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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1984
Numero
14
Data
19/03/1984
Abrogato
 
Materia
Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari
Titolo
Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 25 febbraio 1972, n. 4 e 14 novembre 1972, n. 13 in materia di trattamento economico, previdenziale e di fine mandato dei Consiglieri regionali.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

 ۥ-

 

Legge abrogata dall’art. 17 della l.r. 27 giugno 2003, n., 8 “Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia”.

 

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ARTICOLO    1

(Indennita' di carica)

 

Abrogato dall’art. 9 della l.r. 5/98

 

ARTICOLO    2

(Soppressione fondo di solidarieta')

 

   Il fondo di solidarieta', istituito con l' art. 23 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, e' soppresso.

 

  Tutte le attivita' e le passivita' di detto fondo sono trasferite al fondo di previdenza di cui all' art. 1 della predetta legge regionale.

 

  L' Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare, provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell' attivita' e alla definizione dello stato patrimoniale del soppresso fondo di solidarieta' e a quant' altro occorra ai fini dell' applicazione del presente articolo.

 

ARTICOLO    3

(Contributi al fondo di previdenza)

Abrogato dall’art. 3 della l.r. 19/94

 

ARTICOLO    4

(Assegno vitalizio)

 

  Sostituisce l'art. 12 della l.r. 13/72

 

ARTICOLO    5*

(Indennita' di fine mandato)

 

*    Articolo sostituito dall’art. 1 della l.r. 7/89 - Vedi anche l'art. 2 della l.r. 3/2003

 

   Ai Consiglieri regionali che, dopo l' entrata in vigore della presente legge, non vengono rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano ripresentato la loro candidatura, nonche' ai Consiglieri regionali che cessano dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilita' o per dimissioni, viene liquidata una indennita' di fine mandato nella misura stabilita dai commi successivi.

 

 La misura dell' indennita' e' stabilita, per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, in una mensilita' dell' indennita' lorda stabilita per le funzioni di Consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica.*

 

* Comma così modificato dall’art. 43 della l.r. 7/2002

 

 Ai fini del computo del periodo di mandato la frazione di anno inferiore ai sei mesi non viene computata, mentre quella superiore ai sei mesi viene considerata anno intero.

 

   Il Consigliere che beneficera' della liquidazione dell' indennita' di fine mandato avra' diritto, nel caso di rielezione a legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennita' per i mandati successivi.

 

  In caso di decesso del Consigliere durante l' esercizio del proprio mandato, l' indennita' di fine mandato e' erogata ai soggetti di cui all'art. 14 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e successive modificazioni.

 

   L' attribuzione dell' indennita' e' disposta dall'Ufficio di Presidenza entro tre mesi dall' inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.

 

ARTICOLO    6

(Finanziamento)

 

 Abrogato dall'art. 9 della l.r. 5/98 che ha abrogato l'art. 1 della presente legge.

 Vedi ora l'art. 2 della l.r. 3/2003

 

ARTICOLO    7

(Norma transitoria)

 

 Dall' entrata in vigore della presente legge gli assegni vitalizi diretti o di reversibilita' gia corrisposti sono ricalcolati in base alle nuove misure fissate dal precedente art. 4.

 

  Per i Consiglieri regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato il mandato per piu' di dieci anni e che cessino dal loro incarico alla scadenza della terza legislatura, l' ammontare dell' assegno mensile vitalizio viene determinato in base alla percentuale fissata con la tabella di cui all' art. 3 della LR 3- 5- 1977, n. 13 e quindi ricalcolata in base alle misure di cui all' art. 4 che precede.

 

  Qualora i ricalcoli di cui ai commi precedenti prevedano importi inferiori a quelli che sarebbero spettati in base alle norme previgenti, le differenze saranno mantenute dagli aventi diritto a titolo di assegni speciali riassorbibili con i futuri aumenti degli assegni stessi.

 

 Identico trattamento e' riservato a coloro che, alla stessa data, abbiano chiesto di proseguire volontariamente i versamenti dei contributi per completare il periodo minimo di cinque anni.

 

ARTICOLO    8

(Decorrenza)

 

   Gli effetti giuridici ed economici delle norme contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1984.

 

ARTICOLO    9

(Copertura finanziaria)

 

 Omissis

 

            Data a Bari, addi' 19 marzo 1984