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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1986
Numero
9
Data
09/04/1986
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Norme in materia di procedure concorsuali del personale delle UUSSLL in attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e di rapporto di impiego del personale delle UUSSLL.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 21 aprile 1986, n. 62. Il Governo ha osservato in relazione alla disposizione di cui all'art. 23 comma terzo, che il richiamo al successivo art. 24 per le procedure concorsuali riservate di cui all'art. 68 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è riferibile solo al personale del profilo professionale medici di cui al D.P.R. n. 761/1979.
Allegati
Nessun allegato

 



TITOLO I

Concorsi di assunzione.

Art. 1

Richiesta di indicazione di concorsi.

1. Le Unità sanitarie locali, con atto deliberativo del Comitato di gestione, presentano annualmente alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, richiesta di indicazione di pubblici concorsi per la copertura di posti di organico vacanti e disponibili negli organici dei propri servizi.

2. Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso, si considerano disponibili, oltre i posti vacanti di cui al comma precedente, quelli che si rendano vacanti, per collocamento a riposo o per i motivi previsti dal quarto comma dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, successivamente alla data indicata e fino alla scadenza del biennio successivo.

3. Le richieste devono indicare la spesa conseguente all'assunzione e le modalità di copertura della stessa e contenere i riferimenti alla vigente normativa in materia di assunzione obbligatoria, ove prescritti.

4. Le richieste d'indicazione di concorsi per l'assunzione di personale medico devono specificare i posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell'art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

Art. 2

Concorsi per esigenze di carattere urgente.

1. Le Unità sanitarie locali, per motivate esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o della graduatoria di concorso in via di espletamento, per posti che si siano resi vacanti in relazione e una delle cause di cessazione dal rapporto di impiego previste dalla vigente normativa, o mediante personale trasferito o comandato, possono richiedere alla Giunta regionale l'indicazione e l'espletamento di pubblici concorsi al di fuori del termine previsto dal primo comma dell'art. 1 della presente legge.

 

Art. 3

Indicazione dei concorsi.

1. La Giunta regionale, sulla base delle richieste delle Unità sanitarie locali, bandisce, con decreto del Presidente, i concorsi entro trenta giorni dal perfezionamento delle istanze e, comunque, entro il 30 aprile di ogni anno.

2. I bandi dei concorsi devono indicare le riserve di cui agli artt. 15 e 70 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e ogni altra riserva di legge.

3. I concorsi sono unici per la copertura, nell'ambito delle diverse posizioni funzionali, dei posti della medesima disciplina o figura professionale ovvero per gli assistenti medici, veterinari, chimici o biologi, dei posti appartenenti alla stessa area funzionale.

4. Ai fini dei trasferimenti previsti dall'art. 40 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e da altre norme vigenti, l'indicazione delle discipline cui i posti si riferiscono e l'eventuale tempo pieno richiesto nel rapporto di lavoro vanno, altresì, specificati nei bandi relativi al personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore.

 

Art. 4

Pubblicità dei bandi.

1. L'Assessore regionale alla sanità cura la pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ne richiede la pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ne dà comunicazione alle UU.SS.LL., enti e uffici interessati ed alle Organizzazioni sindacali di cui al quinto comma dell'art. 2 del D.M. 30 gennaio 1982, del Ministro della sanità.

2. L'attività istruttoria per le procedure concorsuali di cui alla presente legge viene curata dall'Ufficio competente dell'Assessorato alla sanità unitamente agli uffici periferici dello stesso Assessorato sulla base di apposite direttive da emanarsi con delibera della Giunta regionale.

 

Art. 5

Presentazione e registrazione delle domande.

1. Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Presidente della Giunta regionale devono essere presentate, secondo le prescrizioni contenute nel bando e nel termine di cui al sesto e ultimo comma dell'art. 2 del D.M. 30 gennaio 1982, del Ministro della sanità, direttamente all'Ufficio concorsi dell'Assessorato alla sanità oppure a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, risultante dalla data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

2. Per le domande presentate direttamente, l'Ufficio competente dell'Assessorato alla sanità rilascia, a titolo di ricevuta, copia sottoscritta dell'elenco dei documenti e dei titoli allegati.

3. Per ciascun concorso è istituito apposito protocollo di arrivo delle domande.

4. Dopo la scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande, il responsabile dell'Ufficio concorsi e l'impiegato addetto alla registrazione procedono congiuntamente alla chiusura del protocollo.

