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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2003
Numero
8
Data
27/06/2003
Abrogato
 
Materia
Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari
Titolo
Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 1° luglio 2003, n. 72
Allegati
Nessun allegato

 



(1) Vedi anche l’art. 48, comma 5, L.R. 30 dicembre 2011, n. 38.

 

Art. 1
Trattamento indennitario.

1.Il trattamento economico di cui all'articolo 40 dello Statuto della Regione Puglia è mensilmente corrisposto al Consigliere regionale con decorrenza dal giorno della sua proclamazione fino alla data stabilita dall'Ufficio di Presidenza, comunque non oltre la permanenza in carica, che ne determina le misure mensili e stabilisce l'entità delle ritenute da operare per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale e da altri organismi all'uopo individuati, nonché le norme di attuazione del presente articolo (2).

2. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, l’Ufficio di Presidenza adegua, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, l’importo complessivo massimo degli emolumenti da corrispondere ai consiglieri regionali, a decorrere dal 1° gennaio 2011, a titolo di indennità di carica, indennità di funzione, diaria e rimborso spese, in modo tale che non ecceda l’indennità massima complessiva spettante ai membri del Parlamento (3) .

3. [Ai Consiglieri regionali che - nel corso della legislatura - cessino dalla carica o subentrino nella stessa, il trattamento indennitario di cui al comma 1 è corrisposto, rispettivamente, fino a quando viene meno o da quando matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale (4) ] (5) .

(2) Comma così modificato dall'art. 70, comma 1, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1, secondo quanto stabilito dall'art. 70, comma 4, della legge medesima. Il testo originario era così formulato: «1. Per il libero svolgimento del mandato elettorale, ai Consiglieri regionali di Puglia spetta - a decorrere dalla data di proclamazione - il seguente trattamento indennitario: a) indennità di mandato; b) diaria; c) trattamento accessorio.».
 
(3) Comma così sostituito dall’art. 53, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. La corresponsione del trattamento indennitario di cui al comma 1 cessa: a) alla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, per il Presidente del Consiglio regionale e i membri dell'Ufficio di Presidenza; b) alla data di proclamazione del nuovo eletto, per il Presidente della Giunta regionale; c) alla nomina degli Assessori regionali, per i membri della Giunta regionale; d) alla data di proclamazione dei nuovi eletti, per gli altri Consiglieri regionali.».

(4)  Ai sensi dell'art. 70, comma 4, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo sostituiscono quelle recate dal presente articolo.

(5) Comma abrogato dall’art. 53, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

Art. 2
Indennità di mandato.

[1. Ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta mensilmente - per dodici mensilità annuali - un'indennità di mandato pari all'80 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali.

2. L'indennità di mandato dei Consiglieri regionali di Puglia varia, proporzionalmente e con medesima decorrenza, al variare dell'indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali]  (6) .

(6)  Articolo abrogato dall'art. 70, comma 6, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.

 

 

Art. 3
Diaria.

[1. Per gli oneri rivenienti dalle funzioni esercitate nell'espletamento del mandato, ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta mensilmente, a titolo di rimborso spese, una diaria rapportata all'indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali nella seguente misura:

a) 80 per cento al Presidente della Giunta regionale;

b) 48 per cento al Presidente del Consiglio regionale;

c) 40 per cento al Vice Presidente della Giunta regionale;

d) 36 per cento ai Vice Presidenti del Consiglio regionale e agli Assessori regionali;

e) 32 per cento ai Consiglieri Segretari dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e al Presidente del Comitato per la protezione civile;

f) 24 per cento ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;

g) 22 per cento ai Consiglieri Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;

h) 20 per cento ai Consiglieri regionali.

2. Nel caso in cui il Consigliere regionale svolga più funzioni tra quelle indicate al comma 1, è corrisposta solamente la diaria con percentuale più alta] (7)  .

(7)  Articolo abrogato dall'art. 70, comma 6, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.

 

 

Art. 4
Trattamento accessorio.

[1. Ai Consiglieri regionali è corrisposto mensilmente un trattamento accessorio a titolo di rimborso spese per:

a) attività generali;

b) trasporto;

c) missioni.

2. Fermo restando il rispetto dei parametri e vincoli finanziari annuali e pluriennali, europei, nazionali e regionali, fissati dal patto di stabilità, l'Ufficio di Presidenza approva il regolamento di attuazione del presente articolo] (8) .

