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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1994
Numero
21
Data
17/06/1994
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994- 1996.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 17 giugno 1994, n. 87, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I NORME DI BILANCIO

 

 

Nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono state introdotte le variazioni di cui all'allegato B della L.R. 30 dicembre 1994, n. 37. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa sono introdotte variazioni ed integrazioni di cui all'allegato A della L.R. n. 37 del 1994. La prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 era stata introdotta con L.R. 5 settembre 1994, n. 32.

 

TITOLO I

Norme di bilancio

Art. 1
Stato di previsione delle entrate.

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 1994, annesso alla presente legge, è approvato in lire 23.491.141.276.273 in termini di competenza ed in lire 29.403.539.773.150 in termini di cassa (1).

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 1994.

(1)  Vedi anche quanto disposto dal primo comma dell'art. 2, L.R. 30 dicembre 1994, n. 37.

 

 

Art. 2
Stato di previsione della spesa.

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 1994, annesso alla presente legge, è approvato in lire 23.491.141.276.273 in termini di competenza ed in lire 29.403.539.773.150 in termini di cassa.

2. Il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992, determinato in lire 1.203.303.535.957, è iscritto in termini di sola competenza al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa.

3. Al finanziamento della spesa di cui al comma 2 si provvede attraverso il rinnovo per l'esercizio finanziario 1994 della autorizzazione alla contrazione di mutui a termini dell'art. 20 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 68, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 1993.

 

Art. 3
Impegni e pagamenti delle spese.

 

1. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1994, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente articolo 2, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilità L.R. 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

2. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1994 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al precedente articolo 2.

 

Art. 4
Quadro generale riassuntivo.

 

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994, allegato alla presente legge.

 

Art. 5
Elenco spese obbligatorie.

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

 

Art. 6
Fondo di riserva per spese obbligatorie.

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l'esercizio finanziario 1994 in lire 3 miliardi, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell'art. 36 della legge di contabilità regionale L. 30 maggio 1977, n. 17.

 

Art. 7
Fondo di riserva per spese impreviste.

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 1994 in lire 961.094.070, è iscritto al cap. 1110030 ed è gestito a termini dell'art. 37 della legge di contabilità regionale L. 30 maggio 1977, n. 17.

 

Art. 8
Fondo di riserva di cassa.

1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 1994 in lire 295.885.472.342, è iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell'art. 41 della legge di contabilità regionale L. 30 maggio 1977, n. 17.

 

Art. 9
Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione.

1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, determinato per l'esercizio finanziario 1994 in lire 2 miliardi, è iscritto al cap. 1110070 ed è gestito a termini dell'art. 38 della legge di contabilità regionale L. 30 maggio 1977, n. 17.

 

Art. 10
Fondo per residui passivi perenti.

1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l'esercizio finanziario 1994 in lire 37,5 miliardi, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell'art. 71 della legge di contabilità regionale L. 30 maggio 1977, n. 17.

 

Art. 11
Spese per attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente.

1. Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1994 per attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.

 

Art. 12
Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale.

1. A norma del 1° comma dell'art. 43 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, l'iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1994 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione al bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e dei contributi della Comunità Europea e la relativa destinazione quando questa sia tassativamente regolata dalla legge o da regolamenti comunitari.

2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a disporre le reiscrizioni delle economie dei fondi vincolati di cui all'art. 38 della presente legge, che integra il comma 1 dell'art. 43 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17.

 

Art. 13
Programma operativo plurifondo.

1. Su proposta della Giunta, il Consiglio regionale approva il Programma operativo plurifondo (P.O.P.) 1994-1999 sulla base del quadro comunitario di sostegno definito dalla Commissione della Comunità.

2. Il P.O.P. Puglia prevede complessivamente, per la parte pubblica, investimenti pari a lire 3.633 miliardi e disciplina la misura e le modalità del concorso dei privati alle spese di investimento.

3. Per il triennio 1994-1996 il finanziamento del P.O.P. Puglia è determinato in lire 1.626,4 miliardi. La Giunta regionale è autorizzata a procedere a termini del precedente art. 12 solo a seguito della decisione della Commissione della Comunità di approvazione del P.O.P. L'iscrizione del finanziamento finalizzato all'attuazione del primo triennio del P.O.P. è autorizzata nel bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

 

Art. 14
Programma operativo Retex Puglia: procedure straordinarie per l'attuazione urgente.

