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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1988
Numero
4
Data
17/01/1988
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Istituzione di Presidi multizonali di prevenzione.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 25 gennaio 1988, n. 14, Ediz. Straord.
Allegati
Nessun allegato

 



 

 

Art. 1
Finalità.

1. In attuazione dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 la Regione con la presente legge istituisce i Presidi multinazionali di prevenzione, ne disciplina l'organizzazione e l'attività e ne definisce il coordinamento con i servizi delle UU.SS.LL. previsti dall'art. 40, comma primo, n. 1, lett. A, della L.R. 26 maggio 1980, n. 51.

TITOLO I

Istituzione, organizzazione e funzionamento

Art. 2
Istituzione.

1. Il Piano sanitario regionale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determina i Presidi multinazionali di prevenzione, nonché le sezioni specializzate da istituire, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alla peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio.

2. Nelle more dell'approvazione del Piano sanitario regionale è istituito un Presidio multinazionale di prevenzione in ciascun Comune capoluogo di Provincia.

3. I Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali, individuate come sedi dei Presidi multinazionali di prevenzione, provvedono alla loro attivazione ed organizzazione secondo le modalità della presente legge.

Art. 3
Attribuzioni.

1. Il Presidio multinazionale di prevenzione:

a) provvede al controllo e alla tutela dell'igiene ambientale e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nell'ambito di quanto previsto dal piano di cui al successivo articolo 10;

b) esercita i compiti a carattere laboratoristico e tecnico impiantistico connessi all'esercizio delle funzioni prevenzionali, trasferite alle Unità sanitarie locali, già attribuiti ai laboratori di igiene e profilassi, alle sedi periferiche dei disciolti Ente nazionale prevenzione infortuni e Associazione nazionale per il controllo della combustione, nonché alle sezioni mediche e chimiche e ai servizi antinfortunistici degli Ispettorati del lavoro;

c) svolge funzioni di supporto tecnico specialistico:

- per i servizi di igiene pubblica, di prevenzione sul territorio, di educazione sanitaria, di medicina legale e di igiene e sicurezza del lavoro delle Unità sanitarie locali aventi sede nell'ambito territoriale di competenza;

- per l'esercizio delle funzioni di competenza di Enti locali in materia di inquinamento ambientale, non rientranti fra quelle di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su richiesta degli stessi.

2. Il Presidio multinazionale di prevenzione partecipa all'attuazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale del servizio sanitario, nonché dei programmi di ricerca e di studio nelle materie di specifica competenza.

3. Le funzioni del Presidio multinazionale di prevenzione sono svolte in stretta collaborazione con i servizi delle Unità sanitarie locali comprese nell'ambito di riferimento.

Art. 4 
Organizzazione del Presidio

1. Il Presidio multinazionale di prevenzione si articola nei seguenti settori:

a) chimico-ambientale-tossicologico;

b) micro-bio-tossicologico;

c) fisico-ambientale;

d) impiantistico-antinfortunistico.

2. Per ogni settore di attività è previsto, in pianta organica, un responsabile del livello apicale appartenente ai seguenti profili professionali:

- "Chimici" per il settore sub a) del precedente primo comma;

- "Medici" o "Biologi" per il settore sub b);

- "fisici" o "ingegneri" o "chimici" per il settore sub c);

- "ingegneri" per il settore sub d).

3. Il Comitato di gestione affida la responsabilità del Presidio, nell'osservanza dei criteri previsti dall'art. 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ad uno dei responsabili di settore, di posizione funzionale apicale, per la durata di cinque anni.

4. Il responsabile del Presidio assicura il coordinamento tra i vari settori nei quali il servizio multinazionale di prevenzione è articolato e fa parte dei lavori dell'ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale.

5. Per l'intero territorio regionale è istituito presso il Presidio del Capoluogo della Regione il Settore "documentazione e informazione sui rischi e sui danni del lavoro" del quale è responsabile un Direttore amministrativo.

Art. 5
Settori.

