Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
1986
Numero
2
Data
18/01/1986
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Norme per il trasferimento delle funzioni sanitarie in materia di riabilitazione, di cui all' art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Abrogazione dell' art. 34 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 17 gennaio 1986, n. 9, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia promuove un idoneo sistema di servizi e di interventi finalizzati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione degli handicap garantendo il diritto alla salute del cittadino nell'interesse della collettività; opera, altresì, per rimuovere le situazioni invalidanti e di bisogno che ostacolano il pieno sviluppo della persona e la sua partecipazione alla vita sociale.

 

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato
Sez. V, Sent. n. 4545 del 31-08-2007 (ud. del 09-06-2006), D.P.C. c. Regione Puglia e altri


Art. 2

Obiettivi

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione:

a) assicura i servizi di prevenzione e cura territoriali e ospedalieri, capaci di evitare la istituzionalizzazione dell'assistenza;

b) garantisce l'inserimento dei soggetti in difficoltà psicofisica nella scuola di ogni ordine e grado;

c) favorisce il mantenimento e promuove il reinserimento dei soggetti in difficoltà nel proprio ambiente familiare e sociale;

d) tutela il diritto al lavoro dei cittadini portatori di handicap anche attraverso interventi integrativi rispetto all'attuale normativa sul collocamento obbligatorio delle categorie protette;

e) favorisce la partecipazione dei cittadini disabili ai corsi ordinari di formazione professionale;

f) si adopera per l'eliminazione delle barriere architettoniche che ostacolano la partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicap;

g) promuove la informazione della popolazione sulle cause che provocano handicap e sulle possibilità di prevenzione in fase preconcezionale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, sulle problematiche dei portatori di handicap e delle loro famiglie;

h) assicura la formazione e l'aggiornamento degli operatori.

 

Art. 3

Attribuzioni delle funzioni

1. Le funzioni sanitarie in materia di riabilitazione di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, già esercitate dalla Regione, dagli enti locali e loro consorzi, con onere a carico del fondo sanitario, sono attribuite, a decorrere dal 6 dicembre 1985, ai comuni, che le esercitano tramite le rispettive Unità sanitarie locali.

 

Art. 4

Beni

1. I beni mobili ed immobili degli enti di cui al precedente articolo destinati alle funzioni sanitarie di riabilitazione sono trasferiti ai comuni nel cui territorio sono ubicati, a norma dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e degli artt. 88 e 89 della L.R. 16 gennaio 1981, n. 8.

 

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 6160 del 17-09-2004 (ud. del 11-05-2004), Regione Puglia c. L. e altri

T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 853 del 25-11-1994, Regione Puglia c. Commissione controllo Regione Puglia.


Art. 5

Personale

1. Il personale dipendente dagli enti di cui al precedente art. 3 è trasferito al Servizio sanitario nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'Ente di provenienza e iscritto nei relativi ruoli nominativi regionali ai sensi della L.R. 2 marzo 1981, n. 21 e della legge 20 maggio 1985, n. 207, secondo le tabelle di equiparazione fissate nell'allegato 2) del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive integrazioni e modificazioni e conformemente alle modalità di iscrizione del restante personale del servizio sanitario.

2. Il personale in servizio presso gli uffici della Regione e addetto alle funzioni di cui all'art. 34 della L.R. 20 luglio 1984, n. 36 può chiedere, entro il termine di cui al quinto comma del successivo art. 7, alla Giunta regionale di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario.

 

Art. 6

Servizi di riabilitazione

1. Le Unità sanitarie locali esercitano le funzioni assistenziali di base, assicurando le relative prestazioni.

2. Le Unità sanitarie locali dei capoluoghi di Provincia esercitano oltre che le funzioni di cui al comma precedente, attività riabilitative di particolare rilievo sanitario. Nelle città di Bari e Taranto tutte le funzioni sono esercitate unicamente dalle Unità sanitarie locali rispettivamente BA/11 e TA/5.

3. È fatta salva la organizzazione che sarà prevista dal piano sanitario regionale ovvero da legge regionale organica della disciplina concernente la materia di riabilitazione.