1. L'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1983, n. 25 è abrogato.

2. La Regione può affidare alla Finpuglia S.p.A. la predisposizione e l'attuazione di programmi e/o progetti specifici regionali, nazionali e comunitari mediante apposite convenzioni.

3. Attesa l'indifferibile urgenza di dare immediata esecuzione al programma operativo RETEX Puglia, la Giunta regionale ne affida l'esecuzione alla Finpuglia S.p.A. a termini delle procedure di cui al precedente comma 2.

 

Art. 15
Bilancio pluriennale.

1. A norma dell'art. 6 e seguenti della L.R. 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1994-1996 nel testo allegato alla presente legge.

 
 

TITOLO II

Disposizioni per il risanamento della situazione debitoria

Art. 16
Mutuo per il disavanzo di amministrazione.

1. Per far fronte al disavanzo di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge, la Regione Puglia, a termini dell'art. 20 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 68, è autorizzata a contrarre mutui con la seguente acquisizione triennale delle somme mutuate:

1994: lire 400 miliardi

1995: lire 400 miliardi

1996: lire 403 miliardi

Il disavanzo di amministrazione per la residua copertura di lire 303.535.957 e finanziato con risorse regionali del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994.

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo annuo pari a quello di riferimento praticato dalla Cassa DD.PP. e per la durata massima dell'ammortamento di 20 anni.

3. A tal fine è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, al capitolo 1122015, di lire 18 miliardi per gli interessi relativi al preammortamento sull'acquisizione della somma mutuata per il 1994.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri alti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.

6. Gli oneri di cui al comma 5 troveranno copertura mediante vincolo sulle quote annuali di spettanza regionale del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, risultanti dalle corrispondenti delegazioni di pagamento rilasciate al Ministero del Tesoro dal Presidente della Regione.

7. Le rate di ammortamento dei mutui verranno iscritte, distinte per quote di rimborso di capitale e per quote di interessi, a partire dall'esercizio finanziario 1995.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino meno onerose, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma del comma 3 dell'art. 36 della legge di contabilità regionale 30 maggio 1977, n. 17.

 

Art. 17
Cassa DD.PP. - Consolidamento annualità esercizio finanziario 1993.

1. A seguito della mancata attivazione della normativa di cui all'art. 16 della L.R. 19 giugno 1993, n. 9, per il finanziamento dell'annualità dovuta alla Cassa DD.PP. per l'esercizio finanziario 1993 si provvede mediante iscrizione della somma di lire 180 miliardi in termini di competenza e cassa al cap. 1122016 del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

2. Il bilancio per l'esercizio finanziario 1994 si fa carico degli interessi conseguenti al ritardato pagamento di cui al precedente comma 1.

 

Art. 18
Art. 3 e 4 L.R. 23 gennaio 1991, n. 1 - Obbligazioni prive di copertura finanziaria.

1. Al finanziamento delle obbligazioni prive di copertura finanziaria, rilevate a termini degli artt. 3 e4 della L.R. 23 gennaio 1991, n. 1, così come riaccertate in lire 169.169.911.000, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 28 dicembre 1993, n. 31, nell'articolazione di cui all'elenco allegato alla medesima legge, si provvede attraverso specifici stanziamenti nel triennio 1994/1996. A tal fine è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di lire 37,5 miliardi al cap. 1110095. Ai corrispondenti capitoli dei bilanci 1995 e 1996 sono iscritti rispettivamente gli stanziamenti di lire 84.5 miliardi e di lire 47.169.911.000.

2. Le economie finanziarie derivanti dalla eventuale riconosciuta insussistenza di obbligazioni di cui al comma 1, nonché dalla estinzione a termini della vigente normativa di cui al libro IV del Codice Civile, sono assegnate al fondo per residui passivi perenti dell'esercizio finanziario dell'anno in cui viene definito il relativo accertamento. All'assegnazione si provvede con legge di variazione al bilancio.

