TITOLO I NORME DI BILANCIO
Nello stato di previsione del bilancio per
l'esercizio finanziario 1994 sono state introdotte le variazioni di cui
all'allegato B della L.R.
30 dicembre 1994, n. 37. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di
entrata e di spesa sono introdotte variazioni ed integrazioni di cui
all'allegato A della L.R.
n. 37 del 1994. La prima variazione al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1994 era stata introdotta con L.R. 5 settembre 1994, n.
32.
TITOLO I
Norme di bilancio
Art. 1
Stato di
previsione delle entrate.
1. Lo stato di previsione delle entrate della
Regione Puglia per l'anno finanziario 1994, annesso alla presente legge, è
approvato in lire 23.491.141.276.273 in termini di competenza ed in lire
29.403.539.773.150 in termini di cassa (1).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore,
l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle
imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio
finanziario 1994.
Art. 2
Stato di
previsione della spesa.
1. Lo stato di previsione della spesa della
Regione Puglia per l'anno finanziario 1994, annesso alla presente legge, è
approvato in lire 23.491.141.276.273 in termini di competenza ed in lire
29.403.539.773.150 in termini di cassa.
2. Il disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 1992, determinato in lire 1.203.303.535.957, è iscritto in termini di
sola competenza al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa.
3. Al finanziamento della spesa di cui al comma
2 si provvede attraverso il rinnovo per l'esercizio finanziario 1994 della
autorizzazione alla contrazione di mutui a termini dell'art. 20 del D.L. 18
gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n.
68, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura
dell'esercizio 1993.
Art. 3
Impegni e
pagamenti delle spese.
1. È autorizzato l'impegno delle spese della
Regione per l'esercizio finanziario 1994, entro il limite degli stanziamenti di
competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente articolo 2,
fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzato sugli esercizi futuri a
norma degli articoli 60
e 61
della legge regionale di contabilità L.R.
30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
2. È autorizzato il pagamento delle spese della
Regione per l'esercizio finanziario 1994 entro il limite degli stanziamenti di
cassa definiti nello stato di previsione di cui al precedente articolo 2.
Art. 4
Quadro generale
riassuntivo.
1. È approvato il quadro generale riassuntivo
del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994, allegato alla presente
legge.
Art. 5
Elenco spese
obbligatorie.
1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi
della legge regionale di contabilità quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato
alla presente legge.
Art. 6
Fondo di riserva
per spese obbligatorie.
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie,
determinato per l'esercizio finanziario 1994 in lire 3 miliardi, è iscritto al
cap. 1110010 ed è gestito a termini dell'art. 36
della legge
di contabilità regionale L. 30 maggio 1977, n. 17.
Art. 7
Fondo di riserva
per spese impreviste.
1. Il fondo di riserva per spese impreviste,
determinato per l'esercizio finanziario 1994 in lire 961.094.070, è iscritto al
cap. 1110030 ed è gestito a termini dell'art. 37
della legge di contabilità regionale L.
30 maggio 1977, n. 17.
Art. 8
Fondo di riserva
di cassa.
1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per
l'esercizio finanziario 1994 in lire 295.885.472.342, è iscritto al cap. 1110020
ed è gestito a termini dell'art. 41
della legge di contabilità regionale L.
30 maggio 1977, n. 17.
Art. 9
Fondo globale per
il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione.
1. Il fondo globale per la copertura degli oneri
derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezioneranno dopo
l'approvazione del bilancio, determinato per l'esercizio finanziario 1994 in
lire 2 miliardi, è iscritto al cap. 1110070 ed è gestito a termini dell'art. 38
della legge di contabilità regionale L.
30 maggio 1977, n. 17.
Art. 10
Fondo per
residui passivi perenti.
1. Il fondo per il pagamento dei residui
dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l'esercizio
finanziario 1994 in lire 37,5 miliardi, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito
a termini dell'art. 71
della legge di contabilità regionale L.
30 maggio 1977, n. 17.
Art. 11
Spese per
attività od interventi di carattere continuativo o
ricorrente.
1. Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio
1994 per attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente sono
disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun
capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.
Art. 12
Variazioni di
bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale.
1. A norma del 1° comma dell'art. 43
della L.R.
30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta
regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, l'iscrizione negli stati
di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 1994 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione al
bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e dei contributi
della Comunità Europea e la relativa destinazione quando questa sia
tassativamente regolata dalla legge o da regolamenti comunitari.
2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a
disporre le reiscrizioni delle economie dei fondi vincolati di cui all'art. 38
della presente legge, che integra il comma 1 dell'art. 43
della L.R.
