Art. 1
Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 8 settembre 1988, n. 28
1. Alla legge
regionale 8 settembre 1988 n. 28 (Adozione dello stemma e del gonfalone
della Regione Puglia) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) all’articolo
1, comma 1, le parole “art. 21” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 7,
comma 3”;
b) dopo l’articolo
3, è inserito il seguente:
“Art. 3 bis
(Fascia)
1. La fascia della Regione Puglia, rappresentata
nell’allegato “E” è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del
Presidente del Consiglio regionale, che la utilizzano al fine di rendersi
immediatamente distinguibili in occasione di manifestazioni ufficiali.
2. La fascia, da portarsi a tracolla della spalla destra, è di colore
bianco, con due pali di verde e rosso con la scritta centrata in oro “Regione
Puglia” e frange alle due estremità di colore argento. In prossimità di tali
frange sono apposte due coccarde del tricolore italiano, una per ogni lato. In
posizione centrale, ai fini della sua immediata visibilità, è sovrapposto lo
stemma costituito da uno scudo sannitico e da una corona d’oro speciale. Lo
scudo presenta l’albero d’olivo in campo di argento racchiuso dall’ottagono di
rosso vestito di azzurro.
3. La fascia ha una larghezza di sedici
centimetri. La banda centrale di colore bianco ha una larghezza pari a otto
centimetri e i due pali verde e di rosso hanno una larghezza ciascuno pari a due
centimetri.
4. La fascia in uso al Presidente della Giunta regionale e al
Presidente del Consiglio regionale è caratterizzata dalla indicazione, sotto lo
stemma, con le parole rispettivamente “Presidenza della Giunta” e “Presidenza
del Consiglio” riportate con caratteri più piccoli.
5. Il Presidente
della Giunta regionale in caso di propria assenza può delegare l’uso della
fascia al vicepresidente della Giunta regionale, a un assessore e, in caso di
loro impedimento, a un consigliere regionale.
6. Il Presidente del Consiglio regionale può delegare l’uso
della fascia prioritariamente a un vicepresidente del Consiglio regionale, a un
consigliere segretario o, in caso di loro impedimento, ad altro consigliere.”;
c) dopo l’allegato “D” è aggiunto l’allegato “E” che riporta
la rappresentazione della fascia, come descritta alla lettera b), numeri 2, 3 e
4 del presente comma e di cui all’allegato 1 alla presente legge.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la
spesa massima di euro 2 mila, cui si fa fronte con gli stanziamenti di cui al
capitolo 7, articolo 3 “Spese per modifica stemma Regione Puglia” del bilancio
del Consiglio regionale 2015.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 28 dicembre 2015