 

Art. 19
Finanziamenti di incentivazione edilizia erogati in applicazione di normative regionali.

1. A termini dell'art. 72 del D.Lgs. 29 aprile 1994, n. 257 «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», le disponibilità di competenza della Regione Puglia di cui all'art. 4-bis del D.L. 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'art. 10 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia abitativa.

2. Alla parte delle spese in annualità rivenienti da finanziamenti erogati in base a leggi regionali non coperta con le disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo la Regione provvede con risorse proprie.

3. La specificazione delle spese è definita nel bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e nel bilancio pluriennale 1994-1996 a termini del comma 4 dell'art. 31 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per le assegnazioni statali in materia di edilizia abitativa agevolata le norme di settore per nuove iniziative comportanti automatismi di spesa devono intendersi non più operanti.

 

Art. 20
Ricontrattazione dei mutui diretti e indiretti.

1. Per i mutui diretti e indiretti in corso al 1 gennaio 1994 la Regione attiva con le banche e con gli istituti di credito mutuanti la ricontrattazione delle residue quote di capitale.

2. Le operazioni di ricontrattazione sono relative a:

- lire 666 miliardi per mutui diretti;

- lire 200 miliardi per mutui indiretti.

 

Art. 21
Art. 9 L.R. 25 giugno 1991, n. 5 - Consolidamento annualità di ammortamento 1991-1992.

1. La Regione attiva con gli istituti di credito mutuanti il consolidamento delle annualità di ammortamento 1991-1992 non pagate a seguito della moratoria di cui all'art. 9 della L.R. 25 giugno 1991, n. 5.

2. Tale consolidamento, di lire 123 miliardi, è relativo alle annualità di ammortamento per mutui indiretti concessi ai sensi della L.R. 16 maggio 1985, n. 27 per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.

 

Art. 22
Credito agrario e di edilizia abitativa - Consolidamento delle passività pregresse.

1. La Regione attiva operazioni di consolidamento delle passività pregresse al 31 dicembre 1993 nei confronti di banche e istituti di credito relative al credito agrario e di edilizia abitativa.

2. Le operazioni di consolidamento concernono:

- le rate insolute relative alle convenzioni di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 28 novembre 1989, n. 17;

- le esposizioni finanziarie maturate e non pagate nel quinquennio 1989-1993.

3. Alle operazioni di cui ai commi I e 2 si procede a seguito del completamento delle attività di riaccertamento previste dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 1993, n. 31.

 

Art. 23
Ricontrattazione dei mutui e consolidamento delle passività pregresse - Procedure.

1. Le risultanze delle operazioni di cui agli artt. 20, 21 e 22 della presente legge saranno oggetto di specifica legge di variazione al bilancio 1994.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è iscritta nel bilancio pluriennale, al cap. 1121040, la somma di lire 140 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

 

 

TITOLO III

Norme settoriali finalizzate al risanamento finanziario

Art. 24
Legge 1° marzo 1986, n 64 - Programma triennale di interventi per il Mezzogiorno: ricognizione attuativa.

[1. Con riferimento agli interventi finanziati nell'ambito del Programma Triennale di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, la Giunta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione:

a) dei Programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 44 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno;

b) delle opere, degli studi e delle elaborazioni progettuali relativi all'adozione organica 6.3.

2. Il Consiglio regionale provvede alla riformulazione programmatica e finanziaria delle attività e dei progetti di intervento di cui alla lett. a) del precedente comma 1 per i quali non siano state ancora attivate le procedure di attuazione] (2).

(2)  Articolo abrogato dall'allegato C, n. 14, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

 

Art. 25
Iniziative di risanamento e sviluppo nel settore dei trasporti.

1. La Giunta regionale adotta tutte le misure amministrative necessarie a dare piena effettività alle norme contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 18 marzo 1994, n. 184 e successive modificazioni e integrazioni, allo scopo di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo sviluppo del settore dei trasporti locali di competenza regionale (3).

