TITOLO I
Concorsi di assunzione.
Art. 1
Richiesta di indicazione di
concorsi.
1. Le Unità sanitarie locali, con atto
deliberativo del Comitato di gestione, presentano annualmente alla Giunta
regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, richiesta di indicazione di
pubblici concorsi per la copertura di posti di organico vacanti e disponibili
negli organici dei propri servizi.
2. Ai fini della determinazione dei posti da
mettere a concorso, si considerano disponibili, oltre i posti vacanti di cui al
comma precedente, quelli che si rendano vacanti, per collocamento a riposo o per
i motivi previsti dal quarto comma dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761, successivamente alla data indicata e fino alla scadenza del biennio
successivo.
3. Le richieste devono indicare la spesa
conseguente all'assunzione e le modalità di copertura della stessa e contenere i
riferimenti alla vigente normativa in materia di assunzione obbligatoria, ove
prescritti.
4. Le richieste d'indicazione di concorsi per
l'assunzione di personale medico devono specificare i posti per i quali è
prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell'art. 47, sesto
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 2
Concorsi per esigenze di carattere
urgente.
1. Le Unità sanitarie locali, per motivate
esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante
l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o della graduatoria di concorso in via
di espletamento, per posti che si siano resi vacanti in relazione e una delle
cause di cessazione dal rapporto di impiego previste dalla vigente normativa, o
mediante personale trasferito o comandato, possono richiedere alla Giunta
regionale l'indicazione e l'espletamento di pubblici concorsi al di fuori del
termine previsto dal primo comma dell'art. 1 della presente legge.
Art. 3
Indicazione dei concorsi.
1. La Giunta regionale, sulla base delle
richieste delle Unità sanitarie locali, bandisce, con decreto del Presidente, i
concorsi entro trenta giorni dal perfezionamento delle istanze e, comunque,
entro il 30 aprile di ogni anno.
2. I bandi dei concorsi devono indicare le
riserve di cui agli artt. 15 e 70 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e
ogni altra riserva di legge.
3. I concorsi sono unici per la copertura,
nell'ambito delle diverse posizioni funzionali, dei posti della medesima
disciplina o figura professionale ovvero per gli assistenti medici, veterinari,
chimici o biologi, dei posti appartenenti alla stessa area funzionale.
4. Ai fini dei trasferimenti previsti
dall'art. 40 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e da altre norme
vigenti, l'indicazione delle discipline cui i posti si riferiscono e l'eventuale
tempo pieno richiesto nel rapporto di lavoro vanno, altresì, specificati nei
bandi relativi al personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente
medico e veterinario collaboratore.
Art. 4
Pubblicità dei bandi.
1. L'Assessore regionale alla sanità cura la
pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ne
richiede la pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, ne dà comunicazione alle UU.SS.LL., enti e uffici
interessati ed alle Organizzazioni sindacali di cui al quinto comma dell'art.
2 del D.M. 30 gennaio 1982, del Ministro della sanità.
2. L'attività istruttoria per le procedure
concorsuali di cui alla presente legge viene curata dall'Ufficio competente
dell'Assessorato alla sanità unitamente agli uffici periferici dello stesso
Assessorato sulla base di apposite direttive da emanarsi con delibera della
Giunta regionale.
Art. 5
Presentazione e registrazione delle
domande.
1. Le domande di ammissione ai concorsi
indirizzate al Presidente della Giunta regionale devono essere presentate,
secondo le prescrizioni contenute nel bando e nel termine di cui al sesto e
ultimo comma dell'art. 2 del D.M. 30 gennaio 1982, del Ministro della
sanità, direttamente all'Ufficio concorsi dell'Assessorato alla sanità oppure a
mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato, risultante dalla data del timbro dell'Ufficio postale
accettante.
2. Per le domande presentate direttamente,
l'Ufficio competente dell'Assessorato alla sanità rilascia, a titolo di
ricevuta, copia sottoscritta dell'elenco dei documenti e dei titoli allegati.
3. Per ciascun concorso è istituito apposito
protocollo di arrivo delle domande.
4. Dopo la scadenza del termine stabilito nel
bando per la presentazione delle domande, il responsabile dell'Ufficio concorsi
e l'impiegato addetto alla registrazione procedono congiuntamente alla chiusura
del protocollo.
5. Dopo la chiusura possono essere registrate
solo le domande pervenute a mezzo del servizio postale, comprese quelle
presentate oltre i termini, con distinta annotazione.
6. Nelle domande devono essere indicate le Unità
sanitarie locali in cui il candidato è disposto a prestare servizio in ordine
preferenziale.
7. Nei concorsi per il personale medico i
candidati devono indicare se sono disponibili ad accettare la nomina in posti
per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.
8. La domanda deve essere formulata e
sottoscritta in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del D.M. 30 gennaio
1982, del Ministro della sanità.
Art. 6
Ammissione dei concorrenti.
1. La Giunta regionale delibera l'ammissione dei
concorrenti.
