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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1988
Numero
28
Data
08/09/1988
Abrogato
 
Materia
Problemi generali - Affari istituzionali
Titolo
Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 28 settembre 1988, n. 167, suppl. ord.
Allegati

 

 ARTICOLO 1

 

(1)  Con L.R. 10 agosto 2001, n. 22 è stata adottata la bandiera della Regione Puglia.

 

Art. 1

1. Ai sensi dell' articolo 7, comma 3 dello statuto regionale, sono adottati lo stemma ed il gonfalone quali simboli ufficiali della Regione Puglia. (2)

2. Sono, altresì, stabilite le caratteristiche del sigillo regionale.

(2) Comma modificato dalla l.r. n. 38/2015, art. 1, lett. a).

 

Art. 2

1. Lo stemma della Regione Puglia è costituito da uno scudo sannitico e da una corona d'oro speciale. Lo scudo presenta l'albero d'olivo in campo di argento racchiuso dall'ottagono di rosso vestito di azzurro, rappresentato dal bozzetto allegato A) che forma parte integrante della presente legge.

 
 

Art. 3

1. Il gonfalone della Regione presenta un drappo rettangolare di mt. 2 x 1 di bianco con due pali di verde e rosso con la scritta centrata in oro «Regione Puglia» sotto la quale campeggia lo stemma sopra descritto, rappresentato dal bozzetto allegato B) che forma parte integrante della presente legge.

2. L'esposizione e l'uso del gonfalone della Regione nelle pubbliche funzioni avverrà esclusivamente nei casi previsti dalla legge della Repubblica.

3. Il gonfalone verrà custodito nell'ufficio del Presidente del Consiglio regionale.

 

Art. 3 bis (3)

(Fascia)


1. La fascia della Regione Puglia, rappresentata nell’allegato “E” è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale, che la utilizzano al fine di rendersi immediatamente distinguibili in occasione di manifestazioni ufficiali.

2. La fascia, da portarsi a tracolla della spalla destra, è di colore bianco, con due pali di verde e rosso con la scritta centrata in oro “Regione Puglia” e frange alle due estremità di colore argento. In prossimità di tali frange sono apposte due coccarde del tricolore italiano, una per ogni lato. In posizione centrale, ai fini della sua immediata visibilità, è sovrapposto lo stemma costituito da uno scudo sannitico e da una corona d’oro speciale. Lo scudo presenta l’albero d’olivo in campo di argento racchiuso dall’ottagono di rosso vestito di azzurro.

3. La fascia ha una larghezza di sedici centimetri. La banda centrale di colore bianco ha una larghezza pari a otto centimetri e i due pali verde e di rosso hanno una larghezza ciascuno pari a due centimetri.

 

4. La fascia in uso al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale è caratterizzata dalla indicazione, sotto lo stemma, con le parole rispettivamente “Presidenza della Giunta” e “Presidenza del Consiglio” riportate con caratteri più piccoli.

5. Il Presidente della Giunta regionale in caso di propria assenza può delegare l’uso della fascia al vicepresidente della Giunta regionale, a un assessore e, in caso di loro impedimento, a un consigliere regionale.


6. Il Presidente del Consiglio regionale può delegare l’uso della fascia prioritariamente a un vicepresidente del Consiglio regionale, a un consigliere segretario o, in caso di loro impedimento, ad altro consigliere.

(3) Articolo inserito dalla l.r. n. 38/2015, art. 1, lett. b).

 

Art. 4

1. Il sigillo della Regione è di forma circolare, al centro riporta lo stemma rappresentato dal bozzetto allegato C), che forma parte integrante della presente legge, e sulla bordatura la dicitura «Regione Puglia» con l'indicazione dell'organo regionale cui il sigillo è assegnato.

 

Art. 5

1. Il sigillo è assegnato:

- al Consiglio regionale ed al suo Presidente;

- al Presidente della Giunta regionale.

2. Il sigillo deve essere apposto in calce agli atti ufficiali emanati dagli organi sopra indicati.

3. Sono responsabili della conservazione e dell'uso dei sigilli i dirigenti dei servizi regionali cui gli stessi sono assegnati.

 

Art. 6

1. La raffigurazione dello stemma della Regione deve essere apposta sul frontespizio del Bollettino Ufficiale, su ogni tabella indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli organi ed uffici regionali.

 

1. L'uso dei simboli della Regione è escluso per ogni soggetto non inserito direttamente nella struttura organizzativa dell'Ente.

 

Art. 8

1. Al Presidente del Consiglio, al Presidente della Giunta, alle deputazioni dell'Assemblea regionale presenti a manifestazioni ufficiali nel territorio della Regione, compete l'uso della bandiera distintiva raffigurata nel bozzetto allegato D), che forma parte integrante della presente legge.

 

 

Art. 9
Norma Finanziaria.

1. L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100.000.000, trova copertura nel capitolo 0001485 del bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1988 "Stemma e gonfalone della Regione Puglia", che viene istituito con la presente legge, previo prelevamento di pari somma, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 1020010 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente".

 

Allegati (4) .


(4)  Si omettono gli allegati A, B , C  e D riguardanti, rispettivamente, la riproduzione dello stemma, del gonfalone e del sigillo della Regione. L'art. 1, L.R. 10 maggio 2011, n. 8  ha aggiunto allo stemma, al gonfalone e al sigillo regionale, raffigurati negli allegati A, B e C, nella parte superiore dello scudo sannitico, un sesto anello per indicare la sesta provincia pugliese Barletta-Andria-Trani. Vedi anche la l.r. n. 38/2015