Legge abrogata
dall’art. 17
della l.r.
27 giugno 2003, n., 8 “Testo unico sulle norme in materia di
trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della
Puglia”.
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ARTICOLO
1
(Indennita' di
carica)
Abrogato dall’art. 9 della l.r.
5/98
ARTICOLO
2
(Soppressione fondo di
solidarieta')
Il fondo di solidarieta',
istituito con l' art. 23 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, e'
soppresso.
Tutte le attivita' e le passivita' di detto fondo sono trasferite al
fondo di previdenza di cui all' art. 1 della predetta legge
regionale.
L' Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante di
ciascun Gruppo consiliare, provvede con propri atti in ordine alla cessazione
dell' attivita' e alla definizione dello stato patrimoniale del soppresso fondo
di solidarieta' e a quant' altro occorra ai fini dell' applicazione del presente
articolo.
ARTICOLO
3
(Contributi al fondo di
previdenza)
Abrogato dall’art. 3 della l.r.
19/94
ARTICOLO 4
(Assegno
vitalizio)
Sostituisce l'art. 12 della l.r.
13/72
ARTICOLO
5*
(Indennita' di fine
mandato)
* Articolo sostituito
dall’art. 1 della l.r. 7/89 - Vedi anche l'art. 2 della l.r.
3/2003
Ai Consiglieri regionali che, dopo
l' entrata in vigore della presente legge, non vengono rieletti nella
legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il
mandato, anche nel caso in cui non abbiano ripresentato la loro candidatura,
nonche' ai Consiglieri regionali che cessano dalla carica nel corso della
legislatura per incompatibilita' o per dimissioni, viene liquidata una
indennita' di fine mandato nella misura stabilita dai commi
successivi.
La misura dell' indennita' e' stabilita,
per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, in una mensilita' dell'
indennita' lorda stabilita per le funzioni di Consigliere regionale, in
godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica.*
* Comma così modificato dall’art. 43 della
l.r. 7/2002
Ai fini del computo del periodo di
mandato la frazione di anno inferiore ai sei mesi non viene computata, mentre
quella superiore ai sei mesi viene considerata anno
intero.
Il Consigliere che beneficera'
della liquidazione dell' indennita' di fine mandato avra' diritto, nel caso di
rielezione a legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha
avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennita' per i mandati
successivi.
In caso di decesso del Consigliere durante l' esercizio del proprio
mandato, l' indennita' di fine mandato e' erogata ai soggetti di cui all'art. 14
della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e successive
modificazioni.
L' attribuzione dell' indennita'
e' disposta dall'Ufficio di Presidenza entro tre mesi dall' inizio della nuova
legislatura o dalla cessazione del mandato.
ARTICOLO
6
(Finanziamento)
Abrogato dall'art. 9 della l.r. 5/98 che ha
abrogato l'art. 1 della presente legge.
Vedi ora l'art. 2 della l.r.
3/2003
ARTICOLO
7
(Norma
transitoria)
Dall' entrata in vigore della presente
legge gli assegni vitalizi diretti o di reversibilita' gia corrisposti sono
ricalcolati in base alle nuove misure fissate dal precedente art.
4.
Per i Consiglieri regionali che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano esercitato il mandato per piu' di dieci anni e che
cessino dal loro incarico alla scadenza della terza legislatura, l' ammontare
dell' assegno mensile vitalizio viene determinato in base alla percentuale
fissata con la tabella di cui all' art. 3 della LR 3- 5- 1977, n. 13 e quindi
ricalcolata in base alle misure di cui all' art. 4 che
precede.
Qualora i ricalcoli di cui ai commi precedenti prevedano importi
inferiori a quelli che sarebbero spettati in base alle norme previgenti, le
differenze saranno mantenute dagli aventi diritto a titolo di assegni speciali
riassorbibili con i futuri aumenti degli assegni stessi.
Identico trattamento e' riservato a
coloro che, alla stessa data, abbiano chiesto di proseguire volontariamente i
versamenti dei contributi per completare il periodo minimo di cinque
anni.
ARTICOLO
8
(Decorrenza)
Gli effetti giuridici ed economici
delle norme contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio
1984.
ARTICOLO
9
(Copertura
finanziaria)
Omissis
Data a Bari, addi' 19 marzo 1984