TITOLO I
Definizione - Autorizzazione - Requisiti
Art. 1
Definizione, tipologia, capacità ricettiva.
Agli effetti della presente legge sono case di
cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o
giuridiche che provvedono al ricovero ai fini diagnostici, curativi o
riabilitativi.
La denominazione deve essere sempre preceduta o
seguita dalla indicazione «casa di cura privata». È fatto divieto di usare frasi
o denominazioni atte a ingenerare confusione con ospedali o cliniche
universitarie.
Per quanto si riferisce alla tipologia e alla
capacità ricettiva, si fa riferimento al disposto dell'art. 3 del provvedimento
approvato con D.M. 5 agosto 1977, del Ministro della Sanità pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1977, n. 236.
Le case di cura private costituite da più
edifici devono avere una capacità ricettiva minima e istituito, presso ciascuno
di essi, almeno un raggruppamento.
Per quanto riguarda le norme costruttive, la
organizzazione, la dotazione strutturale, strumentale di personale, ogni
edificio è ritenuto casa di cura autonoma. Peraltro, le case di cura private
articolate in più edifici possono istituire unitariamente la direzione sanitaria
e i servizi di radiodiagnostica, laboratorio di analisi, di anestesia, di
farmacia, di magazzino di lavanderia, salva la presenza di ogni edificio di
apparecchiatura congrua e di personale idoneo per il funzionamento secondo le
esigenze operative di ciascun edificio per i servizi sanitari e di armadio
farmaceutico, deposito e dispensa nonché guardaroba per gli altri servizi.
Il provvedimento di autorizzazione riporta le
prescrizioni perché il complesso di edifici conservi piena funzionalità e idonei
collegamenti.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. I, sent. n. 3928 del 05-10-2000, C.L. ed altro c. Regione
Puglia e Soc. M.
Art. 2
Autorizzazione.
Nessuno può aprire, trasformare o tenere in
esercizio case di cura private senza autorizzazione.
L'autorizzazione non può essere sotto qualsiasi
forma e ad alcun titolo ceduta, ancorché si tratti dell'esercizio di singole
attività ambulatoriali di diagnosi e cura.
È vietato, altresì, cedere, a qualsiasi titolo,
locali compresi nella planimetria depositata all'atto della richiesta di
autorizzazione.
Gli eredi dell'autorizzato hanno diritto di
continuare l'esercizio della casa di cura privata per un periodo non superiore a
180 giorni dal decesso del titolare.
Il Presidente della Giunta regionale su conforme
deliberazione della stessa, dispone l'autorizzazione, la sospensione, la revoca
e la chiusura delle case di cura private nei casi previsti dalla presente legge.
Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare
una casa di cura privata deve, nella domanda indirizzata al Presidente della
Giunta regionale, dichiarare la natura dell'attività sanitaria' che in essa deve
essere rivolta ed il possesso di tutti i requisiti di cui alla presente legge.
Alla domanda devono essere allegati:
- la planimetria dei locali con l'indicazione
della loro destinazione di uso, nonché i progetti di costruzione approvati anche
dal Servizio di igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale competente per
territorio;
- il regolamento sull'ordinamento e sul
funzionamento della casa di cura;
- l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai
sensi dell'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27
luglio 1934, n. 1265;
- ogni altro documento atto a comprovare il
possesso dei requisiti.
Per l'istruttoria il Presidente della Giunta
regionale si avvale dei competenti servizi tecnici e sanitari delle Unità
sanitarie locali e acquisisce il parere dell'Assemblea generale dell'Unità
sanitaria locale territorialmente competente.
L'autorizzazione deve indicare la denominazione
della casa di cura, la tipologia, l'articolazione e la precisa denominazione dei
servizi di diagnosi e cura, con i relativi posti-letto, l'organizzazione degli
stessi, la dotazione del personale, i requisiti igienico-edilizi e le condizioni
necessarie a garantire le attività d'urgenza.
In caso di apertura o esercizio di una casa di
cura privata senza autorizzazione ne viene disposta la chiusura.
In caso di inosservanza delle norme della
presente legge o delle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione
ovvero di disfunzioni assistenziali che possono essere eliminate mediante idonei
interventi, la casa di cura privata è diffidata a provvedere.
Trascorso inutilmente il termine assegnato, o
immediatamente qualora sia necessario provvedere d'urgenza, è disposta la
chiusura temporanea della casa di cura o la sospensione dell'attività che ha
dato luogo ai rilievi, fino a quando non vengano rimosse le cause che hanno
determinato il provvedimento. La riapertura della casa di cura dovrà essere
appositamente autorizzata.
In caso di ripetuta infrazione alle norme della
presente legge, o alle prescrizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione
o di ripetute gravi disfunzioni assistenziali, viene disposta la revoca
dell'autorizzazione con la preclusione ad ottenerla per almeno un biennio.
Art. 4
Vigilanza.