 

(giurisprudenza)

Consiglio di stato
Sez. IV, sent. n. 6160 del 17-09-2004 (ud. del 11-05-2004), Regione Puglia c. L. e altri

T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 853 del 25-11-1994, Regione Puglia c. Commissione controllo Regione Puglia


 

Art. 7

Assegnazione del personale ai servizi di riabilitazione

Modificazione della pianta organica delle UU.SS.LL. Nomina dei Commissari

1. Ai fini delle determinazioni e delle assegnazioni di cui al successivo quarto comma il Presidente della Regione, su proposta della Giunta, nomina per ogni ambito provinciale, presso gli enti di cui al precedente art. 3, un Commissario straordinario, in sostituzione degli attuali organi di amministrazione.

2. I Commissari straordinari, scelti tra i funzionari di massimo livello del ruolo unico regionale, entro e non oltre 2 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederanno:

a) alla ricognizione, sulla base degli atti esecutivi, delle piante organiche degli enti e delle gestioni relative alla materia dell'assistenza sanitaria riabilitativa di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 indicati al precedente art. 3;

b) all'individuazione, sulla base di atti esecutivi alla data del 3 dicembre 1985, del personale di ruolo e non di ruolo degli enti e delle gestioni predetti e delle rispettive posizioni;

c) all'applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207 e alla formulazione di graduatoria per ruoli, profili e posizioni funzionali del personale di cui alla precedente lettera b), secondo le disposizioni e i criteri validi per i concorsi, a norma del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e del D.M. 30 gennaio 1982 del Ministero della sanità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1982, n. 51 e integrazioni successive.

3. L'Assessorato regionale alla Sanità svolge compiti di coordinamento regionale e fornisce criteri uniformi per la formazione delle graduatorie provinciali; predispone, inoltre, sentiti i commissari straordinari, la graduatoria unica regionale da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

4. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento unico per l'ambito regionale, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina l'organico e l'organizzazione del personale nel limite delle dotazioni organiche complessive degli enti di cui al precedente art. 3 e classifica le prestazioni di cui al precedente art. 6.

5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della delibera del Consiglio regionale di cui al precedente quarto comma il personale interessato potrà esprimere preferenze in ordine alle sedi alle quali intende essere assegnato, dandone comunicazione all'Assessorato regionale alla sanità.

6. Entro i successivi quindici giorni, la Giunta regionale procederà all'assegnazione in via definitiva sulla base della graduatoria, tenendo conto delle preferenze, e delle piante organiche approvate.

7. I Commissari straordinari provvederanno altresì, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, alla ricongiunzione e trasferimento dei beni e ad ogni altro adempimento necessario alla liquidazione degli enti.

 

Art. 8

Norme transitorie

1. La Regione determina, secondo gli accordi nazionali, e corrisponde le rette alle istituzioni riabilitative private convenzionate, fino all'approvazione della normativa prevista al terzo comma del precedente art. 6.

Le prestazioni protesiche ed ortopediche concedibili ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, disciplinate dal D.M. 2 marzo 1984 del Ministro della sanità, ed autorizzate dalla Unità sanitaria locale di residenza dell'avente diritto a partire dal 1° gennaio 1988, sono poste dalla stessa data a carico del bilancio della medesima Unità sanitaria locale (1) .

(1)  Articolo, prima sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 17 gennaio 1988, n. 1, e successivamente così modificato dal settimo comma, lett. a), dell'art. 2, L.R. 5 agosto 1993, n. 13 il quale dispone che è abrogato, alla data dell'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni richiamate nel suddetto art. 2, L.R. n. 13/1993, l'art. 8 della presente legge nel testo sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 gennaio 1988, n. 1, nella parte in cui prescrive che la Regione corrisponda le rette alle istituzioni riabilitative private convenzionate fino all'approvazione della normativa prevista al terzo comma dell'art. 6 della medesima legge.

 

Art. 9

1. Fino all'attuazione di quanto previsto al quarto comma del precedente art. 7, le funzioni, salvo il disposto di cui al precedente art. 8 sono esercitate dalle UU.SS.LL. nel cui ambito hanno sede gli enti di cui al precedente art. 3 ed alle quali è inoltre assegnato provvisoriamente il relativo personale.

2. Ove nei confronti del personale di cui al precedente art. 5 non sia stata attuata la disciplina prevista dagli accordi nazionali vigenti, si provvede in sede di attuazione delle disposizioni di cui al secondo comma del precedente art. 7.

 

Art. 10

Abrogazione

1. È abrogato l'art. 34 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36, «Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.