(1) Vedi anche l’art. 48,
comma 5, L.R.
30 dicembre 2011, n. 38.
Art. 1
Trattamento
indennitario.
1.Il trattamento economico di cui all'articolo
40 dello Statuto della Regione Puglia è mensilmente corrisposto al Consigliere
regionale con decorrenza dal giorno della sua proclamazione fino alla data
stabilita dall'Ufficio di Presidenza, comunque non oltre la permanenza in
carica, che ne determina le misure mensili e stabilisce l'entità delle ritenute
da operare per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale e da altri
organismi all'uopo individuati, nonché le norme di attuazione del presente
articolo (2).
2. In attuazione di quanto disposto
dall’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi
urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42, l’Ufficio di Presidenza adegua, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio regionale, l’importo complessivo massimo
degli emolumenti da corrispondere ai consiglieri regionali, a decorrere dal 1°
gennaio 2011, a titolo di indennità di carica, indennità di funzione, diaria e
rimborso spese, in modo tale che non ecceda l’indennità massima complessiva
spettante ai membri del Parlamento (3) .
3. [Ai
Consiglieri regionali che - nel corso della legislatura - cessino dalla carica o
subentrino nella stessa, il trattamento indennitario di cui al comma 1 è
corrisposto, rispettivamente, fino a quando viene meno o da quando matura il
diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale (4) ] (5) .
(2) Comma così modificato dall'art. 70,
comma 1, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1, secondo quanto stabilito dall'art. 70,
comma 4, della legge medesima. Il testo originario era così formulato: «1. Per
il libero svolgimento del mandato elettorale, ai Consiglieri regionali di Puglia
spetta - a decorrere dalla data di proclamazione - il seguente trattamento
indennitario: a) indennità di mandato; b) diaria; c) trattamento
accessorio.».
(3) Comma così sostituito dall’art.
53,
comma 1, lettera a), L.R.
31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. La corresponsione del
trattamento indennitario di cui al comma 1 cessa: a) alla data della prima
riunione del nuovo Consiglio regionale, per il Presidente del Consiglio
regionale e i membri dell'Ufficio di Presidenza; b) alla data di proclamazione
del nuovo eletto, per il Presidente della Giunta regionale; c) alla nomina degli
Assessori regionali, per i membri della Giunta regionale; d) alla data di
proclamazione dei nuovi eletti, per gli altri Consiglieri regionali.».
(4) Ai sensi
dell'art. 70,
comma 4, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1 le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del
medesimo articolo sostituiscono quelle recate dal presente articolo.
(5) Comma abrogato
dall’art. 53,
comma 1, lettera b), L.R.
31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 2
Indennità di mandato.
[1. Ai
Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta mensilmente - per dodici mensilità
annuali - un'indennità di mandato pari all'80 per cento dell'indennità mensile
lorda spettante ai Parlamentari nazionali.
2. L'indennità di mandato dei
Consiglieri regionali di Puglia varia, proporzionalmente e con medesima
decorrenza, al variare dell'indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari
nazionali] (6) .
Art. 3
Diaria.
[1. Per
gli oneri rivenienti dalle funzioni esercitate nell'espletamento del mandato, ai
Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta mensilmente, a titolo di rimborso
spese, una diaria rapportata all'indennità mensile lorda spettante ai
Parlamentari nazionali nella seguente misura:
a) 80 per cento al Presidente
della Giunta regionale;
b) 48 per cento al Presidente
del Consiglio regionale;
c) 40 per cento al Vice
Presidente della Giunta regionale;
d) 36 per cento ai Vice
Presidenti del Consiglio regionale e agli Assessori regionali;
e) 32 per cento ai Consiglieri
Segretari dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni consiliari
permanenti, speciali e d'inchiesta, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e al
Presidente del Comitato per la protezione civile;
f) 24 per cento ai Vice
Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;
g) 22 per cento ai Consiglieri
Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;
h) 20 per cento ai Consiglieri
regionali.
2. Nel caso in cui il
Consigliere regionale svolga più funzioni tra quelle indicate al comma 1, è
corrisposta solamente la diaria con percentuale più alta] (7) .
Art. 4
Trattamento accessorio.
[1. Ai
Consiglieri regionali è corrisposto mensilmente un trattamento accessorio a
titolo di rimborso spese per:
a) attività generali;
b) trasporto;
c) missioni.
2. Fermo restando il rispetto
dei parametri e vincoli finanziari annuali e pluriennali, europei, nazionali e
regionali, fissati dal patto di stabilità, l'Ufficio di Presidenza approva il
regolamento di attuazione del presente articolo]
(8) .
Art. 5
Assenze dei Consiglieri.
