Art. 1
... (1).
(1) Sostituisce l'art.
8,
L.R.
18 gennaio 1986, n. 2.
Art. 2
A partire dall'esercizio finanziario 1988, la
spesa relativa alle prestazioni protesiche ed ortopediche sarà attribuita alle
Unità sanitarie locali in sede di assegnazione del Fondo sanitario regionale,
con il criterio proporzionale alla popolazione residente, con imputazione al
capitolo "Finanziamento della spesa sanitaria alle Unità sanitarie locali -
Legge n. 833/1978" del bilancio regionale.