2. In coerenza al quadro di riparto nazionale e comunitario, la Giunta regionale promuove un sistema integrato di trasporti articolato per settori modali e finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile; attua una strategia di pianificazione e riequilibrio del trasporto pubblico locale teso alla riduzione dell'impatto ambientale; introduce elementi regolatori della qualità dei servizi nel settore del trasporto pubblico locale; persegue obiettivi di riorganizzazione delle aziende interessate, di innovazione tecnologica dei sistemi e dei settori modali, di risanamento tecnologico e finanziario delle relative gestioni. A tal fine i modi di trasporto e le categorie di trasporti, previsti dall'art. 5, comma 1, lett. c, della L.R. 19 marzo 1982, n. 13, sono rispettivamente integrati da quello «a flotta» e da quelle di «servizi aerei; servizi marittimi».

3. All'onere complessivo derivante dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti dell'apposito fondo iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e pluriennale 1994-1996.

4. I prelevamenti dal fondo di cui al cap. 0552013 vengono disposti con deliberazioni della Giunta regionale previo parere delle Commissioni consiliari permanenti ai trasporti e al bilancio.

5. [Nei confronti di tutte le aziende destinatarie di rimborsi degli sgravi contributivi pregressi in conseguenza della sentenza n. 261/1991 della Corte Costituzionale, la Regione dispone che le somme attribuite dall'I.N.P.S. a tale titolo e non considerate nei disavanzi previsti dalla lett. a) del primo comma dell'art. 7 del D.Lgs. 18 marzo 1994, n. 184, siano obbligatoriamente destinate all'acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico di persone, di attrezzature e di tecnologie di controllo, sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale. Le quote di ammortamento dei costi dei predetti investimenti non sono considerate ai fini della quantificazione dei contributi standardizzati ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 marzo 1982, n. 13. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'acquisizione al bilancio regionale delle equivalenti somme mediante recupero dai contributi spettanti in base alla vigente legislazione] (4).

6. L'incarico di Commissario liquidatore dell'Ente regionale pugliese trasporti, di cui alla L.R. 9 marzo 1992, n. 8, è prorogato al 31 dicembre 1994.

(3)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 5, L.R. 5 settembre 1994, n. 32.

(4)  Comma abrogato dal primo comma dell'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, fermi restando gli effetti prodotti dalla disposizione sulla contribuzione d'esercizio.

 

 

Art. 26
Progetti integrati di promozione turistica e valorizzazione e fruibilità dei beni culturali.

1. La Regione definisce ed attua progetti integrati di iniziative e di attività per la promozione turistica e la valorizzazione e fruibilità di beni culturali anche con il concorso di aziende ed enti pubblici del settore turistico.

2. Per i progetti la cui attuazione agli organismi di cui al comma 1, la fruizione di vigilanza e controllo è svolta dall'Assessorato al turismo, che verifica la rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati nonché la rendicontazione delle risorse finanziarie attribuite.

3. I progetti di promozione turistica e di valorizzazione e fruibilità dei beni culturali approvati nell'ambito del Programma operativo plurifondo di cui all'art. 13 della presente legge sono attuati con le procedure individuate ai precedenti commi (5).

 

(5)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art.6, L.R. 5 settembre 1994, n. 32.

 

 

Art. 27
L.R. 11 maggio 1990, n. 28 - artt. 8 e 9.

1. Lo stanziamento di competenza per l'esercizio finanziario 1994 iscritto al cap. 0813012 è riservato alla realizzazione di progetti di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 28.

2. I progetti di cui al comma 1 sono individuati sulla base dei corrispondenti obiettivi del piano triennale 1994-1996, approvato con Delib.C.R. 7 aprile 1994, n. 838.

 

 

 

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. VI, sent. n. 2628 del 11-05-2006 (ud. del 15-11-2005), C.M. c. Ente Regionale di sviluppo Agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.) e altri

T.A.R. Lecce

Sez. II, sent. n. 3379 del 17-06-2006 (ud. del 17-05-2006), A.G. c. Regione Puglia



Art. 28
Disposizioni correttive in materia di personale.