2. Con lo stesso provvedimento è disposta la non
ammissione, motivata in relazione alle previsioni del D.M. 30 gennaio
1982, del Ministro della sanità dei concorrenti che risultino privi dei
requisiti prescritti o le cui domande siano irregolari o pervenute fuori
termine.
3. Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del
D.M. 30 gennaio 1982, del Ministro della sanità costituisce motivo di
esclusione, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, l'essere iscritto nei
ruoli nominativi della Regione, nella stessa posizione funzionale, per la
medesima disciplina o figura professionale cui si riferisce il concorso.
4. Durante il triennio di formazione, il
personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e
veterinario collaboratore può partecipare ai concorsi a posti di pari posizione
in area funzionale diversa da quella di appartenenza.
5. Entro trenta giorni dalla data di esecutività
della deliberazione di cui al secondo comma, l'esclusione dal concorso deve
essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai
candidati esclusi.
Art. 7
Commissione di sorteggio.
1. La Giunta regionale nomina la Commissione di
sorteggio prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982,
del Ministro della sanità, individuando il funzionario al quale è affidata la
presidenza della stessa.
2. Con la stessa deliberazione o con altro atto,
la Giunta regionale indica, ove occorra, le regioni limitrofe i cui ruoli
nominativi devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio venga
effettuato in conformità dell'art. 7 del decreto ministreriale citato, quando
gli iscritti nel ruolo nominativo siano inferiori a dieci, e provvede alla
integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal
quarto comma del predetto art. 7.
Art. 8
Procedure per il sorteggio.
1. Il sorteggio dei componenti delle Commissioni
esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i membri della Commissione di
sorteggio.
2. Le operazioni di sorteggio si svolgono di
norma in seduta unica per la composizione delle Commissioni esaminatrici dei
concorsi indetti in ciascuna sessione.
3. Tutte le operazioni sono pubbliche e devono
risultare da apposito verbale.
4. La data e il luogo del sorteggio devono
essere notificati mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio e mediante
comunicazione alle UU.SS.LL. ed alle Organizzazioni sindacali di cui al quinto
comma dell'art. 2 del D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità.
5. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche per il sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da
effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti
dall'art. 7 del D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità, e per
quelli previsti in via sostitutiva ai sensi dell'art. 6, quinto comma, dello
stesso decreto.
6. Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli
nominativi regionali devono essere esposti, prima del sorteggio, nel locale in
cui si svolgono le estrazioni.
Art. 9
Commissioni esaminatrici.
1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con
deliberazione della Giunta regionale dalla quale deve risultare l'eventuale
delega della funzione di Presidente delle Commissioni stesse a Consiglieri
regionali.
2. Non possono far parte delle Commissioni
esaminatrici coloro che abbiano presentato domanda di trasferimento per i posti
messi a concorso.
3. Le funzioni di Segretario sono esercitate da
un funzionario amministrativo della Regione di posizione funzionale per la quale
sia richiesto il diploma di laurea.
4. Il Segretario della Commissione provvede a
tutti gli adempimenti previsti dal D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro
della sanità, ed ogni altro necessario per assicurare il corretto e tempestivo
svolgimento dei lavori secondo le disposizioni impartite dal Presidente della
Commissione.
5. Il Segretario cura, altresì, la
predisposizione delle sedi di esame e delle attrezzature e il reperimento del
personale necessario alla Commissione per l'attività della stessa; predispone la
composizione dei comitati previsti dall'ottavo comma dell'art. 6 del D.M. 30
gennaio 1982 del Ministro della sanità, ove necessari, con l'utilizzo di tre
funzionari della Regione o delle UU.SS.LL., dei quali uno con funzioni di
Segretario, e la sottopone alla approvazione del Presidente della Commissione.
6. L'Assessore regionale alla sanità è delegato
ad individuare le UU.SS.LL., tenute a fornire i supporti necessari per il
regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a mettere a
disposizione il personale necessario per l'attività delle Commissioni.
7. Eventuali spese anticipate dalle Unità
sanitarie locali sono a carico della Regione.
8. Le norme di cui al presente articolo si
applicano anche alla Commissione prevista dall'art. 41, quarto comma, del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e alle sottocommissioni previste
dall'art. 6, settimo comma, del D.M. 30 gennaio 1982.
Art. 10
Approvazione della graduatoria e
dichiarazione dei vincitori.
1. Ultimati i lavori della Commissione
esaminatrice, il Presidente trasmette i verbali e ogni altro atto del concorso
all'Ufficio competente dell'Assessorato alla sanità.
2. Con deliberazione della Giunta regionale,
riconosciuta la regolarità degli atti, viene approvata la graduatoria e vengono
dichiarati i vincitori.
3. La deliberazione di cui al comma precedente è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 11
Assegnazione dei vincitori e conferimento
dei posti.