(8)  Articolo abrogato dall'art. 70, comma 6, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.

 

 

Art. 5
Assenze dei Consiglieri.

[1. Ai Consiglieri regionali sono applicate d'ufficio ritenute per ogni giornata di assenza dalle riunioni dei seguenti organi collegiali:

a) Consiglio regionale;

b) Giunta regionale;

c) Commissioni permanenti, speciali e d'inchiesta;

d) Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

2. L'Ufficio di Presidenza stabilisce le norme di attuazione del presente articolo] (9) .

(9)  Articolo abrogato dall'art. 70, comma 6, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.

 

 

Art. 6
Contributi obbligatori. (10)

1. Dal primo giorno di percepimento dell'indennità di mandato, tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al versamento di contributi obbligatori.

2. I contributi obbligatori sono ritenuti mensilmente sull'indennità di mandato in misura non inferiore al 23 per cento del suo importo lordo e versati in conto entrata del bilancio regionale cui spettano gli oneri per la corresponsione dell'assegno vitalizio, di reversibilità e di fine mandato (11) ..

3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce periodicamente la misura e le modalità di ritenuta dei contributi obbligatori.

(10)  I contributi di cui al presente articolo non sono più assoggettati al verasamento dal 1° gennaio 2013,  così disposto dall'art. 3 c. 1, lettera b) della Legge regionale 30 novembre 2012, n. 34.
 
(11) Comma così modificato dall'art. 70, comma 4, lettera a), L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.

 

 

Art. 7
Contributi volontari.

1. Il Consigliere regionale che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiore a trenta mesi,   ha facoltà di continuare il versamento stesso per il periodo occorrente a conseguire l'ottenimento dell'assegno vitalizio minimo, la cui corresponsione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà completato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età. (12)

2. Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il sessantesimo anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purché abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi.

3. Il Consigliere regionale che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.

4. In caso di decesso del Consigliere regionale, analoga facoltà compete agli aventi diritto.

(12) Comma così modificato dall'art. 3 c. 8, della Legge regionale 30 novembre 2012, n. 34.
 
 
Art. 8
Assegno vitalizio. (13)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti, ai Consiglieri regionali cessati dal mandato spetta un assegno vitalizio mensile a decorrere dal sessantesimo anno di età purché abbiano versato i contributi obbligatori per un periodo di almeno cinque anni.

2. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto, l'età richiesta per ottenere l'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite di età di cinquantacinque anni.

3. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno si calcola per intero, purché di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

4. Per il periodo così computato, il Consigliere regionale è tenuto a versare i contributi obbligatori.

5. L'assegno vitalizio è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere regionale cessato dal mandato.

6. [L'assegno vitalizio è indicizzato annualmente, a partire dal 1° giugno 2005, della variazione percentuale dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente] (14)  ..

7. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui eventualmente gode resta sospesa per tutta la durata del nuovo mandato, cessato il quale l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

8. La corresponsione viene inoltre sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale, ovvero al Parlamento europeo.

8-bis. La corresponsione dell'assegno vitalizio è anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al compimento del 55° anno di età. In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 9 della presente legge sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

Età di

Coefficiente

pensionamento

di riduzione

55

0,7604

 

56

0,8016

 

57

0,8460

 

58

0,8936

 

59

0,9448

" (15) .

(12) L'assegno vitalizio è stato abolito dall'art. 3 c. 1, lettera a), della Legge regionale 30 novembre 2012, n. 34.
 
(14)  Comma abrogato dall'art. 49, comma 2, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

(15)  Comma aggiunto dall'art. 55, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.

 

 

Art. 9
Misura dell'assegno vitalizio. (16)

1. Per i Consiglieri regionali aventi diritto, cessati dal mandato e non più rieletti, fino alla legislatura precedente quella di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale agli anni di contribuzione - sull'indennità mensile lorda corrisposta al Consigliere regionale in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio - secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione

Percentuale sull'indennità di

 

carica mensile lorda

5

35

6

37

7

42

8

47

9

52

10

57

11

59

12

61

13

64

14

67

15 e oltre

70

2. Per i Consiglieri regionali aventi diritto, eletti o rieletti a partire dalla 7ª legislatura, l'ammontare dell'assegno vitalizio è calcolato - in percentuale agli anni di contribuzione - sull'indennità di mandato mensile lorda corrisposta al Consigliere regionale in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio, secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione

Percentuale sull'indennità di

 

carica mensile lorda

5

40

6

44

7

48

8

52

9

56

10

65

11

68

12

70

13

72

14

76

15 e oltre

      90 (17)

3. I Consiglieri regionali in carica che hanno contribuito al fondo per la corresponsione dell'assegno vitalizio per quindici anni hanno diritto, a domanda, a ridurre la relativa contribuzione del 50 per cento, recuperando le somme versate a tale titolo oltre il quindicesimo anno di contribuzione.

4. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° giugno 2005.

5. Entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2004, l'Ufficio di Presidenza, d'intesa con l'Assessorato al bilancio, provvede alla determinazione del fabbisogno nel rispetto dei vincoli e dei parametri del patto di stabilità interno.

5-bis. Dal 1° gennaio 2006 le percentuali della tabella di cui al comma 1 sono aumentate semestralmente, ciascuna, di un punto sino a eguagliare, a parità di anni di contribuzione, le percentuali della tabella di cui al comma 2 (18) .

(16) L'assegno vitalizio è stato abolito dall'art. 3 c. 1, lettera a), della Legge regionale 30 novembre 2012, n. 34.
 
(17) Percentuale  modificata dall'art. 70, comma 4, lettera b), L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 , peraltro l'assegno vitalizio è stato abolito  dall'art. 3 c. 1, lettera a), della Legge regionale 30 novembre 2012, n. 34.

(18)  Comma aggiunto dall'art. 70, comma 4, lettera c), L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 peraltro l'assegno vitalizio è stato abolito  dall'art. 3 c. 1, lettera a), della Legge regionale 30 novembre 2012, n. 34.

 

 
Art. 10
Assegno di reversibilità.

1. In caso di decesso del Consigliere regionale titolare dell'assegno vitalizio, agli aventi diritto è corrisposto mensilmente un assegno di reversibilità.

1-bis. L'assegno di reversibilità di cui al comma 1 è corrisposto, a domanda, agli aventi diritto dell'ex consigliere deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima della data di inizio della corresponsione dell'assegno vitalizio diretto. L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso dell'ex consigliere, indipendentemente dall'età, nella misura e con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza (19) .

2. Il diritto all'assegno di reversibilità si estingue quando vengono a cessare le condizioni che ne hanno determinato la concessione.

3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.

(19) Comma aggiunto dall'art.11, L.R. 12 ottobre 2009, n. 21.

 

 

Art. 11
Assegno di fine mandato. (20)(21)

1. All'inizio di ogni legislatura, ai Consiglieri regionali non rieletti è corrisposto un assegno di fine mandato a condizione che, per il periodo di svolgimento del mandato, abbiano versato i contributi obbligatori di cui all'articolo 6.

2. La misura dell'assegno di fine mandato è calcolata sull'ultima indennità annuale lorda di mandato corrisposta ai Consiglieri regionali, moltiplicata per il numero di legislature effettivamente svolte (22) .

3. La frazione di legislatura è calcolata proporzionalmente (23) .

4. Al Consigliere regionale cui sia stato già corrisposto l'assegno di fine mandato e che si trovi nuovamente nelle condizioni previste dal comma 1, è liquidata la differenza tra la nuova misura dell'assegno di fine mandato e l'importo precedentemente corrisposto.

5. Quanto previsto dal comma 4 si applica anche ai Consiglieri regionali che cessino di far parte del Consiglio regionale per incompatibilità o dimissioni, sulla base del periodo per il quale hanno percepito l'indennità di mandato.

6. In caso di decesso del Consigliere regionale in carica, agli aventi diritto spetta, oltre all'assegno di fine mandato, un'annualità dell'ultima indennità lorda di mandato percepita dal Consigliere regionale deceduto.

(20) Vedi anche quanto dispone l’art. 48, comma 4, L.R. 30 dicembre 2011, n. 38, riguardo alla misura dell’assegno di cui al presente articolo a partire dalla X legislatura.

(21) L'assegno di fine mandato è stato abolito dall'art. 2 c. 1, lettera a), della Legge regionale 30 novembre 2012, n. 34.
 
(22)  Comma modificato dall'art. 58, comma 1, lettere a) e b), L.R. 7 gennaio 2004, n. 1,  peraltro l'assegno di fine mandato è stato abolito  dall'art. 2 c. 1, lettera a), della Legge regionale 30 novembre 2012, n. 34.