5. Dopo la chiusura possono essere registrate solo le domande pervenute a mezzo del servizio postale, comprese quelle presentate oltre i termini, con distinta annotazione.

6. Nelle domande devono essere indicate le Unità sanitarie locali in cui il candidato è disposto a prestare servizio in ordine preferenziale.

7. Nei concorsi per il personale medico i candidati devono indicare se sono disponibili ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

8. La domanda deve essere formulata e sottoscritta in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del D.M. 30 gennaio 1982, del Ministro della sanità.

 

Art. 6

Ammissione dei concorrenti.

1. La Giunta regionale delibera l'ammissione dei concorrenti.

2. Con lo stesso provvedimento è disposta la non ammissione, motivata in relazione alle previsioni del D.M. 30 gennaio 1982, del Ministro della sanità dei concorrenti che risultino privi dei requisiti prescritti o le cui domande siano irregolari o pervenute fuori termine.

3. Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.M. 30 gennaio 1982, del Ministro della sanità costituisce motivo di esclusione, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione, nella stessa posizione funzionale, per la medesima disciplina o figura professionale cui si riferisce il concorso.

4. Durante il triennio di formazione, il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore può partecipare ai concorsi a posti di pari posizione in area funzionale diversa da quella di appartenenza.

5. Entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al secondo comma, l'esclusione dal concorso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai candidati esclusi.

 

Art. 7

Commissione di sorteggio.

1. La Giunta regionale nomina la Commissione di sorteggio prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, del Ministro della sanità, individuando il funzionario al quale è affidata la presidenza della stessa.

2. Con la stessa deliberazione o con altro atto, la Giunta regionale indica, ove occorra, le regioni limitrofe i cui ruoli nominativi devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio venga effettuato in conformità dell'art. 7 del decreto ministreriale citato, quando gli iscritti nel ruolo nominativo siano inferiori a dieci, e provvede alla integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del predetto art. 7.

 

Art. 8

Procedure per il sorteggio.

1. Il sorteggio dei componenti delle Commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i membri della Commissione di sorteggio.

2. Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione.

3. Tutte le operazioni sono pubbliche e devono risultare da apposito verbale.

4. La data e il luogo del sorteggio devono essere notificati mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio e mediante comunicazione alle UU.SS.LL. ed alle Organizzazioni sindacali di cui al quinto comma dell'art. 2 del D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'art. 7 del D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità, e per quelli previsti in via sostitutiva ai sensi dell'art. 6, quinto comma, dello stesso decreto.

6. Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali devono essere esposti, prima del sorteggio, nel locale in cui si svolgono le estrazioni.

 

Art. 9

Commissioni esaminatrici.

1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con deliberazione della Giunta regionale dalla quale deve risultare l'eventuale delega della funzione di Presidente delle Commissioni stesse a Consiglieri regionali.

2. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici coloro che abbiano presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.

3. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario amministrativo della Regione di posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.

4. Il Segretario della Commissione provvede a tutti gli adempimenti previsti dal D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità, ed ogni altro necessario per assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori secondo le disposizioni impartite dal Presidente della Commissione.

5. Il Segretario cura, altresì, la predisposizione delle sedi di esame e delle attrezzature e il reperimento del personale necessario alla Commissione per l'attività della stessa; predispone la composizione dei comitati previsti dall'ottavo comma dell'art. 6 del D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità, ove necessari, con l'utilizzo di tre funzionari della Regione o delle UU.SS.LL., dei quali uno con funzioni di Segretario, e la sottopone alla approvazione del Presidente della Commissione.

6. L'Assessore regionale alla sanità è delegato ad individuare le UU.SS.LL., tenute a fornire i supporti necessari per il regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a mettere a disposizione il personale necessario per l'attività delle Commissioni.

7. Eventuali spese anticipate dalle Unità sanitarie locali sono a carico della Regione.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alla Commissione prevista dall'art. 41, quarto comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e alle sottocommissioni previste dall'art. 6, settimo comma, del D.M. 30 gennaio 1982.

 

Art. 10

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori.

1. Ultimati i lavori della Commissione esaminatrice, il Presidente trasmette i verbali e ogni altro atto del concorso all'Ufficio competente dell'Assessorato alla sanità.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, riconosciuta la regolarità degli atti, viene approvata la graduatoria e vengono dichiarati i vincitori.

3. La deliberazione di cui al comma precedente è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Art. 11

Assegnazione dei vincitori e conferimento dei posti.