1. Con successivo provvedimento, decorso il
termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione della graduatoria di
merito di cui al precedente art. 10, la Giunta regionale dispone l'assegnazione
dei vincitori alle UU.SS.LL. in cui risultino i posti da conferire dopo i
trasferimenti previsti dall'art. 40 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e
degli artt. 32 e 33 della presente legge, sulla base delle preferenze espresse
dai candidati.
2. Ai fini di cui al precedente comma possono
essere conferiti:
a) i posti messi a concorso non coperti mediante
i trasferimenti di cui al primo comma;
b) i posti resisi vacanti e disponibili dopo i
trasferimenti di cui al primo comma;
c) i posti che si siano resi vacanti e che le
UU.SS.LL. abbiano chiesto di ricoprire prima dello svolgimento delle procedure
di sorteggio di cui al precedente art. 8.
3. I bandi debbono precisare che il numero dei
posti messi a concorso potrà essere ridotto:
a) per i casi in cui venga disposto il
trasferimento di personale non appartenente alle UU.SS.LL. che abbia titolo al
trasferimento in forza di particolari disposizioni di legge statale;
b) per i casi di riammissione di cui all'art.
59 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 12
Utilizzazione della graduatoria.
1. Per gli effetti di cui all'art. 13, terzo
comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, le UU.SS.LL. devono chiedere la
copertura dei posti alla Giunta regionale, che la disporrà dopo aver espletato
le procedure di trasferimento per gli aventi diritto ai sensi degli artt. 40
e 51 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 13
Inquadramento del personale medico e
veterinario dopo il triennio di formazione.
1. Ai fini dell'inquadramento nei posti vacanti
di Assistente medico e veterinario collaboratore, al termine del triennio di
formazione, il Comitato di gestione della U.S.L. nomina una Commissione
composta, per ciascuna area funzionale, come segue:
- il Presidente del Comitato di gestione o un
componente suo delegato-Presidente;
- il Coordinatore sanitario e tre dipendenti di
posizione funzionale apicale o intermedia della rispettiva area funzionale delle
UU.SS.LL. - Componenti;
- un funzionario amministrativo di posizione
funzionale non inferiore a Collaboratore amministrativo-Segretario.
2. La Commissione formula proposte al Comitato
di gestione per il definitivo inquadramento, a domanda, nei posti di organico
vacanti nei diversi servizi appartenenti all'area funzionale, secondo le
modalità previste dall'art. 17, quinto comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.
761.
TITOLO II
Trasferimenti
Art. 14
Pubblicazione dei posti
disponibili.
1. Ai fini dei trasferimenti di cui all'art.
40 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la Regione, all'atto dell'indizione
di pubblici concorsi, notifica alle UU.SS.LL. i posti messi a concorso mediante
pubblicazione di apposito bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I bandi devono contenere l'indicazione delle
discipline e dell'area funzionale cui i posti si riferiscono, anche per i posti
di personale appartenenti alle posizioni funzionali di Assistente medico e
veterinario Collaboratore.
3. Per i posti di personale medico devono essere
individuati quelli per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno,
ai sensi dell'art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 15
Domande di trasferimento.
1. Le domande di trasferimento ad altre
UU.SS.LL. della Regione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al
Presidente della Giunta regionale e devono essere presentate secondo le modalità
previste dall'art. 5 della presente legge; copia deve essere inviata, per
conoscenza, al Presidente del Comitato di gestione della U.S.L. di appartenenza.
2. Il termine per la presentazione delle domande
di trasferimento scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del
primo comma del precedente art. 14.
3. Il personale laureato appartenente alle
posizioni funzionali intermedie deve allegare alla domanda tutta la
documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti
della formulazione della graduatoria prevista dall'art. 40, terzo comma, del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
4. Nelle domande devono essere indicate, secondo
l'ordine di preferenza, le UU.SS.LL. richieste, ivi comprese, ai fini di cui
all'art. 12 della presente legge, quelle non previste nel bando di
trasferimento.
5. Il personale medico deve, altresì, dichiarare
la disponibilità ad accettare posti per i quali sia previsto il rapporto di
lavoro a tempo pieno.
6. Può presentare domanda di trasferimento il
personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato il periodo
di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
7. Il personale appartenente alla posizione
funzionale di assistente medico e di veterinario collaboratore può presentare
domanda di trasferimento decorso il termine di formazione.
8. Le domande di trasferimento di cui al primo
comma del presente articolo sono revocabili entro il termine di giorni 30 dalla
data di pubblicazione della graduatoria di merito di cui al precedente art. 10.
Art. 16
Graduatoria dei trasferimenti.
1. Prima dell'inizio delle prove dei singoli
concorsi pubblici, la Giunta regionale approva le graduatorie relative ai
trasferimenti dei posti messi a concorso.
2. Per il personale laureato appartenente a
posizioni funzionali intermedie, alla formazione provvede la Commissione
costituita per il corrispondente concorso in base ai titoli posseduti dagli
aspiranti, da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i rispettivi
concorsi di assunzione.
3. Per il restante personale, alla formazione
della graduatoria provvede la Giunta regionale secondo l'ordine di anzianità
degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.