30 maggio 1977, n. 17.
Art. 13
Programma
operativo plurifondo.
1. Su proposta della Giunta, il Consiglio
regionale approva il Programma operativo plurifondo (P.O.P.) 1994-1999 sulla
base del quadro comunitario di sostegno definito dalla Commissione della
Comunità.
2. Il P.O.P. Puglia prevede complessivamente,
per la parte pubblica, investimenti pari a lire 3.633 miliardi e disciplina la
misura e le modalità del concorso dei privati alle spese di investimento.
3. Per il triennio 1994-1996 il finanziamento
del P.O.P. Puglia è determinato in lire 1.626,4 miliardi. La Giunta regionale è
autorizzata a procedere a termini del precedente art. 12 solo a seguito della
decisione della Commissione della Comunità di approvazione del P.O.P.
L'iscrizione del finanziamento finalizzato all'attuazione del primo triennio del
P.O.P. è autorizzata nel bilancio per l'esercizio finanziario 1994.
Art. 14
Programma
operativo Retex Puglia: procedure straordinarie per l'attuazione
urgente.
1. L'articolo 5
della legge
regionale 22 dicembre 1983, n. 25 è abrogato.
2. La Regione può affidare alla Finpuglia S.p.A.
la predisposizione e l'attuazione di programmi e/o progetti specifici regionali,
nazionali e comunitari mediante apposite convenzioni.
3. Attesa l'indifferibile urgenza di dare
immediata esecuzione al programma operativo RETEX Puglia, la Giunta regionale ne
affida l'esecuzione alla Finpuglia S.p.A. a termini delle procedure di cui al
precedente comma 2.
Art. 15
Bilancio
pluriennale.
1. A norma dell'art. 6
e seguenti della L.R.
30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni è approvato
il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1994-1996 nel testo
allegato alla presente legge.
TITOLO II
Disposizioni per il risanamento della
situazione debitoria
Art. 16
Mutuo per il
disavanzo di amministrazione.
1. Per far fronte al disavanzo di
amministrazione derivante dagli esercizi precedenti di cui al secondo comma
dell'art. 2 della presente legge, la Regione Puglia, a termini dell'art. 20 del
D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo
1993, n. 68, è autorizzata a contrarre mutui con la seguente acquisizione
triennale delle somme mutuate:
1994: lire 400 miliardi
1995: lire 400 miliardi
1996: lire 403 miliardi
Il disavanzo di amministrazione per la residua
copertura di lire 303.535.957 e finanziato con risorse regionali del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1994.
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso
effettivo massimo annuo pari a quello di riferimento praticato dalla Cassa
DD.PP. e per la durata massima dell'ammortamento di 20 anni.
3. A tal fine è autorizzata l'iscrizione nello
stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994,
al capitolo 1122015, di lire 18 miliardi per gli interessi relativi al
preammortamento sull'acquisizione della somma mutuata per il 1994.
4. La Giunta regionale è autorizzata a
provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri alti deliberativi, nei
limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento
e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel
bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme
occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
6. Gli oneri di cui al comma 5 troveranno
copertura mediante vincolo sulle quote annuali di spettanza regionale del fondo
comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive
modificazioni, risultanti dalle corrispondenti delegazioni di pagamento
rilasciate al Ministero del Tesoro dal Presidente della Regione.
7. Le rate di ammortamento dei mutui verranno
iscritte, distinte per quote di rimborso di capitale e per quote di interessi, a
partire dall'esercizio finanziario 1995.
8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei
mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
risultino meno onerose, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano
essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella
autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui,
così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati
con legge di bilancio.
9. Le spese di cui al presente articolo
rivestono carattere obbligatorio a norma del comma 3 dell'art. 36
della legge
di contabilità regionale 30 maggio 1977, n. 17.
Art. 17
Cassa DD.PP. -
Consolidamento annualità esercizio finanziario 1993.
1. A seguito della mancata attivazione della
normativa di cui all'art. 16
della L.R.
19 giugno 1993, n. 9, per il finanziamento dell'annualità dovuta alla Cassa
DD.PP. per l'esercizio finanziario 1993 si provvede mediante iscrizione della
somma di lire 180 miliardi in termini di competenza e cassa al cap. 1122016 del
bilancio per l'esercizio finanziario 1994.
2. Il bilancio per l'esercizio finanziario 1994
si fa carico degli interessi conseguenti al ritardato pagamento di cui al
precedente comma 1.
Art. 18
Art. 3 e 4 L.R.