1. Con successivo provvedimento, decorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito di cui al precedente art. 10, la Giunta regionale dispone l'assegnazione dei vincitori alle UU.SS.LL. in cui risultino i posti da conferire dopo i trasferimenti previsti dall'art. 40 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e degli artt. 32 e 33 della presente legge, sulla base delle preferenze espresse dai candidati.

2. Ai fini di cui al precedente comma possono essere conferiti:

a) i posti messi a concorso non coperti mediante i trasferimenti di cui al primo comma;

b) i posti resisi vacanti e disponibili dopo i trasferimenti di cui al primo comma;

c) i posti che si siano resi vacanti e che le UU.SS.LL. abbiano chiesto di ricoprire prima dello svolgimento delle procedure di sorteggio di cui al precedente art. 8.

3. I bandi debbono precisare che il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto:

a) per i casi in cui venga disposto il trasferimento di personale non appartenente alle UU.SS.LL. che abbia titolo al trasferimento in forza di particolari disposizioni di legge statale;

b) per i casi di riammissione di cui all'art. 59 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

Art. 12

Utilizzazione della graduatoria.

1. Per gli effetti di cui all'art. 13, terzo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, le UU.SS.LL. devono chiedere la copertura dei posti alla Giunta regionale, che la disporrà dopo aver espletato le procedure di trasferimento per gli aventi diritto ai sensi degli artt. 40 e 51 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

Art. 13

Inquadramento del personale medico e veterinario dopo il triennio di formazione.

1. Ai fini dell'inquadramento nei posti vacanti di Assistente medico e veterinario collaboratore, al termine del triennio di formazione, il Comitato di gestione della U.S.L. nomina una Commissione composta, per ciascuna area funzionale, come segue:

- il Presidente del Comitato di gestione o un componente suo delegato-Presidente;

- il Coordinatore sanitario e tre dipendenti di posizione funzionale apicale o intermedia della rispettiva area funzionale delle UU.SS.LL. - Componenti;

- un funzionario amministrativo di posizione funzionale non inferiore a Collaboratore amministrativo-Segretario.

2. La Commissione formula proposte al Comitato di gestione per il definitivo inquadramento, a domanda, nei posti di organico vacanti nei diversi servizi appartenenti all'area funzionale, secondo le modalità previste dall'art. 17, quinto comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

TITOLO II

Trasferimenti

Art. 14

Pubblicazione dei posti disponibili.

1. Ai fini dei trasferimenti di cui all'art. 40 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la Regione, all'atto dell'indizione di pubblici concorsi, notifica alle UU.SS.LL. i posti messi a concorso mediante pubblicazione di apposito bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I bandi devono contenere l'indicazione delle discipline e dell'area funzionale cui i posti si riferiscono, anche per i posti di personale appartenenti alle posizioni funzionali di Assistente medico e veterinario Collaboratore.

3. Per i posti di personale medico devono essere individuati quelli per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell'art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

Art. 15

Domande di trasferimento.

1. Le domande di trasferimento ad altre UU.SS.LL. della Regione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 5 della presente legge; copia deve essere inviata, per conoscenza, al Presidente del Comitato di gestione della U.S.L. di appartenenza.

2. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del primo comma del precedente art. 14.

3. Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie deve allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formulazione della graduatoria prevista dall'art. 40, terzo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

4. Nelle domande devono essere indicate, secondo l'ordine di preferenza, le UU.SS.LL. richieste, ivi comprese, ai fini di cui all'art. 12 della presente legge, quelle non previste nel bando di trasferimento.

5. Il personale medico deve, altresì, dichiarare la disponibilità ad accettare posti per i quali sia previsto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

6. Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

7. Il personale appartenente alla posizione funzionale di assistente medico e di veterinario collaboratore può presentare domanda di trasferimento decorso il termine di formazione.

8. Le domande di trasferimento di cui al primo comma del presente articolo sono revocabili entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito di cui al precedente art. 10.

 

Art. 16

Graduatoria dei trasferimenti.

1. Prima dell'inizio delle prove dei singoli concorsi pubblici, la Giunta regionale approva le graduatorie relative ai trasferimenti dei posti messi a concorso.

2. Per il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla formazione provvede la Commissione costituita per il corrispondente concorso in base ai titoli posseduti dagli aspiranti, da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione.

3. Per il restante personale, alla formazione della graduatoria provvede la Giunta regionale secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.