4. In caso di parità di titoli, si applicano
criteri di preferenza stabiliti dalle vigenti norme per i concorsi pubblici.
5. Il trasferimento decorre il giorno dopo in
cui il vincitore del corrispondente concorso viene immesso in servizio nello
stesso posto, salvo diversa intesa tra le UU.SS.LL. competenti.
6. I provvedimenti di cui al presente articolo
vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
TITOLO III
Funzioni delegate alle UU.SS.LL.
Art. 17
Delega alle UU.SS.LL.
1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è delegata alle UU.SS.LL. la selezione per
l'assunzione di personale appartenente ai seguenti profili professionali:
- Ruolo sanitario:
tabella 1) quadro secondo, profilo
professionale: operatori professionali di seconda categoria;
tabella n) quadro secondo, profilo
professionale: operatore professionale di seconda categoria;
- Ruolo tecnico:
tabella f) profilo professionale: operatori
tecnici;
tabella g) profilo professionale: agenti
tecnici;
- Ruolo amministrativo:
tabella c) profilo professionale: coadiutori
amm.vi;
tabella d) profilo professionale: commessi.
2. Restano ferme le competenze della Regione per
il trasferimento ad altre Unità sanitarie locali del personale indicato al primo
comma del presente articolo.
Art. 18
Posti da ricoprire e modalità di
selezione.
1. Le UU.SS.LL. individuano, con i criteri e le
modalità di cui all'art. 1 della presente legge, i posti di organico vacanti e
disponibili che s'intendono ricoprire ai sensi del precedente art. 17,
trasmettendo le relative deliberazioni al Presidente della Giunta regionale
presso l'Assessorato alla sanità. Il Presidente della Giunta regionale decreta,
entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni di cui al
primo comma, la pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale della
Regione e stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande
di trasferimento in armonia con le norme contenute nel titolo II della presente
legge.
2. La Giunta regionale approva le graduatorie
relative ai trasferimenti e notifica la deliberazione alle UU.SS.LL. interessate
per la selezione ai fini della copertura dei posti individuati e non coperti
mediante trasferimento nonché di quelli resisi vacanti a seguito di
trasferimento.
3. Ai fini della selezione, l'Unità sanitaria
locale è tenuta alla pubblicazione del bando di selezione sul Bollettino
Ufficiale della Regione e cura la massima diffusione dello stesso, dandone
comunicazione agli enti, Uffici e Organizzazioni sindacali indicati al quinto
comma dell'art. 2 del D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità.
Art. 19
Commissione esaminatrice.
1. La Commissione esaminatrice è nominata dal
Comitato di gestione della U.S.L. ed è composta secondo il D.M. 30 gennaio
1982 del Ministro della sanità, intendendosi sostituito al Presidente della
Giunta il Presidente della U.S.L., o un componente del Comitato di gestione da
lui designato, quale Presidente, e da un funzionario o impiegato della Regione
il rappresentante del Ministero della sanità.
2. Formulata la graduatoria, il Presidente della
Commissione esaminatrice trasmette i verbali del concorso al Presidente della
Giunta regionale presso l'Assessorato alla sanità.
3. La Giunta approva gli atti del concorso e
provvede alla nomina dei vincitori.
4. La deliberazione di cui al precedente comma è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 20
Regolamentazione della delega.
1. Gli atti emanati nell'esercizio delle
funzioni di cui al presente titolo sono imputati alle Unità sanitarie locali.
2. In caso di ritardo nell'espletamento delle
procedure delegate che determini grave pregiudizio ai servizi dell'U.S.L., la
Giunta regionale, previa diffida, sostituisce il Presidente della Commissione
con un funzionario regionale in qualsiasi momento della relativa procedura.
TITOLO IV
Incarichi
Art. 21
Conferimenti d'incarichi per avviso
pubblico.
1. Il Comitato di gestione, in mancanza di
graduatorie utilizzabili, può, per eccezionali ed inderogabili esigenze
assistenziali, conferire incarichi di otto mesi, su posti messi a concorso,
nelle more dell'espletamento dei concorsi di assunzione, qualora non sia stato
possibile ricoprire i posti medesimi mediante trasferimento interno o comando,
previa emanazione di apposito avviso pubblico.
2. L'incarico è conferito al candidato che
risulti in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti per la
copertura del posto e sulla base di titoli da valutarsi con i criteri previsti
per relativi concorsi pubblici.
3. Per particolari posizioni funzionali di
personale non laureato, la U.S.L. può stabilire che la selezione avvenga per
titoli e con l'espletamento di prove d'esame volte ad accertare il possesso di
specifici requisiti di professionalità.
4. In mancanza di graduatorie utilizzabili ai
sensi delle vigenti disposizioni e qualora risulti impossibile ricoprire i posti
mediante trasferimento interno o comando, con le modalità di cui al presente
articolo possono essere conferiti incarichi anche in assenza di procedura
concorsuale in atto per i relativi posti nei casi di assenza e impedimento del
titolare e di aspettativa o congedo previsti dalla legge per tutta la durata di
assenza del titolare.