[1. Ai
Consiglieri regionali sono applicate d'ufficio ritenute per ogni giornata di
assenza dalle riunioni dei seguenti organi collegiali:
a) Consiglio regionale;
b) Giunta regionale;
c) Commissioni permanenti,
speciali e d'inchiesta;
d) Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi consiliari.
2. L'Ufficio di Presidenza
stabilisce le norme di attuazione del presente articolo] (9) .
Art. 6
Contributi obbligatori. (10)
1. Dal primo giorno di percepimento
dell'indennità di mandato, tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati
d'ufficio al versamento di contributi obbligatori.
2. I contributi obbligatori sono ritenuti
mensilmente sull'indennità di mandato in misura non inferiore al 23 per cento
del suo importo lordo e versati in conto entrata del bilancio regionale cui
spettano gli oneri per la corresponsione dell'assegno vitalizio, di
reversibilità e di fine mandato (11) ..
3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce
periodicamente la misura e le modalità di ritenuta dei contributi obbligatori.
Art. 7
Contributi volontari.
1. Il Consigliere regionale che abbia versato i
contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non
inferiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare il versamento
stesso per il periodo occorrente a conseguire l'ottenimento dell'assegno
vitalizio minimo, la cui corresponsione decorrerà dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui avrà completato il quinquennio contributivo e
compiuto il sessantesimo anno di età. (12)
2. Il Consigliere regionale che, al momento
della cessazione del mandato, abbia compiuto il sessantesimo anno di età o lo
compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà
di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti
per il completamento del quinquennio, purché abbia un'anzianità contributiva
obbligatoria non inferiore a trenta mesi.
3. Il Consigliere regionale che cessi dal
mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento
dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel
versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo
stesso ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100
per cento, senza attribuzione di interessi.
4. In caso di decesso del Consigliere regionale,
analoga facoltà compete agli aventi diritto.
Art. 8
Assegno
vitalizio. (13)
1. Fatti salvi i diritti acquisiti, ai
Consiglieri regionali cessati dal mandato spetta un assegno vitalizio mensile a
decorrere dal sessantesimo anno di età purché abbiano versato i contributi
obbligatori per un periodo di almeno cinque anni.
2. Per ogni anno di contribuzione oltre il
quinto, l'età richiesta per ottenere l'assegno vitalizio è diminuita di un anno,
con il limite di età di cinquantacinque anni.
3. Ai fini del computo degli anni di
contribuzione, la frazione di anno si calcola per intero, purché di durata non
inferiore a sei mesi e un giorno.
4. Per il periodo così computato, il Consigliere
regionale è tenuto a versare i contributi obbligatori.
5. L'assegno vitalizio è cumulabile, senza
detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante,
a qualsiasi titolo, al Consigliere regionale cessato dal mandato.
6. [L'assegno vitalizio è indicizzato annualmente, a partire dal 1°
giugno 2005, della variazione percentuale dei prezzi al consumo rilevata
dall'ISTAT nell'anno precedente] (14) ..
7. Qualora il Consigliere già cessato dal
mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, la corresponsione
dell'assegno vitalizio di cui eventualmente gode resta sospesa per tutta la
durata del nuovo mandato, cessato il quale l'assegno sarà ripristinato tenendo
conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
8. La corresponsione viene inoltre sospesa
qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale
o ad altro Consiglio regionale, ovvero al Parlamento europeo.
8-bis. La corresponsione dell'assegno vitalizio
è anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al
compimento del 55° anno di età. In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le
misure dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 9 della presente legge sono
ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione
al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di
anticipazione, secondo la seguente tabella:
Età di |
Coefficiente |
pensionamento |
di riduzione |
55 |
0,7604 |
|
56 |
0,8016 |
|
57 |
0,8460 |
|
58 |
0,8936 |
|
59 |
0,9448 |
" (15) . |
|
|
|
(15) Comma aggiunto
dall'art. 55,
L.R.
7 gennaio 2004, n. 1.
Art. 9
Misura dell'assegno vitalizio.
