'Ufficio delle Imposte dirette», con la relativa
sottoscrizione.
Art. 4
Variazioni della situazione patrimoniale.
Entro un mese dalla scadenza del termine annuale per la
presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi
delle persone fisiche, i Consiglieri regionali sono tenuti a depositare presso
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un'attestazione concernente le
variazioni della situazione patrimoniale, quale risulta dalla dichiarazione
prevista dal numero 1 dell'art. 9, intervenute nell'anno precedente e copia
dell'ultima dichiarazione dei redditi.
Tale adempimento si estende anche alla situazione patrimoniale
del coniuge non separato e dei figli conviventi alle condizioni previste
dall'art. 3.
Art. 5
Obblighi conseguenti alla cessazione della carica.
Nei tre mesi successivi alla cessazione dalla carica o
alla fine della legislatura (3), i Consiglieri
e
gli Assessori (4) regionali sono tenuti a
depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una
dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui al
n. 1 dell'art. 2, intervenute dopo l'ultima attestazione di cui all'art. 3. Essi
sono tenuti altresì a depositare copia della dichiarazione dei redditi delle
persone fisiche concernente l'ultimo anno, o frazione di esso, nel quale hanno
ricoperto la carica, entro il mese successivo alla scadenza del termine di
presentazione di tale dichiarazione.
Tali adempimenti si estendono anche alla situazione
patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi alle condizioni
previste dall'art. 3.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano
nel caso di rielezione del consigliere cessato dalla carica per il termine della
legislatura.
(3) Parole inserite dall'art.4,
c. 1, lettera c) della Legge
regionale del 30 novembre 2012, n.34.
(4) Parole inserite dall'art. 4,
c. 1, lettera c) della Legge
regionale del 30 novembre 2012, n.34.
Art. 6
Moduli.
Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli
vanno effettuate su moduli predisposti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale.
Art. 7
Inadempimento.
Ove i Consiglieri non adempiano agli obblighi previsti dagli
artt. 2, 3, 4 e 9 il Presidente del Consiglio regionale, a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, diffida l'interessato ad adempiere entro
il termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida medesima.
Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste
da apposito regolamento (5), nel caso di
inosservanza della diffida il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia
all'Assemblea.
(5) Parole sostituite dall'art. 4,
c. 1, lettera d) della Legge regionale del 30 novembre 2012, n.34.
Art. 8
Diritto di informazione dei cittadini.
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per
l'elezione del Consiglio della Regione Puglia hanno diritto di conoscere le
dichiarazioni previste dai nn. 1 e 3 dell'art. 2, quelle previste dagli artt. 3,
4 e quelle previste dal terzo comma dell'art. 4 della L. 18 novembre 1961, n.
659.
A questo fine tali dichiarazioni vengono pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale (6) , insieme con i dati del quadro riepilogativo delle
dichiarazioni dei redditi di ciascun consigliere depositate ai sensi del n. 2
dell'art. 2.
(6) Parole sostituite dall'art. 4,
c. 1, lettera e) della Legge
regionale del 30 novembre 2012, n.34.
Art. 9
Disposizione transitoria.
I Consiglieri regionali in carica sono tenuti a provvedere agli
adempimenti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2 entro due mesi dall'entrata in
vigore del presente regolamento.
Art. 10
Abrogazione.
L'anagrafe patrimoniale dei Consiglieri regionali di cui
all'art. 29-bis del regolamento interno del Consiglio è formata sulla base delle
dichiarazioni e attestazioni previste dal presente regolamento.
La tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe sono affidati
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che può delegare a tale compito un suo
componente, affiancato da una Commissione designata dal Consiglio e
rappresentativa di tutte le forze politiche presenti nello stesso.
Sono abrogate le disposizioni degli artt. 29-bis e 29-ter del
regolamento interno del Consiglio incompatibili con il presente regolamento
(7).
(7) Il citato regolamento 22 dicembre
1970 è stato sostituito da quello approvato con Delib.C.R. 22
dicembre 1988, n. 951.(allegata)
Art. 11
Norma finanziaria.
All'onere finanziario derivante dal presente regolamento si
provvede nell'ambito dello stanziamento di bilancio per il funzionamento del
Consiglio regionale.
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati (8)
(8) vedasi allegati