23 gennaio 1991, n. 1 - Obbligazioni prive di copertura
finanziaria.
1. Al finanziamento delle obbligazioni prive di
copertura finanziaria, rilevate a termini degli artt. 3
e4
della L.R.
23 gennaio 1991, n. 1, così come riaccertate in lire 169.169.911.000, ai
sensi dell'art. 12
della L.R.
28 dicembre 1993, n. 31, nell'articolazione di cui all'elenco allegato alla
medesima legge, si provvede attraverso specifici stanziamenti nel triennio
1994/1996. A tal fine è iscritto nello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento, in termini di
competenza e cassa, di lire 37,5 miliardi al cap. 1110095. Ai corrispondenti
capitoli dei bilanci 1995 e 1996 sono iscritti rispettivamente gli stanziamenti
di lire 84.5 miliardi e di lire 47.169.911.000.
2. Le economie finanziarie derivanti dalla
eventuale riconosciuta insussistenza di obbligazioni di cui al comma 1, nonché
dalla estinzione a termini della vigente normativa di cui al libro IV del Codice
Civile, sono assegnate al fondo per residui passivi perenti dell'esercizio
finanziario dell'anno in cui viene definito il relativo accertamento.
All'assegnazione si provvede con legge di variazione al bilancio.
Art. 19
Finanziamenti di
incentivazione edilizia erogati in applicazione di normative
regionali.
1. A termini dell'art. 72 del D.Lgs. 29 aprile
1994, n. 257 «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini
previsti da disposizioni legislative», le disponibilità di competenza della
Regione Puglia di cui all'art. 4-bis del D.L. 12 settembre 1983, n. 462,
convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto
delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'art. 10 del D.L. 5
ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993,
n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative
finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia
abitativa.
2. Alla parte delle spese in annualità
rivenienti da finanziamenti erogati in base a leggi regionali non coperta con le
disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo la Regione provvede con
risorse proprie.
3. La specificazione delle spese è definita nel
bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e nel bilancio pluriennale 1994-1996 a
termini del comma 4 dell'art. 31
della L.R.
30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per le assegnazioni statali in materia di
edilizia abitativa agevolata le norme di settore per nuove iniziative
comportanti automatismi di spesa devono intendersi non più operanti.
Art. 20
Ricontrattazione
dei mutui diretti e indiretti.
1. Per i mutui diretti e indiretti in corso al 1
gennaio 1994 la Regione attiva con le banche e con gli istituti di credito
mutuanti la ricontrattazione delle residue quote di capitale.
2. Le operazioni di ricontrattazione sono
relative a:
- lire 666 miliardi per mutui diretti;
- lire 200 miliardi per mutui indiretti.
Art. 21
Art. 9 L.R. 25
giugno 1991, n. 5 - Consolidamento annualità di ammortamento
1991-1992.
1. La Regione attiva con gli istituti di credito
mutuanti il consolidamento delle annualità di ammortamento 1991-1992 non pagate
a seguito della moratoria di cui all'art. 9
della L.R.
25 giugno 1991, n. 5.
2. Tale consolidamento, di lire 123 miliardi, è
relativo alle annualità di ammortamento per mutui indiretti concessi ai sensi
della L.R.
16 maggio 1985, n. 27 per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico
interesse.
Art. 22
Credito agrario
e di edilizia abitativa - Consolidamento delle passività
pregresse.
1. La Regione attiva operazioni di
consolidamento delle passività pregresse al 31 dicembre 1993 nei confronti di
banche e istituti di credito relative al credito agrario e di edilizia
abitativa.
2. Le operazioni di consolidamento concernono:
- le rate insolute relative alle convenzioni di
cui agli artt. 3
e 4
della L.R.
28 novembre 1989, n. 17;
- le esposizioni finanziarie maturate e non
pagate nel quinquennio 1989-1993.
3. Alle operazioni di cui ai commi I e 2 si
procede a seguito del completamento delle attività di riaccertamento previste
dall'art. 13
della L.R.
28 dicembre 1993, n. 31.
Art. 23
Ricontrattazione
dei mutui e consolidamento delle passività pregresse -
Procedure.
1. Le risultanze delle operazioni di cui agli
artt. 20, 21 e 22 della presente legge saranno oggetto di specifica legge di
variazione al bilancio 1994.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è iscritta
nel bilancio pluriennale, al cap. 1121040, la somma di lire 140 miliardi per
ciascuno degli anni 1995 e 1996.
