La presente legge è stata abrogata dalla
Legge regioanle n. 45/2014, art. 16.
Art. 1
Obiettivi generali.
[Ai fini di una più razionale utilizzazione delle risorse del
territorio, attraverso la valorizzazione delle attività zootecniche minori e
delle potenzialità produttive delle piante agrarie, forestali e spontanee,
nonché per favorire la conservazione degli attuali eco-sistemi naturali, la
Regione Puglia promuove iniziative atte a conseguire l'incremento, la diffusione
e la protezione dell'apicoltura mediante:
a) l'assistenza tecnica;
b) l'assistenza sanitaria;
c) il servizio d'impollinazione;
d) la disciplina del nomadismo. ]
La presente legge è stata abrogata dalla
Legge regioanle n. 45/2014, art. 16.
Art. 2
Commissione apistica regionale.
[È istituita la Commissione apistica regionale, così composta:
- Assessore regionale all'agricoltura o Consigliere regionale
dallo stesso delegato, con le funzioni di Presidente;
- tre funzionari tecnici dell'Assessorato all'agricoltura in
servizio rispettivamente negli uffici preposti alla zootecnia, alla
forestazione, alla fitopatologia;
- un funzionario tecnico del servizio veterinario regionale;
- un funzionario del servizio ecologia;
- un esperto designato dall'Istituto di entomologia agraria
dell'Università di Bari;
- tre rappresentanti degli apicoltori associati in organismi
giuridicamente riconosciuti e designati dagli stessi;
- due rappresentanti degli ortofrutticoltori associati in
organismi giuridicamente riconosciuti e designati dagli stessi.
Svolge mansioni di segretario un funzionario dell'Assessorato
regionale all'agricoltura.
La Commissione apistica è nominata con decreto del Presidente
della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e resta in
carica tre anni.
I rappresentanti delle Organizzazioni vengono proposti
all'Assessore regionale all'agricoltura previa intesa tra le Associazioni
interessate.
La Commissione ha sede presso l'Assessorato regionale
all'agricoltura.
Alla Commissione è affidato il compito di esprimersi sui
programmi d'intervento e di relazionare alla Giunta regionale in merito al
consuntivo annuale di attuazione della presente legge secondo le direttive che
saranno emanate annualmente dalla Giunta regionale.
Ai componenti la Commissione spettano, in quanto ne abbiano
diritto, gli emolumenti previsti dall'art. 4
della L.R.
12 agosto 1981, n. 45. ]
La presente legge è stata abrogata dalla
Legge regioanle n. 45/2014, art. 16.
Art. 3
Finanziamenti.
[Nel quadro degli indirizzi tecnici dettati dalla Commissione
apistica regionale, vengono stanziati finanziamenti sulla base di articolati
programmi annuali proposti dalle Organizzazioni degli apicoltori giuridicamente
riconosciute.
Detti programmi riguardano iniziative a favore di allevatori
singoli ed associati che svolgono l'attività a qualsiasi titolo e concernono:
a) impianto, ampliamento ed ammodernamento strutturale di
apiari;
b) acquisto di arnie e piccole attrezzature per l'estrazione e
la lavorazione del miele;
c) acquisto di nuclei o famiglie di api e di regine
selezionate.
Esclusivamente a favore di cooperative e di associazioni
agricole, giuridicamente riconosciute, che perseguono finalità apistiche,
vengono concessi incentivi per la realizzazione di strutture ed acquisto di
attrezzature per l'estrazione, la lavorazione e la commercializzazione in forma
organizzata dei prodotti delle api, per l'espletamento del servizio
d'impollinazione e per l'attività di assistenza tecnica, nonché per la
realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale, d'intesa con
il competente Assessorato alla formazione professionale. ]
La presente legge è stata abrogata dalla
Legge regioanle n. 45/2014, art. 16.
Art. 4
Contributi.
[L'entità dei contributi erogabili per le arnie razionali, le
attrezzature e le eventuali connesse strutture a carattere aziendale, nonché per
la ricostituzione di alveari distrutti per motivi sanitari, è fissata ad un
massimo del 50% dell'importo di spesa ritenuto ammissibile.
Detta percentuale viene elevata fino all'80% per la dotazione
di attrezzature e strutture a carattere collettivo previste per le attività di
cui all'ultimo comma del precedente art. 3. ]
La presente legge è stata abrogata dalla
Legge regioanle n. 45/2014, art. 16.
Art. 5
Procedure.
[Le domande intese ad ottenere la concessione delle provvidenze
contributive, di cui alla presente legge, debbono essere presentate al
competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura corredate di apposito
programma tecnico-finanziario.
Detto Ispettorato, nel rispetto delle finalità della presente
legge e delle direttive emanate dalla Giunta regionale, esprime il parere
tecnico e di congruità delle spese ammissibili alla sussidiabilità.
L'Assessore regionale all'agricoltura, sulla base degli
elementi tecnico-finanziari acquisiti, propone alla Giunta regionale la
sussidiabilità delle iniziative contemplate dal programma e ritenute idonee a
perseguire le previste finalità.
La liquidazione ed il pagamento dei contributi di cui agli
impegni assunti vengono disposti dall'Assessorato regionale all'agricoltura
previo accertamento del regolare espletamento delle iniziative da parte degli
Ispettorati provinciali dell'agricoltura e sulla base di probatoria
documentazione amministrativa-contabile. ]
La presente legge è stata abrogata dalla
Legge regioanle n. 45/2014, art. 16.
Art. 6
Misure sanitarie.
[Le api vive o favi contenenti covate provenienti da altre
regioni durante il trasferimento devono essere accompagnate da un certificato
che ne attesti la sanità e la loro provenienza da allevamento o sito in zona non
infetta, rilasciato da non oltre 30 giorni dalla competente autorità sanitaria.
]
La presente legge è stata abrogata dalla
Legge regioanle n. 45/2014, art. 16.
Art. 7
Norma finanziaria.
[A decorrere dal 1985 viene istituito nel bilancio regionale
apposito capitolo di spesa - cap. n. 0407700 - con la seguente denominazione
«Interventi regionali in favore dell'apicoltura». Allo stanziamento di L.
10.000.000 per il 1985 si provvede con riduzione di pari importo in termini di
competenza e cassa del cap. 161080.
Per gli anni successivi la spesa sarà determinata in base alle
singole leggi di bilancio. ]
La presente legge è stata abrogata dalla
Legge regioanle n. 45/2014, art. 16.