1. Il settore chimico-ambientale è la struttura tecnica per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo:

- dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

- dell'igiene e del lavoro;

- dell'igiene della produzione e della vendita degli alimenti, delle bevande e dei mangimi dal punto di vista chimico tossicologico e bromatologico;

- dei farmaci e dei cosmetici, sostanze psicotrope e stupefacenti nonché dei Presidi sanitari.

2. È competente, inoltre a svolgere le attività istruttorie e di controllo relative agli adempimenti previsti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 e del DPCM del 23.3.1983 e della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive norme di attuazione e modificazione.

3. Il settore micro-biotossicologico è la struttura tecnica per l'esercizio dell'attività di prevenzione e di controllo relativa a:

- igiene e tossicologia del lavoro;

- analisi micro-biologica degli alimenti e delle bevande e esame sierologico e siero-biologico del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita degli stessi;

- analisi micro-biologica dell'ambiente;

- diagnostica e profilassi delle malattie infettive e parassitarie e delle tossinfezioni alimentari.

4. Il settore fisico-ambientale è la struttura tecnica per l'esercizio dell'attività di prevenzione e di controllo relativa:

- all'inquinamento acustico e alle vibrazioni;

- al microclima;

- alle radiazioni;

- alle ulteriori funzioni previste dall'art. 10 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

5. Il settore impiantistico-infortunistico è la struttura tecnica per l'esercizio dell'attività di prevenzione e di controllo relativo:

- collaudi e verifiche di ascensori e montacarichi;

- verifiche connesse all'applicazione del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;

- controlli sull'applicazione delle norme di sicurezza per l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi di pressione di vapore e a gas e degli impianti di riscaldamento ad acqua calda;

- verifiche di prevenzione dei recipienti adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, e delle cisterne a pressione;

- verifiche di prevenzione sulle autocisterne per il trasporto di liquidi infiammabili;

- prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ivi comprese le prestazioni dei servizi medici, chimici e antinfortunistici degli Ispettorati del lavoro.

6. Il Settore per la documentazione e l'informazione sui rischi e sui danni da lavoro, previsto dal comma 5 del precedente art. 4 cura:

- la raccolta e la classificazione sistematica delle informazioni in materia di prevenzione e di sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

- le attività informative per problemi-soluzioni;

- la produzione di materiale per le attività formative;

- i collegamenti e i rapporti con le Università, gli Enti e gli Istituti di ricerca operanti in materia e, in particolare, con l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

7. Al Settore di cui al precedente comma hanno diritto di accesso tutti i servizi multinazionali e gli operatori addetti.

8. Gli interventi di cui ai precedenti commi del presente articolo sono svolti dai servizi delle UU.SS.LL. entro i limiti consentiti dalle riserve statali di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 6
Gruppi interdisciplinari.

1. Il lavoro all'interno del servizio multinazionale di prevenzione è articolato su base interdisciplinare.

2. A tal fine il Comitato di gestione della competente Unità sanitaria locale costituisce, su proposta del responsabile del Presidio, tra il personale appartenente ai vari settori, gruppi di lavoro permanente relativi alle seguenti materie:

- inquinamento dell'aria;

- inquinamento dell'acqua e del suolo;

- igiene degli alimenti e delle bevande;

- igiene e sicurezza del lavoro.

3. Possono essere costituiti, inoltre, gruppi di lavoro finalizzati ad azioni specifiche e alla soluzione di particolari problemi.

Art. 7

Reperibilità del personale.

1. In ciascuno dei Presidi multinazionali di prevenzione, a supporto dei servizi di igiene delle Unità sanitarie locali, devono essere assicurati in permanenza turni prefestivi, festivi e notturni di reperibilità del personale.

Art. 8
Conferenza di Presidio.

1. L'organizzazione del lavoro del Presidio multinazionale di prevenzione si ispira al principio della partecipazione degli operatori, della interdisciplinarietà degli interventi e del collegamento con i servizi di igiene pubblica delle Unità sanitarie locali comprese nell'ambito territoriale di riferimento del Presidio.