5. L'avviso pubblico deve avere la massima
diffusione secondo le modalità di cui alla L.R.
25 marzo 1983, n. 5, art. 1, terzo comma.
6. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente
titolo cessano, in ogni caso, con la nomina del vincitore del concorso o con il
rientro a qualsiasi titolo del titolare del posto.
Art. 22
Supplenze in posti di organico
temporaneamente disponibili.
1. Per sopperire ad indilazionabili esigenze di
servizio, le Unità sanitarie locali possono conferire incarichi di supplenza in
posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato
possibile provvedere, entro tre mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento
o comando, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761.
2. S'intendono disponibili, per gli effetti di
cui al primo comma, i posti per i quali sia stato concesso, con provvedimento
del Comitato di gestione, congedo straordinario o aspettativa o comunque periodo
di assenza riconosciuta a norma di legge al titolare del posto, compresi gli
incarichi conferiti ai sensi del precedente articolo.
3. La supplenza è conferita dal Comitato di
gestione dell'Unità sanitaria locale presso cui il posto è disponibile mediante
l'utilizzazione dell'ultima graduatoria, secondo l'ordine della stessa, anche
dopo un anno della sua approvazione, comprese le graduatorie approvate ai sensi
dell'art. 71 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dei concorsi banditi
ai sensi della legge 19 luglio 1982, n. 461, per le Unità sanitarie
locali di riferimento.
4. Il personale iscritto nei ruoli nominativi
regionali al quale venga conferito incarico di supplenza, ai sensi del presente
articolo, presso l'Unità sanitaria locale di appartenenza o altra Unità
sanitaria locale, ha diritto alla conservazione del posto per la durata della
supplenza.
TITOLO V
Norme transitorie e finali
Art. 23
Adeguamento delle piante organiche
provvisorie.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 17,
ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in carenza delle piante
organiche da determinarsi ai sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, le Unità sanitarie locali, con delibera del Comitato
di gestione, adeguano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le piante organiche provvisorie approvate ai sensi dell'art.
1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12 mediante trasformazione di posti di
Assistente ospedaliero, ancorché coperti da personale di ruolo, in altrettanti
posti di «Aiuto corresponsabile ospedaliero» o «Vice Direttore Sanitario», con
il criterio che i posti di Aiuto e assistente siano pari e, in caso di
disparità, con l'attribuzione del posto eccedente alla posizione funzionale di
Assistente.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le Unità di gestione, procedono, inoltre, alla
modifica delle piante organiche provvisorie per la trasformazione senza aumento,
nella misura del 40%, dei posti di Collaboratore biologo, chimico, fisico,
psicologo occupati alla data del 21 dicembre 1985 da titolari in possesso dei
requisiti di cui agli artt. 61 e 65 del D.M. 30 gennaio 1982 Ministro
della sanità, in posti di Coadiutori e di Dirigente.
3. La copertura dei posti trasformati, ai sensi
del precedente comma, avviene mediante procedure concorsuali previste dalla
normativa vigente è, per i posti di coadiutori, dalla normativa di cui
all'articolo seguente.
4. Scaduto il termine di cui al primo e secondo
comma del presente articolo, il Comitato regionale di controllo nomina un
commissario per l'adozione degli atti necessari per l'adeguamento delle piante
organiche provvisorie previsto dai citati commi (1) .
(1) In ordine
all'integrazione del presente articolo, vedi quanto disposto dagli articoli 2
e 3, L.R.
6 giugno 1989, n. 6 e dal primo comma dell'art. 5, L.R.
20 aprile 1990, n. 14.
Art. 24
Concorsi riservati per posti di Aiuto
corresponsabile ospedaliero e di Vice direttore sanitario.
1. In applicazione delle norme di cui
all'art. 68 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la Giunta regionale
autorizza, su richiesta delle UU.SS.LL., concorsi riservati per posti vacanti di
Aiuto corresponsabile ospedaliero nelle diverse discipline e di Vice direttore
sanitario.
2. In deroga alle norme di cui al titolo II
della presente legge, non si procede a trasferimenti per la copertura dei posti
di cui al presente articolo.
3. Sulla base delle risultanze dei lavori della
Commissione esaminatrice, viene formulata una graduatoria di tutti i candidati
idonei e una distinta graduatoria dei candidati idonei dipendenti dall'Unità
sanitaria locale.
4. La graduatoria comprendente tutti i candidati
idonei deve essere utilizzata per il conferimento dei posti di Aiuto
corresponsabile ospedaliero e di Vice direttore sanitario messi a concorso, che
non derivino dalle trasformazioni previste dal precedente articolo e che siano
vacanti alla data della trasformazione medesima.
5. Le graduatorie dei candidati idonei
dipendenti dall'Unità sanitaria locale è utilizzata per il conferimento dei
posti derivanti dalle trasformazioni predette.