1. Il riequilibrio di anzianità previsto dall'art. 37 dellaL.R. 9 maggio 1984, n. 26 e disciplinato con successiva L.R. 8 gennaio 1992, n. 2, nella misura complessivamente determinata e mensilmente spettante per il periodo dal 1 gennaio 1983 al 2 marzo 1989, data di entrata in vigore del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, ha natura retributiva in quanto costituisce emolumento fisso, continuativo e ricorrente, ordinariamente costituito delle remunerazioni spettanti ai dipendenti regionali; esso spetta a tutto il personale in servizio alla data del 1° marzo 1989.

2. L'assegno ad personam pensionabile riveniente dal ricalcolo con effetto dal 2 marzo 1989 del valore delle classi e scatti in ventiquattresimi in conformità del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, è riassorbito, ai sensi della vigente normativa regionale, con ogni miglioramento economico successivo al 2 marzo 1989 e cessa comunque di essere corrisposto nei confronti di tutto il personale regionale dal sessantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge (6) (7).

3. Fermo quanto equitativamente previsto dai commi 1 e 2, il riequilibrio di anzianità di cui all'art. 37 della L.R. 9 maggio 1984, n. 26, è da intendersi in ventiquattresimi ed è nulla di diritto ogni contraria determinazione; con effetto del sessantunesimo giorno di entrata in vigore della presente legge è abrogata la L.R. 8 gennaio 1992, n. 2 (8).

4. Il primo comma dell'art. 37 della L.R. 5 maggio 1990, n. 22 si interpreta nel senso che l'indennità di funzione dirigenziale in esso prevista, nella misura determinata e corrisposta in relazione all'incarico conferito, ha natura retributiva in quanto costituisce emolumento fisso e continuativo, ordinariamente costitutivo della remunerazione spettante al dirigente.

(6)  Il termine di cui al presente comma è differito al 31 ottobre 1994 dal secondo comma dell'art. 3, L.R. 5 settembre 1994, n. 32.

(7)  Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 3, L.R. 5 settembre 1994, n. 32.

(8)  Il termine di cui al presente comma è differito al 31 ottobre 1994 dal secondo comma dell'art. 3, L.R. 5 settembre 1994, n. 32.

 

Art. 29
Disposizioni in materia sanitaria.

1. Per l'anno 1994 e comunque sino alla data di entrata in vigore del piano sanitario regionale, il riparto del fondo sanitario regionale tra le varie funzioni di spesa e tra le UU.SS.LL. viene effettuato con atto del Consiglio regionale, successivamente all'assegnazione alla Regione Puglia della quota del fondo sanitario nazionale.

2. Fino all'approvazione del provvedimento di riparto di cui al precedente comma 1, la spesa di parte corrente delle UU.SS.LL. a carico del fondo sanitario nazionale è autorizzata nella misura massima del 90%, per la fornitura di beni e servizi, e del 95% per il personale, della spesa accertata per l'anno 1993, fermo restando il 100% per le altre funzioni (9).

3. I prelevamenti dal cap. 0741080 «Fondo di riserva per le spese sanitarie impreviste di parte corrente» vengono disposti con deliberazioni della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare permanente alla Sanità. La disponibilità finanziaria verrà destinata, per almeno due terzi della sua consistenza, alla spesa di parte corrente delle UU.SS.LL., tenendo conto degli obiettivi generali del riparto del fondo sanitario regionale e dei risultati conseguili dalle UU.SS.LL. sotto il profilo gestionale.

4. I ruoli nominativi del personale del S.S.N. già dipendente dagli enti e dai consorzi disciolti, che svolgeva le funzioni sanitarie in materia di riabilitazione di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono predisposti dalla Regione, ai sensi dell'art. 7, primo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, conformemente alla proposta delle UU.SS.LL. interessate formulata sulla base degli atti adottati dai Commissari regionali incaricati degli adempimenti di cui agli artt. 7 e9 della L.R. 18 gennaio 1986, n. 2 ovvero dagli Amministratori straordinari.

4-bis. I ruoli nominativi della Regione saranno definiti entro e non oltre il 30 settembre 1994. Nel caso di inottemperanza al suddetto termine, la Regione eserciterà i poteri sostitutivi (10).