2. Il Coordinatore del Presidio multinazionale presiede e convoca, con cadenza almeno bimestrale, la conferenza del Presidio, alla quale partecipano i responsabili delle sezioni e gruppi di lavoro interdisciplinari.

3. La conferenza esamina i problemi connessi alla organizzazione del lavoro, alla individuazione dei gruppi interdisciplinari permanenti e temporanei ed al collegamento tra i medesimi, nonché alla formulazione di proposte di piani di intervento da sottoporre al Comitato di gestione della Unità sanitaria locale.

4. Alla formulazione delle proposte di piano di cui al precedente comma sono invitati i responsabili dei servizi di igiene pubblica e di igiene e sicurezza del lavoro delle Unità sanitarie locali comprese nell'ambito territoriale.

Art. 9
Comitato tecnico.

1. Per ogni Presidio multinazionale di prevenzione è costituito un comitato tecnico composto dal responsabile del Presidio e dai responsabili di settore, nonchè dai responsabili dei gruppi di lavoro permanenti e dai responsabili dei servizi sanitari dell'Unità sanitaria locale, previsti dall'art. 40, comma primo, lett. A e D della L.R. 26 maggio 1980, n. 51.

2. È presieduto dal responsabile del servizio o, in caso di assenza o di impedimento, dal responsabile di settore con maggiore anzianità di servizio.

3. È convocato dal Presidente almeno ogni due mesi o quando ne faccia richiesta il Presidente del Comitato di gestione o almeno due responsabili di settore.

4. Il Comitato tecnico assicura il coordinamento e l'interdisciplinarietà degli interventi e formula proposte in ordine agli acquisti delle apparecchiature e degli strumenti, alle attività formative e informative degli operatori, alle modalità di collaborazione con gli Enti ed istituti di cui al precedente art. 5.

Art. 10
Piano annuale di attività.

1.Su proposta del Comitato tecnico previsto dal precedente art. 9, i Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali territorialmente competenti definiscono entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano di lavoro del servizio multinazionale di prevenzione, sentite le Unità Sanitarie Locali interessate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 28 della L.R. 26 maggio 1980, n. 51.

2. Il piano annuale indica, in coerenza con il Piano sanitario regionale, obiettivi, priorità e mezzi.

3. I Piani annuali di attività e dei servizi multinazionali di prevenzione sono trasmessi alla Regione tramite l'Assessorato regionale alla sanità.

4. La Giunta regionale verifica la coerenza con il Piano sanitario regionale ed emana gli atti necessari al loro coordinamento.

 

Art. 11
Aggiornamento permanente del personale.

1. Il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale competente, sentito il Comitato tecnico propone, entro il 31 gennaio, il piano annuale di aggiornamento del personale del servizio di prevenzione e del personale dei servizi sanitari di cui all'art. 40, primo comma, lett. A e D della L.R. 26 maggio 1980, n. 51 come sostituto dell'art. 17 della L.R. 26 maggio 1982, n. 23 da attuarsi in collaborazione con le Università e gli Istituti di ricerca.

2. Il Consiglio regionale approva entro il 31 marzo il Piano regionale annuale di aggiornamento previsto dal precedente comma.

Art. 12
Attività per conto terzi.

1. I Presidi multinazionali di prevenzione possono eseguire accertamenti e indagini per conto di terzi, compatibilmente con l'assolvimento dei compiti istituzionali, con oneri a completo carico dei richiedenti.

2. Le tariffe per le prestazioni, fatte salve quelle specificatamente stabilite da norma di legge, sono determinate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità, sentita la competente Commissione consiliare.

3. Le tariffe sono sottoposte a revisione triennale.

4. In attesa delle tariffe per le prestazioni rese per conto di terzi richiedenti, si applicano quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

Regolamento.

1. Le Unità sanitarie locali sedi di presidio multinazionale di prevenzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano il regolamento del presidio stesso, sulla base di un regolamento tipo adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 14
Gestione e finanziamento.

1. La gestione del Presidio multinazionale di prevenzione è attribuita alla Unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato.

2. Valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dalle leggi regionali sulla organizzazione, sul funzionamento e sulla contabilità delle Unità sanitarie locali, in particolare per quanto concerne:

a) il collegamento funzionale ed il coordinamento con i presidi ed i servizi delle Unità sanitarie locali interessati;

b) gli indirizzi di gestione del Presidio e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa.

3. Presso ogni Presidio può essere istituito un fondo di cassa per esigenze economali, gestito sotto la responsabilità del responsabile del Presidio, con obbligo di rendicontazione al competente servizio dell'Unità sanitaria locale.

4. Al finanziamento della gestione dei servizi multinazionali di prevenzione, sino all'approvazione della L.R. prevista dal quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 provvede annualmente, con delibera, il Consiglio regionale entro il 31 dicembre.

5. In sede di riparto del fondo sanitario, sono attribuite alle Unità sanitarie locali che gestiscono i Presidi multinazionali di prevenzione, con vincolo di destinazione, quote specifiche secondo le seguenti priorità:

a) costituzione presso ciascun Presidio multinazionale di prevenzione di tutti i settori operativi;

b) graduale potenziamento degli organici, al fine di pervenire al completamento degli stessi secondo le prescrizioni della presente legge nello arco di un triennio;

c) adeguamento delle attrezzature e delle apparecchiature tecniche necessarie per l'esercizio dei compiti istituzionali.

6. Ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 l'Unità sanitaria locale destinataria del finanziamento è obbligata alla tenuta dell'apposito conto di gestione allegato al conto generale di gestione.

Art. 15
Attività ispettiva di controllo in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

1. Per quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, su proposta del Presidente della Giunta regionale, previa indicazione del Comitato di gestione, il Prefetto stabilisce quali operatori del servizio di prevenzione o dei servizi di ciascuna Unità sanitaria locale assumono la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria in relazione alle funzioni ispettive e di controllo esercitate al fine dell'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

2. In virtù dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978 n. 883, al personale di cui al precedente comma sono riconosciuti i poteri di accesso e di diffida previsti dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

3. Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo nell'esercizio delle funzioni previste dal precedente comma è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dall'apposito regolamento, da approvarsi da parte del Consiglio regionale entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16
Funzioni di vigilanza

1. Ciascun Presidio multinazionale di prevenzione dispone di un nucleo operativo di vigilanza ed ispezione da adibire, unitamente al personale dei settori operativi, alla esecuzione dei compiti affidati dalla legge alla esclusiva competenza dei Presidi.

2. L'attività di cui al precedente comma viene espletata secondo le direttive dei responsabili dei settori competenti.

3. Gli operatori dei Presidi multinazionali di prevenzione addetti alle attività di vigilanza e di ispezione in materie di igiene ambientale e di igiene degli alimenti e bevande accedono alle private per l'esercizio delle funzioni e delle mansioni a loro attribuite e hanno diritto di verificarne le condizioni e le situazioni, nonchè di raccoglierne i campioni, i dati e le informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti.

4. Gli operatori di cui al precedente comma sono muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente del Comitato di gestione della Unità sanitaria locale che gestisce il Presidio.

Art. 17
Beni.

1. I beni e le attrezzature già appartenenti ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, all'E.N.P.I. e all'A.N.C.C. sono trasferiti ai Comuni nei quali hanno sede, con vincolo di destinazione alle Unità sanitarie locali che li utilizzano per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Servizio multinazionale di prevenzione.

Art. 18
Norme di attuazione.

1. In attuazione della norma di cui al secondo comma del precedente art. 2, i Consigli comunali delle Città di Bari e Taranto individuano l'Unità sanitaria locale sede del Presidio multinazionale di prevenzione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Scaduto inutilmente il predetto termine, vi provvede la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

TITOLO II

Disposizioni finali

Art. 19 
Commissione per la protezione delle radiazioni ionizzanti.

1. La Commissione per la protezione sanitaria della popolazione dalle radiazioni ionizzanti previste dall'art. 89 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 è costituita presso il settore fisico ambientale dal servizio multinazionale di prevenzione, con competenza per tutto l'ambito territoriale del servizio.