6. I posti di aiuto corresponsabile ospedaliero
e di Vice direttore sanitario eventualmente vacanti dopo l'inquadramento dei
vincitori potranno essere coperti utilizzando la graduatoria di cui al quarto
comma del presente articolo (2) .
7. In attesa dell'espletamento dei concorsi
riservati di cui al presente articolo, le Unità sanitarie locali possono
conferire incarichi con le procedure di cui all'art. 21 della presente legge,
alle quali sono ammessi gli Assistenti ospedalieri e Ispettori sanitari di
ruolo, limitatamente ai posti già occupati da personale di ruolo trasformati ai
sensi dell'art. 23 della presente legge (3)
(4).
(2) Comma così
modificato dal primo comma dell'art. 4, L.R.
6 giugno 1989, n. 6.
(3) Comma così
modificato dal primo comma dell'art. 4, L.R.
6 giugno 1989, n. 6.
(4) In ordine
all'integrazione del presente articolo, vedi quanto disposto dall'art. 2, L.R.
6 giugno 1989, n. 6 e dal primo comma dell'art. 5, L.R.
20 aprile 1990, n. 14.
Art. 25
Accesso alla posizione funzionale di
veterinario dirigente.
1. In applicazione delle norme di cui
all'art. 69 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di posizione
funzionale apicale vacanti nelle due aree indicate nel D.M. 30 gennaio
1982 del Ministro della sanità, art. 165, terzo comma, previsti nelle piante
organiche dei servizi veterinari, sono conferiti con la delibera del Comitato di
gestione della U.S.L. mediante concorso per soli titoli, ai veterinari collocati
nella posizione funzionale intermedia, di cui alle tabelle di equiparazione
allegate al richiamato D.P.R. 20 ottobre 1979, n. 761, da valutarsi con i
criteri di cui all'art. 52 del D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro della
sanità.
2. I posti vacanti in ciascuna U.S.L., sono
riservati ai veterinari in possesso di requisiti di cui al comma precedente in
servizio presso la U.S.L. stessa alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 26
Accesso alla posizione funzionale di
Dirigente dei servizi di Assistenza sanitaria di base.
1. I posti di posizione funzionale apicale
previsti nelle piante organiche delle UU.SS.LL. per i servizi di Assistenza
sanitaria di base di cui all'art. 69 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,
sono conferiti mediante concorso per titoli da valutarsi in base ai criteri di
cui all'art. 28 del D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità, con
delibera del Comitato di gestione.
2. I posti vacanti in ciascuna U.S.L., sono
riservati ai titolari di condotta medica aventi requisiti di cui al comma
precedente in servizio presso la U.S.L. stessa alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 27
Commissione per la valutazione delle
posizioni di cui agli artt. 25 e 26.
La valutazione dei titoli per l'accesso alle
posizioni funzionali di veterinario dirigente e di dirigente dei servizi di
assistenza sanitaria di base è effettuata da una Commissione incaricata dalla
Giunta regionale, così composta:
- il Presidente del Comitato di gestione della
U.S.L. - Presidente;
- un funzionario regionale del massimo livello
funzionale - Componente;
- due membri delle Organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative a livello regionale dei veterinari o dei
medici - Componenti;
- un membro designato dai rispettivi ordini
professionali - Componente;
- un funzionario regionale - o della U.S.L. -
Segretario.
Art. 28
Procedure per il primo inquadramento
nelle piante organiche delle UU.SS.LL.
1. Nei casi previsti dal terzo comma
dell'art. 66 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i posti assegnati ai
vincitori di apposito concorso per soli titoli, da valutare con i criteri
fissati dal D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità, e sulla base
della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato.
2. Il Comitato di gestione emana un apposito
bando da notificare agli aventi diritto, i quali, nel termine stabilito, possono
integrare la documentazione in possesso dell'amministrazione con titoli ritenuti
utili ai fini della formazione della graduatoria.
3. La graduatoria è formulata da una Commissione
nominata dal Comitato di gestione è così composta:
- il Presidente del Comitato di gestione o un
componente suo delegato - Presidente;
- un funzionario regionale del massimo livello
funzionale - Componente;
- due esperti della materia attinente alla
posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso - Componenti;
- un rappresentante delle Organizzazioni
sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella al concorso, designato
in conformità dell'art. 6, terzo comma, del D.M. 30 gennaio 1982 del
Ministro della sanità - Componente;
- un funzionario amministrativo della U.S.L.
appartenente a posizione funzionale per la quale è richiesto il Diploma di
laurea - Segretario.
Art. 29
Personale comandato o distaccato ad altra
U.S.L.
1. Il personale che abbia chiesto in termini di
legge l'applicazione dell'art. 14, quarto e quinto comma, della legge 20
maggio 1985, n. 207, in mancanza di posto vacante, consegue l'inquadramento
previa istituzione del posto, da parte della Giunta regionale, ove si accerti
che il posto occupato nella U.S.L. di provenienza possa essere soppresso in
relazione alle esigenze dei servizi della U.S.L.
