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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1985
Numero
61
Data
08/06/1985
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Interventi regionali a favore dell' apicoltura.
Note
Pubblicata nel B.U. R.Puglia 20 giugno 1985, n. 86. La presente legge è stata abrogata dalla Legge regioanle n. 45/2014, art. 16.
Allegati
Nessun allegato

 



 

  La presente legge è stata abrogata dalla Legge regioanle n. 45/2014, art. 16.

Art. 1

Obiettivi generali.

[Ai fini di una più razionale utilizzazione delle risorse del territorio, attraverso la valorizzazione delle attività zootecniche minori e delle potenzialità produttive delle piante agrarie, forestali e spontanee, nonché per favorire la conservazione degli attuali eco-sistemi naturali, la Regione Puglia promuove iniziative atte a conseguire l'incremento, la diffusione e la protezione dell'apicoltura mediante:

a) l'assistenza tecnica;

b) l'assistenza sanitaria;

c) il servizio d'impollinazione;

d) la disciplina del nomadismo. ]

  La presente legge è stata abrogata dalla Legge regioanle n. 45/2014, art. 16.

 

Art. 2

Commissione apistica regionale.

[È istituita la Commissione apistica regionale, così composta:

- Assessore regionale all'agricoltura o Consigliere regionale dallo stesso delegato, con le funzioni di Presidente;

- tre funzionari tecnici dell'Assessorato all'agricoltura in servizio rispettivamente negli uffici preposti alla zootecnia, alla forestazione, alla fitopatologia;

- un funzionario tecnico del servizio veterinario regionale;

- un funzionario del servizio ecologia;

- un esperto designato dall'Istituto di entomologia agraria dell'Università di Bari;

- tre rappresentanti degli apicoltori associati in organismi giuridicamente riconosciuti e designati dagli stessi;

- due rappresentanti degli ortofrutticoltori associati in organismi giuridicamente riconosciuti e designati dagli stessi.

Svolge mansioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

La Commissione apistica è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e resta in carica tre anni.

I rappresentanti delle Organizzazioni vengono proposti all'Assessore regionale all'agricoltura previa intesa tra le Associazioni interessate.

La Commissione ha sede presso l'Assessorato regionale all'agricoltura.

Alla Commissione è affidato il compito di esprimersi sui programmi d'intervento e di relazionare alla Giunta regionale in merito al consuntivo annuale di attuazione della presente legge secondo le direttive che saranno emanate annualmente dalla Giunta regionale.

Ai componenti la Commissione spettano, in quanto ne abbiano diritto, gli emolumenti previsti dall'art. 4 della L.R. 12 agosto 1981, n. 45. ]

  La presente legge è stata abrogata dalla Legge regioanle n. 45/2014, art. 16.

 

Art. 3

Finanziamenti.

[Nel quadro degli indirizzi tecnici dettati dalla Commissione apistica regionale, vengono stanziati finanziamenti sulla base di articolati programmi annuali proposti dalle Organizzazioni degli apicoltori giuridicamente riconosciute.

Detti programmi riguardano iniziative a favore di allevatori singoli ed associati che svolgono l'attività a qualsiasi titolo e concernono:

a) impianto, ampliamento ed ammodernamento strutturale di apiari;

b) acquisto di arnie e piccole attrezzature per l'estrazione e la lavorazione del miele;

c) acquisto di nuclei o famiglie di api e di regine selezionate.

Esclusivamente a favore di cooperative e di associazioni agricole, giuridicamente riconosciute, che perseguono finalità apistiche, vengono concessi incentivi per la realizzazione di strutture ed acquisto di attrezzature per l'estrazione, la lavorazione e la commercializzazione in forma organizzata dei prodotti delle api, per l'espletamento del servizio d'impollinazione e per l'attività di assistenza tecnica, nonché per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale, d'intesa con il competente Assessorato alla formazione professionale. ]

  La presente legge è stata abrogata dalla Legge regioanle n. 45/2014, art. 16.

 

Art. 4

Contributi.

[L'entità dei contributi erogabili per le arnie razionali, le attrezzature e le eventuali connesse strutture a carattere aziendale, nonché per la ricostituzione di alveari distrutti per motivi sanitari, è fissata ad un massimo del 50% dell'importo di spesa ritenuto ammissibile.

Detta percentuale viene elevata fino all'80% per la dotazione di attrezzature e strutture a carattere collettivo previste per le attività di cui all'ultimo comma del precedente art. 3. ]

  La presente legge è stata abrogata dalla Legge regioanle n. 45/2014, art. 16.

 

Art. 5

Procedure.

[Le domande intese ad ottenere la concessione delle provvidenze contributive, di cui alla presente legge, debbono essere presentate al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura corredate di apposito programma tecnico-finanziario.

Detto Ispettorato, nel rispetto delle finalità della presente legge e delle direttive emanate dalla Giunta regionale, esprime il parere tecnico e di congruità delle spese ammissibili alla sussidiabilità.

L'Assessore regionale all'agricoltura, sulla base degli elementi tecnico-finanziari acquisiti, propone alla Giunta regionale la sussidiabilità delle iniziative contemplate dal programma e ritenute idonee a perseguire le previste finalità.

La liquidazione ed il pagamento dei contributi di cui agli impegni assunti vengono disposti dall'Assessorato regionale all'agricoltura previo accertamento del regolare espletamento delle iniziative da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e sulla base di probatoria documentazione amministrativa-contabile. ]

  La presente legge è stata abrogata dalla Legge regioanle n. 45/2014, art. 16.

 

Art. 6

Misure sanitarie.

[Le api vive o favi contenenti covate provenienti da altre regioni durante il trasferimento devono essere accompagnate da un certificato che ne attesti la sanità e la loro provenienza da allevamento o sito in zona non infetta, rilasciato da non oltre 30 giorni dalla competente autorità sanitaria. ]

  La presente legge è stata abrogata dalla Legge regioanle n. 45/2014, art. 16.

 

Art. 7

Norma finanziaria.

[A decorrere dal 1985 viene istituito nel bilancio regionale apposito capitolo di spesa - cap. n. 0407700 - con la seguente denominazione «Interventi regionali in favore dell'apicoltura». Allo stanziamento di L. 10.000.000 per il 1985 si provvede con riduzione di pari importo in termini di competenza e cassa del cap. 161080.

Per gli anni successivi la spesa sarà determinata in base alle singole leggi di bilancio. ]

  La presente legge è stata abrogata dalla Legge regioanle n. 45/2014, art. 16.