TITOLO III
Norme settoriali finalizzate al
risanamento finanziario
Art. 24
Legge 1° marzo
1986, n 64 - Programma triennale di interventi per il Mezzogiorno: ricognizione
attuativa.
[1. Con riferimento agli
interventi finanziati nell'ambito del Programma Triennale di cui alla legge 1°
marzo 1986, n. 64, la Giunta, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione
sullo stato di attuazione:
a) dei Programmi regionali di
sviluppo di cui all'art. 44 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno;
b) delle opere, degli studi e
delle elaborazioni progettuali relativi all'adozione organica 6.3.
2. Il Consiglio regionale
provvede alla riformulazione programmatica e finanziaria delle attività e dei
progetti di intervento di cui alla lett. a) del precedente comma 1 per i quali
non siano state ancora attivate le procedure di attuazione] (2).
Art. 25
Iniziative di
risanamento e sviluppo nel settore dei trasporti.
1. La Giunta regionale adotta tutte le misure
amministrative necessarie a dare piena effettività alle norme contenute
nell'art. 7 del D.Lgs. 18 marzo 1994, n. 184 e successive modificazioni e
integrazioni, allo scopo di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo
sviluppo del settore dei trasporti locali di competenza regionale (3).
2. In coerenza al quadro di riparto nazionale e
comunitario, la Giunta regionale promuove un sistema integrato di trasporti
articolato per settori modali e finalizzato allo sviluppo della mobilità
sostenibile; attua una strategia di pianificazione e riequilibrio del trasporto
pubblico locale teso alla riduzione dell'impatto ambientale; introduce elementi
regolatori della qualità dei servizi nel settore del trasporto pubblico locale;
persegue obiettivi di riorganizzazione delle aziende interessate, di innovazione
tecnologica dei sistemi e dei settori modali, di risanamento tecnologico e
finanziario delle relative gestioni. A tal fine i modi di trasporto e le
categorie di trasporti, previsti dall'art. 5, comma 1, lett. c, della L.R.
19 marzo 1982, n. 13, sono rispettivamente integrati da quello «a flotta» e
da quelle di «servizi aerei; servizi marittimi».
3. All'onere complessivo derivante dal presente
articolo si provvede con gli stanziamenti dell'apposito fondo iscritto nel
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e pluriennale 1994-1996.
4. I prelevamenti dal fondo di cui al cap.
0552013 vengono disposti con deliberazioni della Giunta regionale previo parere
delle Commissioni consiliari permanenti ai trasporti e al bilancio.
5. [Nei confronti di tutte le aziende
destinatarie di rimborsi degli sgravi contributivi pregressi in conseguenza
della sentenza n. 261/1991 della Corte Costituzionale, la Regione dispone che le
somme attribuite dall'I.N.P.S. a tale titolo e non considerate nei disavanzi
previsti dalla lett. a) del primo comma dell'art. 7 del D.Lgs. 18 marzo 1994, n.
184, siano obbligatoriamente destinate all'acquisto di materiale rotabile per il
trasporto pubblico di persone, di attrezzature e di tecnologie di controllo,
sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale. Le quote di ammortamento
dei costi dei predetti investimenti non sono considerate ai fini della
quantificazione dei contributi standardizzati ai sensi dell'art. 5 della L.R.
19 marzo 1982, n. 13. L'inosservanza della presente disposizione comporta
l'acquisizione al bilancio regionale delle equivalenti somme mediante recupero
dai contributi spettanti in base alla vigente legislazione] (4).
6. L'incarico di Commissario liquidatore
dell'Ente regionale pugliese trasporti, di cui alla L.R.
9 marzo 1992, n. 8, è prorogato al 31 dicembre 1994.
(4) Comma abrogato dal
primo comma dell'art. 37,
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, fermi restando gli effetti prodotti dalla disposizione
sulla contribuzione d'esercizio.
Art. 26
Progetti
integrati di promozione turistica e valorizzazione e fruibilità dei beni
culturali.
1. La Regione definisce ed attua progetti
integrati di iniziative e di attività per la promozione turistica e la
valorizzazione e fruibilità di beni culturali anche con il concorso di aziende
ed enti pubblici del settore turistico.
2. Per i progetti la cui attuazione agli
organismi di cui al comma 1, la fruizione di vigilanza e controllo è svolta
dall'Assessorato al turismo, che verifica la rispondenza dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati nonché la rendicontazione delle
risorse finanziarie attribuite.
3. I progetti di promozione turistica e di
valorizzazione e fruibilità dei beni culturali approvati nell'ambito del
Programma operativo plurifondo di cui all'art. 13 della presente legge sono
attuati con le procedure individuate ai precedenti commi (5).
