Art. 1
Delega alle Amministrazioni
provinciali.
1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la funzione di cui alla legge 10 febbraio 1982, n. 38
relativa alle autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e veicoli
eccezionali nella Regione Puglia viene delegata alle Amministrazioni
provinciali.
2. L'Amministrazione provinciale competente al rilascio delle
autorizzazioni di cui al primo comma del presente articolo è quella della
provincia in cui ha inizio la circolazione del veicolo o del trasporto
eccezionale, o in cui ha sede il richiedente, ovvero che per prima viene
interessata da tale circolazione.
Art. 2
Pagamento indennizzi.
1. Gli indennizzi previsti devono essere versati su conto
corrente intestato all'Amministrazione provinciale competente per territorio,
con la specificazione che trattasi di versamento effettuato ai sensi della
presente legge (1).
2. Copia del bollettino di versamento dovrà essere allegato
alla domanda di autorizzazione e l'Amministrazione provinciale, prima di
rilasciare le autorizzazioni dovrà accertare l'avvenuto versamento.
(1) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 18, lettera
a), L.R.
31 dicembre 2007, n. 40. Il testo
originario era così formulato: «1. Gli indennizzi previsti dal D.M. 23
gennaio 1984 e successivi dovranno essere versati su conto corrente
intestato alla Regione Puglia, con la specificazione che trattasi di versamento
effettuato ai sensi della presente legge.».
Art. 3
Corresponsione
finanziamenti.
1. [Previa istruttoria
tecnica, la Regione Puglia provvederà a ripartire annualmente, con apposita
deliberazione della Giunta regionale, tra gli enti proprietari delle strade le
somme riscosse ai sensi dell'art. 2 della presente legge] (2).
2. Le amministrazioni provinciali devono utilizzare gli
introiti rivenienti dagli indennizzi per il miglioramento della pavimentazione
delle strade più interessate dai trasporti eccezionali (3).
3. [È attribuito a ciascuna
provincia un contributo annuo a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo
svolgimento delle funzioni delegate con la presente legge] (4).
4. [Per l'anno 1986 il
contributo di cui al precedente comma è fissato in L. 15.000.000 per ciascuna
provincia, per gli anni successivi si provvederà in sede di legge di
bilancio] (5).
(2) Comma abrogato dall'art. 3, comma 18, lettera b),
L.R.
31 dicembre 2007, n. 40.
(3) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 18, lettera
c), L.R.
31 dicembre 2007, n. 40. Il testo
originario era così formulato: «2. Gli enti proprietari delle strade potranno
richiedere contributi per il miglioramento della pavimentazione delle strade più
interessate dai trasporti eccezionali, ai sensi della L.R.
16 maggio 1985, n. 27.».
(4) Comma abrogato dall'art. 3, comma 18, lettera b),
L.R.
31 dicembre 2007, n. 40.
(5) Comma abrogato dall'art. 3, comma 18, lettera b),
L.R.
31 dicembre 2007, n. 40.
Art. 4
Istituzione di un Ufficio
centrale regionale.
[1. È istituito presso
l'Assessorato regionale ai lavori pubblici l'Ufficio «Trasporti eccezionali»
preposto alla organizzazione delle attività connesse con l'applicazione della
presente legge (6).
2. Esso cura la raccolta e l'archivio delle autorizzazioni
rilasciate dalle Amministrazioni provinciali, procede alla formazione e
all'aggiornamento del catasto stradale regionale, coordina l'attività delegata
alle Amministrazioni provinciali con la presente legge, nonché quella relativa
al censimento della circolazione stradale.
3. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a trasmettere
al predetto ufficio tutti i dati relativi alla rete viaria di rispettiva
competenza] (7).
(6) L'Ufficio trasporti eccezionali è stato poi soppresso
dall'art. 50, comma 1, L.R.
31 maggio 2001, n. 14.
(7) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 18, lettera d),
L.R.
31 dicembre 2007, n. 40.
Art. 5
Vigilanza e sanzioni.
1. Alle Province spetta la vigilanza sulla circolazione dei
veicoli, e dei trasporti eccezionali, nonché l'esercizio delle funzioni
amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
10 febbraio 1982, 38.
Art. 6
Norme finanziarie.
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata
l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione delle entrate e
delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 e successivi, per gli
introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da
trasporti eccezionali e per la erogazione delle somme introitate agli enti
proprietari delle strade.
2. Alle spese di cui al terzo comma dell'art. 3 della presente
legge si farà fronte con i fondi di cui al cap. 0203400 del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1986. Tale capitolo è integrato di lire
1.800.000.000 da prelevare dai fondi globali del bilancio 1986 e riportati al
capitolo 1602040 dello stato di previsione della spesa.
PARTE II
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Cap. 1602040-"Fondi per il finanziamento di spese derivanti
da LL.RR. in corso di adozione" Competenza 1.800.000.000 Cassa
1.800.000.000
VARIAZIONE IN AUMENTO
Cap. 0203400 " Delega funzioni amministrative a Province e
Comuni per il rilascio autorizzazioni per trasporti eccezionali e formazione
nuovo catasto stradale lr 13/ 6/ 1986 N. 13 nonché per censimento della
circolazione stradale". Competenza 1.800.000.000 Cassa
1.800.000.000
Art. 7
Abrogazione.
1. E' abrogata la legge
regionale 1° aprile 1985, n. 13.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.