(23)  Comma sostituito dall'art. 58, comma 2, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1. Il testo originario era così formulato: «3. La frazione di anno si computa per intero, purché di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.».

 

 

Art. 12
Inabilità al lavoro.

1. I diritti dei Consiglieri regionali divenuti - totalmente o parzialmente - permanentemente inabili al lavoro per cause di servizio o per altra causa sono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, unitamente ai criteri per l'accertamento dell'inabilità al lavoro.

2. Non è considerata attività di lavoro l'esercizio di attività pubbliche elettive o rivenienti da nomina.

 

 

Art. 13
Opzioni.

1. I Consiglieri regionali dipendenti da pubbliche amministrazioni che optino, in luogo dell'indennità di mandato, per il trattamento economico goduto nell'amministrazione di appartenenza non hanno diritto a percepire l'indennità di mandato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

2. L'opzione viene comunicata dall'interessato ai competenti uffici del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, con le stesse modalità, può essere modificata in qualunque momento.

3. Il Consigliere regionale che eserciti l'opzione di cui al comma 1 ha facoltà di versare mensilmente i contributi obbligatori previsti dall'articolo 6 per ottenere, ai fini della corresponsione dell'assegno vitalizio, di reversibilità e di fine mandato, la valutazione del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

 

 

Art. 14
Assicurazione infortuni.

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale, una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei Consiglieri regionali per tutta la durata del loro mandato.

2. L'assicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse al loro esercizio e per ogni altra causa.

3. Il contratto di assicurazione deve assicurare la copertura dei seguenti rischi:

a) morte;

b) invalidità permanente;

c) invalidità temporanea.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale periodicamente fissa i massimali dei rischi previsti dal comma 3.

5. 5. Gli oneri riguardanti il premio assicurativo sono a totale carico del Consigliere regionale (24) .

5-bis. L'assicurazione può essere estesa agli ex Consiglieri regionali (25)  .

(24) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 11 ottobre 2013, n. 29. Il testo originario era così formulato: «5. Gli oneri riguardanti il premio assicurativo sono così ripartiti: 60 per cento a carico del Consigliere regionale, 40 per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale.».

(25)  Comma aggiunto dall'art. 70, comma 4, lettera d), L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.

 

 

Art. 15
Impedimento del mandato.

1. Ai Consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a misure cautelari tali da impedire l'effettivo esercizio del mandato, il trattamento indennitario previsto dall'articolo 1 è ridotto per l'intero periodo d'impedimento nella seguente misura:

a) 50 per cento dell'indennità di mandato;

b) 70 per cento della diaria;

c) 100 per cento del trattamento accessorio.

2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, ai Consiglieri regionali è corrisposta la differenza - riferita al periodo di impedimento - tra la somma già erogata e l'ammontare complessivo loro spettante.

 

 

Art. 16
Disposizioni finali.

1. Nel caso in cui ai membri dei due rami del Parlamento nazionale venga corrisposta una differente indennità parlamentare mensile lorda o una differente diaria, costituiscono riferimento per l'applicazione della presente legge l'indennità e la diaria più favorevole per il Consigliere regionale.

2. Per il sequestro, il pignoramento o la cessione dell'assegno vitalizio, di reversibilità e di fine mandato, si applicano le leggi per i pubblici dipendenti vigenti in materia.

3. I ratei di assegni vitalizio o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti, salvo diverse disposizioni stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

4. Le norme stabilite dalla presente legge si applicano, per quanto compatibili, agli Assessori esterni componenti la Giunta regionale.

 
 
 
 
Art. 17
Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 14 novembre 1972, n. 13;

b) la legge regionale 25 novembre 1974, n. 39;

c) la legge regionale 3 maggio 1977, n. 13;

d) la legge regionale 19 marzo 1984, n. 14;

e) la legge regionale 26 marzo 1985, n. 11;

f) la legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34;

g) la legge regionale 21 giugno 1989, n. 7;

h) la legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5;

i) la legge regionale 15 gennaio 2001, n. 8;

j) la legge regionale 7 febbraio 2003, n. 3;

k) gli articoli 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61  della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 .

 

Art. 18
Oneri finanziari.

1. Fermo restando il rispetto dei parametri e vincoli finanziari annuali e pluriennali, fissati dal patto di stabilità europeo, nazionale e regionale, gli oneri rivenienti dalla presente legge a decorrere dall'esercizio finanziario 2003 e per gli anni successivi sono a carico del bilancio regionale.