(1) Con L.R.
10 agosto 2001, n. 22 è stata adottata la bandiera della Regione
Puglia.
Art. 1
1. Ai sensi dell' articolo
7, comma 3 dello statuto regionale, sono adottati lo stemma ed il
gonfalone quali simboli ufficiali della Regione Puglia. (2)
2. Sono, altresì, stabilite le caratteristiche
del sigillo regionale.
(2) Comma
modificato dalla l.r. n. 38/2015, art. 1, lett. a).
Art. 2
1. Lo stemma della Regione Puglia è costituito
da uno scudo sannitico e da una corona d'oro speciale. Lo scudo presenta
l'albero d'olivo in campo di argento racchiuso dall'ottagono di rosso vestito di
azzurro, rappresentato dal bozzetto allegato A) che forma parte integrante della
presente legge.
Art. 3
1. Il gonfalone della Regione presenta un drappo
rettangolare di mt. 2 x 1 di bianco con due pali di verde e rosso con la scritta
centrata in oro «Regione Puglia» sotto la quale campeggia lo stemma sopra
descritto, rappresentato dal bozzetto allegato B) che forma parte integrante
della presente legge.
2. L'esposizione e l'uso del gonfalone della
Regione nelle pubbliche funzioni avverrà esclusivamente nei casi previsti dalla
legge della Repubblica.
3. Il gonfalone verrà custodito nell'ufficio del
Presidente del Consiglio regionale.
Art. 3 bis (3)
(Fascia
)
1. La
fascia della Regione Puglia, rappresentata nell’allegato “E” è segno distintivo
del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale,
che la utilizzano al fine di rendersi immediatamente distinguibili in occasione
di manifestazioni ufficiali.
2. La fascia, da portarsi a tracolla della
spalla destra, è di colore bianco, con due pali di verde e rosso con la scritta
centrata in oro “Regione Puglia” e frange alle due estremità di colore argento.
In prossimità di tali frange sono apposte due coccarde del tricolore italiano,
una per ogni lato. In posizione centrale, ai fini della sua immediata
visibilità, è sovrapposto lo stemma costituito da uno scudo sannitico e da una
corona d’oro speciale. Lo scudo presenta l’albero d’olivo in campo di argento
racchiuso dall’ottagono di rosso vestito di azzurro.
3. La fascia ha una
larghezza di sedici centimetri. La banda centrale di colore bianco ha una
larghezza pari a otto centimetri e i due pali verde e di rosso hanno una
larghezza ciascuno pari a due centimetri.
4.
La fascia in uso al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del
Consiglio regionale è caratterizzata dalla indicazione, sotto lo stemma, con le
parole rispettivamente “Presidenza della Giunta” e “Presidenza del Consiglio”
riportate con caratteri più piccoli.
5. Il Presidente della Giunta
regionale in caso di propria assenza può delegare l’uso della fascia al
vicepresidente della Giunta regionale, a un assessore e, in caso di loro
impedimento, a un consigliere regionale.
6.
Il Presidente del Consiglio regionale può delegare l’uso della fascia
prioritariamente a un vicepresidente del Consiglio regionale, a un consigliere
segretario o, in caso di loro impedimento, ad altro consigliere.
Art. 4
1. Il sigillo della Regione è di forma
circolare, al centro riporta lo stemma rappresentato dal bozzetto allegato C),
che forma parte integrante della presente legge, e sulla bordatura la dicitura
«Regione Puglia» con l'indicazione dell'organo regionale cui il sigillo è
assegnato.
Art. 5
1. Il sigillo è assegnato:
- al Consiglio regionale ed al suo Presidente;
- al Presidente della Giunta regionale.
2. Il sigillo deve essere apposto in calce agli
atti ufficiali emanati dagli organi sopra indicati.
3. Sono responsabili della conservazione e
dell'uso dei sigilli i dirigenti dei servizi regionali cui gli stessi sono
assegnati.
Art. 6
1. La raffigurazione dello stemma della Regione
deve essere apposta sul frontespizio del Bollettino Ufficiale, su ogni tabella
indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, sulla carta destinata
alla corrispondenza esterna degli organi ed uffici regionali.
1. L'uso dei simboli della Regione è escluso per
ogni soggetto non inserito direttamente nella struttura organizzativa dell'Ente.
Art. 8
1. Al Presidente del Consiglio, al Presidente
della Giunta, alle deputazioni dell'Assemblea regionale presenti a
manifestazioni ufficiali nel territorio della Regione, compete l'uso della
bandiera distintiva raffigurata nel bozzetto allegato D), che forma parte
integrante della presente legge.
1. L'onere riveniente dall'applicazione della
presente legge, valutato in lire 100.000.000, trova copertura nel capitolo
0001485 del bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio
finanziario 1988 "Stemma e gonfalone della Regione Puglia", che viene istituito
con la presente legge, previo prelevamento di pari somma, in termini di
competenza e di cassa, dal capitolo 1020010 "Fondo per il finanziamento di leggi
regionali in corso di adozione. Spesa corrente".
Allegati (4) .
(4) Si omettono gli
allegati A, B , C e D riguardanti, rispettivamente, la riproduzione
dello stemma, del gonfalone e del sigillo della Regione. L'art. 1, L.R.
10 maggio 2011, n. 8 ha aggiunto allo stemma, al gonfalone e al
sigillo regionale, raffigurati negli allegati A, B e C, nella parte superiore
dello scudo sannitico, un sesto anello per indicare la sesta provincia pugliese
Barletta-Andria-Trani. Vedi anche la l.r.
n. 38/2015