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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1986
Numero
14
Data
13/06/1986
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 95, suppl. ord.del 20 giugno 1986,
Allegati
Nessun allegato

 

 ۥ-

Art. 1
Delega alle Amministrazioni provinciali.

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, la funzione di cui alla legge 10 febbraio 1982, n. 38 relativa alle autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali nella Regione Puglia viene delegata alle Amministrazioni provinciali.

2. L'Amministrazione provinciale competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma del presente articolo è quella della provincia in cui ha inizio la circolazione del veicolo o del trasporto eccezionale, o in cui ha sede il richiedente, ovvero che per prima viene interessata da tale circolazione.

 

Art. 2
Pagamento indennizzi.

1. Gli indennizzi previsti devono essere versati su conto corrente intestato all'Amministrazione provinciale competente per territorio, con la specificazione che trattasi di versamento effettuato ai sensi della presente legge (1).

2. Copia del bollettino di versamento dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione e l'Amministrazione provinciale, prima di rilasciare le autorizzazioni dovrà accertare l'avvenuto versamento.

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 18, lettera a), L.R. 31 dicembre 2007, n. 40. Il testo originario era così formulato: «1. Gli indennizzi previsti dal D.M. 23 gennaio 1984 e successivi dovranno essere versati su conto corrente intestato alla Regione Puglia, con la specificazione che trattasi di versamento effettuato ai sensi della presente legge.».

 

 

Art. 3

Corresponsione finanziamenti.

1. [Previa istruttoria tecnica, la Regione Puglia provvederà a ripartire annualmente, con apposita deliberazione della Giunta regionale, tra gli enti proprietari delle strade le somme riscosse ai sensi dell'art. 2 della presente legge] (2).

2. Le amministrazioni provinciali devono utilizzare gli introiti rivenienti dagli indennizzi per il miglioramento della pavimentazione delle strade più interessate dai trasporti eccezionali (3).

3. [È attribuito a ciascuna provincia un contributo annuo a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate con la presente legge] (4).

4. [Per l'anno 1986 il contributo di cui al precedente comma è fissato in L. 15.000.000 per ciascuna provincia, per gli anni successivi si provvederà in sede di legge di bilancio] (5).

(2) Comma abrogato dall'art. 3, comma 18, lettera b), L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.

(3) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 18, lettera c), L.R. 31 dicembre 2007, n. 40. Il testo originario era così formulato: «2. Gli enti proprietari delle strade potranno richiedere contributi per il miglioramento della pavimentazione delle strade più interessate dai trasporti eccezionali, ai sensi della L.R. 16 maggio 1985, n. 27.».

(4) Comma abrogato dall'art. 3, comma 18, lettera b), L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.

(5) Comma abrogato dall'art. 3, comma 18, lettera b), L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.

 

Art. 4

Istituzione di un Ufficio centrale regionale.

[1. È istituito presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici l'Ufficio «Trasporti eccezionali» preposto alla organizzazione delle attività connesse con l'applicazione della presente legge (6).

2. Esso cura la raccolta e l'archivio delle autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni provinciali, procede alla formazione e all'aggiornamento del catasto stradale regionale, coordina l'attività delegata alle Amministrazioni provinciali con la presente legge, nonché quella relativa al censimento della circolazione stradale.

3. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a trasmettere al predetto ufficio tutti i dati relativi alla rete viaria di rispettiva competenza] (7).

(6)  L'Ufficio trasporti eccezionali è stato poi soppresso dall'art. 50, comma 1, L.R. 31 maggio 2001, n. 14.

(7) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 18, lettera d), L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.

 

Art. 5
Vigilanza e sanzioni.

1. Alle Province spetta la vigilanza sulla circolazione dei veicoli, e dei trasporti eccezionali, nonché l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 10 febbraio 1982, 38.

 

Art. 6
Norme finanziarie.

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 e successivi, per gli introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali e per la erogazione delle somme introitate agli enti proprietari delle strade.

2. Alle spese di cui al terzo comma dell'art. 3 della presente legge si farà fronte con i fondi di cui al cap. 0203400 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986. Tale capitolo è integrato di lire 1.800.000.000 da prelevare dai fondi globali del bilancio 1986 e riportati al capitolo 1602040 dello stato di previsione della spesa.

PARTE II

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Cap. 1602040-"Fondi per il finanziamento di spese derivanti da LL.RR. in corso di adozione" Competenza 1.800.000.000 Cassa 1.800.000.000

VARIAZIONE IN AUMENTO

Cap. 0203400 " Delega funzioni amministrative a Province e Comuni per il rilascio autorizzazioni per trasporti eccezionali e formazione nuovo catasto stradale lr 13/ 6/ 1986 N. 13 nonché per censimento della circolazione stradale". Competenza 1.800.000.000 Cassa 1.800.000.000

 

Art. 7
Abrogazione.

1. E' abrogata la legge regionale 1° aprile 1985, n. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.