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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1988
Numero
21
Data
12/08/1988
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Istituzione dell' anagrafe degli interventi finanziari regionali.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 settembre 1988, n. 160, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 



 

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 115, comma 1, n. 12), L.R. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002. Detto articolo ha abrogato anche la L.R. 30 maggio 1977, n. 17.

 

Art. 1
Istituzione e finalità.

[1. Per consentire alla Regione Puglia l'attuazione di quanto disposto dall'art. 3 del proprio statuto e per garantire il migliore impiego delle risorse finanziarie disponibili verificandone, anche, i tempi di impegno e di spesa, si istituisce presso l'Assessorato regionale al bilancio l'anagrafe degli interventi finanziari posti a carico del bilancio regionale]

Art. 2
Soggetti iscritti all'anagrafe.

[1. Nell'anagrafe di cui al precedente articolo vanno iscritti - secondo le procedure previste dai successivi articoli - tutti i soggetti a favore dei quali siano state disposte erogazioni a carico del bilancio regionale, anche tramite gli Enti strumentali, relative ai contributi, sussidi, concorsi finanziari, finanziamenti e in genere a tutti i trasferimenti e apporti di capitale verso i terzi.

2. Agli effetti del finanziamento dell'anagrafe sono considerati soggetti anche i mutuatari che beneficiano di contributi corrisposti a istituti di credito.

3. I soggetti iscritti all'anagrafe devono comunicare, con gli atti intesi a ottenere le erogazioni di cui ai precedenti comma primo e secondo, il numero di codice fiscale e il comune di domicilio fiscale e a trasmettere le relative variazioni non oltre il quindicesimo giorno successivo all'intervenuta variazione]

Art. 3
Determinazione delle procedure d'iscrizione.

[1. La Giunta regionale delibera, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata vigore della presente legge, le procedure e le codificazioni necessarie al finanziamento dell'anagrafe e conseguimento delle finalità individuando, comunque, le principali categorie da contemplare nel sistema che deve essere imperniato sulle caratteristiche soggettive, economiche e territoriali del beneficiario e sui tempi delle fasi e procedure della spesa]

Art. 4
Pubblicità ed utilizzo dei dati dell'anagrafe.

[1. I dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari sono depositati presso l'Assessorato regionale al bilancio e sono a disposizione di ciascun Consigliere regionale a norma dell'art. 30 dello statuto; a norma dell'art. 34 dello statuto, devono essere esibiti innanzi alle Commissioni consiliari permanenti che ne facciano richiesta.

2. I dati suddetti sono altresì a disposizione dei cittadini che ne facciano motivata richiesta.

3. I dati contenuti nell'anagrafe sono comunque riprodotti in una relazione che l'Assessore regionale al Bilancio dovrà inviare al Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti entro e non oltre il mese successivo alla scadenza di ciascun quadrimestre solare.

In tale relazione dovranno essere rilevate le categorie giuridiche ed economiche dei beneficiari, l'articolazione territoriale e la rapidità ed efficacia della spesa.

4. Le relazioni di cui al precedente comma, se corredate da elaborazioni e studi, potranno essere oggetto di pubblicazione previa intesa tra l'Ufficio ragioneria e l'Ufficio legislativo del Consiglio regionale]

Art. 5
Norma finanziaria.

1. [Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988, approvato con legge regionale 11 febbraio 1988, n. 6:

... (2).

2. Per gli esercizi successivi, si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione].

 

(2)  Si omette il testo della variazione al bilancio di previsione per il 1988, approvato con L.R. 11 febbraio 1988, n. 6.