2. La mancata presentazione della domanda alla
scadenza del termine di cui al quinto comma dell'art. 14 della legge 20
maggio 1985, n. 207, comporta la cessazione dell'efficacia dei provvedimenti
di comando o distacco.
Art. 30
Determinazione delle piante organiche
definitive e inquadramento del personale.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le Unità sanitarie locali provvedono
all'approvazione delle piante organiche definitive dei presidi, servizi ed
uffici, tenuto conto del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 63, ultimo
comma.
2. Trascorso il termine previsto dal comma
precedente, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di
commissari per l'adozione del relativo provvedimento.
3. Le piante organiche delle UU.SS.LL.
determinate ai sensi del primo comma del presente articolo sono notificate
all'Assessorato alla sanità della Regione, che promuove l'approvazione
definitiva da parte del Consiglio regionale.
4. Fermo restando il numero complessivo dei
posti delle piante organiche sul piano regionale, con i provvedimenti di cui al
comma precedente devono essere utilizzate le dotazioni organiche eccedenti le
esigenze di alcune UU.SS.LL. al fine di costituire le piante organiche dei
servizi ed uffici delle Unità sanitarie locali carenti o di servizi non adeguati
alle esigenze funzionali del territorio o dei presidi di appartenenza.
5. Ai fini del primo inquadramento del
personale, le piante organiche approvate dal Consiglio regionale vengono
notificate alle UU.SS.LL., che provvedono entro sessanta giorni, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 66 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e con
il procedimento previsto dall'art. 28 della presente legge, ove necessario.
6. Al personale che risulti in soprannumero a
seguito della prima collocazione nelle piante organiche delle UU.SS.LL., si
applicano le disposizioni di cui all'articolo seguente, in armonia con l'ultimo
comma dell'art. 29 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
7. In attesa degli adempimenti di cui al primo e
terzo comma del presente articolo, all'adeguamento delle piante organiche
provvisorie delle UU.SS.LL. in relazione al graduale trasferimento delle
funzioni alle stesse provvede la Giunta regionale notificando alla Commissione
consiliare competente i provvedimenti adottati in materia.
8. La Giunta regionale provvede, altresì, alla
conseguente iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 7 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761, del personale avente diritto a norma della L.R.
2 marzo 1981, n. 21, relativamente alle funzioni sanitarie non
ancora attribuite ai Comuni per il loro esercizio tramite le Unità sanitarie
locali.
9. Con delibera del Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, si provvederà all'integrazione delle piante organiche
delle UU.SS.LL. territorialmente competenti definite ai sensi dell'art. 1 del
D.L. 26 novembre 1981, n. 678, convertito con modificazioni nella legge
26 gennaio 1982, n. 12, relativamente al personale alla data del 30 giugno
1984 dipendente dagli enti e strutture che svolgono ancora funzioni sanitarie
non ancora trasferite ai Comuni perché le esercitano tramite le UU.SS.LL.,
sempre che risulti addetto ad attività esclusivamente o prevalentemente
sanitarie.
10. Il personale di cui al precedente comma ha
diritto all'iscrizione nel ruolo nominativo regionale di cui all'art. 7 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 31
Sistemazione del personale in
soprannumero.
1. Il personale in soprannumero di cui al sesto
comma dell'articolo precedente, che non trovi collocazione in altro posto di
corrispondente profilo e posizione funzionale presso l'U.S.L. di appartenenza, è
tenuto a partecipare al primo trasferimento bandito in data successiva a quella
della soppressione del posto.
2. Qualora non vi provveda l'interessato, la
richiesta di trasferimento è presentata d'ufficio dal Comitato di gestione della
U.S.L. di appartenenza.
3. In attesa della procedura di trasferimento di
cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con
proprio decreto, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione
in uno dei posti vacanti da conferire per lo svolgimento di attività proprie del
profilo, disciplina e qualificazione professionale rivestita.
4. In caso di soppressione del posto previsto
dal presente articolo può essere collocato in disponibilità con provvedimento
del Comitato di gestione della U.S.L. di appartenenza, ai sensi degli artt.
72 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e
integrazioni.
5. Il personale trasferito o collocato in
disponibilità, quest'ultimo previa domanda di richiamo in servizio, ha titolo di
precedenza nelle graduatorie di trasferimento in posti di corrispondente
profilo, posizione funzionale e disciplina, vacanti o di nuova istituzione,
formulate entro 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di trasferimento o
disponibilità.
Art. 32
Norme di rinvio.
1. Il D.M. 30 gennaio 1982 del Ministro
della sanità, richiamato nella presente legge deve intendersi integrato e
modificato dal successivo decreto 3 dicembre 1982, del Ministro della sanità.
Art. 33
Norma transitoria per i primi concorsi
pubblici.
1. Nella fase di prima applicazione della
presente legge il termine previsto dall'art. 1, primo comma, è fissato in
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alla riconduzione delle qualifiche delle
piante organiche provvisorie a quelle previste dal D.M. 30 gennaio 1982
del Ministro della sanità, si provvede contestualmente all'approvazione del
bando di concorso fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica di cui all'ultimo comma dell'art. 63 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761.