2. È composta dal responsabile del settore fisico-ambientale, che la presiede, e da un laureato in Medicina, specialista in Radiologia, da un esperto, incluso nell'elenco nominativo previsto dall'art. 71 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e da un medico specialista in Igiene pubblica o in Medicina del lavoro o da un medico iscritto nell'elenco dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

3. La Commissione è integrata di volta in volta dal responsabile del servizio di Igiene pubblica della Unità sanitaria locale territorialmente interessata.

4. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un dipendente amministrativo di ruolo del profilo professionale di Direttore amministrativo.

5. La Commissione ha funzione consultiva e dura in carica tre anni. I componenti sono nominati dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale competente territorialmente.

6. Espone i pareri richiesti dalla normativa vigente anche ai fini del rilascio del nulla-osta contemplato dall'art. 102 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185

7. La Commissione presta ogni consulenza ai Sindaci e alle Unità sanitarie locali in ordine alla protezione della popolazione dai rischi delle radiazioni ionizzanti.

Art. 20
Norme transitorie.

1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Unità Sanitarie Locali competenti, approva le piante organiche provvisorie dei Presidi multinazionali di prevenzione istituiti ai sensi del comma 2 del precedente art. 2. Il Piano sanitario regionale determinerà gli standards definitivi del personale addetto ai Presidi di cui alla presente legge.

2. Fino a quando non saranno istituiti presso ciascun Presidio multinazionale di prevenzione tutti i settori operativi, rimane ferma la competenza territoriale preesistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla nomina dei responsabili dei settori di attività fisico - ambientale, le Commissioni per la protezione sanitaria della popolazione dalle radiazioni ionizzanti sono presiedute dai responsabili dei presidi multinazionali di prevenzione.

4. Ove i servizi di igiene pubblica, di prevenzione sul territorio e di igiene e sicurezza del lavoro non siano in grado di provvedere a tutte le funzioni di loro competenza, le Unità sanitarie locali interessate si avvalgono della collaborazione del Presidio multinazionale di prevenzione per i tempi strettamente necessari a coprire eventuali carenze.

5. Tutto il personale già in servizio presso Enti, servizi ed uffici le cui funzioni sono riorganizzate nei Presidi di cui alla presente legge è inquadrato nella pianta organica degli stessi ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

6. Il piano annuale di attività di cui al precedente art. 10 deve prevedere il pieno utilizzo di tutto il personale del Presidio allo scopo di assicurare il servizio di sorveglianza igienica anche nel territorio delle Unità sanitarie locali particolarmente carenti di personale di vigilanza.

Art. 21
Norme finali.

1. Il personale in servizio presso l'Assessorato alla sanità addetto all'esercizio delle funzioni in materia di igiene pubblica, igiene ambientale ed igiene e sicurezza del lavoro può chiedere, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario, secondo le tabelle di equiparazione fissate nell'allegato 2) del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 716 e conformemente alle modalità di iscrizione del restante personale del servizio sanitario, sulla base della qualifica funzionale posseduta alla data del 20 dicembre 1979.

2. Il personale che ne fa richiesta, a norma del precedente comma, è assegnato all'Unità sanitaria locale da cui sarà gestito il Presidio multinazionale di prevenzione del capoluogo regionale.

Art. 22


Diritto all'informazione in tema di ambiente e sanità pubblica.

1. Sono a disposizione dei cittadini i dati e gli elementi conoscitivi relativi all'inquinamento igienico, fisico, biologico e di terra, acqua, aria, alimenti e bevande, nonché quelli relativi alle aziende a rilevante potenziale di rischio per la salute pubblica, raccolti ed elaborati da organi, servizi ed uffici della Regione, dagli Enti da essa dipendenti, nonché dagli Enti locali delegatori di funzioni amministrative regionali, nelle materie ad essi delegate.

2. La norma di cui al comma precedente non si applica agli atti coperti da segreto istruttorio o da obbligo di riservatezza stabilito per legge ai fini del rispetto dei diritti costituzionali del cittadino.