La vigilanza e il controllo sulle case di cura
private sono esercitati dalla Regione, che si avvale dei servizi tecnici e
sanitari delle Unità sanitarie locali, nonché dal Comitato di gestione delle
UU.SS.LL. medesime.
Art. 5
Norme
costruttive e requisiti tecnico-sanitari.
Per quanto riguarda le norme costruttive e i
requisiti tecnico-sanitari delle case di cura private, si fa riferimento ai
disposti dei capitoli II e III del provvedimento approvato con il D.M. 5
agosto 1977 del Ministro della sanità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
31 agosto 1977, n. 236.
Per le case di cura private autorizzate ed in
esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applica il
disposto del secondo comma dell'art. 44 del provvedimento ministeriale di cui al
comma precedente.
Le unità di degenza non possono comprendere un
numero di posti-letto inferiore a 25 per la medicina generale e per la chirurgia
generale, a 15 per le altre specialità.
I requisiti, le attrezzature e i servizi di
unità di degenza a carattere specialistico e di case di cura ad indirizzo
specialistico sono quelli disposti dal capitolo V del provvedimento ministeriale
di cui al primo comma.
Le case di cura private con dotazione di
posti-letto superiore a 150 devono istituire un servizio farmaceutico, diretto
da un farmacista responsabile.
Ogni presidio dipendente da casa di cura privata
deve essere dotato di armadio farmaceutico, fornito secondo le esigenze dei
servizi funzionanti, sotto la responsabilità del direttore sanitario ovvero, nel
caso di presidi staccati, del medico responsabile di raggruppamento.
Alle case di cura private convenzionate è
consentito, a norma dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche, le specialità medicinali,
i materiali e i presidi sanitari da impiegare per l'attività propria della casa
di cura.
La facoltà di cui al comma precedente è
esercitata dalle case di cura private convenzionate prive del farmacista
responsabile tramite la consulenza di farmacista iscritto all'Albo
professionale, che attesti che i medicinali sono destinati ai servizi sanitari
per cui la casa di cura convenzionata è autorizzata.
I requisiti necessari per l'esercizio della
funzione di direttore sanitario responsabile sono quelli disposti dal capitolo
VI del provvedimento approvato con D.M. 5 agosto 1977 del Ministro della
sanità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1977, n. 236.
Art. 7
Personale.
Per quanto riguarda il personale delle case di
cura private si fa riferimento ai disposti di cui al capitolo IV del
provvedimento approvato con D.M. 5 agosto 1977 del Ministro della sanità,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1977, n. 236.
Il disposto del secondo comma dell'art. 29 del
provvedimento di cui al precedente comma si applica a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge regionale attuativa dell'art. 17 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
Il regolamento interno previsto dal primo comma
dell'art. 28 del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo in
particolare determina le modalità di effettuazione della guardia medica.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni
previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dalle convenzioni
stipulate a norma dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in
particolare per quanto riguarda incompatibilità e preclusioni.
Art. 8
Termine per l'adeguamento.
Le case di cura private devono adeguarsi, pena
la revoca dell'autorizzazione, alle prescrizioni di cui al precedente art. 7
entro il 31 dicembre 1985, alle prescrizioni di cui agli altri precedenti
articoli entro il 31 dicembre 1986, salvo per quanto riguarda le strutture
edilizie che vanno adeguate entro il 31 dicembre 1987 (1) .
TITOLO II
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. I, sent. n. 689 del 24-06-1999,
Soc. C. c. Regione Puglia.
Art. 9
Convenzioni.
Il Piano sanitario regionale accerta la
necessità di convenzionamento delle case di cura private, tenendo conto
prioritariamente di quelle già convenzionate.
Dette convenzioni sono stipulate alla stregua
dello schema-tipo di cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e in conformità alle prescrizioni di cui alla presente legge.
In attesa del Piano sanitario regionale, il
Consiglio regionale approva, con le modalità e nei termini previsti dall'art.
16 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il programma di riorganizzazione
della rete ospedaliera, delle strutture e delle attività sia pubbliche che
private, secondo i principi ed i parametri del predetto art. 16. Il numero dei
posti-letto convenzionabili provvisoriamente non può, comunque, essere superiore
a quello dei posti-letto globalmente convenzionati alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Alla data di entrata in vigore del piano
provvisorio di cui al precedente comma cessano di diritto le convenzioni in atto
non previste dal piano.
L'onere delle prestazioni professionali di
personale non compreso nell'organico della casa di cura privata, escluse le
prestazioni di consulenza, e a carico dell'assistito che ne abbia fatta
richiesta.
Presso le case di cura private convenzionate è
consentito l'esercizio della libera attività professionale dei medici iscritti
nei ruoli del personale del servizio sanitario.
Sono fatte salve, comunque, le disposizioni
normative e convenzionali circa l'incompatibilità.
L'esercizio della libera attività professionale
di cui ai precedenti commi non pregiudica il limite dei ricoveri, che non
possono superare, in ogni caso, il numero dei posti-letto autorizzati per tutta
la casa di cura o stabilimento di essa e di ciascun raggruppamento in cui si
articola.
