Art. 1
Trasformazione posti
vacanti di infermiere generico.
1. Fino alla determinazione delle piante
organiche di cui all'art. 6 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di
infermiere generico vacanti nelle piante organiche provvisorie delle UU.SS.LL.
sono trasformati, senza aumento delle piante organiche medesime, nel limite del
50% in posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale,
nel limite del 20% in posti di personale con funzioni di riabilitazione e nel
limite del 30% in posti di ausiliario socio-sanitario.
2. I posti di infermiere generico attualmente
occupati dal personale di ruolo vengono dichiarati ad esaurimento nelle piante
organiche delle UU.SS.LL. e verranno trasformati con atto deliberativo del
Comitato di gestione entro il 31 dicembre di ogni anno, con periodicità annuale
e a seguito della vacanza degli stessi, nei limiti percentuali di cui al
precedente comma.
3. Le UU.SS.LL. possono coprire il 5% dei posti
di infermiere generico vacanti alla data del 31 dicembre 1985 mediante
trasferimento ai sensi dell'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207.
4. Nella prima applicazione, l'adempimento di
cui al secondo comma sarà espletato entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 2
1. Le disposizioni di cui all'art. 23,
secondo comma, della L.R.
9 aprile 1986, n. 9 si applicano anche al profilo professionale farmacisti
del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,
con la trasformazione in posti di coadiutore del 50% dei posti di farmacista
collaboratore occupati, alla data del 31 dicembre 1986 da personale in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 41 del D.M. Sanità 30 gennaio 1982 e, in caso
di un solo posto, del posto stesso.
2. La disposizione di cui al comma precedente si
applica anche al personale dei profili professionali di biologo, chimico, fisico
e psicologo.
3. Le disposizioni di cui agli artt. 23-24
della L.R.
9 aprile 1986, n. 9 si applicano ai servizi dipartimentali di tutela della
salute mentale con riferimento allo organico complessivo del personale dei
profili professionali dei medici.
Art. 3
Utilizzazione delle
graduatorie.
1. Le graduatorie di cui all'art. 24,
commi 3, 4 e 5, della L.R.
9 aprile 1986, n. 9 possono essere utilizzate per il periodo di due anni
dalla data di esecutività del provvedimento del Comitato di gestione di
approvazione delle stesse, fino alla completa attuazione del disposto di cui
all'ultimo comma dell'art. 17 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 4
Rettifiche.
1. All'art. 24
della legge
regionale n. 9 del 9 aprile 1986, sono apportate le seguenti rettifiche:
comma sesto: leggasi "quarto comma del presente
articolo" invece che "terzo comma"; comma settimo: leggasi "ispettore sanitario"
invece che "vice direttore sanitario".
2. All'art. 29
della legge
regionale 9 aprile 1986, n. 9 è apportata la seguente rettifica:
primo comma: leggasi "ove si accerti" invece che
"ove si accetti".
(giurisprudenza)
T.A.R.
Lecce
Sez. II, sent. n. 641 del 09-12-1993, Pasqualicchio c.
Commissione controllo Regione Puglia.
Art. 5
1.In attesa dell'applicazione dell'art. 10
della L.R.
13 aprile 1988, n. 13 è inquadrato nel ruolo unico del personale della
Regione Puglia il personale di ruolo in posizione di comando ai sensi della
legge 17 agosto 1974, n. 386, della legge 29 giugno 1977, n. 349, e della legge
23 dicembre 1978, n. 833 nonché ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761 dell'articolo 100
della L.R.
25 marzo 1974, n. 18 dell'art. 27 della L.R.
28 ottobre 1977, n. 32 dell'art. 39
- 3° comma - della L.R.
13 marzo 1980, n. 16 ed in servizio presso gli Uffici della Regione alla
data del 30 giugno 1988.
2. L'inquadramento del personale di cui al comma
precedente è disposto su domanda dell'interessato, con provvedimento della
Giunta regionale e con decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del
mese successivo alla data di esecutività del relativo provvedimento.
3. La domanda di inquadramento deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al Presidente della Regione Puglia - Settore
personale.
4. L'inquadramento avverrà sulla base delle
qualifiche possedute dal personale inquadrando, nelle corrispondenti qualifiche
del ruolo del personale regionale previste dalla L.R.
13 aprile 1988, n. 13 anche in sovrannumero.
5. La qualifica e/o livello utile ai fini della
equiparazione è quella rivestita alla data di entrata in vigore della presente
legge, salvo variazioni conseguenti a pubblici concorsi in via di espletamento
alla suddetta data.
6. Al personale inquadrato ai sensi della
presente legge saranno applicati gli istituti giuridici ed economici previsti
dalla L.R.
13 aprile 1988, n. 13.