(16)
1. Per i Consiglieri regionali aventi diritto,
cessati dal mandato e non più rieletti, fino alla legislatura precedente quella
di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare dell'assegno vitalizio è
determinato in percentuale agli anni di contribuzione - sull'indennità mensile
lorda corrisposta al Consigliere regionale in carica nello stesso mese cui si
riferisce l'assegno vitalizio - secondo la seguente tabella:
Anni di contribuzione |
Percentuale sull'indennità di |
|
carica mensile lorda |
5 |
35 |
6 |
37 |
7 |
42 |
8 |
47 |
9 |
52 |
10 |
57 |
11 |
59 |
12 |
61 |
13 |
64 |
14 |
67 |
15 e oltre |
70 |
|
|
2. Per i Consiglieri regionali aventi diritto,
eletti o rieletti a partire dalla 7ª legislatura, l'ammontare dell'assegno
vitalizio è calcolato - in percentuale agli anni di contribuzione -
sull'indennità di mandato mensile lorda corrisposta al Consigliere regionale in
carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio, secondo la
seguente tabella:
Anni di contribuzione |
Percentuale sull'indennità di |
|
carica mensile lorda |
5 |
40 |
6 |
44 |
7 |
48 |
8 |
52 |
9 |
56 |
10 |
65 |
11 |
68 |
12 |
70 |
13 |
72 |
14 |
76 |
15 e oltre |
90 (17) |
|
|
3. I Consiglieri regionali in carica che hanno
contribuito al fondo per la corresponsione dell'assegno vitalizio per quindici
anni hanno diritto, a domanda, a ridurre la relativa contribuzione del 50 per
cento, recuperando le somme versate a tale titolo oltre il quindicesimo anno di
contribuzione.
4. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
decorrere dal 1° giugno 2005.
5. Entro la chiusura dell'esercizio finanziario
2004, l'Ufficio di Presidenza, d'intesa con l'Assessorato al bilancio, provvede
alla determinazione del fabbisogno nel rispetto dei vincoli e dei parametri del
patto di stabilità interno.
5-bis. Dal 1° gennaio 2006 le percentuali della
tabella di cui al comma 1 sono aumentate semestralmente, ciascuna, di un punto
sino a eguagliare, a parità di anni di contribuzione, le percentuali della
tabella di cui al comma 2 (18) .
(18) Comma aggiunto
dall'art. 70,
comma 4, lettera c), L.R.
12 gennaio 2005, n. 1, peraltro l'assegno vitalizio
è stato abolito dall'art. 3
c. 1, lettera a), della Legge
regionale 30 novembre 2012, n. 34.
1. In caso di decesso del Consigliere regionale
titolare dell'assegno vitalizio, agli aventi diritto è corrisposto mensilmente
un assegno di reversibilità.
1-bis. L'assegno di reversibilità di cui al
comma 1 è corrisposto, a domanda, agli aventi diritto dell'ex consigliere
deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima della data
di inizio della corresponsione dell'assegno vitalizio diretto. L'assegno di
reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso
dell'ex consigliere, indipendentemente dall'età, nella misura e con le modalità
stabilite dall'Ufficio di Presidenza (19) .
2. Il diritto all'assegno di reversibilità si
estingue quando vengono a cessare le condizioni che ne hanno determinato la
concessione.
3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce le norme
di attuazione del presente articolo.
(19) Comma aggiunto
dall'art.11,
L.R.
12 ottobre 2009, n. 21.
Art. 11
Assegno di fine mandato. (20)(21)
1. All'inizio di ogni legislatura, ai
Consiglieri regionali non rieletti è corrisposto un assegno di fine mandato a
condizione che, per il periodo di svolgimento del mandato, abbiano versato i
contributi obbligatori di cui all'articolo 6.
2. La misura dell'assegno di fine mandato è
calcolata sull'ultima indennità annuale lorda di mandato corrisposta ai
Consiglieri regionali, moltiplicata per il numero di legislature effettivamente
svolte (22) .
3. La frazione di legislatura è calcolata
proporzionalmente (23) .
4. Al Consigliere regionale cui sia stato già
corrisposto l'assegno di fine mandato e che si trovi nuovamente nelle condizioni
previste dal comma 1, è liquidata la differenza tra la nuova misura dell'assegno
di fine mandato e l'importo precedentemente corrisposto.
5. Quanto previsto dal comma 4 si applica anche
ai Consiglieri regionali che cessino di far parte del Consiglio regionale per
incompatibilità o dimissioni, sulla base del periodo per il quale hanno
percepito l'indennità di mandato.
6. In caso di decesso del Consigliere regionale
in carica, agli aventi diritto spetta, oltre all'assegno di fine mandato,
un'annualità dell'ultima indennità lorda di mandato percepita dal Consigliere
regionale deceduto.
(20) Vedi anche quanto dispone l’art. 48,
comma 4, L.R.
30 dicembre 2011, n. 38, riguardo alla misura dell’assegno di cui al
presente articolo a partire dalla X legislatura.
(23) Comma sostituito
dall'art. 58,
comma 2, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1. Il testo originario era così formulato: «3. La
frazione di anno si computa per intero, purché di durata non inferiore a sei
mesi e un giorno.».
Art. 12
Inabilità al lavoro.