5. Le funzioni concernenti l'assistenza ospedaliera in forma indiretta sono trasferite alle UU.SS.LL. entro e non oltre il 30 settembre 1994. La Giunta regionale è autorizzata a fissare, con proprio provvedimento, tempi, criteri e modalità del trasferimento delle funzioni.

6. I termini previsti dall'art. 8 della L.R. 30 maggio 1985, n. 51, per l'adeguamento alle prescrizioni ivi stabilite sono differiti alla data di entrata in vigore della legge regionale da emanarsi in attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, 4° comma, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, anche ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 27 giugno 1986 salvo che, nel frattempo, non sopraggiunga l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517.

7. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le UU.SS.LL. procedono, a partire dal rendiconto finanziario 1990, alla revisione di tutti i residui passivi e alla revoca degli impegni che non hanno determinato credili certi ed esigibili a favore di terzi alla data del 10 aprile 1994. In caso di inosservanza del termine la Giunta regionale provvede alla nomina di Commissario ad acta (11).

8. Le risultanze delle operazioni di cui al comma 6, con provvedimento legislativo, saranno assunte a carico del bilancio regionale per la quota prevista dalla lettera a) del comma 3-bis dell'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 334 di conversione del D.L. 15 settembre 1990, n. 262.

9. Per le finalità di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Regione utilizza le risorse autonome costituite dai recuperi rivenienti dall'attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 18 marzo 1994, n. 184 e sue successive eventuali modificazioni ed integrazioni. Per la parte eventualmente non coperta si provvede mediante alienazione di beni disponibili ovvero mediante la contrazione di mutui o prestiti con Istituti di credito.

10. I programmi ed i piani, compreso l'utilizzo del fondo di riserva, sono sottoposti al vaglio della Commissione consiliare permanente al bilancio.

(9)  Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi il primo comma dell'art. 15, L.R. 5 settembre 1994, n. 32.

(10)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 3, L.R. 5 settembre 1994, n. 32.

(11)  Il termine di cui al presente comma è differito al 28 febbraio 1995 dal primo comma dell'art. 20, L.R. 27 febbraio 1995, n. 7.

 

 

(giurisprudenza)

T.A.R. Lecce

Sez. II, sent. n. 1964 del 18-04-2006 (ud. del 16-03-2006), Comune di Mesagne c. Regione Puglia


 

Art. 30
L.R. 26 marzo 1985, n. 9 - Procedure per il recupero di contributi.

1. Nei confronti dei destinatari degli interventi regionali di cui agli artt. 10 e 15 della L.R. 26 marzo 1985, n. 9 che formalmente rinuncino al completamento dei progetti finanziati ed a parziale modifica delle disposizioni di cui all'art. 5 della stessa legge, la Regione non attiva le procedure di recupero per le somme tutte intere relative alle spese rendicontate, ad esclusione di quelle per l'acquisto di beni immobili (12).

2. In deroga alle norme di cui alla L.R. 26 marzo 1985, n. 9, entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Organismi che abbiano già beneficiato di contributi regionali hanno l'obbligo di provvedere al completamento di ogni documentazione richiesta dalla Regione nonché alla definitiva rendicontazione di spesa relativa alla realizzazione complessiva dei progetti. In tutti i casi di ulteriori inadempienze nei termini prescritti le concessioni sono revocate col conseguente recupero delle somme erogate alle condizioni previste al comma 1 (13).

(12)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 10, L.R. 30 dicembre 1994, n. 37. Vedi, anche, il primo comma dell'art. 23, L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

(13)  Il termine di cui al presente comma, già prorogato dal terzo comma dell'art. 10 della L.R. 30 dicembre 1994, n. 37 e dal primo comma dell'art. 7, L.R. 19 aprile 1995, n. 20, è ulteriormente così prorogato dal primo comma dell'art. 41, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

 

 

Art. 31
Lavoratori forestali - Recepimento contratto collettivo nazionale 1991-1993.

1. La Regione realizza progetti finalizzati alla tutela e allo sviluppo del patrimonio boschivo.

2. La Regione recepisce il contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, stipulato il 13 giugno 1991 (14).

3. La Regione è autorizzata ad attivare eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato con operai forestali nei limiti delle disponibilità residue dello stanziamento iscritto al cap. 0004120 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994.

