Legge abrogata dall’art. 12
della L.R.
13 dicembre 1999, n. 32 “Variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 1999”
Art. 1
[Allo scopo di favorire
lo sviluppo e il potenziamento della zootecnia gli Istituti e gli enti esercenti
il credito agrario nella Regione sono autorizzati a concedere prestiti a tasso
agevolato ad ammortamento fino a 5 anni, di cui sei mesi di preammortamento, con
il concorso regionale sugli interessi, per l'acquisto di giovane bestiame
femminile selezionato da reddito e di bestiame da carne destinato al macello.
L'ammortamento del prestito avrà la durata indicata
nell'allegato specchio, essendo essa in funzione della specie e dell'indirizzo
produttivo cui il bestiame è destinato.
I prestiti saranno concessi agli imprenditori agricoli a
titolo principale singoli o associati, con preferenza alle imprese familiari
coltivatrici] .
Art. 2
[I prestiti di cui
all'art. 1 della presente legge avranno la durata fino ad anni 5, di cui 6 mesi
di preammortamento, e saranno concessi nella misura dell'80% della spesa
riconosciuta ammissibile, elevabili al 90% per le imprese familiari
coltivatrici.
Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari è
stabilito nella misura prevista dalla normativa statale vigente in materia di
finanziamento agevolato in agricoltura].
Art. 3
[La concessione di
prestiti di cui all'art. 1 della presente legge è subordinata al rilascio, da
parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti, del
nulla-osta] .
Art. 4
[La Regione assume a
proprio carico la differenza tra il tasso d'interesse praticato dall'Istituto o
Ente finanziatore, che non può essere superiore al tasso di riferimento
determinato dallo Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 1° luglio 1977, n.
403, al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e
quello a carico dei beneficiari nella misura prevista dall'art. 2 della presente
legge. Alla concessione e liquidazione del concorso regionale negli interessi,
nei limiti delle assegnazioni disposte dalla Giunta regionale a favore degli
Istituti o enti, provvede la Giunta regionale stessa sulla base di appositi
elenchi dei prestiti erogati, corredati del nulla-osta ispettoriale e della
fattura di acquisto e trasmessi mensilmente dall'Istituto o Ente finanziatore.
Il concorso regionale negli interessi sarà calcolato in semestralità o annualità
costanti e decorrerà dal primo mese successivo a quello d'erogazione del
prestito].
Art. 5
[I prestiti di cui
all'art. 1 della presente legge, quando siano concessi in favore delle categorie
indicate dall'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti
dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario a termini dell'art. 56 della
legge 27 ottobre 1970, n. 910 sino all'ammortamento della complessiva perdita
che gli Istituti ed enti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle
procedure di riscossione coattiva.
Gli Istituti ed enti, quando trattasi di prestatari di cui al
precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della prima
somministrazione, sull'importo originario del prestito, la trattenuta dello
0,20% da versare al Fondo Interbancario di Garanzia].
Art. 6
[Il beneficio di cui
all'art. 1 della presente legge non è cumulabile con il contributo in conto
capitale di cui all'art. 8, lett. b), della L.R. 20 gennaio 1975, n. 7 ed
è prioritariamente concesso per l'acquisto di bestiame da riproduzione nato ed
allevato presso gli allevamenti in selezione siti nel territorio pugliese
scortati da certificato genealogico per la specie bovina, equina e suina ed
anche da certificato d'origine per le specie bufalina, ovina, caprina e
cunicola, nonché per le bovine di razza podolica] .
Art. 7
[Per tutta la durata del
prestito, il beneficiario resta impegnato al mantenimento in vita del soggetto
acquistato. Nel caso di vendita o di prematura macellazione, il beneficiario è
tenuto a restituire all'Istituto o Ente finanziatore la quota parte del
prestito, pari alla differenza tra la data della perdita del soggetto e quella
della scadenza dell'ammortamento] .
Art. 8
[L'onere per gli
interventi di cui alla presente legge trova copertura sul cap. 1705180 del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986, approvato dal Consiglio
regionale nella seduta del 30 dicembre 1985, che assume la seguente nuova
denominazione «Limite d'impegno per la concessione del concorso regionale sui
prestiti di esercizio fino a 5 anni di cui sei mesi di preammortamento per la
zootecnia».
In sede di approvazione dei bilanci per gli esercizi
successivi il Consiglio regionale fisserà annualmente il limite d'impegno] .
Tabella
Durata massima dell'ammortamento |
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a) |
bestiame da vita |
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- giovenche |
5 anni |
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- bufale |
5 anni |
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- puledre |
5 anni |
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- agnello |
3 anni |
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- capretto |
3 anni |
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- scrofette |
3 anni |
|
- coniglie |
2 anni |
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b) |
bestiame da macello |
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- vitelli scolostrati destinati a vitello da ristallo |
6 mesi |
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- vitelli da ristallo destinati a vitellone |
1 anno |
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- bufalotti da ingrasso |
1 anno |
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- puledri da ingrasso |
1 anno |
|
- agnelli destinati ad agnello pesante |
6 mesi |
|
- suinetti svezzati destinati alla produzione del suino magro |
6 mesi |
|
- tacchinotti |
6 mesi |
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