(5) Vedi, anche, quanto
disposto dall'art.6,
L.R.
5 settembre 1994, n. 32.
Art. 27
L.R. 11 maggio
1990, n. 28 - artt. 8 e 9.
1. Lo stanziamento di competenza per l'esercizio
finanziario 1994 iscritto al cap. 0813012 è riservato alla realizzazione di
progetti di cui agli artt. 8 e 9 della legge
regionale 11 maggio 1990, n. 28.
2. I progetti di cui al comma 1 sono individuati
sulla base dei corrispondenti obiettivi del piano triennale 1994-1996, approvato
con Delib.C.R. 7 aprile 1994, n. 838.
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. VI, sent. n. 2628 del
11-05-2006 (ud. del 15-11-2005), C.M. c. Ente Regionale di sviluppo Agricolo
della Puglia (E.R.S.A.P.) e altri
T.A.R.
Lecce
Sez. II, sent. n. 3379 del
17-06-2006 (ud. del 17-05-2006), A.G. c. Regione Puglia
Art. 28
Disposizioni
correttive in materia di personale.
1. Il riequilibrio di anzianità previsto
dall'art. 37
dellaL.R.
9 maggio 1984, n. 26 e disciplinato con successiva L.R.
8 gennaio 1992, n. 2, nella misura complessivamente determinata e
mensilmente spettante per il periodo dal 1 gennaio 1983 al 2 marzo 1989, data di
entrata in vigore del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, ha natura retributiva in quanto
costituisce emolumento fisso, continuativo e ricorrente, ordinariamente
costituito delle remunerazioni spettanti ai dipendenti regionali; esso spetta a
tutto il personale in servizio alla data del 1° marzo 1989.
2. L'assegno ad personam pensionabile riveniente
dal ricalcolo con effetto dal 2 marzo 1989 del valore delle classi e scatti in
ventiquattresimi in conformità del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, è riassorbito, ai
sensi della vigente normativa regionale, con ogni miglioramento economico
successivo al 2 marzo 1989 e cessa comunque di essere corrisposto nei confronti
di tutto il personale regionale dal sessantunesimo giorno dalla data di entrata
in vigore della presente legge (6) (7).
3. Fermo quanto equitativamente previsto dai
commi 1 e 2, il riequilibrio di anzianità di cui all'art. 37
della L.R.
9 maggio 1984, n. 26, è da intendersi in ventiquattresimi ed è nulla di
diritto ogni contraria determinazione; con effetto del sessantunesimo giorno di
entrata in vigore della presente legge è abrogata la L.R.
8 gennaio 1992, n. 2 (8).
4. Il primo comma dell'art. 37
della L.R.
5 maggio 1990, n. 22 si interpreta nel senso che l'indennità di funzione
dirigenziale in esso prevista, nella misura determinata e corrisposta in
relazione all'incarico conferito, ha natura retributiva in quanto costituisce
emolumento fisso e continuativo, ordinariamente costitutivo della remunerazione
spettante al dirigente.
(7) Vedi, anche, quanto
disposto dal primo comma dell'art. 3,
L.R.
5 settembre 1994, n. 32.
(8) Il termine di cui al
presente comma è differito al 31 ottobre 1994 dal secondo comma dell'art. 3,
L.R. 5 settembre 1994, n. 32.
Art. 29
Disposizioni in
materia sanitaria.
1. Per l'anno 1994 e comunque sino alla data di
entrata in vigore del piano sanitario regionale, il riparto del fondo sanitario
regionale tra le varie funzioni di spesa e tra le UU.SS.LL. viene effettuato con
atto del Consiglio regionale, successivamente all'assegnazione alla Regione
Puglia della quota del fondo sanitario nazionale.
2. Fino all'approvazione del provvedimento di
riparto di cui al precedente comma 1, la spesa di parte corrente delle UU.SS.LL.
a carico del fondo sanitario nazionale è autorizzata nella misura massima del
90%, per la fornitura di beni e servizi, e del 95% per il personale, della spesa
accertata per l'anno 1993, fermo restando il 100% per le altre funzioni (9).
3. I prelevamenti dal cap. 0741080 «Fondo di
riserva per le spese sanitarie impreviste di parte corrente» vengono disposti
con deliberazioni della Giunta regionale, previo parere della competente
Commissione consiliare permanente alla Sanità. La disponibilità finanziaria
verrà destinata, per almeno due terzi della sua consistenza, alla spesa di parte
corrente delle UU.SS.LL., tenendo conto degli obiettivi generali del riparto del
fondo sanitario regionale e dei risultati conseguili dalle UU.SS.LL. sotto il
profilo gestionale.