4. In caso di parità di titoli, si applicano criteri di preferenza stabiliti dalle vigenti norme per i concorsi pubblici.

5. Il trasferimento decorre il giorno dopo in cui il vincitore del corrispondente concorso viene immesso in servizio nello stesso posto, salvo diversa intesa tra le UU.SS.LL. competenti.

6. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

TITOLO III

Funzioni delegate alle UU.SS.LL.

Art. 17

Delega alle UU.SS.LL.

1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è delegata alle UU.SS.LL. la selezione per l'assunzione di personale appartenente ai seguenti profili professionali:

- Ruolo sanitario:

tabella 1) quadro secondo, profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria;

tabella n) quadro secondo, profilo professionale: operatore professionale di seconda categoria;

- Ruolo tecnico:

tabella f) profilo professionale: operatori tecnici;

tabella g) profilo professionale: agenti tecnici;

- Ruolo amministrativo:

tabella c) profilo professionale: coadiutori amm.vi;

tabella d) profilo professionale: commessi.

2. Restano ferme le competenze della Regione per il trasferimento ad altre Unità sanitarie locali del personale indicato al primo comma del presente articolo.

 

Art. 18

Posti da ricoprire e modalità di selezione.

1. Le UU.SS.LL. individuano, con i criteri e le modalità di cui all'art. 1 della presente legge, i posti di organico vacanti e disponibili che s'intendono ricoprire ai sensi del precedente art. 17, trasmettendo le relative deliberazioni al Presidente della Giunta regionale presso l'Assessorato alla sanità. Il Presidente della Giunta regionale decreta, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni di cui al primo comma, la pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale della Regione e stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di trasferimento in armonia con le norme contenute nel titolo II della presente legge.

2. La Giunta regionale approva le graduatorie relative ai trasferimenti e notifica la deliberazione alle UU.SS.LL. interessate per la selezione ai fini della copertura dei posti individuati e non coperti mediante trasferimento nonché di quelli resisi vacanti a seguito di trasferimento.

3. Ai fini della selezione, l'Unità sanitaria locale è tenuta alla pubblicazione del bando di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione e cura la massima diffusione dello stesso, dandone comunicazione agli enti, Uffici e Organizzazioni sindacali indicati al quinto comma dell'art. 2 del D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità.

 

Art. 19

Commissione esaminatrice.

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Comitato di gestione della U.S.L. ed è composta secondo il D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità, intendendosi sostituito al Presidente della Giunta il Presidente della U.S.L., o un componente del Comitato di gestione da lui designato, quale Presidente, e da un funzionario o impiegato della Regione il rappresentante del Ministero della sanità.

2. Formulata la graduatoria, il Presidente della Commissione esaminatrice trasmette i verbali del concorso al Presidente della Giunta regionale presso l'Assessorato alla sanità.

3. La Giunta approva gli atti del concorso e provvede alla nomina dei vincitori.

4. La deliberazione di cui al precedente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

Art. 20

Regolamentazione della delega.

1. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo sono imputati alle Unità sanitarie locali.

2. In caso di ritardo nell'espletamento delle procedure delegate che determini grave pregiudizio ai servizi dell'U.S.L., la Giunta regionale, previa diffida, sostituisce il Presidente della Commissione con un funzionario regionale in qualsiasi momento della relativa procedura.

 

TITOLO IV

Incarichi

Art. 21

Conferimenti d'incarichi per avviso pubblico.

1. Il Comitato di gestione, in mancanza di graduatorie utilizzabili, può, per eccezionali ed inderogabili esigenze assistenziali, conferire incarichi di otto mesi, su posti messi a concorso, nelle more dell'espletamento dei concorsi di assunzione, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti medesimi mediante trasferimento interno o comando, previa emanazione di apposito avviso pubblico.

2. L'incarico è conferito al candidato che risulti in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti per la copertura del posto e sulla base di titoli da valutarsi con i criteri previsti per relativi concorsi pubblici.

3. Per particolari posizioni funzionali di personale non laureato, la U.S.L. può stabilire che la selezione avvenga per titoli e con l'espletamento di prove d'esame volte ad accertare il possesso di specifici requisiti di professionalità.

4. In mancanza di graduatorie utilizzabili ai sensi delle vigenti disposizioni e qualora risulti impossibile ricoprire i posti mediante trasferimento interno o comando, con le modalità di cui al presente articolo possono essere conferiti incarichi anche in assenza di procedura concorsuale in atto per i relativi posti nei casi di assenza e impedimento del titolare e di aspettativa o congedo previsti dalla legge per tutta la durata di assenza del titolare.

