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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1986
Numero
6
Data
17/03/1986
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Intervento regionale per lo sviluppo ed il potenziamento della zootecnia.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 24 marzo 1986, n. 46, suppl. ord. La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera t), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12, L.R. n. 32/1999.
Allegati
Nessun allegato

 



Legge abrogata dall’art. 12 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 32  “Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999”

 

Art. 1

[Allo scopo di favorire lo sviluppo e il potenziamento della zootecnia gli Istituti e gli enti esercenti il credito agrario nella Regione sono autorizzati a concedere prestiti a tasso agevolato ad ammortamento fino a 5 anni, di cui sei mesi di preammortamento, con il concorso regionale sugli interessi, per l'acquisto di giovane bestiame femminile selezionato da reddito e di bestiame da carne destinato al macello.

L'ammortamento del prestito avrà la durata indicata nell'allegato specchio, essendo essa in funzione della specie e dell'indirizzo produttivo cui il bestiame è destinato.

I prestiti saranno concessi agli imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati, con preferenza alle imprese familiari coltivatrici] .

Art. 2

[I prestiti di cui all'art. 1 della presente legge avranno la durata fino ad anni 5, di cui 6 mesi di preammortamento, e saranno concessi nella misura dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile, elevabili al 90% per le imprese familiari coltivatrici.

Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura prevista dalla normativa statale vigente in materia di finanziamento agevolato in agricoltura].

 

Art. 3

[La concessione di prestiti di cui all'art. 1 della presente legge è subordinata al rilascio, da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti, del nulla-osta] .

 

Art. 4

[La Regione assume a proprio carico la differenza tra il tasso d'interesse praticato dall'Istituto o Ente finanziatore, che non può essere superiore al tasso di riferimento determinato dallo Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 1° luglio 1977, n. 403, al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico dei beneficiari nella misura prevista dall'art. 2 della presente legge. Alla concessione e liquidazione del concorso regionale negli interessi, nei limiti delle assegnazioni disposte dalla Giunta regionale a favore degli Istituti o enti, provvede la Giunta regionale stessa sulla base di appositi elenchi dei prestiti erogati, corredati del nulla-osta ispettoriale e della fattura di acquisto e trasmessi mensilmente dall'Istituto o Ente finanziatore. Il concorso regionale negli interessi sarà calcolato in semestralità o annualità costanti e decorrerà dal primo mese successivo a quello d'erogazione del prestito].

 

Art. 5

[I prestiti di cui all'art. 1 della presente legge, quando siano concessi in favore delle categorie indicate dall'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario a termini dell'art. 56 della legge 27 ottobre 1970, n. 910 sino all'ammortamento della complessiva perdita che gli Istituti ed enti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli Istituti ed enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,20% da versare al Fondo Interbancario di Garanzia].

 

Art. 6

[Il beneficio di cui all'art. 1 della presente legge non è cumulabile con il contributo in conto capitale di cui all'art. 8, lett. b), della L.R. 20 gennaio 1975, n. 7 ed è prioritariamente concesso per l'acquisto di bestiame da riproduzione nato ed allevato presso gli allevamenti in selezione siti nel territorio pugliese scortati da certificato genealogico per la specie bovina, equina e suina ed anche da certificato d'origine per le specie bufalina, ovina, caprina e cunicola, nonché per le bovine di razza podolica] .

 

Art. 7

[Per tutta la durata del prestito, il beneficiario resta impegnato al mantenimento in vita del soggetto acquistato. Nel caso di vendita o di prematura macellazione, il beneficiario è tenuto a restituire all'Istituto o Ente finanziatore la quota parte del prestito, pari alla differenza tra la data della perdita del soggetto e quella della scadenza dell'ammortamento] .

 

Art. 8

[L'onere per gli interventi di cui alla presente legge trova copertura sul cap. 1705180 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 dicembre 1985, che assume la seguente nuova denominazione «Limite d'impegno per la concessione del concorso regionale sui prestiti di esercizio fino a 5 anni di cui sei mesi di preammortamento per la zootecnia».

In sede di approvazione dei bilanci per gli esercizi successivi il Consiglio regionale fisserà annualmente il limite d'impegno] .

 

Tabella 


Durata massima dell'ammortamento

 

 

 

a)

bestiame da vita

 

 

- giovenche

5 anni

 

- bufale

5 anni

 

- puledre

5 anni

 

- agnello

3 anni

 

- capretto

3 anni

 

- scrofette

3 anni

 

- coniglie

2 anni

 

 

 

b)

bestiame da macello

 

 

- vitelli scolostrati destinati a vitello da ristallo

6 mesi

 

- vitelli da ristallo destinati a vitellone

1 anno

 

- bufalotti da ingrasso

1 anno

 

- puledri da ingrasso

1 anno

 

- agnelli destinati ad agnello pesante

6 mesi

 

- suinetti svezzati destinati alla produzione del suino magro

6 mesi

 

- tacchinotti

6 mesi