4. I ruoli nominativi del personale del S.S.N.
già dipendente dagli enti e dai consorzi disciolti, che svolgeva le funzioni
sanitarie in materia di riabilitazione di cui all'art. 26 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, sono predisposti dalla Regione, ai sensi dell'art. 7,
primo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, conformemente alla proposta
delle UU.SS.LL. interessate formulata sulla base degli atti adottati dai
Commissari regionali incaricati degli adempimenti di cui agli artt. 7
e9
della L.R.
18 gennaio 1986, n. 2 ovvero dagli Amministratori straordinari.
4-bis. I ruoli nominativi della Regione saranno
definiti entro e non oltre il 30 settembre 1994. Nel caso di inottemperanza al
suddetto termine, la Regione eserciterà i poteri sostitutivi (10).
5. Le funzioni concernenti l'assistenza
ospedaliera in forma indiretta sono trasferite alle UU.SS.LL. entro e non oltre
il 30 settembre 1994. La Giunta regionale è autorizzata a fissare, con proprio
provvedimento, tempi, criteri e modalità del trasferimento delle funzioni.
6. I termini previsti dall'art. 8
della L.R.
30 maggio 1985, n. 51, per l'adeguamento alle prescrizioni ivi stabilite
sono differiti alla data di entrata in vigore della legge regionale da emanarsi
in attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502, art. 8, 4° comma, così come modificato dal D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517, anche ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di cui
al D.P.C.M. 27 giugno 1986 salvo che, nel frattempo, non sopraggiunga l'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517.
7. Entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le UU.SS.LL. procedono, a partire dal rendiconto
finanziario 1990, alla revisione di tutti i residui passivi e alla revoca degli
impegni che non hanno determinato credili certi ed esigibili a favore di terzi
alla data del 10 aprile 1994. In caso di inosservanza del termine la Giunta
regionale provvede alla nomina di Commissario ad acta (11).
8. Le risultanze delle operazioni di cui al
comma 6, con provvedimento legislativo, saranno assunte a carico del bilancio
regionale per la quota prevista dalla lettera a) del comma 3-bis dell'art. 3
della legge 19 novembre 1990, n. 334 di conversione del D.L. 15 settembre 1990,
n. 262.
9. Per le finalità di cui ai commi 7 e 8 del
presente articolo la Regione utilizza le risorse autonome costituite dai
recuperi rivenienti dall'attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 18 marzo 1994, n. 184
e sue successive eventuali modificazioni ed integrazioni. Per la parte
eventualmente non coperta si provvede mediante alienazione di beni disponibili
ovvero mediante la contrazione di mutui o prestiti con Istituti di credito.
10. I programmi ed i piani, compreso l'utilizzo
del fondo di riserva, sono sottoposti al vaglio della Commissione consiliare
permanente al bilancio.
(10) Comma aggiunto dal
primo comma dell'art. 3,
L.R.
5 settembre 1994, n. 32.
(11) Il termine di cui
al presente comma è differito al 28 febbraio 1995 dal primo comma dell'art. 20, L.R.
27 febbraio 1995, n. 7.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Lecce
Sez. II, sent. n. 1964 del
18-04-2006 (ud. del 16-03-2006), Comune di Mesagne c. Regione Puglia
Art. 30
L.R. 26 marzo
1985, n. 9 - Procedure per il recupero di contributi.
1. Nei confronti dei destinatari degli
interventi regionali di cui agli artt. 10
e 15
della L.R.
26 marzo 1985, n. 9 che formalmente rinuncino al completamento dei progetti
finanziati ed a parziale modifica delle disposizioni di cui all'art. 5 della
stessa legge, la Regione non attiva le procedure di recupero per le somme tutte
intere relative alle spese rendicontate, ad esclusione di quelle per l'acquisto
di beni immobili (12).
2. In deroga alle norme di cui alla L.R.
26 marzo 1985, n. 9, entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli Organismi che abbiano già beneficiato di
contributi regionali hanno l'obbligo di provvedere al completamento di ogni
documentazione richiesta dalla Regione nonché alla definitiva rendicontazione di
spesa relativa alla realizzazione complessiva dei progetti. In tutti i casi di
ulteriori inadempienze nei termini prescritti le concessioni sono revocate col
conseguente recupero delle somme erogate alle condizioni previste al comma 1
(13).
(12) Comma così
modificato dal primo comma dell'art. 10,
L.R.