5. L'avviso pubblico deve avere la massima diffusione secondo le modalità di cui alla L.R. 25 marzo 1983, n. 5, art. 1, terzo comma.

6. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente titolo cessano, in ogni caso, con la nomina del vincitore del concorso o con il rientro a qualsiasi titolo del titolare del posto.

 

Art. 22

Supplenze in posti di organico temporaneamente disponibili.

1. Per sopperire ad indilazionabili esigenze di servizio, le Unità sanitarie locali possono conferire incarichi di supplenza in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile provvedere, entro tre mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento o comando, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

2. S'intendono disponibili, per gli effetti di cui al primo comma, i posti per i quali sia stato concesso, con provvedimento del Comitato di gestione, congedo straordinario o aspettativa o comunque periodo di assenza riconosciuta a norma di legge al titolare del posto, compresi gli incarichi conferiti ai sensi del precedente articolo.

3. La supplenza è conferita dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale presso cui il posto è disponibile mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria, secondo l'ordine della stessa, anche dopo un anno della sua approvazione, comprese le graduatorie approvate ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dei concorsi banditi ai sensi della legge 19 luglio 1982, n. 461, per le Unità sanitarie locali di riferimento.

4. Il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali al quale venga conferito incarico di supplenza, ai sensi del presente articolo, presso l'Unità sanitaria locale di appartenenza o altra Unità sanitaria locale, ha diritto alla conservazione del posto per la durata della supplenza.

 

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Art. 23

Adeguamento delle piante organiche provvisorie.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 17, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in carenza delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le Unità sanitarie locali, con delibera del Comitato di gestione, adeguano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le piante organiche provvisorie approvate ai sensi dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12 mediante trasformazione di posti di Assistente ospedaliero, ancorché coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti di «Aiuto corresponsabile ospedaliero» o «Vice Direttore Sanitario», con il criterio che i posti di Aiuto e assistente siano pari e, in caso di disparità, con l'attribuzione del posto eccedente alla posizione funzionale di Assistente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Unità di gestione, procedono, inoltre, alla modifica delle piante organiche provvisorie per la trasformazione senza aumento, nella misura del 40%, dei posti di Collaboratore biologo, chimico, fisico, psicologo occupati alla data del 21 dicembre 1985 da titolari in possesso dei requisiti di cui agli artt. 61 e 65 del D.M. 30 gennaio 1982 Ministro della sanità, in posti di Coadiutori e di Dirigente.

3. La copertura dei posti trasformati, ai sensi del precedente comma, avviene mediante procedure concorsuali previste dalla normativa vigente è, per i posti di coadiutori, dalla normativa di cui all'articolo seguente.

4. Scaduto il termine di cui al primo e secondo comma del presente articolo, il Comitato regionale di controllo nomina un commissario per l'adozione degli atti necessari per l'adeguamento delle piante organiche provvisorie previsto dai citati commi (1) .

(1)  In ordine all'integrazione del presente articolo, vedi quanto disposto dagli articoli 2 e 3, L.R. 6 giugno 1989, n. 6 e dal primo comma dell'art. 5, L.R. 20 aprile 1990, n. 14.

 

Art. 24

Concorsi riservati per posti di Aiuto corresponsabile ospedaliero e di Vice direttore sanitario.

1. In applicazione delle norme di cui all'art. 68 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la Giunta regionale autorizza, su richiesta delle UU.SS.LL., concorsi riservati per posti vacanti di Aiuto corresponsabile ospedaliero nelle diverse discipline e di Vice direttore sanitario.

2. In deroga alle norme di cui al titolo II della presente legge, non si procede a trasferimenti per la copertura dei posti di cui al presente articolo.

3. Sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione esaminatrice, viene formulata una graduatoria di tutti i candidati idonei e una distinta graduatoria dei candidati idonei dipendenti dall'Unità sanitaria locale.

4. La graduatoria comprendente tutti i candidati idonei deve essere utilizzata per il conferimento dei posti di Aiuto corresponsabile ospedaliero e di Vice direttore sanitario messi a concorso, che non derivino dalle trasformazioni previste dal precedente articolo e che siano vacanti alla data della trasformazione medesima.