1. I diritti dei Consiglieri regionali divenuti
- totalmente o parzialmente - permanentemente inabili al lavoro per cause di
servizio o per altra causa sono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, unitamente
ai criteri per l'accertamento dell'inabilità al lavoro.
2. Non è considerata attività di lavoro
l'esercizio di attività pubbliche elettive o rivenienti da nomina.
1. I Consiglieri regionali dipendenti da
pubbliche amministrazioni che optino, in luogo dell'indennità di mandato, per il
trattamento economico goduto nell'amministrazione di appartenenza non hanno
diritto a percepire l'indennità di mandato di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a).
2. L'opzione viene comunicata dall'interessato
ai competenti uffici del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e, con le stesse modalità, può essere
modificata in qualunque momento.
3. Il Consigliere regionale che eserciti
l'opzione di cui al comma 1 ha facoltà di versare mensilmente i contributi
obbligatori previsti dall'articolo 6 per ottenere, ai fini della corresponsione
dell'assegno vitalizio, di reversibilità e di fine mandato, la valutazione del
periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale è autorizzato a stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta
solidità patrimoniale, una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in
favore dei Consiglieri regionali per tutta la durata del loro mandato.
2. L'assicurazione copre gli infortuni che i
Consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare per cause
connesse al loro esercizio e per ogni altra causa.
3. Il contratto di assicurazione deve assicurare
la copertura dei seguenti rischi:
a) morte;
b) invalidità permanente;
c) invalidità temporanea.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale periodicamente fissa i massimali dei rischi previsti dal comma 3.
5. 5. Gli oneri riguardanti il premio
assicurativo sono a totale carico del Consigliere regionale (24) .
5-bis. L'assicurazione può essere estesa agli ex
Consiglieri regionali (25) .
(24) Comma così sostituito dall'art.
1,
comma 1, L.R.
11 ottobre 2013, n. 29. Il testo originario era così formulato: «5. Gli
oneri riguardanti il premio assicurativo sono così ripartiti: 60 per cento a
carico del Consigliere regionale, 40 per cento a carico del bilancio del
Consiglio regionale.».
Art. 15
Impedimento del mandato.
1. Ai Consiglieri regionali sottoposti dalla
Magistratura a misure cautelari tali da impedire l'effettivo esercizio del
mandato, il trattamento indennitario previsto dall'articolo 1 è ridotto per
l'intero periodo d'impedimento nella seguente misura:
a) 50 per cento dell'indennità di mandato;
b) 70 per cento della diaria;
c) 100 per cento del trattamento accessorio.
2. In caso di provvedimento definitivo di
proscioglimento, ai Consiglieri regionali è corrisposta la differenza - riferita
al periodo di impedimento - tra la somma già erogata e l'ammontare complessivo
loro spettante.
1. Nel caso in cui ai membri dei due rami del
Parlamento nazionale venga corrisposta una differente indennità parlamentare
mensile lorda o una differente diaria, costituiscono riferimento per
l'applicazione della presente legge l'indennità e la diaria più favorevole per
il Consigliere regionale.
2. Per il sequestro, il pignoramento o la
cessione dell'assegno vitalizio, di reversibilità e di fine mandato, si
applicano le leggi per i pubblici dipendenti vigenti in materia.
3. I ratei di assegni vitalizio o di
reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi
mandati si intendono prescritti, salvo diverse disposizioni stabilite
dall'Ufficio di Presidenza.
4. Le norme stabilite dalla presente legge si
applicano, per quanto compatibili, agli Assessori esterni componenti la Giunta
regionale.
1. Sono abrogati:
a) la legge
regionale 14 novembre 1972, n. 13;
b) la legge
regionale 25 novembre 1974, n. 39;
c) la legge
regionale 3 maggio 1977, n. 13;
d) la legge
regionale 19 marzo 1984, n. 14;
e) la legge
regionale 26 marzo 1985, n. 11;
f) la legge
regionale 30 dicembre 1987, n. 34;
g) la legge
regionale 21 giugno 1989, n. 7;
h) la legge
regionale 28 gennaio 1998, n. 5;
i) la legge
regionale 15 gennaio 2001, n. 8;
j) la legge
regionale 7 febbraio 2003, n. 3;
k) gli articoli 53,
54,
55,
56,
57,
58,
59,
60,
61
della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 .
Art. 18
Oneri
finanziari.
1. Fermo restando il rispetto dei parametri e
vincoli finanziari annuali e pluriennali, fissati dal patto di stabilità
europeo, nazionale e regionale, gli oneri rivenienti dalla presente legge a
decorrere dall'esercizio finanziario 2003 e per gli anni successivi sono a
carico del bilancio regionale.