30 dicembre 1994, n. 37. Vedi, anche, il primo comma dell'art. 23,
L.R.
5 giugno 1997, n. 16.
(13) Il termine di cui
al presente comma, già prorogato dal terzo comma dell'art. 10
della L.R.
30 dicembre 1994, n. 37 e dal primo comma dell'art. 7,
L.R.
19 aprile 1995, n. 20, è ulteriormente così prorogato dal primo comma
dell'art. 41,
L.R.
6 maggio 1998, n. 14.
Art. 31
Lavoratori
forestali - Recepimento contratto collettivo nazionale
1991-1993.
1. La Regione realizza progetti finalizzati alla
tutela e allo sviluppo del patrimonio boschivo.
2. La Regione recepisce il contratto collettivo
nazionale per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione
idraulico-forestale ed idraulico-agraria, stipulato il 13 giugno 1991 (14).
3. La Regione è autorizzata ad attivare
eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato con operai forestali nei limiti
delle disponibilità residue dello stanziamento iscritto al cap. 0004120 del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994.
4. I rapporti di lavoro a tempo determinato
eventualmente attivati non possono superare le 179 giornate individuali
nell'anno solare 1994. I funzionari incaricati dell'attuazione dei progetti sono
personalmente responsabili della osservanza della presente norma (15).
(15) Comma così
modificato dal secondo comma dell'art. 6,
L.R.
30 dicembre 1994, n. 37.
Art. 32
Anticipazioni
finanziarie per progetti di forestazione.
1. Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1994
è stanziata al cap. 0004121 la somma di lire 1.200.000.000 per anticipazioni ai
funzionari delegati incaricati dell'attuazione dei progetti di forestazione.
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento
individua le articolazioni tecnico-operative e finanziarie dei progetti, i
funzionari incaricati dell'attuazione e dispone le erogazioni delle
anticipazioni di cui al precedente comma 1.
3. A seguito delle rendicontazioni relative ai
progetti e/o alle attività realizzati, le somme anticipate sono introitate nel
bilancio regionale.
Art. 33
E.DI.S.U di Bari
e Lecce - Riformulazione dei bilanci di previsione 1994.
[1. Gli Enti regionali per il
diritto allo studio universitario di Bari e Lecce provvedono a riformulare i
rispettivi bilanci di previsione 1994 utilizzando, anche per le spese correnti,
gli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, nonché le economie
rivenienti dalla cancellazione di residui passivi che non abbiano già
determinato crediti certi ed esigibili a favore di terzi.
2. I bilanci riformulati a
termini di cui al comma 1 sono presentati alla Regione entro i trenta giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 assumono carattere di straordinarietà ed efficacia limitatamente
all'esercizio finanziario 1994] (16).
TITOLO IV
Modifiche e integrazioni a norme
settoriali e alla normativa di contabilità regionale
Art. 34
L.R. 27 febbraio
1984, n. 10 - Completamento delega alle Amministrazioni
provinciali.
1. All'art. 50
della L.R.
27 febbraio 1984, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a) al comma terzo, dopo i due punti, sono
eliminate le parole «all'Ufficio regionale del contenzioso territorialmente
competente»;
b) ... (17);
c) ... (18);
d) al comma nono la parola «Regione» è
sostituita dalla parola «provincia»;
e) al comma undicesimo le parole «all'Ufficio
regionale del Contenzioso» sono sostituite con le parole «al Presidente della
Provincia»;
f) al comma tredicesimo le parole «all'Ufficio
regionale del Contenzioso» sono sostituite con le parole «del Presidente della
Provincia»;
g) al comma quindicesimo le parole «gli Uffici
regionali del Contenzioso» sono sostituite con le parole «i Presidenti delle
Province»;
h) ... (19).
(18) Sostituisce il
comma settimo dell'art. 50,
L.R.
27 febbraio 1984, n. 10.
(19) Aggiunge il comma
sedicesimo all'art. 50,
L.R.
27 febbraio 1984, n. 10.
Art. 35
1. È istituito il cap. 0784012 «Trasferimenti ai
Comuni per interventi socio-assistenziali a sostegno della famiglia» con la
dotazione di lire 5.000.000.000 da destinare ai Comuni per avviare un concreto
sostegno alla famiglia che assume in affido minori in stato di abbandono e di
disagio psico-sociale (20).
2. La Giunta regionale, con propria
deliberazione impegna le somme mediante riparto ai Comuni. La richiesta è
accompagnata da una relazione che attesti l'entità del fenomeno dei minori in
abbandono, l'attività già svolta a favore della famiglia e i programmi
dell'Amministrazione comunale per favorire l'inserimento dei minori nei nuclei
familiari (21).