5. Le graduatorie dei candidati idonei dipendenti dall'Unità sanitaria locale è utilizzata per il conferimento dei posti derivanti dalle trasformazioni predette.

6. I posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di Vice direttore sanitario eventualmente vacanti dopo l'inquadramento dei vincitori potranno essere coperti utilizzando la graduatoria di cui al quarto comma del presente articolo (2) .

7. In attesa dell'espletamento dei concorsi riservati di cui al presente articolo, le Unità sanitarie locali possono conferire incarichi con le procedure di cui all'art. 21 della presente legge, alle quali sono ammessi gli Assistenti ospedalieri e Ispettori sanitari di ruolo, limitatamente ai posti già occupati da personale di ruolo trasformati ai sensi dell'art. 23 della presente legge (3) (4).

(2)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 4, L.R. 6 giugno 1989, n. 6.

(3)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 4, L.R. 6 giugno 1989, n. 6.

(4)  In ordine all'integrazione del presente articolo, vedi quanto disposto dall'art. 2, L.R. 6 giugno 1989, n. 6 e dal primo comma dell'art. 5, L.R. 20 aprile 1990, n. 14.

 

Art. 25

Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente.

1. In applicazione delle norme di cui all'art. 69 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di posizione funzionale apicale vacanti nelle due aree indicate nel D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità, art. 165, terzo comma, previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari, sono conferiti con la delibera del Comitato di gestione della U.S.L. mediante concorso per soli titoli, ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia, di cui alle tabelle di equiparazione allegate al richiamato D.P.R. 20 ottobre 1979, n. 761, da valutarsi con i criteri di cui all'art. 52 del D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità.

2. I posti vacanti in ciascuna U.S.L., sono riservati ai veterinari in possesso di requisiti di cui al comma precedente in servizio presso la U.S.L. stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 26

Accesso alla posizione funzionale di Dirigente dei servizi di Assistenza sanitaria di base.

1. I posti di posizione funzionale apicale previsti nelle piante organiche delle UU.SS.LL. per i servizi di Assistenza sanitaria di base di cui all'art. 69 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sono conferiti mediante concorso per titoli da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 28 del D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità, con delibera del Comitato di gestione.

2. I posti vacanti in ciascuna U.S.L., sono riservati ai titolari di condotta medica aventi requisiti di cui al comma precedente in servizio presso la U.S.L. stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 27

Commissione per la valutazione delle posizioni di cui agli artt. 25 e 26.

La valutazione dei titoli per l'accesso alle posizioni funzionali di veterinario dirigente e di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base è effettuata da una Commissione incaricata dalla Giunta regionale, così composta:

- il Presidente del Comitato di gestione della U.S.L. - Presidente;

- un funzionario regionale del massimo livello funzionale - Componente;

- due membri delle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale dei veterinari o dei medici - Componenti;

- un membro designato dai rispettivi ordini professionali - Componente;

- un funzionario regionale - o della U.S.L. - Segretario.

 

Art. 28

Procedure per il primo inquadramento nelle piante organiche delle UU.SS.LL.

1. Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 66 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i posti assegnati ai vincitori di apposito concorso per soli titoli, da valutare con i criteri fissati dal D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità, e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato.

2. Il Comitato di gestione emana un apposito bando da notificare agli aventi diritto, i quali, nel termine stabilito, possono integrare la documentazione in possesso dell'amministrazione con titoli ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria.

3. La graduatoria è formulata da una Commissione nominata dal Comitato di gestione è così composta:

- il Presidente del Comitato di gestione o un componente suo delegato - Presidente;

- un funzionario regionale del massimo livello funzionale - Componente;

- due esperti della materia attinente alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso - Componenti;

- un rappresentante delle Organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella al concorso, designato in conformità dell'art. 6, terzo comma, del D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità - Componente;

- un funzionario amministrativo della U.S.L. appartenente a posizione funzionale per la quale è richiesto il Diploma di laurea - Segretario.

 

Art. 29

Personale comandato o distaccato ad altra U.S.L.

1. Il personale che abbia chiesto in termini di legge l'applicazione dell'art. 14, quarto e quinto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, in mancanza di posto vacante, consegue l'inquadramento previa istituzione del posto, da parte della Giunta regionale, ove si accerti che il posto occupato nella U.S.L. di provenienza possa essere soppresso in relazione alle esigenze dei servizi della U.S.L.