Art. 34
Norme di raccordo con la legge
20 maggio 1985, n. 207.
1. Per il periodo di applicazione dell'art. 9,
1° comma, e dell'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, le norme
degli artt. 3, 4, 5, 6 - terzo comma - della presente legge restano sospese o si
applicano in quanto compatibili con la legge 20 maggio 1985, n. 207.
2. Per lo stesso periodo di cui al primo comma
le norme degli artt. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si applicano in
quanto compatibili con la legge 20 maggio 1985, n. 207 e limitatamente
agli aspetti concernenti la procedura dei concorsi, intendendosi in ogni caso
sostituito al Presidente della Giunta regionale ed alla Giunta regionale il
Comitato di gestione della U.S.L. ed al competente Ufficio dell'Assessorato
regionale alla sanità il competente servizio amministrativo della U.S.L.
3. Allo scopo di coordinare le norme della
presente legge richiamate nei precedenti commi con la legge 20 maggio 1985,
n. 207, la Giunta regionale emana, ove necessarie, apposite direttive nel
rispetto dei principi stabiliti dalle leggi medesime.
Art. 35
Spese concorsuali - competenze alle
Commissioni esaminatrici.
1. Fino all'emanazione del decreto
interministeriale prevista dall'ultimo comma dell'art. 6 del D.M. 30 gennaio
1982 del Ministro della sanità, ai componenti e ai segretari delle
commissioni e sottocommissioni esaminatrici e delle selezioni pubbliche per
l'assunzione del personale delle Unità sanitarie locali ai sensi della presente
legge sono dovuti i compensi nelle seguenti misure:
- L. 600.000 per i concorsi di posizione
apicale; per i concorsi previsti dagli artt. 25 e 26 della presente legge, il
compenso è ridotto ad un terzo;
- L. 500.000 per i concorsi a posti di posizione
funzionale intermedia e per quelli previsti dalla tabella H del ruolo sanitario
di cui all'allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
- L. 400.000 per i concorsi di posizione
funzionale iniziale;
- L. 300.000 per i concorsi a posti di cui alle
tabelle I, L, M, N del ruolo sanitario, alle tabelle E, F, G, del ruolo tecnico,
al quadro 2 della tabella A e alle tabelle B, C, D del ruolo amministrativo di
cui all'allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
2. I compensi di cui al comma precedente sono
integrati:
- di L. 100.000 quando i candidati ammessi siano
in numero superiore a 100 e inferiore a 200;
- di L. 200.000 quando i candidati ammessi siano
in numero superiore a 200 e inferiore a 300;
- di L. 300.000 quando i candidati ammessi siano
in numero superiore a 300.
3. Ai componenti delle sottocommissioni previsti
dal settimo comma dell'art. 6 del D.M. sanità 30 gennaio 1982, ove costituite,
il compenso integrativo previsto dai precedenti commi è determinato con
riferimento al numero dei candidati assegnati alle sottocommissioni.
4. In caso di sostituzione dei componenti e del
segretario delle Commissioni e sottocommissioni esaminatrici, il compenso
determinato ai sensi dei precedenti commi è corrisposto al sostituto in misura
proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.
5. Ai componenti e ai segretari delle
commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge spetta il rimborso
delle spese di viaggio o l'indennità di missione secondo le norme vigenti presso
l'Amministrazione di appartenenza.
6. Scaduto il periodo di cui al primo comma
dell'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, la Giunta regionale, per
l'espletamento dei concorsi, provvede all'accreditamento all'Unità sanitaria
locale prescelta quale sede dell'importo necessario determinato in relazione al
materiale ed ai locali occorrenti, ai compensi delle Commissioni e agli altri
elementi necessari per la completa definizione del concorso.
7. Entro sessanta giorni dal termine delle
operazioni concorsuali la U.S.L. è tenuta al rendiconto della somma accreditata
ai sensi del precedente comma.
8. Le norme di cui al presente articolo si
applicano anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 36
Norme finanziarie.
1. Le spese rivenienti dall'espletamento delle
procedure concorsuali sono liquidate dalla Giunta regionale e fanno carico al
bilancio regionale previa utilizzazione delle norme di cui alla lettera b) del
primo comma dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. I relativi oneri graveranno sul cap. 0306090
«Assegnazione alle UU.SS.LL. dei fondi di cui all'art. 69, lettera b), legge
n. 833/1978 - modificato dall'art. 26 della legge n. 730/1983. Spese
correnti» del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario
1986, approvato con L.R.
19 febbraio 1986, n. 4.
3. Nel periodo transitorio previsto dall'art. 9,
primo comma, e dall'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, le spese
rivenienti dall'espletamento delle procedure concorsuali sono liquidate dalle
UU.SS.LL. che hanno bandito il concorso e fanno carico ai rispettivi bilanci.