Le normativa e gli indirizzi relativi
all'attività ambulatoriale a regime convenzionato sono estesi alle case di cura
private. Le dotazioni di personale sanitario, para-sanitario e tecnico, nonché
le dotazioni strumentali, devono essere rapportate al carico di lavoro delle
singole attività, fermi gli organici e le esigenze assistenziali per i
ricoverati.
Art. 10
Sospensione
e risoluzione delle convenzioni.
La sospensione o l'interruzione dei servizi di
case di cura convenzionate, che pregiudichi l'attività assistenziale, determina
la sospensione della convenzione.
La convenzione è risolta se la casa di cura non
comunica la sospensione o l'interruzione dei servizi.
In caso di inadempienze alla convenzione, il
titolare della casa di cura privata è diffidato a rimuoverle nel termine
stabilito in relazione al tipo di inadempienza. Trascorso inutilmente il
termine, o immediatamente qualora sia necessario provvedere d'urgenza, si
procede alla sospensione della convenzione sino a quando non siano rimosse le
cause che hanno determinato il provvedimento.
In caso di revoca dell'autorizzazione
all'apertura e all'esercizio della casa di cura privata, la convenzione è
risolta di diritto.
È disposta, altresì, la risoluzione della
convenzione, oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, per
ripetute inadempienze alla convenzione o nel caso che questa non venga eseguita
secondo le regole della correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo
amministrativo e contabile, e per la inosservanza del Contratto collettivo
nazionale di lavoro della spedalità privata.
Art. 11
Diarie giornaliere, oneri aggiuntivi, liquidazioni e
pagamenti.
Per quanto attiene la determinazione delle
diarie giornaliere di degenza e degli oneri aggiuntivi anche a carico
dell'assistito, resta fermo quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 7 gennaio
1984, n. 2 (2) .
Il piano sanitario regionale e, in via
provvisoria, il piano di cui al terzo comma del precedente art. 9 determinano le
prestazioni e le modalità relative che possono essere rese in regime di ricoveri
diurni.
Le case di cura private convenzionate sono
tenute a fornire, anche periodicamente, informazioni e dati secondo le modalità
stabilite dalla Giunta regionale e secondo le prescrizioni e le indicazioni
stabilite a livello centrale. In caso di inadempienze possono essere sospesi i
pagamenti relativi alle prestazioni sanitarie effettuate.
(2) Il settimo comma, lettera b)
dell'art. 2, L.R.
5 agosto 1993, n. 13 dispone l'abrogazione alla data dell'effettivo
trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni richiamate nell'art. 2
della suddetta L.R.
n. 13/1993.
La Giunta regionale classifica le case di cura
private, al fine della stipulazione delle convenzioni, secondo gli indirizzi
stabiliti a livello nazionale, le prescrizioni degli schemi-tipo di cui
all'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo quanto stabilito
dalle norme di cui al successivo comma, previ accertamenti eseguiti dal servizio
di igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale competente per territorio,
sentita una Commissione così composta:
- Assessore regionale alla sanità, o suo
delegato, che la presiede;
- due sanitari di livello apicale del suolo
sanitario regionale;
- due rappresentanti, di cui un sanitario,
dell'associazione più rappresentativa delle case di cura private.
Oltre ai requisiti organizzativi e strutturali
previsti dagli indirizzi e dalle prescrizioni di cui al comma precedente, le
case di cura private classificate alle fasce funzionali A e B devono essere
dotate:
a) di tutto il personale, ivi compreso quello
sanitario, ad eccezione dei soli consulenti, a rapporto di lavoro dipendente;
b) di un numero di dipendenti sanitari,
para-sanitari, tecnici e ausiliari di corsia secondo il rapporto di un
dipendente per ogni posto-letto per la fascia A e di 0,8 dipendenti per ogni
posto-letto per la fascia B, compresi, nei posti-letto, quelli destinati a
ricoveri diurni, escluso il personale, anche se dipendente, addetto ai servizi
ambulatoriali;
c) di un numero di infermieri generici non
superiore a un terzo rispetto a quello degli infermieri professionali.
Art. 13
Verifica
delle classificazioni, fascia transitoria.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale provvede alla verifica delle
classificazioni in atto alla stregua delle norme di cui al precedente articolo.
Non è ammessa classificazione transitoria alla
fascia D oltre il termine del 31 dicembre 1986.
Art. 14
Norme
transitorie e di rinvio.
Fino all'approvazione del piano provvisorio di
cui al terzo comma del precedente art. 9 non è consentita l'estensione delle
convenzioni in atto o la stipulazione di ulteriori convenzioni.
Il piano provvisorio per i convenzionamenti
perde ogni efficacia alla data di entrata in vigore del piano sanitario
regionale.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si
richiamano, in quanto applicabili, la normativa e le disposizioni legislative in
materia ospedaliera.