2. La mancata presentazione della domanda alla scadenza del termine di cui al quinto comma dell'art. 14 della legge 20 maggio 1985, n. 207, comporta la cessazione dell'efficacia dei provvedimenti di comando o distacco.

 

Art. 30

Determinazione delle piante organiche definitive e inquadramento del personale.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Unità sanitarie locali provvedono all'approvazione delle piante organiche definitive dei presidi, servizi ed uffici, tenuto conto del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 63, ultimo comma.

2. Trascorso il termine previsto dal comma precedente, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di commissari per l'adozione del relativo provvedimento.

3. Le piante organiche delle UU.SS.LL. determinate ai sensi del primo comma del presente articolo sono notificate all'Assessorato alla sanità della Regione, che promuove l'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale.

4. Fermo restando il numero complessivo dei posti delle piante organiche sul piano regionale, con i provvedimenti di cui al comma precedente devono essere utilizzate le dotazioni organiche eccedenti le esigenze di alcune UU.SS.LL. al fine di costituire le piante organiche dei servizi ed uffici delle Unità sanitarie locali carenti o di servizi non adeguati alle esigenze funzionali del territorio o dei presidi di appartenenza.

5. Ai fini del primo inquadramento del personale, le piante organiche approvate dal Consiglio regionale vengono notificate alle UU.SS.LL., che provvedono entro sessanta giorni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 66 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e con il procedimento previsto dall'art. 28 della presente legge, ove necessario.

6. Al personale che risulti in soprannumero a seguito della prima collocazione nelle piante organiche delle UU.SS.LL., si applicano le disposizioni di cui all'articolo seguente, in armonia con l'ultimo comma dell'art. 29 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

7. In attesa degli adempimenti di cui al primo e terzo comma del presente articolo, all'adeguamento delle piante organiche provvisorie delle UU.SS.LL. in relazione al graduale trasferimento delle funzioni alle stesse provvede la Giunta regionale notificando alla Commissione consiliare competente i provvedimenti adottati in materia.

8. La Giunta regionale provvede, altresì, alla conseguente iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 7 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, del personale avente diritto a norma della L.R. 2 marzo 1981, n. 21, relativamente alle funzioni sanitarie non ancora attribuite ai Comuni per il loro esercizio tramite le Unità sanitarie locali.

9. Con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, si provvederà all'integrazione delle piante organiche delle UU.SS.LL. territorialmente competenti definite ai sensi dell'art. 1 del D.L. 26 novembre 1981, n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, relativamente al personale alla data del 30 giugno 1984 dipendente dagli enti e strutture che svolgono ancora funzioni sanitarie non ancora trasferite ai Comuni perché le esercitano tramite le UU.SS.LL., sempre che risulti addetto ad attività esclusivamente o prevalentemente sanitarie.

10. Il personale di cui al precedente comma ha diritto all'iscrizione nel ruolo nominativo regionale di cui all'art. 7 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

Art. 31

Sistemazione del personale in soprannumero.

1. Il personale in soprannumero di cui al sesto comma dell'articolo precedente, che non trovi collocazione in altro posto di corrispondente profilo e posizione funzionale presso l'U.S.L. di appartenenza, è tenuto a partecipare al primo trasferimento bandito in data successiva a quella della soppressione del posto.

2. Qualora non vi provveda l'interessato, la richiesta di trasferimento è presentata d'ufficio dal Comitato di gestione della U.S.L. di appartenenza.

3. In attesa della procedura di trasferimento di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con proprio decreto, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione in uno dei posti vacanti da conferire per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina e qualificazione professionale rivestita.

4. In caso di soppressione del posto previsto dal presente articolo può essere collocato in disponibilità con provvedimento del Comitato di gestione della U.S.L. di appartenenza, ai sensi degli artt. 72 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il personale trasferito o collocato in disponibilità, quest'ultimo previa domanda di richiamo in servizio, ha titolo di precedenza nelle graduatorie di trasferimento in posti di corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina, vacanti o di nuova istituzione, formulate entro 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di trasferimento o disponibilità.

 

Art. 32

Norme di rinvio.

1. Il D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità, richiamato nella presente legge deve intendersi integrato e modificato dal successivo decreto 3 dicembre 1982, del Ministro della sanità.

 

Art. 33

Norma transitoria per i primi concorsi pubblici.

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge il termine previsto dall'art. 1, primo comma, è fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla riconduzione delle qualifiche delle piante organiche provvisorie a quelle previste dal D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità, si provvede contestualmente all'approvazione del bando di concorso fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'ultimo comma dell'art. 63 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

Art. 34

Norme di raccordo con la legge 20 maggio 1985, n. 207.