3. I Comuni, per gli interventi previsti al
precedente comma 1, successivamente all'adozione della deliberazione della
Giunta regionale, anche d'intesa con i giudici minorili, provvedono alla
programmazione degli stessi, con interventi anche di natura economica, mediante
regolamento attuativo che disciplini gli interventi in favore delle famiglie
(22).
(21) Gli attuali commi 2
e 3 così sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4 per effetto del secondo
comma dell'art. 15,
L.R.
30 dicembre 1994, n. 37.
(22) Gli attuali commi 2
e 3 così sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4 per effetto del secondo
comma dell'art. 15,
L.R.
30 dicembre 1994, n. 37.
Art. 36
Servizi
sociali.
1. In attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616 a decorrere dal 1° gennaio 1994 il Comune di Foggia subentra alla Regione
Puglia nella gestione della Comunità educativa ex ENAOLI di Foggia e assicura la
continuità delle prestazioni assistenziali fornite nella medesima struttura.
2. La Regione Puglia, limitatamente al triennio
1994-1996, assicura al Comune di Foggia la corresponsione di un contributo pari
all'importo del piano finanziario accreditato per l'anno 1990 a favore del
competente funzionario delegato, così come previsto dal 3° comma dell'art. 16
della L.R.
29 giugno 1992, n. 15.
3. I beni mobili di proprietà regionale in
dotazione alla Comunità sono attribuiti in proprietà al Comune di Foggia.
Art. 37
Interpretazione
autentica del comma 4 dell'art. 92 della legge regionale 25 marzo 1974, n.
18.
1. La data di inizio di effettivo servizio
presso la Regione di cui al comma 4 dell'art. 92
della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18 è quella di inizio del servizio utile ai fini
della ricostruzione della carriera già riconosciuto per la determinazione del
trattamento economico con deliberazione della Giunta regionale adottata a
seguito del provvedimento di inquadramento nel ruolo regionale.
1-bis. Dalla data di cui al comma 1 decorre
l'iscrizione all'INPDAP - Gestione autonoma ex INADEL ai fini del trattamento di
fine servizio (23).
2. Il presente articolo si applica al personale
inquadrato ai sensi del comma 2 dell'art. 86
della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18, che non abbia avuto iscrizione a nessun
Istituto previdenziale per il servizio di cui al comma 1.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo, quantificabili in lire 350.000.000, graveranno sul cap.
0003031 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
finanziario 1994.
Art. 38
Reiscrizione
economie di fondi vincolati.
[1. La legge di approvazione
del bilancio può altresì autorizzare la Giunta regionale a provvedere, con
proprie deliberazioni, alla reiscrizione delle economie provenienti dal mancato
impegno, nel corso dell'esercizio di mantenimento dei residui di stanziamento
connessi a fondi statali o comunitari con vincolo di destinazione mediante
l'attivazione di appositi fondi alla competenza del nuovo esercizio anche in
pendenza dell'approvazione della relativa legge di bilancio.
2. Analoga reiscrizione può
essere autorizzata per le economie individuate dalle leggi di approvazione dei
rendiconti generali.
3. Alla successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza si provvede, su richiesta
dei settori di spesa interessati, mediante prelevamento delle somme, occorrenti
dai fondi di cui sopra con deliberazione della stessa giunta regionale.
4. Eventuali economie che si
verificassero nel corso dell'esercizio per effetto di riduzioni di residui
passivi connessi a spese finanziate con fondi comunitari a destinazione
vincolata possono esser contestualmente reiscritte con le procedure di cui al
comma precedente, anche alla competenza dell'esercizio in cui si sono prodotte
(24)] (25).
(25) Articolo abrogato
dall'art. 15,
comma 1, n. 17, L.R.
16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002.
Art. 39
Perenzione
amministrativa - Limiti di applicazione.
[1. La perenzione amministrativa di cui ai commi
3 e 4 dell'art. 71
della legge
regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 non si applica alle spese
relative ai fondi statali o della CEE con vincolo di destinazione, nonchè a
quelle di bilancio autonomo dirette a cofinanziare progetti comunitari o statali
e a spese in c/capitale o di investimento e in annualità oggetto di
provvedimenti che ne individuano il vincolo di destinazione (26)] (27).
(26) Articolo così sostituito dal primo
comma, lettera h), dell'art. 46,
L.R.
3 giugno 1996, n. 6.
(27) Articolo abrogato
dall'art. 15,
comma 1, n. 17), L.R.
16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002.