4. I rapporti di lavoro a tempo determinato eventualmente attivati non possono superare le 179 giornate individuali nell'anno solare 1994. I funzionari incaricati dell'attuazione dei progetti sono personalmente responsabili della osservanza della presente norma (15).

(14)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 6, L.R. 30 dicembre 1994, n. 37.

(15)  Comma così modificato dal secondo comma dell'art. 6, L.R. 30 dicembre 1994, n. 37.

 

 

Art. 32
Anticipazioni finanziarie per progetti di forestazione.

1. Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è stanziata al cap. 0004121 la somma di lire 1.200.000.000 per anticipazioni ai funzionari delegati incaricati dell'attuazione dei progetti di forestazione.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua le articolazioni tecnico-operative e finanziarie dei progetti, i funzionari incaricati dell'attuazione e dispone le erogazioni delle anticipazioni di cui al precedente comma 1.

3. A seguito delle rendicontazioni relative ai progetti e/o alle attività realizzati, le somme anticipate sono introitate nel bilancio regionale.

 

 

 

Art. 33
E.DI.S.U di Bari e Lecce - Riformulazione dei bilanci di previsione 1994.

[1. Gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Bari e Lecce provvedono a riformulare i rispettivi bilanci di previsione 1994 utilizzando, anche per le spese correnti, gli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, nonché le economie rivenienti dalla cancellazione di residui passivi che non abbiano già determinato crediti certi ed esigibili a favore di terzi.

2. I bilanci riformulati a termini di cui al comma 1 sono presentati alla Regione entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assumono carattere di straordinarietà ed efficacia limitatamente all'esercizio finanziario 1994] (16).

(16)  Articolo abrogato dall'allegato C, n. 17, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

 

TITOLO IV

Modifiche e integrazioni a norme settoriali e alla normativa di contabilità regionale

Art. 34
L.R. 27 febbraio 1984, n. 10 - Completamento delega alle Amministrazioni provinciali.

1. All'art. 50 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma terzo, dopo i due punti, sono eliminate le parole «all'Ufficio regionale del contenzioso territorialmente competente»;

b) ... (17);

c) ... (18);

d) al comma nono la parola «Regione» è sostituita dalla parola «provincia»;

e) al comma undicesimo le parole «all'Ufficio regionale del Contenzioso» sono sostituite con le parole «al Presidente della Provincia»;

f) al comma tredicesimo le parole «all'Ufficio regionale del Contenzioso» sono sostituite con le parole «del Presidente della Provincia»;

g) al comma quindicesimo le parole «gli Uffici regionali del Contenzioso» sono sostituite con le parole «i Presidenti delle Province»;

h) ... (19).

(17)  Sostituisce il comma sesto dell'art. 50, L.R. 27 febbraio 1984, n. 10.

(18)  Sostituisce il comma settimo dell'art. 50, L.R. 27 febbraio 1984, n. 10.

(19)  Aggiunge il comma sedicesimo all'art. 50, L.R. 27 febbraio 1984, n. 10.

 

 

Art. 35

1. È istituito il cap. 0784012 «Trasferimenti ai Comuni per interventi socio-assistenziali a sostegno della famiglia» con la dotazione di lire 5.000.000.000 da destinare ai Comuni per avviare un concreto sostegno alla famiglia che assume in affido minori in stato di abbandono e di disagio psico-sociale (20).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione impegna le somme mediante riparto ai Comuni. La richiesta è accompagnata da una relazione che attesti l'entità del fenomeno dei minori in abbandono, l'attività già svolta a favore della famiglia e i programmi dell'Amministrazione comunale per favorire l'inserimento dei minori nei nuclei familiari (21).

3. I Comuni, per gli interventi previsti al precedente comma 1, successivamente all'adozione della deliberazione della Giunta regionale, anche d'intesa con i giudici minorili, provvedono alla programmazione degli stessi, con interventi anche di natura economica, mediante regolamento attuativo che disciplini gli interventi in favore delle famiglie (22).

(20)  Comma così modificato dal primo comma dell'art.15, L.R. 30 dicembre 1994, n. 37.