1. Per il periodo di applicazione dell'art. 9, 1° comma, e dell'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, le norme degli artt. 3, 4, 5, 6 - terzo comma - della presente legge restano sospese o si applicano in quanto compatibili con la legge 20 maggio 1985, n. 207.

2. Per lo stesso periodo di cui al primo comma le norme degli artt. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si applicano in quanto compatibili con la legge 20 maggio 1985, n. 207 e limitatamente agli aspetti concernenti la procedura dei concorsi, intendendosi in ogni caso sostituito al Presidente della Giunta regionale ed alla Giunta regionale il Comitato di gestione della U.S.L. ed al competente Ufficio dell'Assessorato regionale alla sanità il competente servizio amministrativo della U.S.L.

3. Allo scopo di coordinare le norme della presente legge richiamate nei precedenti commi con la legge 20 maggio 1985, n. 207, la Giunta regionale emana, ove necessarie, apposite direttive nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi medesime.

 

Art. 35

Spese concorsuali - competenze alle Commissioni esaminatrici.

1. Fino all'emanazione del decreto interministeriale prevista dall'ultimo comma dell'art. 6 del D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità, ai componenti e ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici e delle selezioni pubbliche per l'assunzione del personale delle Unità sanitarie locali ai sensi della presente legge sono dovuti i compensi nelle seguenti misure:

- L. 600.000 per i concorsi di posizione apicale; per i concorsi previsti dagli artt. 25 e 26 della presente legge, il compenso è ridotto ad un terzo;

- L. 500.000 per i concorsi a posti di posizione funzionale intermedia e per quelli previsti dalla tabella H del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

- L. 400.000 per i concorsi di posizione funzionale iniziale;

- L. 300.000 per i concorsi a posti di cui alle tabelle I, L, M, N del ruolo sanitario, alle tabelle E, F, G, del ruolo tecnico, al quadro 2 della tabella A e alle tabelle B, C, D del ruolo amministrativo di cui all'allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

2. I compensi di cui al comma precedente sono integrati:

- di L. 100.000 quando i candidati ammessi siano in numero superiore a 100 e inferiore a 200;

- di L. 200.000 quando i candidati ammessi siano in numero superiore a 200 e inferiore a 300;

- di L. 300.000 quando i candidati ammessi siano in numero superiore a 300.

3. Ai componenti delle sottocommissioni previsti dal settimo comma dell'art. 6 del D.M. sanità 30 gennaio 1982, ove costituite, il compenso integrativo previsto dai precedenti commi è determinato con riferimento al numero dei candidati assegnati alle sottocommissioni.

4. In caso di sostituzione dei componenti e del segretario delle Commissioni e sottocommissioni esaminatrici, il compenso determinato ai sensi dei precedenti commi è corrisposto al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.

5. Ai componenti e ai segretari delle commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge spetta il rimborso delle spese di viaggio o l'indennità di missione secondo le norme vigenti presso l'Amministrazione di appartenenza.

6. Scaduto il periodo di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, la Giunta regionale, per l'espletamento dei concorsi, provvede all'accreditamento all'Unità sanitaria locale prescelta quale sede dell'importo necessario determinato in relazione al materiale ed ai locali occorrenti, ai compensi delle Commissioni e agli altri elementi necessari per la completa definizione del concorso.

7. Entro sessanta giorni dal termine delle operazioni concorsuali la U.S.L. è tenuta al rendiconto della somma accreditata ai sensi del precedente comma.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 36

Norme finanziarie.

1. Le spese rivenienti dall'espletamento delle procedure concorsuali sono liquidate dalla Giunta regionale e fanno carico al bilancio regionale previa utilizzazione delle norme di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. I relativi oneri graveranno sul cap. 0306090 «Assegnazione alle UU.SS.LL. dei fondi di cui all'art. 69, lettera b), legge n. 833/1978 - modificato dall'art. 26 della legge n. 730/1983. Spese correnti» del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986, approvato con L.R. 19 febbraio 1986, n. 4.

3. Nel periodo transitorio previsto dall'art. 9, primo comma, e dall'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, le spese rivenienti dall'espletamento delle procedure concorsuali sono liquidate dalle UU.SS.LL. che hanno bandito il concorso e fanno carico ai rispettivi bilanci.