(21)  Gli attuali commi 2 e 3 così sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4 per effetto del secondo comma dell'art. 15, L.R. 30 dicembre 1994, n. 37.

(22)  Gli attuali commi 2 e 3 così sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4 per effetto del secondo comma dell'art. 15, L.R. 30 dicembre 1994, n. 37.

 

 

Art. 36
Servizi sociali.

1. In attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 a decorrere dal 1° gennaio 1994 il Comune di Foggia subentra alla Regione Puglia nella gestione della Comunità educativa ex ENAOLI di Foggia e assicura la continuità delle prestazioni assistenziali fornite nella medesima struttura.

2. La Regione Puglia, limitatamente al triennio 1994-1996, assicura al Comune di Foggia la corresponsione di un contributo pari all'importo del piano finanziario accreditato per l'anno 1990 a favore del competente funzionario delegato, così come previsto dal 3° comma dell'art. 16 della L.R. 29 giugno 1992, n. 15.

3. I beni mobili di proprietà regionale in dotazione alla Comunità sono attribuiti in proprietà al Comune di Foggia.

 

 

 

Art. 37
Interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 92 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

1. La data di inizio di effettivo servizio presso la Regione di cui al comma 4 dell'art. 92 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 è quella di inizio del servizio utile ai fini della ricostruzione della carriera già riconosciuto per la determinazione del trattamento economico con deliberazione della Giunta regionale adottata a seguito del provvedimento di inquadramento nel ruolo regionale.

1-bis. Dalla data di cui al comma 1 decorre l'iscrizione all'INPDAP - Gestione autonoma ex INADEL ai fini del trattamento di fine servizio (23).

2. Il presente articolo si applica al personale inquadrato ai sensi del comma 2 dell'art. 86 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, che non abbia avuto iscrizione a nessun Istituto previdenziale per il servizio di cui al comma 1.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificabili in lire 350.000.000, graveranno sul cap. 0003031 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

(23)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 7, L.R. 30 dicembre 1994, n. 37.

 

 

Art. 38
Reiscrizione economie di fondi vincolati.

[1. La legge di approvazione del bilancio può altresì autorizzare la Giunta regionale a provvedere, con proprie deliberazioni, alla reiscrizione delle economie provenienti dal mancato impegno, nel corso dell'esercizio di mantenimento dei residui di stanziamento connessi a fondi statali o comunitari con vincolo di destinazione mediante l'attivazione di appositi fondi alla competenza del nuovo esercizio anche in pendenza dell'approvazione della relativa legge di bilancio.

2. Analoga reiscrizione può essere autorizzata per le economie individuate dalle leggi di approvazione dei rendiconti generali.

3. Alla successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza si provvede, su richiesta dei settori di spesa interessati, mediante prelevamento delle somme, occorrenti dai fondi di cui sopra con deliberazione della stessa giunta regionale.

4. Eventuali economie che si verificassero nel corso dell'esercizio per effetto di riduzioni di residui passivi connessi a spese finanziate con fondi comunitari a destinazione vincolata possono esser contestualmente reiscritte con le procedure di cui al comma precedente, anche alla competenza dell'esercizio in cui si sono prodotte (24)] (25).

(24)  Articolo così sostituito dall'art. 46, comma 2, L.R. 3 giugno 1996, n. 6. In precedenza il presente articolo, come modificato dal primo comma dell'art. 13, L.R. 30 dicembre 1994, n. 37, aggiungeva due periodi al primo comma dell'art. 43, L.R. 30 maggio 1977, n. 17.

(25)  Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, n. 17, L.R. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002.

 

 

Art. 39
Perenzione amministrativa - Limiti di applicazione.

[1. La perenzione amministrativa di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 71 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 non si applica alle spese relative ai fondi statali o della CEE con vincolo di destinazione, nonchè a quelle di bilancio autonomo dirette a cofinanziare progetti comunitari o statali e a spese in c/capitale o di investimento e in annualità oggetto di provvedimenti che ne individuano il vincolo di destinazione (26)] (27).

(26)  Articolo così sostituito dal primo comma, lettera h), dell'art. 46, L.R. 3 giugno 1996, n. 6.

(27)  Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, n. 17), L.R. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002.